In tema di sfratto per morosità, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore va compiuta in base ai comuni criteri di cui all’art. 1455 c.c. A tal fine deve verificarsi se l’inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell’economica complessiva del rapporto sì da originare uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale, completandosi poi, l’indagine, mediante la considerazione di eventuali elementi di caratteri soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. La valutazione della gravità della morosità nelle locazioni di immobili urbani deve effettuarsi secondo criteri diversi da quelli previsti per le locazioni di immobili destinati a uso diverso da quello abitativo. Nel caso di specie, essendosi protratta la morosità per oltre due anni e non avendo l’intimata fornito alcuna dimostrazione in merito alle cause giustificative del proprio inadempimento, deve dichiararsi risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento del conduttore, fissando all’uopo un termine per il rilascio. – Tribunale L’Aquila, 06 marzo 2012, n. 132

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)