REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario.
 

 Vigente al: 6-8-2019

 

 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del
Re Imperatore la facolta' di  modificare  le  leggi  sull'ordinamento
giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del  Ministero
di grazia e  giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  del  personale
giudiziario di ogni ordine; 
 
  Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative,  a
termini dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato
al  presente  decreto  e   visto   d'ordine   Nostro   dal   Ministro
Guardasigilli e dal Ministro delle finanze. 
 
  Il testo anzidetto avra' esecuzione  a  cominciare  dal  21  aprile
1941-XIX. 
                               Art. 2. 
 
  Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre  materie
alle quali si riferisce  la  delegazione  contenuta  nella  legge  24
dicembre 1925, n. 2260. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1941-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1941-XIX 
 
  Atti del Governo, registro 429, foglio 151. - MANCINI 

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I.
Delle autorita’ alle quali e’ affidata l’amministrazione
della giustizia.

                       ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 
 
                               Art. 1. 
 
                            Dei giudici. 
 
  La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata: 
    a) dal giudice di pace; 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS.  19  FEBBRAIO  1998,  N.  51));
((110a)) 
    c) dal tribunale ordinario; 
    d) dalla corte di appello; 
    e) dalla Corte di cassazione; 
    f) dal tribunale per i minorenni; 
    g) dal megistrato di sorveglianza; 
    h) dal tribunale di sorveglianza; (106a) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che la disposizione  del
presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 maggio 1995. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
                               Art. 2. 
 
                      (Del pubblico ministero). 
 
  Presso la corte di cassazione, le corti  di  appello,  i  tribunali
ordinari e i tribunali per i minorenni e'  costituito  l'ufficio  del
pubblico ministero.(109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                               Art. 3. 
 
                Cancellerie e segreterie giudiziarie. 
                  Ufficiali ed uscieri giudiziari. 
 
  Ogni corte, tribunale ordinario ed ufficio di conciliazione ha  una
cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito  anche
presso le sezioni  distaccate  di  cui  alla  tabella  B  annessa  al
presente ordinamento.(89)(109) ((110a)) 
 
  Alle corti  e  ai  tribunali  sono  addetti  ufficiali  giudiziari,
aiutanti   ufficiali   giudiziari   e   coadiutori    degli    uffici
notificazioni, esecuzioni e  protesti.  Tale  personale  puo'  essere
addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella  B  annessa
al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di
ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo
28.(109)((110a)) 
 
  Il  personale  e  gli  uffici  delle   cancellerie   e   segreterie
giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri  giudiziari  sono
regolati da leggi particolari. 
 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni  dalla
L. 11 luglio 1989, n. 251, nel modificare l'art. 5, comma 1 della  L.
1  febbraio  1989,  n.  30,  ha  conseguentemente  disposto  che  "le
disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e  5,
comma 1, della presente legge, devono essere interpretate  nel  senso
che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito  l'ufficio
di cancelleria sono trattati gli affari civili e  gli  affari  penali
che a norma del codice  di  procedura  civile  e  delle  altre  leggi
vigenti e del codice di procedura  penale  rientrano  nel  territorio
delle sezioni". 
 
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AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                               Art. 4. 
 
                         Ordine giudiziario. 
 
  L'ordine giudiziario e' costituito dagli uditori,  dai  giudici  di
ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del  pubblico
ministero. (109)((110a)) 
 
  Appartengono  all'ordine  giudiziario  come  magistrati  onorari  i
giudici conciliatori, i  vice  conciliatori,  i  giudici  onorari  di
tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario  e
della sezione di corte di appello per i minorenni  ed,  inoltre,  gli
assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura  del
lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.(109)((110a)) 
 
  Il personale delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie  di  ogni
gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. 
 
  Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                               Art. 5. 
 
                     Organici; sedi giudiziarie. 
 
  Il numero, le sedi, le  circoscrizioni  territoriali  degli  uffici
giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo  organico
della  magistratura  sono  determinati  dalle  tabelle  allegate   al
presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori. 
 
 
                               Art. 6. 
 
         Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati. 
 
  I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati  dal  Re
Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate
le forme  del  presente  ordinamento,  salvo,  per  la  nomina  degli
uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127. 
 
  Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato  dei  magistrati
e' emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro  di
grazia e  giustizia,  con  l'osservanza  delle  norme  stabilite  nel
presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito. 
 
 
                               Art. 7. 
 
Provvedimenti  riflettenti  gli  organi  giudiziari  e  il   pubblico
                             ministero. 
 
  Qualsiasi provvedimento che  attua  le  disposizioni  del  presente
ordinamento,  relative  alla  costituzione   di   sezioni   ed   alla
ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della  stessa  sede,
nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni
ed alle supplenze di magistrati,  sono  emanati  con  decreto  reale,
salvo che non sia diversamente stabilito. 
                             Art. 7-bis. 
 
                 (Tabelle degli uffici giudicanti). 
 
  1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in
sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni  e  alle
corti di assise,  l'assegnazione  alle  sezioni  dei  presidenti,  la
designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma
dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione  degli  incarichi
di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e
50-bis, il conferimento  delle  specifiche  attribuzioni  processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi  giudicanti  sono
stabiliti  ogni  triennio  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio  superiore
della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle  corti
di appello, sentiti  i  consigli  giudiziari.  Decorso  il  triennio,
l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che  non  sopravvenga  un
altro decreto. La violazione dei  criteri  per  l'assegnazione  degli
affari, salvo il possibile rilievo  disciplinare,  non  determina  in
nessun caso la nullita' dei provvedimenti adottati. (109)(110a) 
 
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate  dal  Consiglio
superiore della  magistratura,  valutate  le  eventuali  osservazioni
formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai  sensi  dell'articolo
11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono  essere  variate  nel
corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari,
sulle proposte dei presidenti  delle  corti  di  appello,  sentiti  i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di  urgenza,  concernenti
le tabelle, adottati dai dirigenti degli  uffici  sulla  assegnazione
dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione
tabellare. 
 
  2-bis. Possono svolgere  le  funzioni  di  giudice  incaricato  dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche'
di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che  hanno
svolto per almeno due anni funzioni di giudice del  dibattimento.  Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle
di giudice del dibattimento.(117) 
 
  2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase
delle  indagini   preliminari   nonche'   il   giudice   dell'udienza
preliminare non possono esercitare tali  funzioni  oltre  il  periodo
stabilito  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.
160, e successive modificazioni. Qualora alla  scadenza  del  termine
essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale  sono  stati
richiesti, l'esercizio delle funzioni  e'  prorogato,  totalmente  al
relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 
 
  2-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. 
 
  2-quinquies. Le disposizioni dei  commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater
possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze  di
servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di  cui
ai commi 1 e 2 
 
  ((2-sexies. Presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  e
presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati
collegi che trattano in via esclusiva  i  procedimenti  previsti  dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso
il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di
Santa  Maria  Capua  Vetere  sono   istituiti   sezioni   o   collegi
specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali  collegi  o
sezioni, ai  quali  e'  garantita  una  copertura  prioritaria  delle
eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero  di  magistrati
rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla  percentuale
che sara'  stabilita  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura e comunque non inferiore a tre  componenti.  Se  per  le
dimensioni dell'ufficio  i  magistrati  componenti  delle  sezioni  o
collegi specializzati in materia di misure  di  prevenzione  dovranno
svolgere anche altre  funzioni,  il  carico  di  lavoro  nelle  altre
materie dovra' essere  proporzionalmente  ridotto  nella  misura  che
sara'  stabilita  con  delibera   del   Consiglio   superiore   della
magistratura. Il presidente del tribunale o della  corte  di  appello
assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da
magistrati  forniti  di  specifica  esperienza  nella  materia  della
prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata,  o  che  abbiano
svolto funzioni civili,  fallimentari  e  societarie,  garantendo  la
necessaria integrazione delle competenze)). 
 
  3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il  Consiglio
superiore  della  magistratura  delibera  sulla  proposta  del  primo
presidente della stessa corte, sentito il Consiglio  direttivo  della
Corte di cassazione. 
 
  3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato  funzionamento  degli
uffici giudiziari sono istituite le tabelle  infradistrettuali  degli
uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i  magistrati,
ad eccezione dei capi degli uffici. 
 
  3 -ter. Il Consiglio superiore  della  magistratura  individua  gli
uffici   giudiziari   che   rientrano    nella    medesima    tabella
infradistrettuale e ne da' immediata  comunicazione  al  Ministro  di
grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 
 
  3 -quater.  L'individuazione  delle  sedi  da  ricomprendere  nella
medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti
criteri: 
    a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere
inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti; 
    b)  le  tabelle   infradistrettuali   dovranno   essere   formate
privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico  fino
ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti; 
    c) nelle esigenze di funzionalita' degli  uffici  si  deve  tener
conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati; 
    d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche  dei
luoghi e dei collegamenti viari, in  modo  da  determinare  il  minor
onere per l'erario. 
 
  3-quinquies. Il magistrato  puo'  essere  assegnato  anche  a  piu'
uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma  la  sede  di
servizio principale, ad  ogni  effetto  giuridico  ed  economico,  e'
l'ufficio del cui organico  il  magistrato  fa  parte.  La  supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o  impedimenti  di  durata
inferiore a sette giorni. 
 
  3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al
comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (117) 
  La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art.  57,  comma
2) che "La disposizione di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  7-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30  gennaio
1941, n. 12, introdotta dai commi del presente articolo,  si  applica
ai giudici  che  assumono  le  funzioni  di  giudici  incaricati  dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini  preliminari  o  di
giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge". 
                             Art. 7-ter. 
 
(Criteri per  l'assegnazione  degli  affari  e  la  sostituzione  dei
                         giudici impediti). 
 
  1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed  ai  singoli
collegi e  giudici  e'  effettuata,  rispettivamente,  dal  dirigente
dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato  che  la
dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati  in  via
generale dal Consiglio  superiore  della  magistratura  ed  approvati
contestualmente  alle  tabelle  degli  uffici  e  con   la   medesima
procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli  affari
penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore
della magistratura stabilisce la concentrazione,  ove  possibile,  in
capo allo stesso  giudice  dei  provvedimenti  relativi  al  medesimo
procedimento  e  la  designazione  di  un  giudice  diverso  per   lo
svolgimento  delle  funzioni  di  giudice  dell'udienza  preliminare.
Qualora il dirigente  dell'ufficio  o  il  presidente  della  sezione
revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un  collegio
o ad un giudice, copia  del  relativo  provvedimento  motivato  viene
comunicata al presidente della sezione e al  magistrato  interessato.
(109)(110a) 
 
  2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi'  i
criteri  per  la  sostituzione  del  giudice  astenuto,  ricusato   o
impedito. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                               Art. 8. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                               Art. 9. 
 
                             Giuramento. 
 
  I  magistrati  prestano  giuramento   col   rito   prescritto   dal
regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele  al
Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le  altre  leggi
dello Stato e di adempiere  «  coscienziosamente  i  miei  doveri  di
magistrato ». 
 
  Il giuramento viene  prestato  entrando  a  far  parte  dell'ordine
giudiziario  e  non  deve  essere  rinnovato.  I  magistrati  onorari
prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni. 
 
 
                              Art. 10. 
 
              Termine per l'assunzione delle funzioni. 
 
  I magistrati debbono assumere  le  loro  funzioni  nel  termine  di
giorni trenta dalla data del bollettino  ufficiale  che  pubblica  la
registrazione  alla  Corte  dei  Conti  del  decreto  di   nomina   o
destinazione. 
 
  Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo'
essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia  per  necessita'
di servizio. 
 
  Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di  servizio,  che  il
magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il  precedente
suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In
questo caso, il  termine  stabilito  nel  primo  comma  del  presente
articolo decorre dal giorno in  cui  cessa  tale  esercizio,  e  puo'
essere abbreviato per disposizione del Ministro.((59)) 
 
  Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro puo' pure  disporre
che i magistrati promossi o tramutati  assumano  servizio  presso  il
nuovo ufficio anche prima della registrazione  del  relativo  decreto
alla corte dei conti. Nel caso di  revoca  del  decreto  per  mancata
registrazione, il magistrato e' considerato come in missione,  ed  ha
diritto alla  corrispondente  indennita'  per  il  tempo  in  cui  ha
prestato servizio in esecuzione del decreto stesso. 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha disposto (con l'art.  34,  comma  1)
che  "Il  termine  di  giorni  trenta  previsto   dal   terzo   comma
dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei". 
                            Art. 10-bis. 
 
(( (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso  di  tramutamenti
                           successivi).)) 
 
  ((Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola  due
volte  all'anno,  le  procedure  di   tramutamento   successivo   dei
magistrati e le definisce entro quattro mesi. 
 
  Il Ministro della giustizia adotta un  solo  decreto  per  tutti  i
magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con
unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. 
 
  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  nel   disporre   il
tramutamento che comporta o  rende  piu'  grave  una  scopertura  del
trentacinque per  cento  dell'organico  dell'ufficio  giudiziario  di
appartenenza del magistrato interessato alla procedura,  delibera  la
sospensione dell'efficacia del provvedimento sino  alla  delibera  di
copertura del posto lasciato vacante. La  sospensione  dell'efficacia
di cui al  periodo  che  precede  cessa  comunque  decorsi  sei  mesi
dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando
l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di  tramutamento  ha
una scopertura uguale o  superiore  alla  percentuale  di  scopertura
dell'ufficio di provenienza. 
 
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.)) 
                                                              ((154)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (154) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 21,  comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure
di tramutamento avviate con delibera del  Consiglio  superiore  della
magistratura adottata successivamente  all'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
                              Art. 11. 
 
((  (Decadenza  per  inosservanza  del  termine   per   assumere   le
                            funzioni).)) 
 
  ((Il magistrato, che non assume le funzioni nel  termine  stabilito
dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato  con
disposizione del Ministro, decade dall'impiego. 
 
  Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi  del  primo  comma  si
considera aver  cessato  di  far  parte  dell'ordine  giudiziario  in
seguito a dimissioni. 
 
  La disposizione di cui al  secondo  comma  si  applica  anche  alla
ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera
c), seconda parte, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.)) 
                                                              ((136)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la  presente  modifica  e'  efficacie  a  far  data  dal
novantesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
                              Art. 12. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109)) 
                              Art. 13. 
 
               Esenzione da uffici e servizi pubblici. 
 
  I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o  pubblico  servizio
estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. 
 
 
                              Art. 14. 
 
                  Potesta' di polizia dei giudici. 
 
  Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni,  puo'  richiedere,
quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo'  prescrivere
tutto cio' che e' necessario per il  sicuro  ed  ordinato  compimento
degli atti ai quali procede. 
 
 
                              Art. 15. 
 
           Potesta' dei magistrati del pubblico ministero 
                   di richiedere la forza armata. 
 
  I magistrati del pubblico  ministero  hanno,  nell'esercizio  delle
loro funzioni, il diritto  di  richiedere  direttamente  l'intervento
della forza armata. 

CAPO II.
Delle incompatibilita’.

                              Art. 16. 
 
                    Incompatibilita' di funzioni. 
 
  I magistrati non possono assumere pubblici o  privati  impieghi  od
uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere  nazionale
o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o  commerci,  ne'  qualsiasi
libera professione. 
 
  ((Salvo quanto disposto dal  primo  comma  dell'articolo  61  dello
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  non  possono,
inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere
le  funzioni  di  arbitro,  senza  l'autorizzazione   del   Consiglio
superiore della magistratura. 
 
  In tal caso, possono assumere le funzioni di  arbitro  unico  o  di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente  negli  arbitrati
nei quali e' parte l'Amministrazione dello  Stato  ovvero  aziende  o
enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale  per  le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063)). 
------------ 
AGGIORNAMENTO (55a) 
  Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto  (con  l'art.  64,
comma 1) che "L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo  comma,
dell'ordinamento giudiziario e' concessa dal Consiglio superiore, che
ne informa il Ministro". 
                              Art. 17. 
 
Incompatibilita' speciali per i  primi  presidenti  e  i  procuratori
                     generali del Re Imperatore. 
 
  I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore  non
possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne  quelli
ad essi attribuiti da leggi e  regolamenti  o  quelli  conferiti  con
decreto reale. 
 
 
                              Art. 18. 
 
(( (Incompatibilita' di sede per rapporti di  parentela  o  affinita'
              con esercenti la professione forense).)) 
 
  ((I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei
tribunali non possono appartenere ad  uffici  giudiziari  nelle  sedi
nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo
grado, il coniuge o  il  convivente,  esercitano  la  professione  di
avvocato. 
 
  La  ricorrenza  in  concreto  dell'incompatibilita'  di   sede   e'
verificata sulla base dei seguenti criteri: 
    a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui
al primo comma avanti all'ufficio  di  appartenenza  del  magistrato,
tenuto,  altresi',  conto  dello  svolgimento  continuativo  di   una
porzione minore della professione forense e  di  eventuali  forme  di
esercizio  non  individuale  dell'attivita'  da  parte  dei  medesimi
soggetti; 
    b) dimensione del predetto ufficio, con  particolare  riferimento
alla organizzazione tabellare; 
    c) materia trattata sia dal magistrato  che  dal  professionista,
avendo rilievo la distinzione dei settori  del  diritto  civile,  del
diritto penale e del  diritto  del  lavoro  e  della  previdenza,  ed
ancora, all'interno dei predetti e specie  del  settore  del  diritto
civile, dei settori di ulteriore specializzazione come  risulta,  per
il magistrato, dalla organizzazione tabellare; 
    d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario. 
 
  Ricorre sempre una situazione di incompatibilita' con  riguardo  ai
Tribunali ordinari organizzati in un'unica  sezione  o  alle  Procure
della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con  un'unica
sezione, salvo che il  magistrato  operi  esclusivamente  in  sezione
distaccata ed il parente o l'affine non svolga  presso  tale  sezione
alcuna attivita' o viceversa. 
 
  I  magistrati  preposti  alla  direzione  di  uffici  giudicanti  e
requirenti sono sempre in situazione di incompatibilita' di sede  ove
un parente o affine eserciti la professione forense presso  l'Ufficio
dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali
ordinari organizzati  con  una  pluralita'  di  sezioni  per  ciascun
settore di attivita' civile e penale. 
 
  Il rapporto di parentela o affinita'  con  un  praticante  avvocato
ammesso all'esercizio della professione forense, e' valutato ai  fini
dell'articolo 2, comma 2, del regio  decreto  legislativo  31  maggio
1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di
cui al secondo comma.)) 
                                                              ((136)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che  la  presente  modifica  e'  efficace  a  far  data  dal
novantesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
                              Art. 19. 
 
(( (Incompatibilita' di sede per rapporti di  parentela  o  affinita'
con magistrati o ufficiali o  agenti  di  polizia  giudiziaria  della
                           stessa sede).)) 
 
  ((I magistrati che  hanno  tra  loro  vincoli  di  parentela  o  di
affinita' sino al secondo grado, di coniugio  o  di  convivenza,  non
possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello
stesso ufficio giudiziario. 
 
  La  ricorrenza  in  concreto  dell'incompatibilita'  di   sede   e'
verificata sulla base dei criteri di  cui  all'articolo  18,  secondo
comma, per quanto compatibili. 
 
  I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita'
sino al terzo grado, di coniugio o di  convivenza,  non  possono  mai
fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in
un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in
un'unica sezione e delle rispettive Procure della  Repubblica,  salvo
che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata
e l'altro in sede centrale. 
 
  I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita'
fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non
possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti  e
nei tribunali. 
 
  I  magistrati  preposti  alla  direzione  di  uffici  giudicanti  o
requirenti  della  stessa  sede  sono   sempre   in   situazione   di
incompatibilita', salvo valutazione caso per caso per i  Tribunali  o
le Corti organizzati  con  una  pluralita'  di  sezioni  per  ciascun
settore di attivita' civile e penale. Sussiste, altresi',  situazione
di incompatibilita', da  valutare  sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'articolo  18,  secondo  comma,  in  quanto  compatibili,  se   il
magistrato dirigente dell'ufficio  e'  in  rapporto  di  parentela  o
affinita' entro il terzo grado,  o  di  coniugio  o  convivenza,  con
magistrato  addetto  al  medesimo  ufficio,  tra  il  presidente  del
Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti  al  locale
Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o
il Procuratore generale presso la Corte  medesima  ed  un  magistrato
addetto, rispettivamente, ad un Tribunale  o  ad  una  Procura  della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale
per i minorenni. 
 
