“Nel nostro ordinamento l’art. 261 codice civile espressamente prevede che “il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”, pertanto, l’obbligo di mantenimento incombe su entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze. Ne consegue che colui con il quale il figlio convive è legittimato, iure proprio, a chiedere il contributo al relativo mantenimento all’altro genitore, e, quando al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali, come si desume dall’art. 148 codice civile, richiamato dall’art.148 codice civile, richiamato dall’art. 261 codice civile, che prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore postula il diritto del genitore adempiente ad agire nei confronti dell’altro per tutto il periodo di decorrenza dalla nascita del figlio, poiché l’obbligo di essere mantenimento sorge automaticamente per il fatto della filiazione (cfr. Cassazione Civile n. 10124/2004; n. 15063/2000; n. 8042/1998)”. – Così testualmente Tribunale Ancona – Sezione Distaccata di Jesi, sentenza 30 giugno 2005, n. 95.
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