In sede di giudizio di separazione non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi. La Corte di Cassazione infatti «in più occasioni ha precisato non essere necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l’altro coniuge desideri continuarla (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 12383 del 2005 e, successivamente, Cass. N. 3356 e 21099 del 2007; n. 7215 del 2011; 2274 del 2012). Espressione dell’atteggiamento di disaffezione e distacco unilaterale sopra indicato, può considerarsi dunque la presentazione stessa del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze (negative) del tentativo di conciliazione: è evidentemente venuto meno quel principio del consenso che, dopo la riforma del 1975, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, e il giudice non può che prenderne atto. Nella specie, l’odierna resistente, come precisa il Giudice a quo, ha dichiarato espressamente di non sopportare più il marito e di volersi separare da lui, e tale atteggiamento essa ha continuato a mantenere durante lo svolgimento del processo». Cassazione civile sez. I, 21 gennaio 2014, n. 1164.
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