  I  magistrati  non  possono  appartenere  ad  uno  stesso   ufficio
giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in
primo grado, svolgono attivita' di  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria.  La  ricorrenza  in  concreto  dell'incompatibilita'  e'
verificata sulla base dei criteri di  cui  all'articolo  18,  secondo
comma, per quanto compatibili.)) 
                                                              ((136)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (55a) 
  Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto  (con  l'art.  65,
comma 1) che "La valutazione prevista nell'art.  19,  secondo  comma,
dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che  la  presente  modifica  e'  efficace  a  far  data  dal
novantesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 

TITOLO SECONDO
DEI GIUDICI
CAPO I.
Del giudice conciliatore.

((CAPO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374))

Ordinamento giudiziario-art. 20 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 21 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 22 
 
   ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374(99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 23 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 24 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99) ((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 25 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 26 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 27 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 28 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 
Ordinamento giudiziario-art. 29 
 
  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106a) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1)  che  l'abrogazione  del
presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995. 

CAPO II.
Del pretore.

((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

Ordinamento giudiziario-art. 30 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 31 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 32 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 33 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 34 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 35 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 36 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 37 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 38 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 39 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 40 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
Ordinamento giudiziario-art. 41 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 

CAPO III.
((Dei tribunali)).
SEZIONE I. – ((Del tribunale ordinario)).

                              Art. 42. 
 
                  Sede del ((tribunale ordinario)). 
 
  Il ((tribunale ordinario)) ha sede in  ogni  capoluogo  determinato
nella tabella A annessa al presente ordinamento. 
                            Art. 42-bis. 
 
        (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario). 
 
  Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad
esso sono addetti piu' giudici. Al tribunale ordinario possono essere
addetti uno o piu' presidenti di sezione. 
 
  Al tribunale ordinario  possono  essere  addetti  giudici  onorari.
(109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                 Ordinamento giudiziario-art. 42 ter 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
               Ordinamento giudiziario-art. 42 quater 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
              Ordinamento giudiziario-art. 42 quinquies 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
               Ordinamento giudiziario-art. 42 sexies 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
               Ordinamento giudiziario-art. 42 septies 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
                              Art. 43. 
 
         (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). 
 
  Il tribunale ordinario: 
    a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello,  contro
le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; 
    b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; 
    c) esercita le funzioni di giudice tutelare; 
    d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre  funzioni  ad
esso deferite. (109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                 Ordinamento giudiziario-art. 43 bis 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
                              Art. 44. 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449)) 
                              Art. 45. 
 
                      Giudice di sorveglianza. 
 
  Nella sede del ((tribunale ordinario)), e nelle sedi designate  con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice e' annualmente
incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle  pene
detentive  e  sulla   applicazione   ed   esecuzione   delle   misure
amministrative di sicurezza. 
 
  Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di  misure
amministrative di sicurezza ed esercita  le  altre  funzioni  che  la
legge gli attribuisce. 
 
  In caso di bisogno possono  essere  incaricati  delle  funzioni  di
sorveglianza anche altri giudici del ((tribunale ordinario)). 
 
  L'incarico di esercitare funzioni di  giudice  di  sorveglianza  e'
revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili. 
                              Art. 46. 
 
                    (Costituzione delle sezioni). 
 
  Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu sezioni. 
 
  Nei tribunali ordinari  costituiti  in  sezioni  sono  biennalmente
designate le sezioni  alle  quali  sono  devoluti,  promiscuamente  o
separatamente, gli affari civili, gli affari penali e  i  giudizi  in
grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in  materia
di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. 
 
  In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita  una
sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal  codice
di procedura penale per la fase  delle  indagini  preliminari  e  per
l'udienza preli-minare. 
 
  A  ciascuna  sezione,  nella  formazione  delle  tabelle  ai  sensi
dell'articolo 7-bis, sono  destinati  giudici  nel  numero  richiesto
dalle esigenze di servizio, tenuto  conto  del  numero  dei  processi
pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie,  nonche'
del numero delle controversie sulle quali  il  tribunale  giudica  in
composizione collegiale. (109)(110a) 
 
  ((I  giudici  destinati  a  ciascuna  sezione  non  possono  essere
comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera  per  la
sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal  codice
di procedura penale per la fase  delle  indagini  preliminari  e  per
l'udienza preliminare.)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                              Art. 47. 
 
            (Attribuzioni del presidente del tribunale). 
 
  Il presidente del  tribunale  dirige  l'ufficio  e,  nei  tribunali
costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i
compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli
sono  attribuite  dalla  legge  nei   modi   da   questa   stabiliti.
(109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                            Art. 47-bis. 
 
                     (Direzione delle sezioni). 
 
  Nei tribunali costituiti in sezioni  e  nei  quali  sono  istituiti
posti di  presidente  di  sezione,  la  direzione  delle  sezioni  e'
attribuita ad un presidente di sezione. 
 
  Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di  presidente  di
sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione  e'  incaricato
il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi  dell'articolo
7-bis. (109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                            Art. 47-ter. 
 
          (Istituzione dei posti di presidente di sezione). 
 
  ((Salvo  quanto  previsto  dal  secondo  e  dal  terzo  comma,  nei
tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu'  di  dieci
giudici ordinari possono essere  istituiti  posti  di  presidente  di
sezione,  in  numero  non  superiore  a  quello   determinato   dalla
proporzione di uno a dieci. 
 
  Il posto di presidente di sezione puo' essere  comunque  istituito,
senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma: 
    a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni
della medesima, quando il numero delle  udienze  da  esse  tenute  lo
richiede; 
    b) per la direzione delle seguenti sezioni,  tenuto  conto  della
loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative: 
      1) sezioni incaricate della trattazione delle  controversie  in
materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; 
      2) sezioni incaricate  degli  affari  inerenti  alle  procedure
concorsuali; 
      3) sezioni dei giudici incaricati  dei  provvedimenti  previsti
del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari
e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.)) 
 
  In ogni tribunale ordinario di cui alla  tabella  A  allegata  alla
legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei
provvedimenti previsti dal codice di procedura  penale  per  la  fase
delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta  da
un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni  dell'articolo
1, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  25  settembre  1989,  n.  327,
convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. (109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                           Art. 47-quater. 
 
              (Attribuzioni del presidente di sezione). 
 
  Il presidente di sezione, oltre a svolgere il  lavoro  giudiziario,
dirige la sezione cui  e'  assegnato  e,  in  particolare,  sorveglia
l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce  il
lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche  lo
scambio   di   informazioni   sulle   esperienze    giurisprudenziali
all'interno della sezione. Collabora, altresi', con il presidente del
tribunale nell'attivita' di direzione dell'ufficio. 
 
  Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al  presidente
di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni
che trattano materie  omogenee,  ovvero  di  coordinare  uno  o  piu'
settori di attivita' dell'ufficio. (109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                         Art. 47-quinquies. 
 
                      (Presidenza dei collegi). 
 
  Quando  il  tribunale  giudica  in  composizione   collegiale,   la
presidenza del collegio e' assunta dal presidente del tribunale o  da
un presidente di sezione o dal magistrato piu' elevato in qualifica o
dal piu' anziano dei  magistrati  di  pari  qualifica  componenti  il
collegio.(109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                              Art. 48. 
 
               (Composizione dell'organo giudicante). 
 
  In materia civile e penale il  tribunale  giudica  in  composizione
monocratica  e,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  in  composizione
collegiale. 
 
  Sull'applicazione  delle  misure   di   prevenzione   personali   e
patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale. 
 
  Salve le disposizioni  relative  alla  composizione  delle  sezioni
specializzate,  il  tribunale,   quando   giudica   in   composizione
collegiale, decide con  il  numero  invariabile  di  tre  componenti.
(109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 

((SEZIONE I-bis – Delle sezioni distaccate di tribunale))

Ordinamento giudiziario-art. 48 bis 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) 
Ordinamento giudiziario-art. 48 ter 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) 
Ordinamento giudiziario-art. 48 quater 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) 
Ordinamento giudiziario-art. 48 quinquies 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) 
Ordinamento giudiziario-art. 48 sexies 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) 

SEZIONE II. – Del tribunale per i minorenni.

                              Art. 49. 
 
Costituzione  e  giurisdizione  del  ((tribunale  ordinario))  per  i
                             minorenni. 
 
  In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata  di  corte
di appello e' costituito un ((tribunale ordinario)) per i minorenni. 
 
  Il ((tribunale ordinario)) per  i  minorenni  ha  giurisdizione  su
tutto il territorio della corte di appello o della sezione  di  corte
di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge. 
                              Art. 50. 
 
       (Composizione del Tribunale ordinario per i minorenni). 
 
  Il Tribunale ordinario per i minorenni e' composto da un magistrato
di Corte d'appello, che lo presiede, da un  magistrato  di  tribunale
ordinario e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i  requisiti
richiesti dalla legge, ai quali e' conferito  il  titolo  di  giudice
onorario del Tribunale  ordinario  per  i  minorenni.  Possono  anche
essere nominati due o piu' supplenti. 
 
  Gli esperti del Tribunale ordinario per i minorenni  sono  nominati
con decreto del Capo dello Stato, su proposta  del  Ministro  per  la
grazia   e   giustizia,   per   un   triennio,   e   possono   essere
confermati.((144)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha disposto (con  l'art.  1,  vomma
2-bis)  che  "Il  secondo  comma  dell'articolo  50  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che per  i  giudici
onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla
possibilita' di conferma". 
                            Art. 50-bis. 
 
             (( (Giudice per le indagini preliminari).)) 
 
  (( 1. In ogni tribunale per i minorenni uno o piu' magistrati  sono
incaricati, come giudici  singoli,  dei  provvedimenti  previsti  dal
codice di procedura penale per la fase  delle  indagini  preliminari.
L'organizzazione del lavoro dei predetti  giudici  e'  attribuita  al
piu' anziano. 
 
  2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni,  giudica
composto da un magistrato e da due giudici onorari,  un  uomo  e  una
donna, dello stesso tribunale)). 
                              Art. 51. 
 
Giudice di sorveglianza  presso  il  ((tribunale  ordinario))  per  i
                             minorenni. 
 
  Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal  giudice
addetto al ((tribunale ordinario)) per i minorenni. 
 
  Il presidente del ((tribunale ordinario)), sentito  il  procuratore
del Re Imperatore, puo',  con  suo  decreto,  destinare  anche  altro
giudice, con le stesse funzioni, al  ((tribunale  ordinario))  per  i
minorenni. 

CAPO IV.
Della corte di appello.
SEZIONE I. – Disposizioni generali.

                              Art. 52. 
 
                    Sede della corte di appello. 
 
  La corte di appello ha sede nel capoluogo  dei  distretti  indicati
nella tabella A annessa al presente ordinamento. 
 
 
                              Art. 53. 
 
          (Funzioni e attribuzioni della corte di appello). 
 
  1. La corte di appello: 
    a)  esercita  la  giurisdizione  nelle  cause  di  appello  delle
sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e
penale; (109)((110a)) 
    b) esercita inoltre le funzioni a essa  deferite  dal  codice  di
procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le
sentenze pronunciate nel dibattimento di  primo  grado;  delibera  in
camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura  civile
e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                              Art. 54. 
 
         Costituzione delle sezioni nelle corti di appello. 
 
  Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-  bis  sono
designati i presidenti e i consiglieri che fanno  parte  di  ciascuna
sezione e i supplenti. 
 
  Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 46, in
quanto applicabile. 
 
  Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di  assise,
la  sezione  incaricata  esclusivamente   della   trattazione   delle
controversie in materia  di  lavoro  e  di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella  che
funziona da tribunale  ordinario  regionale  delle  acque  pubbliche.
(109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                              Art. 55. 
 
                 Magistrati della corte di appello. 
 
  Il primo presidente  presiede  la  prima  sezione  della  corte  di
appello e puo' presiedere anche le altre sezioni. 
 
  Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione. 
 
  I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri. 
                              Art. 56. 
 
            (( (Costituzione del collegio giudicante).)) 
 
  ((La corte di appello giudica con  il  numero  invariabile  di  tre
votanti)). 
                              Art. 57. 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449)) 
                              Art. 58. 
 
                      Sezione per i minorenni. 
 
  ((Una  sezione  della  corte   giudica   sulle   impugnazioni   dei
provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad  essa  sono  altresi'
demandate le altre funzioni  della  corte  di  appello  previste  dal
codice di procedura penale, nei procedimenti  a  carico  di  imputati
minorenni)). 
 
  La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo  ed  una
donna,  aventi  i  requisiti  prescritti  dalle  legge,  i  quali  si
aggiungono ai tre magistrati della sezione. 
                              Art. 59. 
 
               Sezioni distaccate di corte d'appello. 
 
  Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei  comuni
indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento. 
 
  Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale  esercitano  la
giurisdizione, costituiscono sezioni delle  corti  di  appello  dalle
quali dipendono. 
 
  Alle  sezioni  distaccate  di  corte  di  appello   sono   preposti
presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente,  ed  alle
rispettive procure generali  sono  preposti  avvocati  generali  alla
dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore. 
 
 

SEZIONE II. – Della corte di assise.

                              Art. 60. 
 
                      Sedi di corte di assise. 
 
  In ogni distretto di corte di appello sono costituite  una  o  piu'
corti di assise. 
 
  Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad  essa
assegnato,  in  conformita'  della  tabella  D  annessa  al  presente
ordinamento. 
 
  Per uno stesso circolo possono essere costituite anche  piu'  corti
di assise. 
 
  Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono
dettate da legge speciale. 
 
 
                              Art. 61. 
 
                 Costituzione della corte di assise. 
 
  La corte di assise e' composta: 
 
  a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede; 
 
  b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente  o
presidente di sezione di ((tribunale ordinario)); 
 
  c) da cinque assessori. 
 
  Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio. 
 
  I presidenti e gli altri magistrati  che  compongono  le  corti  di
assise  sono  nominati  ogni  anno  e  possono  essere  destinati   a
presiedere o a comporre piu' corti di assise comprese  nel  distretto
della corte di appello. 
                              Art. 62. 
 
                   Grado onorario degli assessori. 
 
  Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai  consiglieri
di corte di appello,  nell'ordine  di  precedenza  a  Corte  e  nelle
funzioni e cerimonie pubbliche. 
 
 

SEZIONE III. – Della magistratura del lavoro.

                              Art. 63. 
 
             Costituzione della magistratura del lavoro. 
 
  Una  speciale  sezione  della  corte  di  appello   funziona   come
magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalita' stabilite
dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali.  Essa  giudica
col numero invariabile di tre magistrati, di  cui  un  presidente  di
sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati  di
volta in volta. 
 
  La magistratura  del  lavoro,  quando  giudica  sulle  controversie
individuali in materia corporativa in grado di appello, e'  integrata
da due consiglieri designati annualmente  dal  primo  presidente,  in
sostituzione degli esperti. 
 
 

SEZIONE IV. – Del tribunale regionale
delle acque pubbliche.

                              Art. 64. 
 
Costituzione  del  ((tribunale  ordinario))  regionale  delle   acque
                             pubbliche. 
 
  Il ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche ha  sede
presso le corti di  appello  indicate  nella  tabella  E  annessa  al
presente ordinamento. 
 
  Il  ((tribunale  ordinario))  regionale   delle   acque   pubbliche
costituisce una sezione della corte di appello  presso  la  quale  e'
istituito. 
 
  Alla sezione sono aggregati tre  funzionari  del  corpo  reale  del
genio civile designati dal presidente  del  consiglio  superiore  dei
lavori pubblici  e  nominati  con  decreto  reale,  su  proposta  del
Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque  anni  e
possono essere confermati. 
 
  La  sezione  di  corte  di  appello  funzionante  come  ((tribunale
ordinario))  regionale  delle  acque  pubbliche  giudica  col  numero
invariabile di tre votanti, in essi compreso il  funzionario  tecnico
che per legge concorre a costituire il collegio.  Questo  funzionario
deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con  la
formula indicata nell'art. 9. 

CAPO V.
Della corte suprema di cassazione.

                              Art. 65. 
 
           Attribuzioni della corte suprema di cassazione. 
 
  La  corte  suprema  di  cassazione,  quale  organo  supremo   della
giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme  interpretazione
della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale,  il  rispetto
dei  limiti  delle  diverse  giurisdizioni;  regola  i  conflitti  di
competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri  compiti  ad  essa
conferiti dalla legge. 
 
  La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha  giurisdizione
su tutto il  territorio  del  Regno,  dell'Impero  e  su  ogni  altro
territorio soggetto alla sovranita' dello Stato. 
 
 
                              Art. 66. 
 
           Composizione della corte suprema di cassazione. 
 
  La corte suprema di cassazione e' costituita in sezioni, e composta
da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. 
 
  Il primo presidente presiede  le  udienze  a  sezioni  unite  e  le
adunanze solenni e puo' presiedere le udienze delle singole sezioni. 
 
  ((La composizione delle sezioni e' stabilita ai sensi dell'articolo
7-bis. A ciascuna delle  sezioni  civili  e  penali  e'  preposto  un
presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti  di
sezione)). 
                              Art. 67. 
 
                Costituzione del collegio giudicante. 
 
  ((La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il  numero
invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero
invariabile di nove votanti)). 
 
  Il collegio a sezioni  unite  in  materia  civile  e'  composto  da
magistrati appartenenti alle sezioni civili;  in  materia  penale  e'
composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali. 
                            Art. 67-bis. 
 
(( (Criteri per la composizione della sezione prevista  dall'articolo
               376 del codice di procedura civile).)) 
 
  ((1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma,
del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola,  magistrati
appartenenti a tutte le sezioni)). 
                              Art. 68. 
 
                 Ufficio del massimario e del ruolo. 
 
  Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio  del
massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima
designato dal primo presidente. 
 
  All'ufficio  sono  addetti,  salvo  il  disposto  del  terzo  comma
dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a  consigliere
di corte d'appello o parificato,  cinque  dei  quali  possono  essere
collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti
numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento. 
 
  Le attribuzioni  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  sono
stabilite dal primo presidente della  corte  suprema  di  cassazione,
sentito il procuratore generale del Re Imperatore. 
 
 

TITOLO TERZO
DEL PUBBLICO MINISTERO
CAPO I.
Della costituzione del pubblico ministero.

                              Art. 69. 
 
                  Funzioni del pubblico ministero. 
 
  ((Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione  del  Ministro
di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce)). 
                              Art. 70. 
 
               (Costituzione del pubblico ministero). 
 
  1.  Le  funzioni  del  pubblico  ministero  sono   esercitate   dal
procuratore generale presso la corte di cassazione,  dai  procuratori
generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori
della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori
della Repubblica presso i tribunali ordinari.  ((Negli  uffici  delle
procure della Repubblica presso i tribunali ordinari  possono  essere
istituiti posti di procuratore aggiunto in  numero  non  superiore  a
quello risultante dalla proporzione di un  procuratore  aggiunto  per
ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle  procure
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo'
essere comunque  istituito  un  posto  di  procuratore  aggiunto  per
specifiche ragioni  riguardanti  lo  svolgimento  dei  compiti  della
direzione distrettuale antimafia.)) (109)(110a) 
 
  2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del
procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a  norma
dell'articolo 59. 
 
  3.  I  titolari  degli  uffici  del  pubblico  ministero   dirigono
l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano
personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice
di procedura penale e dalle altre leggi, quando non  designino  altri
magistrati  addetti  all'ufficio.  Possono  essere   designati   piu'
magistrati in  considerazione  del  numero  degli  imputati  o  della
complessita' delle indagini o del dibattimento. 
 
  4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato  designato  svolge
le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo'  essere
sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale.  Il
titolare  dell'ufficio  trasmette  al   Consiglio   superiore   della
magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto  la
sostituzione del magistrato. 
 
  5. Ogni magistrato addetto ad una procura  della  Repubblica,  che,
fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a  conoscenza
di fatti che possano determinare l'inizio  dell'azione  penale  o  di
indagini  preliminari,  puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare
dell'ufficio. Questi, quando non  sussistono  i  presupposti  per  la
richiesta di archiviazione e  non  intende  procedere  personalmente,
provvede a  designare  per  la  trattazione  uno  o  piu'  magistrati
dell'ufficio. 
 
  6. Quando il  procuratore  nazionale  antimafia  o  il  procuratore
generale presso  la  corte  di  appello  dispone  l'avocazione  delle
indagini preliminari nei casi previsti dalla legge,  trasmette  copia
del  relativo  decreto  motivato   al   Consiglio   superiore   della
magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. (98) 
 
  6-bis. Entro dieci giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di
avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre
reclamo al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione.
Questi, se accoglie il reclamo,  revoca  il  decreto  di  avocazione,
disponendo la restituzione degli atti. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (98) 
  Il D.L. 20 novembre 1991,  n.  367,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l'art. 16, comma  2)
che le presente  modifica  ha  effetto  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   decreto   previsto
dall'articolo 15, comma 2. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                            Art. 70-bis. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)) 
                   Ordinamento giudiziario-art. 71 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
                 Ordinamento giudiziario-art. 71 bis 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 
                   Ordinamento giudiziario-art. 72 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116)) 

CAPO II.
Delle attribuzioni del pubblico ministero.

