Omessa visura registri immobiliari e responsabilità professionale del notaio per violazione del dovere di diligenza

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«Deve ribadirsi il principio secondo cui: “In relazione alla inosservanza dell’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 c.c. – prestazione con soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, con responsabilità solo in caso di dolo o di colpa grave, N.d.R. – (…) (nella specie per l’arretrato in cui versavano le Conservatorie all’epoca della stipula e per la necessità di esaminare le annotazioni provvisorie di cui ai c.d. mod. 60), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un’ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve” (cfr. Cass. nn. 4427/05; 1228/03; 5946/99)». Così Cassazione civile  sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22398.

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