«Secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr: sent. 1386 del 1978) a concretare obiettivamente lo spoglio è sufficiente una privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull’intera cosa oppure diminuisca o renda meno comodo l’esercizio del possesso medesimo (…)”. In tema di possesso corrispondente al diritto di servitù, poi, è stato correttamente affermato (sent. 5231 del 1978) che “ove il possesso esercitato corrisponda al diritto di servitù di passaggio e la violenza venga attuata mediante modificazione dello stato dei luoghi è irrilevante la residua possibilità di un più limitato e meno comodo transito, concretandosi lo spoglio in una qualsiasi apprezzabile menomazione – quantitativa ovvero qualitativa – del godimento attuato in precedenza dal possessore, e tendendo la Azione di reintegrazione al ripristino dello stato preesistente, illegittimamente mutato”. In un senso analogo la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 4835 del 1986) ha statuito che “nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell’intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l’Esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l’esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo (nella specie, in base al su riportato principio, la Suprema Corte ha ritenuto che costituisce spoglio e non molesita del possesso della servitù di passaggio, l’infissione di alcuni paletti di cemento sulla sede stradale destinata al transito, in quanto, in conseguenza dell’applicazione dei medesimi, si era verificata una sottrazione, sia pure parziale, sulla superficie destinata al passaggio”). Calando i principi di diritto sopra riportati nel caso di specie, va affermato che con l’apposizione dei paletti di cui si discute il resistente ha spogliato la ricorrente del possesso dalla stessa vantato, limitando in termini quantitativamente rilevanti l’area oggetto dell’esercizio del possesso corrispondente alla servitù e creandole apprezzabile difficoltà nell’esercizio della stessa (…) Ne discende che, in accoglimento del ricorso, al resistente va ordinato di rimuovere i paletti». Così Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Jesi, ordinanza n. 2507 del 30.06.2011.
Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali
Quando “chiudono” i Tribunali? No, d’estate i Tribunali non chiudono. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e segreterie giudiziarie) debbono essere aperti al