                              Art. 73. 
 
            Attribuzioni generali del pubblico ministero. 
 
  Il pubblico ministero veglia  alla  osservanza  delle  leggi,  alla
pronta e regolare amministrazione della giustizia,  alla  tutela  dei
diritti dello Stato,  delle  persone  giuridiche  e  degli  incapaci,
richiedendo, nei casi  di  urgenza,  i  provvedimenti  cautelari  che
ritiene necessari; 
 
  promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure  di
sicurezza; 
 
  fa eseguire i giudicati ed ogni altro  provvedimento  del  giudice,
nei casi stabiliti dalla legge. 
 
  Ha pure azione diretta per fare  eseguire  ed  osservare  le  leggi
d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e  per  la
tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia  dalla
legge ad altri organi attribuita. 
                              Art. 74. 
 
       Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale. 
 
  Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. 
 
  Un rappresentante del pubblico  ministero  interviene  a  tutte  le
udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza  del
suo intervento, l'udienza non puo' aver luogo. (109)((110a)) 
 
  Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti  preliminari  del
giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore
generale del Re Imperatore presso la corte  d'appello,  il  quale  le
esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo
ufficio. 
 
  Il  procuratore  generale,  nella  circoscrizione  della  corte  di
appello, provvede  alla  designazione  dei  magistrati  del  pubblico
ministero  che  debbono  intervenire  alle  udienze,  delegando,   se
occorre, il procuratore del Re Imperatore o un  sostituto  presso  il
tribunale ordinario della sede dove e' convocata la corte d'assise. 
 
  La norma del comma precedente si applica anche per  le  udienze  di
corte d'assise che  si  tengono  nella  circoscrizione  di  una  sede
distaccata di corte d'appello. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                              Art. 75. 
 
                 Attribuzioni del pubblico ministero 
                in materia civile ed amministrativa. 
 
  Il pubblico ministero esercita l'azione civile  ed  interviene  nei
processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza  del  suo
intervento, quando e' richiesto dalla legge, l'udienza non puo'  aver
luogo. 
 
  Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile  e  le  altre
attribuzioni demandategli nella stessa materia, in  conformita'  alle
leggi e ai regolamenti. 
 
  Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene  sempre
nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli  altri  casi
stabiliti dalla legge. 
                              Art. 76. 
 
(( (Attribuzioni del pubblico ministero presso la  Corte  suprema  di
                           cassazione).)) 
 
  ((1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene
e conclude: 
    a) in tutte le udienze penali; 
    b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e  nelle
udienze pubbliche  dinanzi  alle  sezioni  semplici  della  Corte  di
cassazione, ad eccezione di  quelle  che  si  svolgono  dinanzi  alla
sezione di cui all'articolo 376,  primo  comma,  primo  periodo,  del
codice di procedura civile. 
 
  2. Il pubblico ministero  presso  la  Corte  di  cassazione  redige
requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge)). 
                            Art. 76-bis. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)) 
                            Art. 76-ter. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)) 
                              Art. 77. 
 
   Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze. 
 
  Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi
di procedura, puo' proporre  ricorso  per  cassazione  nell'interesse
della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonche'
chiedere la revisione delle sentenze penali. 
 
 
                              Art. 78. 
 
   Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione. 
 
  Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli
altri provvedimenti del giudice penale, secondo le  disposizioni  del
codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari. 
 
  Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti
eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi  preveduti  dalla
legge. 
 
 
                              Art. 79. 
 
  Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze. 
 
  Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice  per  la
disciplina delle udienze penali,  e  di  quelle  civili  nelle  quali
interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la  legge  gli
attribuisce per il tempo in cui il giudice e' in camera di consiglio. 
 
 
                              Art. 80. 
 
Intervento in camera di consiglio del pubblico  ministero  presso  le
                  corti di appello ed i tribunali. 
 
  Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non
puo' assistere alla deliberazione della decisione delle cause  civili
e penali. 
 
  Il pubblico ministero interviene  nei  procedimenti  di  camera  di
consiglio in materia penale, ma  non  puo'  assistere  alle  relative
deliberazioni. Non  puo'  assistere  nemmeno  alle  deliberazioni  in
camera di consiglio in materia civile. 
 
  Deve, peraltro, assistere a  quelle  deliberazioni  che  riguardano
l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali. 
 
 
                              Art. 81. 
 
Attribuzioni del pubblico ministero nelle  assemblee  generali  e  in
                        materia disciplinare 
 
  Il pubblico ministero  interviene  alle  assemblee  generali  delle
corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento. 
 
  Esercita in materia  disciplinare  le  attribuzioni  che  gli  sono
conferite dalle leggi. 
 
 
                              Art. 82. 
 
Potesta' del pubblico ministero  di  richiedere  la  convocazione  di
                         assemblee generali. 
 
  Quando occorre fare rilievi e richieste  circa  il  servizio  e  la
disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed  il
primo presidente della corte ordina  la  convocazione  dell'assemblea
generale per le relative deliberazioni. 
 
 
                              Art. 83. 
 
((   (Subordinazione   della   polizia   giudiziaria   al    pubblico
                            ministero).)) 
 
  ((1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita  la
sorveglianza nel distretto della corte di  appello  sulla  osservanza
delle  norme  relative  alla  diretta  disponibilita'  della  polizia
giudiziaria da parte della autorita' giudiziaria)). 
                              Art. 84. 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449)) 

TITOLO QUARTO
DELL’ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E
DELLE APPLICAZIONI.
CAPO I
Dell’anno giudiziario.

                              Art. 85. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 AGOSTO 1943, N. 732, CONVERTITO
        SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178)) 
                              Art. 86. 
 
       (( (Relazioni sull'amministrazione della giustizia).)) 
 
  ((1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno
giudiziario, il Ministro della  giustizia  rende  comunicazioni  alle
Camere  sull'amministrazione  della  giustizia  nel  precedente  anno
nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della
Costituzione e sugli  orientamenti  e  i  programmi  legislativi  del
Governo in  materia  di  giustizia  per  l'anno  in  corso.  Entro  i
successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee  generali  della
Corte di cassazione e delle corti di appello, che si  riuniscono,  in
forma pubblica e  solenne,  con  la  partecipazione  del  Procuratore
generale presso la Corte  di  cassazione,  dei  procuratori  generali
presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura,  per
ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da  parte
del primo Presidente della Corte di cassazione e  dei  presidenti  di
corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti  degli  organi
istituzionali,   il   Procuratore   generale   e   i   rappresentanti
dell'avvocatura)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (55a) 
  Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto  (con  l'art.  41,
comma 1) che "Le relazioni  previste  nell'art.  86  dell'ordinamento
giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore". 
                              Art. 87. 
 
Relazione del Ministro di grazia e  giustizia  alla  Maesta'  del  Re
                             Imperatore. 
 
  Il Ministro di grazia e giustizia riferisce  alla  Maesta'  del  Re
Imperatore, per ogni  anno  giudiziario,  sull'amministrazione  della
giustizia nel Regno, nell'Impero e  negli  altri  territori  soggetti
alla sovranita' dello Stato. 
 
 
                              Art. 88. 
 
Relazione  dei   procuratori   generali   del   Re   Imperatore   per
               l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
 
  Il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre che il  procuratore
generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i
procuratori  generali  presso  le  corti   di   appello   riferiscano
nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la  cerimonia
di inaugurazione dell'anno  giudiziario,  sull'amministrazione  della
giustizia. 
                                                              ((55a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (55a) 
  Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto  (con  l'art.  41,
comma 2) che "La  facolta'  prevista  nell'art.  88  dell'ordinamento
giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore". 
                              Art. 89. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 2005, N. 150)) 
                              Art. 90. 
 
          Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario. 
 
  I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno  un  periodo
annuale di ferie di quarantacinque giorni. 
 
  Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti  di
appello  e  dei  Tribunali,  nonche'  per  i  magistrati  addetti  ai
Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle  acque  pubbliche,
il  periodo  e'  fissato  al  principio  di  ogni  anno  con  decreto
ministeriale; per i magistrati addetti alle  preture  e'  determinato
invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello,
che ne informa il Ministro. (109)((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  ha  disposto  (con  l'art.  25,
comma 1) che "Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo e' soppresso". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  247,  comma  1)  che  la  presente
modifica diventa efficace decorso il termine stabilito  dall'articolo
1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio  1997,  n.  254,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 

                              Art. 91. 
 
          Affari penali nel periodo feriale dei magistrati. 
 
  Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed  i
tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o  a
reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere
di urgenza. 
 
 
                              Art. 92. 
 
          Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. 
 
  Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed  i
tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia
corporativa,  ai   procedimenti   cautelari,((ai   procedimenti   per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai  procedimenti))  per
l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi  familiari,  di
sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla
dichiarazione ed alla revoca dei  fallimenti,  ed  in  genere  quelle
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre  grave
pregiudizio alle parti. 
 
  In quest'ultimo caso, la dichiarazione  di  urgenza  e'  fatta  dal
presidente in calce alla citazione o  al  ricorso,  con  decreto  non
impugnabile, e per le cause  gia'  iniziate,  con  provvedimento  del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 

CAPO II.
Delle assemblee generali.

                              Art. 93. 
 
                  Oggetto delle assemblee generali. 
 
  La corte suprema di cassazione e le corti di appello si  riuniscono
in assemblea generale: 
 
  1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 
 
  2° per dare al Governo pareri richiesti  su  disegni  di  legge  od
altre materie di pubblico interesse. 
 
  3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno  e  che
interessano l'intero organo giudiziario. 
 
  Il  procuratore  generale  del  Re  Imperatore  puo'  chiedere   la
convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi
e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento  del
procuratore generale. 
 
 
                              Art. 94. 
 
               Convocazione delle assemblee generali. 
 
  Le assemblee generali sono convocate  dal  primo  presidente  della
corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o  su  richiesta
del pubblico ministero. 
 
 
                              Art. 95. 
 
               Costituzione delle assemblee generali. 
 
  L'assemblea generale e'  costituita  dalla  riunione  di  tutte  le
sezioni della corte. 
 
  Per  la  legittimita'  delle  sue   deliberazioni   e'   necessario
l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte. 
 
  L'assemblea generale puo'  adunarsi,  in  caso  di  urgenza,  anche
durante il periodo feriale, nel quale  caso  essa  e'  legittimamente
costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio. 
 
 
                              Art. 96. 
 
     Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali. 
 
  Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo
del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne  fa  le  veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i  magistrati  del  pubblico
ministero che appartengono all'ufficio. 
 
  Alle   deliberazioni   delle   assemblee   generali   assiste    il
rappresentante del pubblico ministero. 
 
  Nel caso preveduto  dall'art.  93,  n.  2,  il  rappresentante  del
pubblico ministero ha voto individuale deliberativo. 
 
 

CAPO III.
Delle supplenze e delle applicazioni.
SEZIONE I. – Delle supplenze.

                              Art. 97. 
 
     Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali. 
 
  Negli  organi  giudiziari  collegiali  costituiti  in   sezioni   i
magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti,  in  caso
di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni. 
 
  Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della  corte
suprema di cassazione o della corte di appello o del  presidente  del
tribunale ordinario o del presidente del tribunale per  i  minorenni,
per i magistrati addetti ai rispettivi uffici. 
 
  Il presidente della corte  di  appello  provvede,  inoltre,  per  i
magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti  di
assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche. 
 
  E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente
estraneo al collegio. 
 
  ((I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis,  comma
3-bis, sono adottati dal presidente della  corte  di  appello  o  dal
procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti
di uffici giudicanti o requirenti)). 
                              Art. 98. 
 
Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni. 
 
  I magistrati addetti agli  organi  giudiziari  indicati  nel  terzo
comma   dell'articolo   precedente,   ((e   quelli   incaricati   dei
provvedimenti previsti dal codice di procedura  penale  per  la  fase
delle indagini  preliminari)),  e  alle  sezioni  delle  controversie
individuali in materia corporativa, nonche' i giudici di sorveglianza
possono anche far parte  di  qualunque  sezione  della  corte  o  del
((tribunale ordinario)).(75) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)  che
"Le disposizioni contenute  nell'articolo  1  del  regio  decreto  20
settembre  1934,  n.  1579,  e  nell'articolo   98   dell'Ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  non
si applicano ai magistrati addetti ai tribunali  per  i  minorenni  e
alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali". 
                              Art. 99. 
 
     Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore. 
 
  In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del
vice conciliatore di un comune avente piu' uffici  di  conciliazione,
il   presidente   del   ((tribunale   ordinario))   puo'   incaricare
temporaneamente della supplenza il giudice  conciliatore  o  il  vice
conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune,  designato  dal
procuratore del Re Imperatore. 
 
  Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune  avente  un
solo ufficio di  conciliazione,  negli  stessi  modi,  l'incarico  e'
conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune
viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove  si
reca, ad una indennita' da determinarsi nel regolamento. 
                              Art. 100. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 101. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273)) 
                              Art. 102. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273)) 
Ordinamento giudiziario-art. 103 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
                              Art. 104. 
 
Supplenza in caso di  mancanza  od  impedimento  del  presidente  del
                tribunale ordinario o della sezione. 
 
  Il magistrato destinato a presiedere il tribunale  ordinario  o  la
sezione in caso di mancanza  o  di  impedimento  del  titolare  viene
designato annualmente. 
 
  Quando a tale designazione non si e' provveduto,  fa  le  veci  del
titolare  mancante  o  impedito  il  piu'  anziano  dei  giudici  che
compongono la sezione.  Nelle  funzioni  che  gli  sono  specialmente
attribuite, il presidente del tribunale  ordinario  e'  supplito  dal
piu' anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di  essi,  dal
piu' anziano dei giudici. ((140)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (140) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  16-ter,
comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento
giudiziario di cui al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive  modificazioni,  in  caso  di  mancanza  del  titolare,  i
magistrati di cui all'articolo 5, comma  3,  della  legge  30  luglio
2007, n. 111, in  servizio  presso  lo  stesso  ufficio,  reggono  il
tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o  quelle  di
corte di appello, ovvero la procura generale della  Repubblica  o  la
procura della Repubblica, per il  periodo  massimo  di  sei  mesi,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
Ordinamento giudiziario-art. 105 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((110a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.". 
                              Art. 106. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 107. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 108. 
 
          Supplenza dei magistrati della corte di appello. 
 
  Sono annualmente designati i magistrati destinati a  presiedere  la
corte o la  sezione,  in  caso  di  mancanza  o  di  impedimento  dei
rispettivi titolari. 
 
  Quando a tale designazione non si e' provveduto,  fa  le  veci  del
titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado
immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione. 
 
  Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o  alcuno  dei
consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo
presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a
supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti  di  sezione
del tribunale ordinario. 
                                                              ((140)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (140) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  16-ter,
comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento
giudiziario di cui al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive  modificazioni,  in  caso  di  mancanza  del  titolare,  i
magistrati di cui all'articolo 5, comma  3,  della  legge  30  luglio
2007, n. 111, in  servizio  presso  lo  stesso  ufficio,  reggono  il
tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o  quelle  di
corte di appello, ovvero la procura generale della  Repubblica  o  la
procura della Repubblica, per il  periodo  massimo  di  sei  mesi,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              Art. 109. 
 
           Supplenza di magistrati del pubblico ministero. 
 
  In caso di mancanza o di impedimento: 
 
  del  procuratore  generale  del  Re  Imperatore,  regge   l'ufficio
l'avvocato generale o il sostituto anziano; 
 
  del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio  il  procuratore
aggiunto o il sostituto anziano; 
 
  di  tutti  o  alcuni  dei  magistrati  degli  uffici  del  pubblico
ministero del distretto, il procuratore generale presso la  corte  di
appello puo' disporre  che  le  relative  funzioni  siano  esercitate
temporaneamente da altri magistrati  di  altri  uffici  del  pubblico
ministero del distretto. 
                                                         (135)((140)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (135) 
  Il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 2) che "All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.
12, e succesive modificazioni, dopo le parole: "del procuratore della
Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole:  "ove  non  sia  stato
nominato un vicario"." 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  8,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal novantesimo giorno successivo a quello  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (140) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  16-ter,
comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento
giudiziario di cui al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive  modificazioni,  in  caso  di  mancanza  del  titolare,  i
magistrati di cui all'articolo 5, comma  3,  della  legge  30  luglio
2007, n. 111, in  servizio  presso  lo  stesso  ufficio,  reggono  il
tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o  quelle  di
corte di appello, ovvero la procura generale della  Repubblica  o  la
procura della Repubblica, per il  periodo  massimo  di  sei  mesi,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 

SEZIONE II – Delle applicazioni.

                              Art. 110. 
 
                   (Applicazione dei magistrati). 
 
  1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per
i   minorenni   e   di   sorveglianza,   alle   corti   di   appello,
indipendentemente dalla integrale copertura  del  relativo  organico,
quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili  e
prevalenti, uno o piu'  magistrati  in  servizio  presso  gli  organi
giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli  stessi  motivi
possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di
cui all'articolo 70,  comma  1,  sostituti  procuratori  in  servizio
presso uffici di  procura  del  medesimo  o  di  altro  distretto.  I
magistrati  di  tribunale  possono  essere  applicati  per   svolgere
funzioni,  anche  direttive,  di  magistrato  di   corte   d'appello.
(109)(110a) 
 
  2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri
obiettivi e predeterminati indicati in  via  generale  dal  Consiglio
superiore  della  magistratura  ed  approvati  contestualmente   alle
tabelle degli uffici e con la medesima procedura.  L'applicazione  e'
disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario,  dal
presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso
organi giudicanti del medesimo distretto e dal  procuratore  generale
presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici
del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa  al  Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro di grazia  e  giustizia  a
norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916. 
 
  3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti  o  uffici
del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e'  disposta
dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei  criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma
2, su richiesta motivata del Ministro di grazia  e  giustizia  ovvero
del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la
corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo  o  l'ufficio  al
quale si riferisce l'applicazione, sentito il  consiglio  giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il  magistrato  che  dovrebbe
essere applicato. L'applicazione e' disposta con  preferenza  per  il
distretto piu'  vicino;  deve  essere  sentito  il  presidente  o  il
procuratore generale della corte di  appello  nel  cui  distretto  il
magistrato  da  applicare,  scelto  dal  Consiglio  superiore   della
magistratura, esercita le funzioni. 
 
  3-bis. Quando l'applicazione  prevista  dal  comma  3  deve  essere
disposta  per  uffici  dei  distretti  di   corte   di   appello   di
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina,  Napoli,  Palermo,
Salerno,  Reggio  di   Calabria,   il   Consiglio   superiore   dalla
magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni  dalla
richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni. 
 
  4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi  2  e  3  e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel  termine  perentorio
di quindici giorni dalla richiesta. 
 
  5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi
di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e'  applicato  puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore ad  un  anno.  In  ogni
caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del
periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato  che  abbia  in  corso  la  celebrazione  di  uno  o  piu'
dibattimenti, relativi ai procedimenti per  uno  dei  reati  previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,  e'
prorogato  nell'esercizio  delle  funzioni   limitatamente   a   tali
procedimenti. ((156)) 
 
  6. Non puo'  far  parte  di  un  collegio  giudicante  piu'  di  un
magistrato applicato. 
 
  7. Se le esigenze indicate  nel  comma  1  sono  determinate  dalla
pendenza di uno o piu' procedimenti  penali  la  cui  trattazione  si
prevede di durata  particolarmente  lunga,  il  magistrato  applicato
presso  organi  giudicanti  non  puo'  svolgere  attivita'  in   tali
procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno  dei  reati
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (156) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 11,  comma  2)  che
"In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  5   dell'articolo   110
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata  di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori
sei mesi". 
                            Art. 110-bis. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)) 
                            Art. 110-ter. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)) 
                              Art. 111. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58)) 
                              Art. 112. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58)) 
                              Art. 113. 
 
      ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58 ((85)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (85) 
  Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, ha disposto  (con  l'art.  28,
comma 1) che "L'articolo 113, comma 1, del regio decreto  30  gennaio
1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: 
  "Il procuratore generale presso la corte di appello puo'  disporre,
con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario,  applicazioni
temporanee di sostituti nel territorio  del  distretto  a  tutti  gli
uffici del pubblico  ministero  di  cui  all'articolo  70,  comma  1,
indipendentemente dalla integrale copertura  del  relativo  organico,
quando le esigenze di  servizio  nell'ufficio  di  applicazione  sono
imprescindibili e prevalenti.  Copia  del  decreto  e'  trasmesso  al
Consiglio superiore della magistratura"." 
                              Art. 114. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58)) 
                              Art. 115. 
 
(Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario  e  del
                  ruolo della Corte di cassazione) 
 
  Della  pianta  organica  della  Corte  di  cassazione  fanno  parte
essantasette magistrati destinati all'ufficio del  massimario  e  del
ruolo, anche con compiti di assistente di studio; al predetto ufficio
possono essere designati magistrati con  qualifica  non  inferiore  a
magistrato di tribunale con non meno  di  cinque  anni  di  effettivo
esercizio delle funzioni di merito. 
 
  Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto  conto  delle
esigenze dell'ufficio, osservati i criteri  stabiliti  dal  Consiglio
superiore della magistratura, anno per anno  puo'  destinare  fino  a
trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle
sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati
con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere  di
consiglio  della  sezione  della  Corte  cui  sono  destinati,  senza
possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di  esprimere  il
voto sulla decisione. 
 
  ((Il primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni  e
non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio  del  massimario  e
del ruolo  con  anzianita'  di  servizio  nel  predetto  ufficio  non
inferiore  a  due  anni,  che  abbiano  conseguito  almeno  la  terza
valutazione di  professionalita',alle  sezioni  della  Corte  per  lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. 
 
  Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione  non  puo'
fare parte piu' di un magistrato dell'ufficio del  massimario  e  del
ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.)) 
                              Art. 116. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GENNAIO 2006, N. 24)) 
                              Art. 117. 
 
(Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte  di
    cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) 
 
  1. I posti di magistrati ((...)) di tribunale destinati alla  Corte
di  cassazione  ((...))  sono  messi  a  concorso  con  le  procedure
ordinarie. 

TITOLO QUINTO
DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI
CAPO I.
Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.

                              Art. 118. 
 
                      Gradi nella magistratura. 
 
  I gradi nella magistratura sono: 
 
  1° uditore giudiziario; 
 
  2° aggiunto giudiziario; 
 
  3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore; 
 
  4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di  appello
e primo pretore; 
 
  5°  consigliere  e  sostituto  procuratore  generale  di  corte  di
cassazione; 
 
  6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale  del
Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della
corte suprema di cassazione  -  avvocato  generale  presso  la  corte
suprema di cassazione; 
 
  7° procuratore generale del Re Imperatore presso la  corte  suprema
di cassazione; 
 
  8° primo presidente della corte suprema di cassazione. 
 
  I ruoli  organici  dei  singoli  gradi  nella  magistratura,  ed  i
corrispondenti gradi gerarchici  sono  determinati  nella  tabella  F
annessa al presente ordinamento. 
                              Art. 119. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 120. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 

CAPO II.
Dell’ammissione in magistratura e dell’uditorato.

                              Art. 121. 
 
                 Ammissione a funzioni giudiziarie. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 122. 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48)) ((123)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  La L. 13 febbraio 2001, n. 48, ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che l'abrogazione del presente articolo diventa efficace  in  seguito
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla  presente
legge, in materia di scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali. 
                              Art. 123. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                            Art. 123-bis. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48)) 
                            Art. 123-ter. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                          Art. 123-quater. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48)) 
                         Art. 123-quinquies. 
 
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48)) 
                              Art. 124. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 125. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                            Art. 125-bis. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                            Art. 125-ter. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                          Art. 125-quater. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                         Art. 125-quinquies. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 126. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                            Art. 126-bis. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                            Art. 126-ter. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 127. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 128. 
 
       Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica. 
                       Trattamento economico. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). 
                              Art. 129. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26)) 
                            Art. 129-bis. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26)) 
                            Art. 129-ter. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 130. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 

CAPO III.
Delle promozioni in generale e dell’esame pratico
per la nomina ad aggiunto giudiziario.

                              Art. 131. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 132. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357)) 
                              Art. 133. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357)) 
                              Art. 134. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357)) 
                              Art. 135. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357)) 
                              Art. 136. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 137. 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97)) 
                              Art. 138. 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97)) 

CAPO IV.
Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici
e sostituti procuratori del Re Imperatore.

                              Art. 139. 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97)) 
                              Art. 140. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 141. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 142. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 143. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 144. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 

CAPO V.
Delle promozioni in corte di appello.

                              Art. 145. 
 
                      Sistema delle promozioni. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 	28  novembre  1947,  n.
1370, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il concorso per esame e
per titoli di cui al presente articolo e' soppresso, ed  i  posti  ad
esso attribuiti sono devoluti al concorso per titoli. 
                              Art. 146. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)). 
                              Art. 147. 
 
                Attribuzione dei posti in eccedenza. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. 
                              Art. 148. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 149. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 150. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 151. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 152. 
 
          Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). 
 
  ((COMMA DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)). 
                              Art. 153. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 154. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 155. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 156. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 157. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 158. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 159. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 160. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 161. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 162. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 163. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 164. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 165. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 166. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 167. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 168. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 169. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 170. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 171. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 172. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 173. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 174. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 

CAPO VI.
Delle promozioni al grado di primo pretore

                              Art. 175. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 

CAPO VII.
Delle promozioni in corte di cassazione

                              Art. 176. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 177. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)). 
                              Art. 178. 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)). 
                              Art. 179. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 180. 
 
                     Ammissione dei concorrenti. 
 
  I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica  al  Ministero
di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della  pubblicazione
nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda  corredata
dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti  che  ciascuno
di essi crede di aggiungere. 
 
  I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di  appello
trasmettono  al  Ministero  motivate  informazioni  sulla  capacita',
dottrina, operosita', carattere e condotta  di  ciascun  concorrente,
esprimendo parere sulla maggiore  idoneita'  del  magistrato  per  la
carriera giudicante o per quella requirente. 
 
  Per i magistrati  residenti  all'estero,  e  per  quelli  residenti
nell'Impero e negli altri territori soggetti  alla  sovranita'  dello
Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non
giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o  dal
direttore generale da cui dipendono. 
 
 
                              Art. 181. 
 
Dichiarazione di ammissibilita' per i magistrati non classificati nel
                          grado inferiore. 
 
  Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col
grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per  prendere
parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilita'
da parte del coniglio superiore, il quale delibera tenendo conto  dei
precedenti di  carriera  dell'aspirante,  delle  informazioni  e  dei
rapporti che lo concernono, nonche' dei titoli e  dei  documenti  che
l'aspirante stesso puo' esibire o che  possono  essere  richiesti  di
ufficio. 
 
 
                              Art. 182. 
 
          Commissione giudicatrice del concorso per titoli. 
 
  Il concorso per le promozioni in corte di cassazione  e'  giudicato
da una commissione, nominata dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia,
costituita da sette magistrati aventi grado di  primo  presidente  di
corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico
ministero, e presieduta dal piu' anziano di essi. 
 
  Per  la  validita  delle   deliberazioni   della   commissione   e'
sufficiente la presenza di' cinque componenti. 
 
  La Commissione e' assistita da magistrati addetti al Ministero, con
funzioni di segretari. 
                              Art. 183. 
 
Svolgimento del concorso. Esperimento  orale  e  classificazione  dei
                            concorrenti. 
 
  Per i  lavori  giudiziari  da  prodursi  dai  concorrenti,  per  lo
svolgimento  del  concorso,  e  per  l'ammissibilita'  a   successivi
concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161. 
 
  La commissione invita quei concorrenti che,  a  seguito  dell'esame
dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei  punti,  a
una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti. 
 
  Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente
della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le  frazioni
di punto. 
 
  Consegue l'idoneita' il candidato che  ottiene  la  media  di  otto
decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale. 
 
  Sommati i punti attribuiti  nelle  due  votazioni,  la  commissione
forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori
i primi classificati entro il numero  dei  posti  messi  a  concorso,
osservate le precedenze di cui all'articolo 148. 
 
  La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che
ritiene particolarmente idonei alle  funzioni  di  consigliere  o  di
sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione,  ed
a funzioni direttive. 
                                                          (14) ((15)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Nei concorsi per la promozione a  consigliere
di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono  in
via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti  a  norma  del
presente decreto, e' temporaneamente soppressa la  discussione  orale
prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario  approvato  con
R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n.  52,  nel  modificare
l'art. 1 del  D.Lgs.  Luogotenenziale  3  maggio  1945,  n.  233,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che  "L'articolo  1
del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio  1945,  n.  233,  si
applica,  fino  a  nuova  disposizione,  anche  ai  concorsi  per  la
promozione a consigliere di Corte di cassazione  e  gradi  parificati
successivi a quelli in detto articolo previsti". 
                              Art. 184. 
 
                  Scrutinio a turno di anzianita'. 
 
  Il Ministro di grazia e giustizia richiede il  consiglio  superiore
della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di  procedere  allo
scrutinio per le promozioni in corte di cassazione. 
 
  Allo scrutinio possono prendere parte i  consiglieri  di  corte  di
appello e (( magistrati di grado parificato  piu'  anziani,  compresi
entro  un  determinato  numero))  della  graduatoria,  stabilito  dal
Ministro nella richiesta di scrutinio, che ((comprende)) non piu'  di
75 magistrati. L'anzianita' e' determinata dall'ordine di  iscrizione
nella graduatoria. 
 
  Possono  prendere  parte  allo  scrutinio  anche  i  primi  pretori
compresi nel numero di graduatoria fissato  dal  Ministro  nella  sua
richiesta, e che hanno una  anzianita'  nel  grado  non  inferiore  a
quella del meno anziano tra i  consiglieri  di  corte  di  appello  e
magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima. 
 
  Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 179. 
                              Art. 185. 
 
                  Norme applicabili allo scrutinio. 
 
  Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione  si  effettua
con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a  174  del
presente ordinamento, in quanto applicabili. 
 
  Il consiglio superiore deve  designare  i  magistrati  che  ritiene
particolarmente idonei  alle  funzioni  di  presidente  di  corte  di
assise, di presidente di ((tribunale ordinario)) e di procuratore del
Re Imperatore. 
                              Art. 186. 
 
Classificazione dei promovibili  -  Revisione  e  rinnovazione  dello
                             scrutinio. 
 
  La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte  di
appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ((...)),
deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti. 
 
  Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la
rinnovazione dello stesso  si  applicano  le  norme  contenute  negli
ultimi quattro commi dell'artigolo 167 e nel  primo  comma  dell'art.
170. 
                              Art. 187. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 

CAPO VIII.
Degli uffici direttivi delle corti di appello
e della corte suprema di cassazione.

                              Art. 188. 
 
Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati. 
 
  ((Le promozioni a primo presidente di  Corte  di  appello  e  gradi
parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la  grazia  e
giustizia, e previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  a
magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte
di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per  il  modo  col
quale  hanno  esercitato  le  loro  funzioni,  per  i  precedenti  di
carriera, e  per  speciali  incarichi  assolti,  risultano  non  solo
distinti per cultura giuridica, ma  anche  particolarmente  adatti  a
funzioni direttive. 
 
  La proposta del Ministro per la  grazia  e  giustizia  deve  essere
preceduta  dal  parere  motivato  del   Consiglio   superiore   della
magistratura)). 
                              Art. 189. 
 
Nomina del primo presidente e del procuratore  generale  della  corte
                       suprema di cassazione. 
 
  Il primo presidente e il procuratore generale della  corte  suprema
di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore
a primo presidente di corte di appello o parificato,  e  nominati  su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. 
 
 

CAPO IX.
Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi
e dei tramutamenti.

                              Art. 190. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 191. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 192. 
 
              Assegnazione delle sedi per tramutamento. 
 
  L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta  secondo  le
norme seguenti: 
 
  La  vacanza  di  sedi  giudiziarie  e'  annunciata  nel  bollettino
ufficiale del Ministero  di  grazia  e  giustizia.  L'annuncio  puo',
peraltro, essere omesso per necessita' di servizio. 
 
  Le domande di tramutamento ad  altra  sede  sono  dirette  per  via
gerarchica al  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  possono  essere
presentate in qualunque  momento,  indipendentemente  dall'attualita'
della vacanza o dall'annuncio di  questa  nel  bollettino  ufficiale.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008,  N.  143,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181)). 
 
  All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle  domande.
La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Ministro, con riguardo  alle
attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute,
al merito ed all'anzianita'. 
 
  Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle  altre  condizioni
personali, quelli indicati nell'articolo 148. 
 
  Non sono  ammesse  domande  di  tramutamento  con  passaggio  dalle
funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che  per  tale
passaggio esista il parere favorevole del consiglio  superiore  della
magistratura. 
 
  Se la vacanza e'  stata  annunciata  nel  bollettino  ufficiale,  i
magistrati che aspirano alla sede vacante  debbono  fare  domanda  di
tramutamento, ove non  l'abbiano  presentata  precedentemente,  entro
dieci  giorni  dalla  pubblicazione  dell'annuncio.  Trascorso   tale
termine, non si tiene conto della domanda. 
                              Art. 193. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 194. 
 
                     (Tramutamenti successivi). 
 
  1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni , ad una sede, non puo' essere trasferito ad  altre  sedi  o
assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno  in  cui
ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. 
                                                  (142) (154) ((155)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (103) 
  Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con  modificazioni  dalla
L. 07 agosto 1992, n. 356, ha disposto (con l'art.  21-quater,  comma
3) che "Il termine di quattro anni  previsto  dall'articolo  194  del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2
della legge 16 ottobre 1991, n.  321,  e  successivamente  modificato
dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la
prima nomina del procuratore nazionale  antimafia  e  dei  magistrati
addetti  con  funzione  di   sostituti   alla   Direzione   nazionale
antimafia". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (142) 
  Il D.L. 16 settembre 2008, n.  143,  convertito  con  modificazioni
dalla L.13 novembre 2008, n. 181, ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che  "Il  termine   previsto   dall'articolo   194   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  non
opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (154) 
  Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni  dalla
L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 3,  comma  1-bis)
che le presenti modifiche, concernenti la modifica del  termine,  non
si applicano ai magistrati assegnati  in  prima  sede  all'esito  del
tirocinio che hanno  assunto  l'effettivo  possesso  dell'ufficio  da
almeno tre anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suindicato
decreto. Le medesime modifiche non  si  applicano  in  ogni  caso  in
riferimento alle procedure  di  trasferimento  ad  altra  sede  o  di
assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata  in
vigore del suindicato decreto. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni  dalla
L. 25 ottobre 2016, n. 197, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con  l'art.  3,  commi  1-bis  e  1-ter)  che  le
modifiche disposte dal D.L. 168/2016,  concernenti  la  modifica  del
termine, "non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure
di trasferimento ad altra sede o di assegnazione  ad  altre  funzioni
gia' iniziate alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  esercitano  le  funzioni  presso  la  sede  di   prima
assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati  alla  prima
sede,  il   termine   di   cui   all'articolo   194,   primo   comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per  l'assegnazione
ad altre funzioni e' ridefinito  da  quattro  anni  a  tre  anni.  Il
presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima  sede
e' assegnata nell'anno 2017". 
                              Art. 195. 
 
                    (( (Disposizioni speciali).)) 
 
  ((Le disposizioni degli articoli 192 e  194  non  si  applicano  al
presidente aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del
tribunale superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale
aggiunto presso la corte di  cassazione,  ai  presidenti  di  sezione
della corte di cassazione, agli  avvocati  generali  della  corte  di
cassazione, ai presidenti e  ai  procuratori  generali  di  corte  di
appello.)) 

CAPO X.
Dei magistrati con funzioni amministrative
del Ministero di grazia e giustizia.

                              Art. 196. 
 
   Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia. 
 
  I  magistrati  possono  essere  destinati  ad  esercitare  funzioni
amministrative nel Ministero di grazia e  giustizia,  in  conformita'
delle  norme  speciali  contenute  nell'ordinamento   del   Ministero
medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al
presente ordinamento. Tale tabella puo' essere,  con  decreto  reale,
modificata su  proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di
concerto con il Ministro delle finanze. 
 
  Essi sono collocati fuori del  ruolo  organico  della  magistratura
durante l'esercizio delle predette funzioni. 
 
 
                              Art. 197. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 198. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 199. 
 
            Servizio dei magistrati addetti al Ministero. 
 
  Le  norme  speciali  contenute   nell'ordinamento   del   Ministero
determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi
che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo.  Il  detto
servizio e', ad ogni effetto,  parificato  a  quello  prestato  negli
uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente. 
 
  Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per  quanto
riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni,  si  applicano  ai
magistrati le disposizioni  sullo  stato  giuridico  degli  impiegati
civili dello Stato. 
                              Art. 200. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 

CAPO XI.
Dell’anzianita’ e delle aspettative.

                              Art. 201. 
 
                      Computo dell'anzianita'. 
 
  L'anzianita' dei magistrati si computa dalla data  del  decreto  di
nomina  in  ciascun  grado.  In   caso   di   nomina   contemporanea,
l'anzianita' e' determinata dall'ordine nel quale le promozioni  sono
conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo. 
 
  L'anzianita'  degli  uditori  e'  determinata   dall'ordine   della
graduatoria a norma dell'articolo 127. 
 
  Resta salva la diversa decorrenza  di  anzianita'  stabilita  dalle
disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati. 
 
 
                              Art. 202. 
 
              Sospensione ed interruzione del servizio. 
 
  Il periodo trascorso dai magistrati  in  aspettativa  per  servizio
militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio,
ne' pregiudizio all'anzianita',  salve  le  disposizioni  vigenti  in
ordine al tempo utile per la pensione. 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)). 
 
  Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da  un  provvedimento
disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal  servizio,
agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo  di
durata della sospensione medesima. 
                              Art. 203. 
 
                            Aspettative. 
 
  Il magistrato in aspettativa  e'  posto  immediatamente  fuori  del
ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di  famiglia,
e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare. 
 
  I relativi posti sono dichiarati vacanti. 
 
  Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto  di  occupare
il  posto  che  aveva  nella  graduatoria  di  anzianita',  salve  le
disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la  pensione.  Egli
e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del  Ministro,
previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile.  Se  il
magistrato  non  accetta  la  sede  offertagli,  e'   confermato   in
aspettativa,  ma  questa  non  puo'  eccedere  il   termine   massimo
consentito dalla legge. 
 
 

CAPO XII.
Degli stipendi e degli assegni.

                              Art. 204. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 205. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 206. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 207. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) 
                              Art. 208. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273)) 
                              Art. 209. 
 
(Indennita'  di  missione  per  i  magistrati  addetti  al  tribunale
                             ordinario). 
 
  Il trattamento economico di missione per i  magistrati  addetti  al
tribunale ordinario incaricati di  esercitare  funzioni  fuori  della
ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme  vigenti  per  gli
impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme  particolari
sulle trasferte giudiziarie. 
 
  L'autorizzazione a risiedere  altrove,  prevista  dal  primo  comma
dell'articolo 12, e' richiesta al presidente del tribunale, il  quale
provvede con decreto  motivato,  sentito  il  consiglio  giudiziario.
Copia del provvedimento  e'  rimessa  al  Consiglio  superiore  della
magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione
l'interessato puo' proporre  reclamo  al  Consiglio  superiore  della
magistratura. (109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                            Art. 209-bis. 
 
         (Determinazione della sede ordinaria di servizio). 
 
  Ai  fini  del  trattamento  economico  di  missione,  si  considera
ordinaria sede di servizio la sede  del  tribunale  o  della  sezione
distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di  esercitare
le funzioni in via esclusiva. 
 
  Per i magistrati incaricati  di  esercitare  funzioni  presso  piu'
sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una  o  piu'  sezioni
distaccate e  presso  la  sede  principale  del  tribunale,  la  sede
ordinaria di servizio e' stabilita, anche  ai  fini  dell'obbligo  di
residenza previsto  dall'articolo  12,  con  la  procedura  tabellare
disciplinata dall'articolo 7-bis. (109)((110a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 

CAPO XIII.
Disposizioni speciali.

                              Art. 210. 
 
   Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali. 
 
  Salvo quanto e' disposto nell'articolo 17, sono collocati fuori del
ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal  Ministro
di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono  conferiti  incarichi
non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano
sospendere il servizio giudiziario per un  periodo  maggiore  di  due
mesi. 
 
  I magistrati collocati fuori  del  ruolo  organico  a  norma  della
presente disposizione non possono, in ogni caso, superare  il  numero
dei sei. 
 
  Essi conservano il  trattamento  economico  del  proprio  grado  e,
possono, per esigenze di servizio, essere  temporaneamente  destinati
ad  esercitare  le  funzioni  del  loro  grado  od   equiparato,   in
soprannumero,  negli  uffici  giudiziari  della  sede   nella   quale
risiedono  per  l'espletamento   dell'incarico   loro   affidato,   e
compatibilmente con l'incarico stesso. 
 
  Al cessare dell'incarico, il magistrato  e'  richiamato  nel  ruolo
organico ed e' destinato ad una delle sedi disponibili. 
                                                     (11)(58) ((107)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 86, ha disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il magistrato incaricato  delle  funzioni  di
capo della Polizia viene collocato fuori  del  ruolo  organico  della
magistratura oltre il limite previsto dall'art. 210 del R. decreto 30
gennaio 1941, n. 12". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (58) 
  La L. 12 agosto 1962, n. 1311, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)
che "i  magistrati  collocati  fuori  del  ruolo  organico  ai  sensi
dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio  1941,  sopra  citato,
non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma  6)  che
"La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, continua ad applicarsi  per  la  destinazione  dei  magistrati
all'ufficio studi e  documentazione  del  Consiglio  superiore  della
magistratura". 
                              Art. 211. 
 
              Divieto di riammissione in magistratura. 
 
  Il magistrato che ha cessato di far parte  dell'ordine  giudiziario
in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata,  anche  se
ha assunto altri uffici dello Stato, non  puo'  essere  riammesso  in
magistratura. 
 
  ((La  disposizione  che  precede  non  si  applica  a   chi,   gia'
appartenente   all'ordine   giudiziario,   sia    transitato    nelle
magistrature speciali ed in  esse  abbia  prestato  ininterrottamente
servizio. 
 
  Questi puo' essere riammesso, a  domanda,  previa  valutazione  del
Consiglio superiore della magistratura. Il  Consiglio,  acquisito  il
fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la  riammissione,
colloca il magistrato, anche in  soprannumero,  nel  posto  di  ruolo
risultante  dalla  ricongiunzione  dei  servizi  prestati   e   dalle
valutazioni e relative nomine,  da  effettuarsi  contestualmente,  ai
sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e
successive modificazioni. 
 
  In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in
un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente  avuto  se  non
fossero transitati nelle magistrature speciali)). 

TITOLO SESTO
DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI
DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

                              Art. 212. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 213. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 214. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 215. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 216. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 

TITOLO SETTIMO
DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

                              Art. 217. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 218. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 219. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 220. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 221. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 222. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 223. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 224. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 225. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 226. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 227. 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 

TITOLO OTTAVO
DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

((TITOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Ordinamento giudiziario-art. 228 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 229 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 230 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 231 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 232 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 233 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 234 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 235 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 236 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 237 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 238 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 239 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 240 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 241 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 242 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 243 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 244 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 245 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 246 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 247 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 248 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 249 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 250 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
                              Art. 251. 
 
  ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511 ((18)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
264, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che  "I  decreti,  previsti
dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, relativi  a  procedimenti  nel  quali  la  Corte
disciplinare  provvede  secondo  le  norme  dell'ordinamento  stesso,
possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli  articoli
del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero  511,  non  menzionati
nel precedente comma". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  19,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 7 luglio 1946. 
Ordinamento giudiziario-art. 252 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 253 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 
Ordinamento giudiziario-art. 254 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511)) 

TITOLO NONO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                              Art. 255. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 256. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE  30  APRILE  1946,  N.
                            352)) ((19)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto  (con
l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati  nel  presente  articolo
possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli  142,  143  e
144 dell' Ordinamento medesimo. 
                              Art. 257. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE  30  APRILE  1946,  N.
                            352)) ((19)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto  (con
l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati  nel  presente  articolo
possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli  142,  143  e
144 dell' Ordinamento medesimo. 
                              Art. 258. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 259. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 260. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 261. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE  30  APRILE  1946,  N.
                            352)) ((19)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto  (con
l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati  nel  presente  articolo
possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli  142,  143  e
144 dell' Ordinamento medesimo. 
                              Art. 262. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 263. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 264. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 265. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 266. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 267. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 268. 
 
    Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore. 
 
  I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di  corte  di
appello e parificati, possono far ritorno al  ruolo  di  provenienza,
con l'anzianita' di grado di cui sono provvisti e nella posizione  di
graduatoria a ciascuno di essi spettante, purche' ne facciano istanza
entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
ordinamento, sotto comminatoria di decadenza. 
 
 
                              Art. 269. 
 
    Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori. 
 
  Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia  e  giustizia  puo'
destinare con funzioni giudiziarie ai posti  vacanti  nei  tribunali,
nelle regie  procure,  in  sottordine  nelle  preture,  nonche'  come
reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno  compiuto
almeno un anno di effettivo tirocinio. 
 
  Il provvedimento  e'  emanato  con  decreto  reale,  previo  parere
favorevole del consiglio giudiziario, che puo' essere richiesto  dopo
nove mesi almeno di tirocinio effettivo. 
 
  Nella composizione del collegio non puo'  intervenire  piu'  di  un
uditore con funzioni di giudice. 
 
 
                              Art. 270. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 271. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 272. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 273. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 274. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 
                              Art. 275. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)) 

TITOLO DECIMO
DISPOSIZIONI FINALI.

                              Art. 276. 
 
Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi
                       e regolamenti generali. 
 
  Sono abrogate tutte  le  disposizioni  contrarie  od  incompatibili
concernenti la materia regolata dal presente ordinamento. 
 
  Fino a  quando  non  sara'  provveduto  alla  emanazione  di  norme
regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo,  continuano
ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili. 
 
  Ai  magistrati  dell'ordine   giudiziario   sono   applicabili   le
disposizioni generali relative agli  impiegati  civili  dello  Stato,
solo in quanto non  sono  contrarie  al  presente  ordinamento  e  ai
relativi regolamenti. 
                                                              ((102)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La Corte Costituzionale 4-22 giugno 1992, n. 289 (in G.U.  1a  s.s.
24/06/1992, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita "costituzionale  del
combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10  gennaio  1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato), e dall'art. 276 del  R.D.  30  gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte  in  cui  consente
l'applicazione ai magistrati della riabilitazione  prevista  per  gli
impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare". 
                              Art. 277. 
 
     Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari. 
 
  Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia  e
giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate  le
norme di coordinamento e le altre, anche di carattere  integrativo  e
complementare, occorrenti per la  completa  attuazione  del  presente
ordinamento. 
 
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
 
                               GRANDI 
 
                     Il Ministro per le finanze 
 
                              DI REVEL 
                                                           Tabella A. 
 
                 SEDI DEI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA 
                      E LORO SEZIONI DISTACCATE 
 
                     CORTE DI APPELLO DI ANCONA 
 
                         TRIBUNALE DI ANCONA 
 
  Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense,  Camerano,
Camerata  Picena,  Castel  Colonna,   Castelbellino,   Castelfidardo,
Castelleone  di  Suasa,  Castelplanio,  Cerreto  d'Esi,  Chiaravalle,
Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara  Marittima,  Filottrano,
Genga,  Jesi,  Loreto,  Maiolati  Spontini,  Mergo,  Monsano,   Monte
Roberto, Monte  San  Vito,  Montecarotto,  Montemarciano,  Monterado,
Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San
Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo  di  Jesi,
Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de'  Conti,  Serra
San Quirico, Sirolo, Staffolo 
 
                     TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
 
  Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto,
Arquata  del  Tronto,  Ascoli  Piceno,  Carassai,  Castel  di   Lama,
Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force,
Maltignano,   Monsampolo   del   Tronto,   Montalto   delle   Marche,
Montedinove, Montefortino,  Montegallo,  Montemonaco,  Monteprandone,
Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto  del  Tronto,
Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta 
 
                         TRIBUNALE DI FERMO 
 
  Altidona,   Belmonte   Piceno,   Campofilone,   Cossignano,   Cupra
Marittima,   Falerone,   Fermo,   Francavilla   d'Ete,   Grottammare,
Grottazzolina,  Lapedona,   Magliano   di   Tenna,   Massa   Fermana,
Massignano, Monsampietro Morico,  Montappone,  Monte  Giberto,  Monte
Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano,  Monte  Vidon  Combatte,
Monte Vidon Corrado,  Montefalcone  Appennino,  Montefiore  dell'Aso,
Montegiorgio,  Montegranaro,   Monteleone   di   Fermo,   Montelparo,
Monterubbiano, Montottone,  Moresco,  Ortezzano,  Pedaso,  Petritoli,
Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto  Sant'Elpidio,  Rapagnano,
Ripatransone,  Santa  Vittoria  in  Matenano,  Sant'Elpidio  a  Mare,
Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio 
 
                        TRIBUNALE DI MACERATA 
 
  Acquacanina, Apiro, Appignano,  Belforte  del  Chienti,  Bolognola,
Caldarola,  Camerino,  Camporotondo  di  Fiastrone,   Castelraimondo,
Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova  Marche,
Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte,  Fiuminata,
Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata,  Matelica,  Mogliano,  Monte
Cavallo,  Monte  San  Giusto,  Monte  San   Martino,   Montecassiano,
Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle,  Muccia,  Penna  San
Giovanni, Petriolo, Pieve Torina,  Pievebovigliana,  Pioraco,  Poggio
San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati,  Ripe
San  Ginesio,  San  Ginesio,  San  Severino  Marche,  Sant'Angelo  in
Pontano,  Sarnano,  Sefro,  Serrapetrona,  Serravalle   di   Chienti,
Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso 
 
                         TRIBUNALE DI PESARO 
 
  Barchi,  Cartoceto,  Fano,  Fratte  Rosa,  Gabicce  Mare,  Gradara,
Mombaroccio,  Mondavio,  Mondolfo,   Monte   Porzio,   Monteciccardo,
Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di  Pesaro,  Pergola,
Pesaro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San  Giorgio  di  Pesaro,  San
Lorenzo  in  Campo,  Sant'Angelo  in  Lizzola,  Serra  Sant'Abbondio,
Serrungarina, Tavullia 
 
                         TRIBUNALE DI URBINO 
 
  Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte  all'Isauro,  Borgo  Pace,
Cagli,  Cantiano,  Carpegna,  Colbordolo,  Fermignano,   Fossombrone,
Frontino,  Frontone,  Isola  del  Piano,  Lunano,  Macerata  Feltria,
Mercatello sul  Metauro,  Mercatino  Conca,  Monte  Cerignone,  Monte
Grimano Terme,  Montecalvo  in  Foglia,  Montecopiolo,  Montefelcino,
Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia,  Piobbico,  Sant'Angelo
in  Vado,  Sant'Ippolito,   Sassocorvaro,   Sassofeltrio,   Tavoleto,
Urbania, Urbino 
 
                      CORTE DI APPELLO DI BARI 
 
                          TRIBUNALE DI BARI 
 
  Acquaviva  delle  Fonti,  Adelfia,  Alberobello,  Altamura,   Bari,
Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto,  Capurso,  Casamassima,  Cassano
delle Murge, Castellana  Grotte,  Cellamare,  Conversano,  Gioia  del
Colle, Giovinazzo, Gravina  in  Puglia,  Grumo  Appula,  Locorotondo,
Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro,  Palo  del  Colle,
Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano,  Sammichele  di
Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in  Colle,  Toritto,  Triggiano,
Turi, Valenzano 
 
                         TRIBUNALE DI FOGGIA 
 
  Accadia, Alberona, Anzano di  Puglia,  Apricena,  Ascoli  Satriano,
Biccari, Bovino,  Cagnano  Varano,  Candela,  Carapelle,  Carlantino,
Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio
dei  Sauri,  Castelluccio  Valmaggiore,  Castelnuovo  della   Daunia,
Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti,  Deliceto,
Faeto,   Foggia,   Ischitella,   Isole   Tremiti,   Lesina,   Lucera,
Manfredonia, Margherita  di  Savoia,  Mattinata,  Monte  Sant'Angelo,
Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara  di  Puglia,
Orta Nova, Panni,  Peschici,  Pietramontecorvino,  Poggio  Imperiale,
Rignano Garganico, Rocchetta  Sant'Antonio,  Rodi  Garganico,  Roseto
Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco
in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San  Paolo  di
Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola,  Stornara,
Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli,  Troia,  Vico  del  Gargano,
Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta 
 
                         TRIBUNALE DI TRANI 
 
  Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di  Puglia,  Corato,  Minervino
Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani 
 
                     CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 
 
                        TRIBUNALE DI BOLOGNA 
 
  Anzola  dell'Emilia,  Argelato,  Baricella,  Bazzano,  Bentivoglio,
Bologna, Borgo Tossignano,  Budrio,  Calderara  di  Reno,  Camugnano,
Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del  Rio,
Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna,  Castel  Maggiore,  Castel
San  Pietro  Terme,  Castello  d'Argile,  Castello   di   Serravalle,
Castenaso, Castiglione dei Pepoli,  Crespellano,  Crevalcore,  Dozza,
Fontanelice,  Gaggio  Montano,   Galliera,   Granaglione,   Granarolo
dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in  Belvedere,  Loiano,
Malalbergo, Marzabotto, Medicina,  Minerbio,  Molinella,  Monghidoro,
Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano,  Ozzano
dell'Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala Bolognese,  San  Benedetto
Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in  Persiceto,  San
Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese,  Sasso
Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa 
 
                        TRIBUNALE DI FERRARA 
 
  Argenta,  Berra,  Bondeno,  Cento,  Codigoro,  Comacchio,  Copparo,
Ferrara,  Formignana,  Goro,  Jolanda  di  Savoia,  Lagosanto,   Masi
Torello, Massa Fiscaglia, Mesola,  Migliarino,  Migliaro,  Mirabello,
Ostellato,  Pieve  di  Cento,  Poggio  Renatico,  Portomaggiore,  Ro,
Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera 
 
                         TRIBUNALE DI FORLI' 
 
  Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e  Terra  del
Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella  di  Romagna,  Dovadola,  Forli',
Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato
Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San  Benedetto,  Predappio,
Premilcuore, Rocca San  Casciano,  Roncofreddo,  San  Mauro  Pascoli,
Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano  al  Rubicone,
Tredozio, Verghereto 
 
                         TRIBUNALE DI MODENA 
 
  Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco
Emilia,  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro   di   Modena,   Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Fanano,  Finale  Emilia,  Fiorano  Modenese,
Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia,  Lama  Mocogno,  Maranello,
Marano  sul   Panaro,   Medolla,   Mirandola,   Modena,   Montecreto,
Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena,  Palagano,  Pavullo
nel  Frignano,  Pievepelago,  Polinago,   Prignano   sulla   Secchia,
Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice  sul  Panaro,
San  Possidonio,  San  Prospero,  Sassuolo,  Savignano  sul   Panaro,
Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca 
 
                         TRIBUNALE DI PARMA 
 
  Albareto,  Bardi,  Bedonia,  Berceto,  Bore,  Borgo  Val  di  Taro,
Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino,
Fidenza,  Fontanellato,  Fontevivo,  Fornovo  di  Taro,   Langhirano,
Lesignano  de'  Bagni,  Medesano,  Mezzani,  Monchio   delle   Corti,
Montechiarugolo, Neviano degli  Arduini,  Noceto,  Palanzano,  Parma,
Pellegrino Parmense, Polesine Parmense,  Roccabianca,  Sala  Baganza,
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna,
Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile,  Traversetolo,
Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello 
 
                        TRIBUNALE DI PIACENZA 
 
  Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone,
Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San
Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino,  Cerignale,  Coli,
Corte  Brugnatella,  Cortemaggiore,  Farini,  Ferriere,   Fiorenzuola
d'Arda,  Gazzola,  Gossolengo,  Gragnano   Trebbiense,   Gropparello,
Lugagnano  Val  d'Arda,  Monticelli  d'Ongina,  Morfasso,   Nibbiano,
Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano,
Ponte  dell'Olio,  Pontenure,  Rivergaro,  Rottofreno,  San   Giorgio
Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone,
Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino 
 
                        TRIBUNALE DI RAVENNA 
 
  Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di  Romagna,  Brisighella,  Casola
Valsenio, Castel Bolognese,  Cervia,  Conselice,  Cotignola,  Faenza,
Fusignano,  Lugo,  Massa  Lombarda,  Ravenna,  Riolo  Terme,   Russi,
Sant'Agata sul Santerno, Solarolo 
 
                     TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 
 
  Albinea, Bagnolo in Piano,  Baiso,  Bibbiano,  Boretto,  Brescello,
Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia,  Campegine,  Canossa,
Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano,  Castelnovo  di  Sotto,
Castelnovo  ne'  Monti,  Cavriago,  Collagna,  Correggio,   Fabbrico,
Gattatico,  Gualtieri,  Guastalla,  Ligonchio,  Luzzara,   Montecchio
Emilia,  Novellara,  Poviglio,  Quattro  Castella,  Ramiseto,  Reggio
nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera,  San  Martino  in
Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza,  Scandiano,  Toano,  Vetto,
Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo 
 
                         TRIBUNALE DI RIMINI 
 
  Bellaria-Igea Marina,  Casteldelci,  Cattolica,  Coriano,  Gemmano,
Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore  Conca,
Montegridolfo,  Montescudo,   Morciano   di   Romagna,   Novafeltria,
Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San  Clemente,
San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo
di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio 
 
                  CORTE DI APPELLO DI BOLZANO/BOZEN 
 
                     TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN 
 
  Aldino/Aldein,  Andriano/Andrian,  Anterivo/Altrei,  Appiano  sulla
strada  del   vino/Eppan   an   der   Weinstraße,   Avelengo/Hafling,
Badia/Abtei,    Barbiano/Barbian,    Bolzano/Bozen,     Braies/Prags,
Brennero/Brenner,        Bressanone/Brixen,        Bronzolo/Branzoll,
Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del  vino/Kaltern
an der Weinstraße, Campo di  Trens/Freienfeld,  Campo  Tures/Sand  in
Taufers,                      Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars,
Castelrotto/Kastelruth,        Cermes/Tscherms,        Chienes/Kiens,
Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid,  Cortaccia  sulla  strada
del vino/Kurtatsch  an  der  Weinstraße,  Cortina  sulla  strada  del
vino/Kurtinig an der  Weinstraße,  Corvara  in  Badia/Corvara,  Curon
Venosta/Graun   im   Vinschgau,   Dobbiaco/Toblach,    Egna/Neumarkt,
Falzes/Pfalzen,    Fie'     allo     Sciliar/Völs     am     Schlern,
Fortezza/Franzensfeste,           Funes/Villnöß,           Gais/Gais,
Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen,  Laces/Latsch,
Lagundo/Algund, Laion/Lajen,  Laives/Leifers,  Lana/Lana,  Lasa/Laas,
Lauregno/Laurein, Luson/Lüsen, Magre' sulla strada del  vino/Margreid
an   der   Weinstraße,   Malles    Venosta/Mals,    Marebbe/Enneberg,
Marlengo/Marling,  Martello/Martell,  Meltina/Mölten,   Merano/Meran,
Monguelfo-Tesido/WelsbergTaisten,    Montagna/Montan,     Moso     in
Passiria/Moos    in    Passeier,    Nalles/Nals,     Naturno/Naturns,
Naz-Sciaves/Natz-Schabs,     Nova      Levante/Welschnofen,      Nova
Ponente/Deutschnofen,       Ora/Auer,       Ortisei/St.       Ulrich,
Parcines/Partschins,      Perca/Percha,      Plaus/Plaus,       Ponte
Gardena/Waidbruck,  Postal/Burgstall,  Prato  allo  Stelvio/Prad   am
Stilfserjoch,  Predoi/Prettau,  Proves/Proveis,   Racines/Ratschings,
Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di
Pusteria/Mühlbach,     Rodengo/Rodeneck,     Salorno/Salurn,      San
Candido/Innichen,  San  Genesio  Atesino/Jenesien,  San  Leonardo  in
Passiria/St.  Leonhard  in  Passeier,  San  Lorenzo   di   Sebato/St.
Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn,  San  Martino  in
Passiria/St. Martin in Passeier,  San  Pancrazio/St.  Pankraz,  Santa
Cristina  Valgardena/St.  Christina  in  Gröden,   Sarentino/Sarntal,
Scena/Schenna,   Selva   dei   Molini/Mühlwald,    Selva    di    Val
Gardena/Wolkenstein   in    Gröden,    Senales/Schnals,    Senale-San
Felice/Unsere  Liebe   Frau   im   Walde-St.   Felix,   Sesto/Sexten,
Silandro/Schlanders,       Sluderno/Schluderns,       Stelvio/Stilfs,
Terento/Terenten,   Terlano/Terlan,   Termeno   sulla   strada    del
vino/Tramin   an   der   Weinstraße,   Tesimo/Tisens,    Tires/Tiers,
Tirolo/Tirol,  Trodena  nel  parco  naturale/Truden   im   Naturpark,
Tubre/Taufers im Münstertal,  Ultimo/Ulten,  Vadena/Pfatten,  Val  di
Vizze/Pfitsch,  Valdaora/Olang,  Valle   Aurina/Ahrntal,   Valle   di
Casies/Gsies,   Vandoies/Vintl,   Varna/Vahrn,   Velturno/Feldthurns,
Verano/Vöran,      Villabassa/Niederdorf,       Villandro/Villanders,
Vipiteno/Sterzing 
 
                     CORTE DI APPELLO DI BRESCIA 
 
                        TRIBUNALE DI BERGAMO 
 
  Adrara San  Martino,  Adrara  San  Rocco,  Albano  Sant'Alessandro,
Albino, Algua, Alme', Almenno San Bartolomeo, Almenno San  Salvatore,
Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda,
Averara, Aviatico, Azzano  San  Paolo,  Azzone,  Bagnatica,  Barbata,
Bariano, Barzana,  Bedulita,  Berbenno,  Bergamo,  Berzo  San  Fermo,
Bianzano, Blello, Bolgare,  Boltiere,  Bonate  Sopra,  Bonate  Sotto,
Borgo  di  Terzo,  Bossico,  Bottanuco,  Bracca,  Branzi,   Brembate,
Brembate  di  Sopra,  Brembilla,  Brignano  Gera   d'Adda,   Brumano,
Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda,  Calvenzano,  Camerata
Cornello, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio,  Caprino
Bergamasco,  Caravaggio,  Carobbio  degli  Angeli,  Carona,  Carvico,
Casazza,  Casirate  d'Adda,  Casnigo,  Cassiglio,   Castel   Rozzone,
Castelli  Calepio,  Castione  della  Presolana,  Castro,   Cavernago,
Cazzano  Sant'Andrea,  Cenate  Sopra,  Cenate  Sotto,  Cene,  Cerete,
Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate  al
Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna
Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa  Serina,  Costa
Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro,  Curno,  Cusio,  Dalmine,
Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con
Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella,  Fonteno,
Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna,
Gandellino, Gandino, Gandosso,  Gaverina  Terme,  Gazzaniga,  Gerosa,
Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo,  Grone,  Grumello
del Monte, Isola di  Fondra,  Isso,  Lallio,  Leffe,  Lenna,  Levate,
Locatello, Lovere,  Lurano,  Luzzana,  Madone,  Mapello,  Martinengo,
Medolago,  Mezzoldo,  Misano  di  Gera  d'Adda,   Moio   de'   Calvi,
Monasterolo  del  Castello,  Montello,  Morengo,  Mornico  al  Serio,
Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda
Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio  Sopra,  Osio  Sotto,
Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica,  Pedrengo,
Peia,  Pianico,  Piario,  Piazza  Brembana,  Piazzatorre,   Piazzolo,
Pognano,  Ponte  Nossa,  Ponte  San  Pietro,  Ponteranica,   Pontida,
Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo,  Presezzo,  Pumenengo,
Ranica,  Ranzanico,  Riva  di  Solto,  Rogno,  Romano  di  Lombardia,
Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San
Paolo d'Argon, San  Pellegrino  Terme,  Santa  Brigida,  Sant'Omobono
Terme,  Sarnico,  Scanzorosciate,   Schilpario,   Sedrina,   Selvino,
Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il
Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone  al  Lago,  Spirano,  Stezzano,
Strozza,  Suisio,  Taleggio,  Tavernola  Bergamasca,  Telgate,  Terno
d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Torre Pallavicina, Trescore
Balneario,   Treviglio,   Treviolo,   Ubiale    Clanezzo,    Urgnano,
Valbondione,  Valbrembo,  Valgoglio,  Valleve,  Valnegra,   Valsecca,
Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica,  Vigano
San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa  d'Alme',  Villa  di  Serio,
Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno 
 
                        TRIBUNALE DI BRESCIA 
 
  Acquafredda,  Adro,  Agnosine,  Alfianello,  Anfo,  Angolo   Terme,
Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella,  Bagolino,  Barbariga,  Barghe,
Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo  Inferiore,
Bienno, Bione, Borgo San  Giacomo,  Borgosatollo,  Borno,  Botticino,
Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno,  Brescia,  Brione,  Caino,
Calcinato,  Calvagese  della  Riviera,  Calvisano,  Capo  di   Ponte,
Capovalle, Capriano del  Colle,  Capriolo,  Carpenedolo,  Castegnato,
Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato,  Cazzago
San  Martino,  Cedegolo,  Cellatica,  Cerveno,  Ceto,  Cevo,  Chiari,
Cigole, Cimbergo, Cividate  Camuno,  Coccaglio,  Collebeato,  Collio,
Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte  Franca,  Corteno  Golgi,
Corzano, Darfo Boario  Terme,  Dello,  Desenzano  del  Garda,  Edolo,
Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone  Val
Trompia, Gargnano,  Gavardo,  Ghedi,  Gianico,  Gottolengo,  Gussago,
Idro, Incudine, Irma, Iseo,  Isorella,  Lavenone,  Leno,  Limone  sul
Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena,  Losine,  Lozio,
Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno,  Manerba  del  Garda,
Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga  del
Garda,  Monno,  Monte   Isola,   Monticelli   Brusati,   Montichiari,
Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo,
Offlaga, Ome, Ono San  Pietro,  Orzinuovi,  Orzivecchi,  Ospitaletto,
Ossimo, Padenghe sul  Garda,  Paderno  Franciacorta,  Paisco  Loveno,
Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano,  Pavone
del  Mella,  Pertica  Alta,  Pertica  Bassa,  Pezzaze,  Pian  Camuno,
Piancogno,  Pisogne,  Polaveno,  Polpenazze  del   Garda,   Pompiano,
Poncarale,  Ponte  di  Legno,   Pontevico,   Pontoglio,   Pozzolengo,
Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio
Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato,
Roccafranca,  Rodengo  Saiano,  Roe'  Volciano,  Roncadelle,  Rovato,
Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salo', San Felice del  Benaco,
San Gervasio  Bresciano,  San  Paolo,  San  Zeno  Naviglio,  Sarezzo,
Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione,  Soiano  del
Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temu',  Tignale,  Torbole
Casaglia,  Toscolano-Maderno,   Travagliato,   Tremosine,   Trenzano,
Treviso  Bresciano,  Urago  d'Oglio,   Vallio   Terme,   Verolanuova,
Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio,  Villa  Carcina,  Villachiara,
Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone 
 
                        TRIBUNALE DI CREMONA 
 
  Acquanegra  Cremonese,  Agnadello,  Annicco,   Azzanello,   Bagnolo
Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca'  d'Andrea,  Camisano,  Campagnola
Cremasca, Capergnanica, Cappella  Cantone,  Cappella  de'  Picenardi,
Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto
Ceredano,  Casaletto  di  Sopra,  Casaletto  Vaprio,   Casalmaggiore,
Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde,
Castelvisconti, Cella Dati,  Chieve,  Cicognolo,  Cingia  de'  Botti,
Corte de' Cortesi con Cignone, Corte  de'  Frati,  Credera  Rubbiano,
Crema, Cremona, Cremosano, Crotta  d'Adda,  Cumignano  sul  Naviglio,
Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara,  Gabbioneta-Binanuova,
Gadesco-Pieve  Delmona,  Genivolta,  Gerre  de'  Caprioli,   Gombito,
Grontardo, Grumello Cremonese  ed  Uniti,  Gussola,  Isola  Dovarese,
Izano,  Madignano,  Malagnino,  Martignana  di  Po,  Monte  Cremasco,
Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo,  Olmeneta,  Ostiano,
Paderno  Ponchielli,  Palazzo  Pignano,  Pandino,   Persico   Dosimo,
Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo,  Pieranica,
Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio  ed  Uniti,
Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina,
Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo,
Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni  in  Croce,  San
Martino  del  Lago,  Scandolara  Ravara,  Scandolara  Ripa   d'Oglio,
Sergnano, Sesto  ed  Uniti,  Solarolo  Rainerio,  Soncino,  Soresina,
Sospiro, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo,  Torlino
Vimercati,  Torre  de'  Picenardi,  Torricella  del  Pizzo,  Trescore
Cremasco, Trigolo,  Vaiano  Cremasco,  Vailate,  Vescovato,  Volongo,
Voltido 
 
                        TRIBUNALE DI MANTOVA 
 
  Acquanegra  sul  Chiese,  Asola,  Bagnolo  San   Vito,   Bigarello,
Borgoforte,  Borgofranco  sul   Po,   Bozzolo,   Calvatone,   Canneto
sull'Oglio,  Carbonara  di  Po,  Casalmoro,  Casaloldo,  Casalromano,
Castel  d'Ario,  Castel  Goffredo,   Castelbelforte,   Castellucchio,
Castiglione  delle  Stiviere,   Cavriana,   Ceresara,   Commessaggio,
Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito,
Gonzaga,  Guidizzolo,  Magnacavallo,   Mantova,   Marcaria,   Mariana
Mantovana,  Marmirolo,  Medole,  Moglia,   Monzambano,   Motteggiana,
Ostiglia,  Pegognaga,  Pieve  di  Coriano,  Piubega,  Poggio   Rusco,
Pomponesco,  Ponti  sul   Mincio,   Porto   Mantovano,   Quingentole,
Quistello,   Redondesco,   Revere,   Rivarolo   Mantovano,    Rodigo,
Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po,  San  Giacomo
delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni  del  Dosso,  San
Martino  dall'Argine,  Schivenoglia,  Sermide,   Serravalle   a   Po,
Solferino, Spineda,  Sustinente,  Suzzara,  Tornata,  Viadana,  Villa
Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana 
 
                    CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI 
 
                        TRIBUNALE DI CAGLIARI 
 
  Arbus, Armungia, Assemini,  Ballao,  Barrali,  Barumini,  Buggerru,
Burcei,  Cagliari,  Calasetta,   Capoterra,   Carbonia,   Carloforte,
Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu,  Dolianova,  Domus  de
Maria,   Domusnovas,    Donori,    Elmas,    Escalaplano,    Escolca,
Fluminimaggiore, Furtei, Genoni,  Genuri,  Gergei,  Gesico,  Gesturi,
Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore,  Guasila,  Guspini,
Iglesias,  Isili,   Laconi,   Las   Plassas,   Lunamatrona,   Mandas,
Maracalagonis,  Masainas,  Monastir,  Monserrato,  Muravera,   Musei,
Narcao,  Nuragus,  Nurallao,   Nuraminis,   Nurri,   Nuxis,   Orroli,
Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel,  Piscinas,
Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu,  Samassi,  Samatzai,
San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu,  San  Nicolo'
Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi,  Sant'Andrea  Frius,
Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius,
Selegas, Senorbi',  Serdiana,  Serramanna,  Serrenti,  Serri,  Sestu,
Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua,  Silius,  Sinnai,  Siurgus
Donigala,  Soleminis,  Suelli,  Teulada,  Tratalias,  Tuili,   Turri,
Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San  Pietro,  Villacidro,
Villamar,    Villamassargia,    Villanova    Tulo,    Villanovaforru,
Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto,  Villasimius,
Villasor, Villaspeciosa 
 
                        TRIBUNALE DI LANUSEI 
 
  Arzana, Bari  Sardo,  Baunei,  Cardedu,  Elini,  Esterzili,  Gairo,
Girasole,  Ilbono,   Jerzu,   Lanusei,   Loceri,   Lotzorai,   Osini,
Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortoli', Triei,
Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili 
 
                        TRIBUNALE DI ORISTANO 
 
  Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea,  Ardauli,
Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro,
Baressa,  Bauladu,  Belvi',  Bidoni',  Birori,  Bolotana,  Bonarcado,
Boroneddu,  Borore,  Bortigali,  Bosa,  Busachi,  Cabras,   Cuglieri,
Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus,  Gadoni,  Ghilarza,
Gonnoscodina, Gonnosno',  Gonnostramatza,  Lei,  Macomer,  Magomadas,
Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis,  Modolo,  Mogorella,  Mogoro,
Montresta,  Morgongiori,  Narbolia,  Neoneli,  Noragugume,  Norbello,
Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri,
Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama,
Samugheo, San Nicolo' d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu
Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe,  Senis,  Sennariolo,
Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala,  Simaxis,  Sindia,
Sini, Siris, Soddi', Solarussa, Sorgono, Sorradile,  Suni,  Tadasuni,
Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes,  Ula'
Tirso, Uras, Usellus,  Villa  Sant'Antonio,  Villa  Verde,  Villanova
Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu 
 
                  CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA 
 
                     TRIBUNALE DI CALTANISSETTA 
 
  Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco,  Delia,
Marianopoli, Milena,  Montedoro,  Mussomeli,  Resuttano,  Riesi,  San
Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino,  Sutera,
Vallelunga Pratameno, Villalba 
 
                          TRIBUNALE DI ENNA 
 
  Agira,  Aidone,   Assoro,   Barrafranca,   Calascibetta,   Capizzi,
Catenanuova,  Centuripe,  Cerami,   Enna,   Gagliano   Castelferrato,
Leonforte,  Nicosia,   Nissoria,   Piazza   Armerina,   Pietraperzia,
Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa 
 
                          TRIBUNALE DI GELA 
 
  Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi 
 
                   CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO 
 
                       TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 
 
  Baranello, Bojano, Busso, Campobasso,  Campochiaro,  Campodipietra,
Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio,  Castellino  del  Biferno,
Castelmauro,     Castropignano,     Cercemaggiore,      Cercepiccola,
Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto,  Gambatesa,
Gildone, Guardiaregia,  Jelsi,  Limosano,  Lucito,  Lupara,  Matrice,
Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel
Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa,  Riccia,
Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise,
San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo
Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete,  Torella  del  Sannio,
Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo 
 
                        TRIBUNALE DI ISERNIA 
 
  Acquaviva d'Isernia,  Agnone,  Bagnoli  del  Trigno,  Belmonte  del
Sannio,  Cantalupo  nel  Sannio,  Capracotta,  Carovilli,  Carpinone,
Castel   del   Giudice,   Castel   San    Vincenzo,    Castelpetroso,
Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci,  Civitanova
del Sannio, Colli  a  Volturno,  Conca  Casale,  Duronia,  Filignano,
Forli' del Sannio, Fornelli,  Frosolone,  Isernia,  Longano,  Macchia
d'Isernia,  Macchiagodena,   Miranda,   Montaquila,   Montenero   Val
Cocchiara,  Monteroduni,   Pesche,   Pescolanciano,   Pescopennataro,
Pettoranello del Molise, Pietrabbondante,  Pizzone,  Poggio  Sannita,
Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta  a
Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise,  Sant'Agapito,
Sant'Angelo del  Pesco,  Sant'Elena  Sannita,  Scapoli,  Sessano  del
Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro 
 
                         TRIBUNALE DI LARINO 
 
  Acquaviva   Collecroce,    Bonefro,    Campomarino,    Casacalenda,
Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi,  Larino,  Macchia  Valfortore,
Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero  di  Bisaccia,  Montorio
nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato,  Pietracatella,
Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello,  San  Giacomo  degli
Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San  Martino  in  Pensilis,  Santa
Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi 
 
                     CORTE DI APPELLO DI CATANIA 
 
                      TRIBUNALE DI CALTAGIRONE 
 
  Caltagirone,  Castel  di  Iudica,   Grammichele,   Licodia   Eubea,
Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella  Imbaccari,
Palagonia, Raddusa, Ramacca,  San  Cono,  San  Michele  di  Ganzaria,
Scordia, Vizzini 
 
                        TRIBUNALE DI CATANIA 
 
  Aci  Bonaccorsi,  Aci  Castello,  Aci  Catena,  Aci   Sant'Antonio,
Acireale,  Adrano,  Belpasso,   Biancavilla,   Bronte,   Calatabiano,
Camporotondo  Etneo,  Castiglione  di  Sicilia,   Catania,   Cesaro',
Fiumefreddo di Sicilia, Giarre,  Gravina  di  Catania,  Linguaglossa,
Maletto, Maniace,  Mascali,  Mascalucia,  Milo,  Misterbianco,  Motta
Sant'Anastasia,  Nicolosi,  Paterno',   Pedara,   Piedimonte   Etneo,
Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta,  San  Gregorio  di
Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa  Maria  di  Licodia,
Santa Venerina,  Sant'Agata  li  Battiati,  Sant'Alfio,  Trecastagni,
Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea 
 
                         TRIBUNALE DI RAGUSA 
 
  Acate,  Chiaramonte  Gulfi,  Comiso,  Giarratana,  Ispica,  Modica,
Monterosso Almo, Pozzallo,  Ragusa,  Santa  Croce  Camerina,  Scicli,
Vittoria 
 
                        TRIBUNALE DI SIRACUSA 
 
  Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini  Bagni,  Carlentini,
Cassaro,  Ferla,  Floridia,  Francofonte,  Lentini,  Melilli,   Noto,
Pachino,  Palazzolo  Acreide,  Portopalo  di  Capo  Passero,   Priolo
Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino 
 
                    CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 
 
                     TRIBUNALE DI CASTROVILLARI 
 
  Acquaformosa,  Albidona,  Alessandria  del   Carretto,   Altomonte,
Amendolara,  Bocchigliero,  Calopezzati,  Caloveto,  Campana,  Canna,
Cariati, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara  di
Calabria,  Civita,  Corigliano  Calabro,  Cropalati,  Crosia,  Firmo,
Francavilla  Marittima,  Frascineto,  Laino  Borgo,  Laino  Castello,
Longobucco, Lungro,  Mandatoriccio,  Montegiordano,  Morano  Calabro,
Mormanno,   Mottafollone,   Nocara,   Oriolo,   Paludi,   Papasidero,
Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico,  Rossano,
San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone,  San  Donato  di
Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi,  San  Lorenzo  del
Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena,
Scala  Coeli,  Spezzano  Albanese,  Tarsia,  Terranova   da   Sibari,
Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana 
 
                       TRIBUNALE DI CATANZARO 
 
  Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia,
Botricello,  Caraffa  di  Catanzaro,  Cardinale,  Catanzaro,  Cenadi,
Centrache, Cerva,  Chiaravalle  Centrale,  Cropani,  Davoli,  Fossato
Serralta, Gagliato, Gasperina,  Gimigliano,  Girifalco,  Guardavalle,
Isca sullo  Ionio,  Magisano,  Marcedusa,  Marcellinara,  Miglierina,
Montauro, Montepaone,  Olivadi,  Palermiti,  Pentone,  Petrizzi,  San
Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio,  Santa
Caterina dello Ionio, Sant'Andrea  Apostolo  dello  Ionio,  Satriano,
Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San
Basile, Soverato,  Soveria  Simeri,  Squillace,  Staletti',  Taverna,
Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise 
 
                        TRIBUNALE DI COSENZA 
 
  Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito,  Bianchi,  Bisignano,  Carolei,
Carpanzano,  Casole  Bruzio,  Castiglione  Cosentino,   Castrolibero,
Celico, Cellara, Cerisano,  Cervicati,  Cerzeto,  Colosimi,  Cosenza,
Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo,  Grimaldi,
Lappano,  Lattarico,  Luzzi,   Malito,   Malvito,   Mangone,   Marano
Marchesato,  Marano  Principato,   Marzi,   Mendicino,   Mongrassano,
Montalto  Uffugo,  Panettieri,  Parenti,  Paterno  Calabro,   Pedace,
Pedivigliano, Piane  Crati,  Pietrafitta,  Rende,  Roggiano  Gravina,
Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano,  San  Fili,
San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San  Martino  di  Finita,
San  Pietro  in  Guarano,  San  Vincenzo  La  Costa,  Santa  Caterina
Albanese,  Santo  Stefano  di  Rogliano,  Scigliano,  Serra   Pedace,
Spezzano della  Sila,  Spezzano  Piccolo,  Torano  Castello,  Trenta,
Zumpano 
 
                        TRIBUNALE DI CROTONE 
 
  Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi,  Casabona,  Castelsilano,
Cerenzia, Ciro', Ciro' Marina,  Cotronei,  Crotone,  Crucoli,  Cutro,
Isola  di  Capo  Rizzuto,  Melissa,  Mesoraca,  Pallagorio,   Petilia
Policastro,  Petrona',  Rocca  di  Neto,  Roccabernarda,  San   Mauro
Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli,  Scandale,
Strongoli, Umbriatico, Verzino 
 
                     TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME 
 
  Carlopoli,  Cicala,  Conflenti,  Cortale,   Curinga,   Decollatura,
Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria,
Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano  Lombardo,  Motta
Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia,  San  Mango
d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli 
 
                         TRIBUNALE DI PAOLA 
 
  Acquappesa,  Aiello  Calabro,  Aieta,  Amantea,  Belmonte  Calabro,
Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto,  Diamante,
Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo,  Grisolia,  Guardia
Piemontese, Lago, Longobardi,  Maiera',  Orsomarso,  Paola,  Praia  a
Mare,  San  Lucido,  San  Nicola  Arcella,  San  Pietro  in  Amantea,
Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra
d'Aiello, Tortora, Verbicaro 
 
                     TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA 
 
  Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasa',
Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso,  Francica,  Gerocarne,
Ionadi, Joppolo,  Limbadi,  Maierato,  Mileto,  Mongiana,  Monterosso
Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia,  Pizzo,  Pizzoni,  Ricadi,
Rombiolo,  San  Calogero,  San  Costantino  Calabro,   San   Gregorio
d'Ippona, San  Nicola  da  Crissa,  Sant'Onofrio,  Serra  San  Bruno,
Simbario,   Sorianello,   Soriano   Calabro,    Spadola,    Spilinga,
Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli,
Zambrone, Zungri 
 
                     CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 
 
                         TRIBUNALE DI AREZZO 
 
  Anghiari,  Arezzo,  Badia  Tedalda,  Bibbiena,  Bucine,   Capolona,
Caprese  Michelangelo,  Castel  Focognano,   Castel   San   Niccolo',
Castelfranco di Sopra, Castiglion  Fibocchi,  Castiglion  Fiorentino,
Cavriglia, Chitignano,  Chiusi  della  Verna,  Civitella  in  Val  di
Chiana, Cortona,  Foiano  della  Chiana,  Laterina,  Loro  Ciuffenna,
Lucignano, Marciano della Chiana,  Monte  San  Savino,  Montemignaio,
Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di
Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno,
Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini 
 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
 
  Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val  d'Elsa,  Borgo
San Lorenzo, Campi  Bisenzio,  Capraia  e  Limite,  Castelfiorentino,
Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno,
Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi  Terme,  Greve  in  Chianti,
Impruneta, Incisa in Val d'Arno,  Lastra  a  Signa,  Londa,  Marradi,
Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio,
Pelago,  Pontassieve,  Reggello,  Rignano  sull'Arno,   Rufina,   San
Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a  Sieve,  Scandicci,
Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di  Pesa,  Vaglia,
Vicchio, Vinci 
 
                        TRIBUNALE DI GROSSETO 
 
  Arcidosso,    Campagnatico,    Capalbio,    Castel    del    Piano,
Castell'Azzara,  Castiglione  della  Pescaia,  Cinigiano,   Civitella
Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio,  Magliano
in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo
Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada,
Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano 
 
                        TRIBUNALE DI LIVORNO 
 
  Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri,  Capraia
Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci,  Castellina  Marittima,
Cecina,  Collesalvetti,  Guardistallo,  Livorno,  Marciana,  Marciana
Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto  Azzurro,
Portoferraio,  Rio  Marina,  Rio  nell'Elba,  Riparbella,   Rosignano
Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto 
 
                         TRIBUNALE DI LUCCA 
 
  Altopascio, Bagni di  Lucca,  Barga,  Borgo  a  Mozzano,  Camaiore,
Camporgiano,  Capannori,  Careggine,   Castelnuovo   di   Garfagnana,
Castiglione  di  Garfagnana,  Coreglia  Antelminelli,  Fabbriche   di
Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca,
Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo,  Pescaglia,  Piazza  al
Serchio,  Pietrasanta,  Pieve  Fosciana,  Porcari,  San   Romano   in
Garfagnana, Seravezza, Sillano,  Stazzema,  Vagli  Sotto,  Vergemoli,
Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina 
 
                          TRIBUNALE DI PISA 
 
  Bientina,  Buti,  Calci,  Calcinaia,  Capannoli,  Casciana   Terme,
Cascina,  Castelfranco  di  Sotto,  Castelnuovo  di  Val  di  Cecina,
Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico,  Lari,  Lorenzana,  Montecatini
Val di Cecina, Montopoli  in  Val  d'Arno,  Orciano  Pisano,  Palaia,
Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San  Giuliano  Terme,
San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a  Monte,
Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra 
 
                        TRIBUNALE DI PISTOIA 
 
  Abetone,  Agliana,   Buggiano,   Chiesina   Uzzanese,   Cutigliano,
Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano  Terme,
Montale,  Montecatini-Terme,  Pescia,  Pieve  a   Nievole,   Pistoia,
Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello
Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano 
 
                         TRIBUNALE DI PRATO 
 
  Calenzano, Cantagallo, Carmignano,  Montemurlo,  Poggio  a  Caiano,
Prato, Vaiano, Vernio 
 
                         TRIBUNALE DI SIENA 
 
  Abbadia  San  Salvatore,  Asciano,  Buonconvento,  Casole   d'Elsa,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,  Castiglione  d'Orcia,
Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi,  Colle  di  Val  d'Elsa,
Gaiole  in   Chianti,   Montalcino,   Montepulciano,   Monteriggioni,
Monteroni  d'Arbia,  Monticiano,   Murlo,   Piancastagnaio,   Pienza,
Poggibonsi,  Radda  in  Chianti,  Radicofani,  Radicondoli,  Rapolano
Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano,  San  Giovanni  d'Asso,
San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga,  Sovicille,  Torrita
di Siena, Trequanda 
 
                     CORTE DI APPELLO DI GENOVA 
 
                         TRIBUNALE DI GENOVA 
 
  Arenzano,  Avegno,  Bargagli,   Bogliasco,   Borzonasca,   Busalla,
Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro,  Casarza  Ligure,
Casella,  Castiglione  Chiavarese,   Ceranesi,   Chiavari,   Cicagna,
Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure,  Crocefieschi,  Davagna,  Fascia,
Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del  Cantone,
Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele,  Mezzanego,
Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno,  Montoggio,  Ne,  Neirone,
Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco,  Rezzoaglio,
Ronco  Scrivia,  Rondanina,  Rossiglione,  Rovegno,   San   Colombano
Certenoli,  Santa   Margherita   Ligure,   Santo   Stefano   d'Aveto,
Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Sori, Tiglieto,
Torriglia,  Tribogna,  Uscio,  Valbrevenna,  Varese  Ligure,  Vobbia,
Zoagli 
 
                        TRIBUNALE DI IMPERIA 
 
  Airole,  Apricale,  Aquila  d'Arroscia,  Armo,  Aurigo,  Badalucco,
Bajardo, Bordighera,  Borghetto  d'Arroscia,  Borgomaro,  Camporosso,
Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio,  Castellaro,  Ceriana,  Cervo,
Cesio,   Chiusanico,   Chiusavecchia,   Cipressa,   Civezza,    Cosio
d'Arroscia,  Costarainera,  Diano  Arentino,  Diano  Castello,  Diano
Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua,  Dolcedo,  Imperia,  Isolabona,
Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure,  Montegrosso
Pian   Latte,   Olivetta   San   Michele,   Ospedaletti,   Perinaldo,
Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio,
Prela', Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San  Bartolomeo
al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare,  Sanremo,  Santo
Stefano  al  Mare,  Seborga,  Soldano,  Taggia,   Terzorio,   Triora,
Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi 
 
                       TRIBUNALE DI LA SPEZIA 
 
  Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola,  Borghetto  di  Vara,
Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra,  Deiva
Marina, Follo, Framura, La Spezia,  Lerici,  Levanto,  Monterosso  al
Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Ricco'  del  Golfo  di  Spezia,
Riomaggiore, Rocchetta di Vara,  Santo  Stefano  di  Magra,  Sarzana,
Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago 
 
                         TRIBUNALE DI MASSA 
 
  Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana,  Comano,  Filattiera,
Fivizzano, Fosdinovo, Licciana  Nardi,  Massa,  Montignoso,  Mulazzo,
Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri 
 
                         TRIBUNALE DI SAVONA 
 
  Alassio, Albenga, Albisola  Superiore,  Albissola  Marina,  Altare,
Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto
Santo Spirito, Borgio  Verezzi,  Bormida,  Cairo  Montenotte,  Calice
Ligure,   Calizzano,   Carcare,   Casanova   Lerrone,   Castelbianco,
Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano
sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda,  Giustenice,
Giusvalla,   Laigueglia,   Loano,   Magliolo,   Mallare,   Massimino,
Millesimo, Mioglia,  Murialdo,  Nasino,  Noli,  Onzo,  Orco  Feglino,
Ortovero, Osiglia, Pallare,  Piana  Crixia,  Pietra  Ligure,  Plodio,
Pontinvrea,  Quiliano,  Rialto,   Roccavignale,   Sassello,   Savona,
Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano,  Tovo  San  Giacomo,
Urbe,  Vado  Ligure,  Varazze,  Vendone,  Vezzi   Portio,   Villanova
d'Albenga, Zuccarello 
 
                    CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA 
 
                         TRIBUNALE DI CHIETI 
 
  Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello,  Bucchianico,
Canosa  Sannita,  Carpineto   Sinello,   Carunchio,   Casacanditella,
Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano,
Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti,
Civitaluparella,   Civitella    Messer    Raimondo,    Colledimacine,
Colledimezzo,  Crecchio,  Cupello,  Dogliola,  Fallo,  Fara  Filiorum
Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla  al
Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena,  Gissi,
Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei  Peligni,  Lanciano,
Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul
Sangro, Monteferrante,  Montelapiano,  Montenerodomo,  Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena,  Palmoli,  Palombaro,
Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano,  Pietraferrazzana,  Pizzoferrato,
Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca
San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna,  Roccaspinalveti,  Roio
del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni  Lipioni,  San  Giovanni
Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San  Vito  Chietino,
Santa Maria Imbaro,  Sant'Eusanio  del  Sangro,  Scerni,  Schiavi  di
Abruzzo, Taranta  Peligna,  Tollo,  Torino  di  Sangro,  Tornareccio,
Torrebruna,  Torrevecchia  Teatina,  Torricella   Peligna,   Treglio,
Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna 
 
                        TRIBUNALE DI L'AQUILA 
 
  Acciano,  Aielli,  Alfedena,  Anversa   degli   Abruzzi,   Ateleta,
Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano,  Barrea,  Bisegna,  Bugnara,
Cagnano Amiterno, Calascio, Campo  di  Giove,  Campotosto,  Canistro,
Cansano,   Capestrano,    Capistrello,    Capitignano,    Caporciano,
Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel  di
Ieri,  Castel  di  Sangro,  Castellafiume,  Castelvecchio   Calvisio,
Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio,  Civita  d'Antino,  Civitella
Alfedena,  Civitella   Roveto,   Cocullo,   Collarmele,   Collelongo,
Collepietro, Corfinio,  Fagnano  Alto,  Fontecchio,  Fossa,  Gagliano
Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce
nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa  d'Albe,
Molina  Aterno,  Montereale,  Morino,  Navelli,  Ocre,  Ofena,   Opi,
Oricola, Ortona dei Marsi,  Ortucchio,  Ovindoli,  Pacentro,  Pereto,
Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul  Gizio,  Pizzoli,
Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna,  Prezza,  Raiano,
Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di  Mezzo,  Rocca
Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi,  San  Benedetto
in Perillis, San Demetrio ne' Vestini,  San  Pio  delle  Camere,  San
Vincenzo Valle Roveto, Sante  Marie,  Sant'Eusanio  Forconese,  Santo
Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana,
Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo,  Tione  degli  Abruzzi,  Tornimparte,
Trasacco,  Villa  Santa  Lucia  degli  Abruzzi,  Villa   Sant'Angelo,
Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito 
 
                        TRIBUNALE DI PESCARA 
 
  Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle
sul Tavo, Caramanico  Terme,  Carpineto  della  Nora,  Castiglione  a
Casauria,  Catignano,  Cepagatti,  Citta'  Sant'Angelo,  Civitaquana,
Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola,
Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di  Bertona,
Montesilvano, Moscufo,  Nocciano,  Penne,  Pescara,  Pescosansonesco,
Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle,
San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia  a  Maiella,  Scafa,
Serramonacesca, Spoltore,  Tocco  da  Casauria,  Torre  de'  Passeri,
Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera 
 
                         TRIBUNALE DI TERAMO 
 
  Alba  Adriatica,  Ancarano,  Arsita,  Atri,   Basciano,   Bellante,
Bisenti, Campli, Canzano,  Castel  Castagna,  Castellalto,  Castelli,
Castiglione   Messer   Raimondo,   Castilenti,   Cellino   Attanasio,
Cermignano,   Civitella   del    Tronto,    Colledara,    Colonnella,
Controguerra,   Corropoli,   Cortino,   Crognaleto,   Fano   Adriano,
Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia,  Martinsicuro,  Montefino,
Montorio  al  Vomano,  Morro  d'Oro,  Mosciano  Sant'Angelo,  Nereto,
Notaresco,  Penna  Sant'Andrea,  Pietracamela,  Pineto,  Rocca  Santa
Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio  alla  Vibrata,  Sant'Omero,
Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia 
 
                      CORTE DI APPELLO DI LECCE 
 
                        TRIBUNALE DI BRINDISI 
 
  Brindisi,  Carovigno,  Ceglie   Messapica,   Cellino   San   Marco,
Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla  Fontana,  Latiano,  Mesagne,
Oria, Ostuni,  San  Donaci,  San  Michele  Salentino,  San  Pancrazio
Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni,  Torchiarolo,
Torre Santa Susanna, Villa Castelli 
 
                         TRIBUNALE DI LECCE 
 
  Acquarica del Capo, Alessano,  Alezio,  Alliste,  Andrano,  Aradeo,
Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera,  Campi  Salentina,
Cannole,  Caprarica  di  Lecce,   Carmiano,   Carpignano   Salentino,
Casarano, Castri di Lecce, Castrignano  de'  Greci,  Castrignano  del
Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto,
Corsano,  Cursi,  Cutrofiano,  Diso,  Gagliano  del  Capo,  Galatina,
Galatone,  Gallipoli,  Giuggianello,  Giurdignano,  Guagnano,  Lecce,
Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano,  Martignano,  Matino,
Melendugno, Melissano,  Melpignano,  Miggiano,  Minervino  di  Lecce,
Monteroni di Lecce, Montesano  Salentino,  Morciano  di  Leuca,  Muro
Leccese,  Nardo',  Neviano,  Nociglia,  Novoli,   Ortelle,   Otranto,
Palmariggi, Parabita,  Patu',  Poggiardo,  Porto  Cesareo,  Presicce,
Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano,  San  Cesario
di Lecce,  San  Donato  di  Lecce,  San  Pietro  in  Lama,  Sanarica,
Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano,  Secli',  Sogliano  Cavour,
Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano,  Surano,
Surbo,  Taurisano,  Taviano,  Tiggiano,  Trepuzzi,  Tricase,  Tuglie,
Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino 
 
                     CORTE DI APPELLO DI MESSINA 
 
               TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
 
  Barcellona  Pozzo  di   Gotto,   Basico',   Castroreale,   Condro',
Fondachelli-Fantina,  Furnari,  Gualtieri  Sicamino',  Leni,  Lipari,
Malfa, Mazzarra' Sant'Andrea, Meri', Milazzo, Monforte  San  Giorgio,
Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela,  Rodi'  Milici,
San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia  del  Mela,  Santa
Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi 
 
                        TRIBUNALE DI MESSINA 
 
  Ali',  Ali'  Terme,  Antillo,  Casalvecchio   Siculo,   Castelmola,
Fiumedinisi, Forza d'Agro', Francavilla  di  Sicilia,  Furci  Siculo,
Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni,  Limina,
Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia,  Motta
Camastra, Nizza  di  Sicilia,  Pagliara,  Roccafiorita,  Roccalumera,
Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa  Domenica  Vittoria,
Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta
Zanclea,  Spadafora,  Taormina,   Torregrotta,   Valdina,   Venetico,
Villafranca Tirrena 
 
                         TRIBUNALE DI PATTI 
 
  Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo,  Capo  d'Orlando,  Capri  Leone,
Caronia,  Castel  di  Lucio,   Castell'Umberto,   Falcone,   Ficarra,
Floresta,  Frazzano',  Galati  Mamertino,  Gioiosa  Marea,  Librizzi,
Longi, Militello Rosmarino, Mirto,  Mistretta,  Montagnareale,  Motta
d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano,
San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore  di
Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano
di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria 
 
        CORTE DI APPELLO DI MILANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 
 
  Albizzate,  Arconate,  Arsago  Seprio,  Besnate,   Buscate,   Busto
Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno
Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano
Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo,  Cerro  Maggiore,  Cislago,
Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla
Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Jerago  con  Orago,  Legnano,  Lonate
Pozzolo,  Magnago,  Marnate,  Mornago,  Nosate,  Oggiona  con   Santo
Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago,  Rescaldina,  Robecchetto
con Induno, Samarate, San Giorgio  su  Legnano,  San  Vittore  Olona,
Saronno,  Sesto  Calende,  Solbiate  Arno,  Solbiate   Olona,   Somma
Lombardo, Sumirago, Turbigo,  Uboldo,  Vanzaghello,  Vergiate,  Villa
Cortese, Vizzola Ticino 
 
                          TRIBUNALE DI COMO 
 
  Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo,  Alserio,  Alzate  Brianza,
Anzano del Parco, Appiano  Gentile,  Argegno,  Arosio,  Asso,  Barni,
Bellagio, Bene Lario,  Beregazzo  con  Figliaro,  Binago,  Bizzarone,
Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso,
Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia,  Cantu',  Canzo,
Capiago  Intimiano,  Carate  Urio,  Carbonate,  Carimate,   Carlazzo,
Carugo, Casasco  d'Intelvi,  Caslino  d'Erba,  Casnate  con  Bernate,
Cassina  Rizzardi,  Castelmarte,  Castelnuovo  Bozzente,  Castiglione
d'Intelvi,  Cavallasca,  Cavargna,   Cerano   d'Intelvi,   Cermenate,
Cernobbio, Cirimido,  Civenna,  Claino  con  Osteno,  Colonno,  Como,
Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del
Liro, Drezzo,  Erba,  Eupilio,  Faggeto  Lario,  Faloppio,  Fenegro',
Figino  Serenza,  Fino  Mornasco,  Garzeno,  Gera  Lario,   Gironico,
Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti,  Griante,  Guanzate,
Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi,  Lasnigo,  Lenno,
Lezzeno, Limido Comasco,  Lipomo,  Livo,  Locate  Varesino,  Lomazzo,
Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago  Marinone,  Lurate
Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico,  Menaggio,  Merone,
Mezzegra,   Moltrasio,   Monguzzo,   Montano   Lucino,    Montemezzo,
Montorfano,  Mozzate,  Musso,  Nesso,  Novedrate,  Olgiate   Comasco,
Oltrona di San Mamette, Orsenigo,  Ossuccio,  Pare',  Peglio,  Pellio
Intelvi, Pianello del Lario, Pigra,  Plesio,  Pognana  Lario,  Ponna,
Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna,  Rezzago,
Rodero,  Ronago,  Rovellasca,  Rovello  Porro,  Sala  Comacina,   San
Bartolomeo  Val  Cavargna,  San  Fedele  Intelvi,  San  Fermo   della
Battaglia, San Nazzaro  Val  Cavargna,  San  Siro,  Schignano,  Senna
Comasco, Solbiate,  Sorico,  Sormano,  Stazzona,  Tavernerio,  Torno,
Tremezzo, Trezzone, Turate,  Uggiate-Trevano,  Val  Rezzo,  Valbrona,
Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio,
Villa Guardia, Zelbio 
 
                         TRIBUNALE DI LECCO 
 
  Abbadia Lariana, Airuno,  Annone  di  Brianza,  Ballabio,  Barzago,
Barzano', Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio,  Bulciago,  Calco,
Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina
Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza,
Civate, Colico, Colle Brianza,  Cortenova,  Costa  Masnaga,  Crandola
Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago,  Dorio,  Ello,  Erve,
Esino Lario,  Galbiate,  Garbagnate  Monastero,  Garlate,  Imbersago,
Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna,  Malgrate,  Mandello  del
Lario, Margno, Merate, Missaglia,  Moggio,  Molteno,  Monte  Marenzo,
Montevecchia,  Monticello  Brianza,  Morterone,  Nibionno,   Oggiono,
Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto  Lario,  Osnago,  Paderno  d'Adda,
Pagnona,  Parlasco,  Pasturo,  Perego,  Perledo,  Pescate,   Premana,
Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate,  Santa  Maria  Hoe',  Sirone,
Sirtori,  Sueglio,  Suello,  Taceno,  Torre  de'   Busi,   Tremenico,
Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno,  Vercurago,  Verderio
Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano' 
 
                          TRIBUNALE DI LODI 
 
  Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto  Lodigiano,
Borgo  San  Giovanni,   Brembio,   Camairago,   Carpiano,   Casaletto
Lodigiano, Casalmaiocco,  Casalpusterlengo,  Caselle  Landi,  Caselle
Lurani,  Castelnuovo  Bocca  d'Adda,  Castiglione  d'Adda,  Castiraga
Vidardo, Cavacurta, Cavenago  d'Adda,  Cerro  al  Lambro,  Cervignano
d'Adda, Codogno,  Colturano,  Comazzo,  Cornegliano  Laudense,  Corno
Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica,  Dresano,  Fombio,
Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga,  Locate  di  Triulzi,
Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo,  Massalengo,
Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo,  Mulazzano,
Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago  Lodigiano,  Paullo,  Pieve
Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano,
San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San
Zenone al Lambro, Sant'Angelo  Lodigiano,  Santo  Stefano  Lodigiano,
Secugnago,  Senna  Lodigiana,   Somaglia,   Sordio,   Tavazzano   con
Villavesco, Terranova  dei  Passerini,  Tribiano,  Turano  Lodigiano,
Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi,  Zelo  Buon
Persico 
 
                         TRIBUNALE DI MILANO 
 
  Arese, Arluno,  Assago,  Baranzate,  Bareggio,  Basiano,  Basiglio,
Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate,
Bresso, Buccinasco, Bussero,  Cambiago,  Casorezzo,  Cassano  d'Adda,
Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio,  Cesano  Boscone,  Cesate,
Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono,  Cusago,  Garbagnate
Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inveruno,  Inzago,  Lainate,
Limbiate, Liscate,  Magenta,  Marcallo  con  Casone,  Masate,  Melzo,
Mesero,   Milano,   Nerviano,   Novate   Milanese,   Opera,   Ossona,
Pantigliate, Pero, Peschiera Borromeo,  Pessano  con  Bornago,  Pieve
Emanuele,  Pioltello,  Pogliano  Milanese,  Pozzo  d'Adda,   Pozzuolo
Martesana,  Pregnana  Milanese,  Rho,  Rodano,  Rozzano,  San  Donato
Milanese, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate,  Senago,  Settala,
Settimo  Milanese,  Trezzano  Rosa,  Trezzano  sul  Naviglio,  Trezzo
sull'Adda, Truccazzano, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vignate, Vittuone 
 
                         TRIBUNALE DI MONZA 
 
  Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate,  Arcore,  Barlassina,  Bellusco,
Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago,  Briosco,
Brugherio, Burago di Molgora, Busnago,  Camparada,  Caponago,  Carate
Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di  Brianza,  Ceriano  Laghetto,
Cesano  Maderno,  Cinisello  Balsamo,  Cogliate,   Cologno   Monzese,
Concorezzo,  Cornate  d'Adda,  Correzzana,  Cusano  Milanino,  Desio,
Giussano, Lazzate, Lentate  sul  Seveso,  Lesmo,  Lissone,  Macherio,
Meda,  Mezzago,  Misinto,  Monza,  Muggio',  Nova  Milanese,  Ornago,
Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco  Briantino,  Seregno,  Sesto
San Giovanni, Seveso,  Solaro,  Sovico,  Sulbiate,  Triuggio,  Usmate
Velate, Varedo,  Vedano  al  Lambro,  Veduggio  con  Colzano,  Verano
Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone 
 
                         TRIBUNALE DI PAVIA 
 
  Abbiategrasso, Alagna,  Albairate,  Albaredo  Arnaboldi,  Albonese,
Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria,  Barbianello,  Bascape',
Bastida  de'   Dossi,   Bastida   Pancarana,   Battuda,   Belgioioso,
Bereguardo, Besate, Binasco,  Borgarello,  Borgo  Priolo,  Borgo  San
Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco,  Brallo  di  Pregola,
Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano,  Calvignasco,
Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto  Pavese,  Carbonara
al  Ticino,  Casanova  Lonati,  Casarile,  Casatisma,  Casei  Gerola,
Casorate  Primo,  Cassinetta  di  Lugagnano,   Cassolnovo,   Castana,
Casteggio,   Castelletto    di    Branduzzo,    Castello    d'Agogna,
Castelnovetto, Cava  Manara,  Cecima,  Ceranova,  Ceretto  Lomellina,
Cergnago,  Certosa  di  Pavia,  Cervesina,  Chignolo  Po,  Cigognola,
Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana,  Cornale,
Corteolona, Corvino  San  Quirico,  Costa  de'  Nobili,  Cozzo,  Cura
Carpignano,   Dorno,   Ferrera   Erbognone,   Filighera,   Fortunago,
Frascarolo,  Gaggiano,  Galliavola,  Gambarana,  Gambolo',  Garlasco,
Genzone, Gerenzago,  Giussago,  Godiasco  Salice  Terme,  Golferenzo,
Gravellona Lomellina, Gropello  Cairoli,  Gudo  Visconti,  Inverno  e
Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco,  Lardirago,  Linarolo,
Lirio, Lomello,  Lungavilla,  Magherno,  Marcignago,  Marzano,  Mede,
Menconico, Mezzana  Bigli,  Mezzana  Rabattone,  Mezzanino,  Miradolo
Terme,  Montalto  Pavese,  Montebello  della  Battaglia,   Montecalvo
Versiggia,  Montescano,  Montesegale,   Monticelli   Pavese,   Montu'
Beccaria,  Morimondo,  Mornico  Losana,  Mortara,   Motta   Visconti,
Nicorvo, Noviglio, Olevano  di  Lomellina,  Oliva  Gessi,  Ottobiano,
Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi,  Pieve
Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale,
Ponte  Nizza,  Portalbera,  Rea,  Redavalle,  Retorbido,  Rivanazzano
Terme, Robbio,  Robecco  Pavese,  Robecco  sul  Naviglio,  Rocca  de'
Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco,  Rosate,
Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San  Genesio
ed Uniti, San Giorgio  di  Lomellina,  San  Martino  Siccomario,  San
Zenone al Po, Sannazzaro de'  Burgondi,  Santa  Cristina  e  Bissone,
Santa Giuletta, Santa  Margherita  di  Staffora,  Santa  Maria  della
Versa, Sant'Alessio con  Vialone,  Sant'Angelo  Lomellina,  Sartirana
Lomellina,  Scaldasole,  Semiana,  Silvano  Pietra,  Siziano,  Sommo,
Spessa,  Stradella,  Suardi,  Torrazza   Coste,   Torre   Beretti   e
Castellaro,  Torre  d'Arese,  Torre   de'   Negri,   Torre   d'Isola,
Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travaco' Siccomario, Trivolzio,
Tromello, Trovo, Val  di  Nizza,  Valeggio,  Valle  Lomellina,  Valle
Salimbene, Valverde,  Varzi,  Velezzo  Lomellina,  Vellezzo  Bellini,
Vermezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po,  Vidigulfo,  Vigevano,  Villa
Biscossi,  Villanova  d'Ardenghi,  Villanterio,  Vistarino,  Voghera,
Volpara, Zavattarello,  Zeccone,  Zelo  Surrigone,  Zeme,  Zenevredo,
Zerbo, Zerbolo', Zibido San Giacomo, Zinasco 
 
                        TRIBUNALE DI SONDRIO 
 
  Albaredo per San  Marco,  Albosaggia,  Andalo  Valtellino,  Aprica,
Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone,  Bormio,  Buglio  in
Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione
Andevenno,  Cedrasco,  Cercino,  Chiavenna,  Chiesa  in   Valmalenco,
Chiuro, Cino,  Civo,  Colorina,  Cosio  Valtellino,  Dazio,  Delebio,
Dubino, Faedo Valtellino,  Forcola,  Fusine,  Gerola  Alta,  Gordona,
Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo
di  Valtellina,  Mello,  Menarola,  Mese,  Montagna  in   Valtellina,
Morbegno,  Novate  Mezzola,  Pedesina,  Piantedo,   Piateda,   Piuro,
Poggiridenti, Ponte in Valtellina,  Postalesio,  Prata  Camportaccio,
Rasura, Rogolo,  Samolaco,  San  Giacomo  Filippo,  Sernio,  Sondalo,
Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre  di  Santa
Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro,
Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna,  Villa  di
Tirano 
 
                         TRIBUNALE DI VARESE 
 
  Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio,  Barasso,  Bardello,  Bedero
Valcuvia, Besano,  Besozzo,  Biandronno,  Bisuschio,  Bodio  Lomnago,
Brebbia,   Bregano,    Brenta,    Brezzo    di    Bedero,    Brinzio,
Brissago-Valtravaglia,     Brunello,     Brusimpiano,     Buguggiate,
Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno
Varesino,   Casalzuigno,   Casciago,   Cassano   Valcuvia,   Castello
Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno,
Cazzago  Brabbia,  Cittiglio,  Clivio,  Cocquio-Trevisago,  Comabbio,
Comerio,  Cremenaga,   Crosio   della   Valle,   Cuasso   al   Monte,
Cugliate-Fabiasco,  Cunardo,  Curiglia  con  Monteviasco,   Cuveglio,
Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate  Lombardo,
Gavirate,  Gazzada  Schianno,  Gemonio,  Germignaga,   Gornate-Olona,
Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte  Tresa,  Laveno-Mombello,
Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso,
Malnate, Marchirolo, Marzio,  Masciago  Primo,  Mercallo,  Mesenzana,
Montegrino Valtravaglia, Monvalle,  Morazzone,  Orino,  Osmate,  Pino
sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto  Ceresio,  Porto  Valtravaglia,
Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino,  Ternate,  Tradate,
TravedonaMonate, Tronzano Lago  Maggiore,  Valganna,  Varano  Borghi,
Varese,  Vedano  Olona,  Veddasca,   Venegono   Inferiore,   Venegono
Superiore, Viggiu' 
 
                     CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
 
                        TRIBUNALE DI AVELLINO 
 
  Aiello  del  Sabato,   Altavilla   Irpina,   Andretta,   Aquilonia,
Atripalda,  Avella,  Avellino,  Bagnoli  Irpino,  Baiano,   Bisaccia,
Cairano, Calabritto, Calitri, Candida,  Caposele,  Capriglia  Irpina,
Cassano Irpino, Castelfranci,  Castelvetere  sul  Calore,  Cervinara,
Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza  della  Campania,
Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi,
Lacedonia,  Lapio,  Lauro,  Lioni,  Manocalzati,  Marzano  di   Nola,
Mercogliano,   Montefalcione,   Monteforte   Irpino,    Montefredane,
Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde,  Montoro  Inferiore,
Montoro  Superiore,  Morra  De  Sanctis,   Moschiano,   Mugnano   del
Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del  Vallo  di  Lauro,
Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra,  Pratola  Serra,
Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza
Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San  Michele
di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di  Serino,  Santa  Paolina,
Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei  Lombardi,
Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra,  Sorbo
Serpico, Sperone,  Sturno,  Summonte,  Taurano,  Teora,  Torella  dei
Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina 
 
                       TRIBUNALE DI BENEVENTO 
 
  Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino,  Arpaia,  Arpaise,
Baselice, Benevento, Bonea,  Bonito,  Bucciano,  Buonalbergo,  Calvi,
Campolattaro,  Campoli  del   Monte   Taburno,   Carife,   Casalbore,
Casalduni, Castel Baronia,  Castelfranco  in  Miscano,  Castelpagano,
Castelpoto,  Castelvenere,  Castelvetere  in  Val  Fortore,  Cautano,
Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano
Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise,  Foiano  di
Val  Fortore,  Fontanarosa,  Forchia,  Fragneto   l'Abate,   Fragneto
Monforte,  Frasso  Telesino,   Ginestra   degli   Schiavoni,   Greci,
Grottaminarda,  Guardia  Sanframondi,  Limatola,  Luogosano,   Melito
Irpino, Melizzano, Mirabella  Eclano,  Moiano,  Molinara,  Montaguto,
Montecalvo  Irpino,  Montefalcone   di   Val   Fortore,   Montefusco,
Montesarchio,  Morcone,  Paduli,  Pago  Veiano,  Pannarano,  Paolisi,
Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita,  Petruro  Irpino,  Pietradefusi,
Pietraroja, Pietrelcina, Ponte,  Pontelandolfo,  Puglianello,  Reino,
San Bartolomeo in Galdo, San  Giorgio  del  Sannio,  San  Giorgio  La
Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo  Maggiore,
San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San
Nicola Baronia, San Nicola  Manfredi,  San  Salvatore  Telesino,  San
Sossio  Baronia,  Santa  Croce  del  Sannio,  Sant'Agata  de'   Goti,
Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo  Trimonte,
Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca,  Taurasi,  Telese
Terme,  Tocco  Caudio,   Torrecuso,   Torrioni,   Trevico,   Vallata,
Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli 
 
                         TRIBUNALE DI NAPOLI 
 
  Anacapri,  Bacoli,  Barano  d'Ischia,  Capri,  Casamicciola  Terme,
Ercolano, Forio, Ischia,  Lacco  Ameno,  Monte  di  Procida,  Napoli,
Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio  a  Cremano,  Serrara
Fontana ((160)) 
 
                 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in AVERSA 
 
  Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano,  Cardito,  Carinaro,
Casal di Principe,  Casaluce,  Casandrino,  Casapesenna,  Casavatore,
Casoria,  Cesa,  Crispano,  Frattamaggiore,  Frattaminore,  Frignano,
Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano,  Lusciano,
Marano di Napoli, Melito  di  Napoli,  Mugnano  di  Napoli,  Orta  di
Atella, Parete, Qualiano,  San  Cipriano  d'Aversa,  San  Marcellino,
Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta,  Villa
di Briano, Villa Literno, Villaricca 
 
                          TRIBUNALE DI NOLA 
 
  Acerra, Brusciano, Camposano,  Carbonara  di  Nola,  Casalnuovo  di
Napoli,  Casamarciano,  Castello  di  Cisterna,  Cercola,   Cicciano,
Cimitile, Comiziano,  Liveri,  Mariglianella,  Marigliano,  Massa  di
Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia,  Pomigliano
d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe  Vesuviano,
San Paolo  Bel  Sito,  San  Sebastiano  al  Vesuvio,  San  Vitaliano,
Sant'Anastasia,  Saviano,  Scisciano,  Somma   Vesuviana,   Terzigno,
Tufino, Visciano, Volla 
 
                TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
 
  Ailano,  Alife,  Alvignano,  Arienzo,  Baia  e   Latina,   Bellona,
Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano,  Cancello  ed  Arnone,
Capodrise,  Capriati  a   Volturno,   Capua,   Carinola,   Casagiove,
Casapulla,  Caserta,  Castel  Campagnano,  Castel  di  Sasso,  Castel
Morrone, Castel Volturno,  Castello  del  Matese,  Cellole,  Cervino,
Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico,
Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia
Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania,  Maddaloni,
Marcianise, Marzano Appio,  Mondragone,  Pastorano,  Piana  di  Monte
Verna,  Piedimonte  Matese,  Pietramelara,  Pietravairano,  Pignataro
Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata  Sannita,  Pratella,
Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana,  Rocchetta  e
Croce, Ruviano, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marco
Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San  Prisco,
San Tammaro, Santa Maria a Vico,  Santa  Maria  Capua  Vetere,  Santa
Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano,
Tora  e  Piccilli,  Vairano  Patenora,  Valle  Agricola,   Valle   di
Maddaloni, Vitulazio 
 
                    TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 
 
  Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli,  Castellammare
di  Stabia,  Gragnano,  Lettere,  Massa  Lubrense,  Meta,  Piano   di
Sorrento, Pimonte, Poggiomarino,  Pompei,  Santa  Maria  la  Carita',
Sant'Agnello,   Sant'Antonio   Abate,   Sorrento,   Striano,    Torre
Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense 
 
                     CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
 
                       TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
 
  Agrigento, Aragona,  Camastra,  Cammarata,  Campobello  di  Licata,
Canicatti',   Casteltermini,   Castrofilippo,   Cattolica    Eraclea,
Comitini, Favara, Grotte,  Joppolo  Giancaxio,  Lampedusa  e  Linosa,
Licata, Montallegro, Naro, Palma  di  Montechiaro,  Porto  Empedocle,
Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San  Biagio  Platani,  San
Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana 
 
                        TRIBUNALE DI MARSALA 
 
  Campobello di Mazara, Castelvetrano,  Marsala,  Mazara  del  Vallo,
Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita 
 
                        TRIBUNALE DI PALERMO 
 
  Altofonte,  Balestrate,  Borgetto,  Camporeale,   Capaci,   Carini,
Cinisi,  Giardinello,  Isola  delle  Femmine,  Monreale,  Montelepre,
Palermo, Partinico, San  Cipirello,  San  Giuseppe  Jato,  Terrasini,
Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate 
 
                        TRIBUNALE DI SCIACCA 
 
  Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta,
Cianciana,  Gibellina,  Lucca  Sicula,  Menfi,  Montevago,  Partanna,
Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca
Sicula 
 
                    TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 
 
  Alia, Alimena, Aliminusa,  Altavilla  Milicia,  Bagheria,  Baucina,
Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo,
Caltavuturo,  Campofelice  di  Fitalia,  Campofelice   di   Roccella,
Campofiorito,   Castelbuono,   Casteldaccia,    Castellana    Sicula,
Castronovo  di  Sicilia,  Cefala'  Diana,  Cefalu',   Cerda,   Chiusa
Sclafani,   Ciminna,   Collesano,   Contessa   Entellina,   Corleone,
Ficarazzi,  Gangi,  Geraci  Siculo,  Giuliana,   Godrano,   Gratteri,
Isnello, Lascari,  Lercara  Friddi,  Marineo,  Mezzojuso,  Misilmeri,
Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano,  Petralia  Soprana,  Petralia
Sottana, Piana degli Albanesi,  Polizzi  Generosa,  Pollina,  Prizzi,
Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina  Gela,
Santa Flavia, Sciara,  Scillato,  Sclafani  Bagni,  Termini  Imerese,
Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati 
 
                        TRIBUNALE DI TRAPANI 
 
  Alcamo, Buseto  Palizzolo,  Calatafimi-Segesta,  Castellammare  del
Golfo,  Custonaci,  Erice,  Favignana,  Paceco,  San  Vito  Lo  Capo,
Trapani, Valderice 
 
                     CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 
 
                        TRIBUNALE DI PERUGIA 
 
  Assisi, Bastia  Umbra,  Bettona,  Castiglione  del  Lago,  Citerna,
Citta'  di  Castello,  Citta'  della  Pieve,  Corciano,  Costacciaro,
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio,  Lisciano  Niccone,  Magione,
Monte Santa Maria Tiberina, Montone,  Paciano,  Panicale,  Passignano
sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino,  Scheggia
e Pascelupo,  Sigillo,  Torgiano,  Tuoro  sul  Trasimeno,  Umbertide,
Valfabbrica 
                                                                (159) 
 
                        TRIBUNALE DI SPOLETO 
 
  Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara,  Cascia,  Castel  Ritaldi,
Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano
dell'Umbria,  Gualdo  Cattaneo,  Marsciano,  Massa   Martana,   Monte
Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto,  Nocera  Umbra,
Norcia,  Poggiodomo,  Preci,  Sant'Anatolia  di   Narco,   Scheggino,
Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina 
 
                         TRIBUNALE DI TERNI 
 
  Acquasparta,  Allerona,  Alviano,   Amelia,   Arrone,   Attigliano,
Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria,  Castel  Giorgio,  Castel
Viscardo, Fabro, Ferentillo,  Ficulle,  Giove,  Guardea,  Lugnano  in
Teverina,  Montecastrilli,  Montecchio,  Montefranco,  Montegabbione,
Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto,  Otricoli,  Parrano,  Penna  in
Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni 
                                                                (159) 
 
                     CORTE DI APPELLO DI POTENZA 
 
                       TRIBUNALE DI LAGONEGRO 
 
  Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano,  Calvera,  Carbone,
Casalbuono, Casaletto  Spartano,  Caselle  in  Pittari,  Castelluccio
Inferiore, Castelluccio  Superiore,  Castelsaraceno,  Castronuovo  di
Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla
in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria,  Maratea,
Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana,
Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello,
Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San  Chirico  Raparo,
San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese,  San
Pietro al Tanagro, San  Rufo,  San  Severino  Lucano,  Santa  Marina,
Sant'Arcangelo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise,
Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca,  Tortorella,
Trecchina, Vibonati, Viggianello 
 
                         TRIBUNALE DI MATERA 
 
  Accettura,  Aliano,  Bernalda,  Calciano,  Cirigliano,   Colobraro,
Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina,
Matera, Miglionico, Montalbano  Jonico,  Montescaglioso,  Nova  Siri,
Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico,  Rotondella,  Salandra,
San Giorgio Lucano, San  Mauro  Forte,  Scanzano  Jonico,  Stigliano,
Tricarico, Tursi, Valsinni 
 
                        TRIBUNALE DI POTENZA 
 
  Abriola,  Acerenza,  Albano  di  Lucania,  Anzi,  Armento,  Atella,
Avigliano,  Balvano,  Banzi,  Baragiano,  Barile,   Bella,   Brienza,
Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande,
Castelmezzano,  Corleto  Perticara,  Filiano,  Forenza,  Genzano   di
Lucania, Ginestra,  Grumento  Nova,  Guardia  Perticara,  Laurenzana,
Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi,  Montemilone,
Montemurro,  Muro  Lucano,  Oppido  Lucano,  Palazzo  San   Gervasio,
Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla,  Pietrapertosa,  Pignola,
Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero  in  Vulture,  Ripacandida,  Ruoti,
Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo  Le  Fratte,
Sasso di Castalda, Satriano di  Lucania,  Savoia  di  Lucania,  Tito,
Tolve, Tramutola, Trivigno,  Vaglio  Basilicata,  Venosa,  Vietri  di
Potenza, Viggiano 
 
                 CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA 
 
                         TRIBUNALE DI LOCRI 
 
  Agnana Calabra, Antonimina,  Ardore,  Benestare,  Bianco,  Bivongi,
Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del
Bianco, Careri, Casignana,  Caulonia,  Cimina',  Ferruzzano,  Gerace,
Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa  Ionica,
Martone,   Monasterace,   Palizzi,   Pazzano,   Placanica,    Plati',
Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San  Giovanni  di  Gerace,
San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario  dello  Ionio,  Siderno,
Staiti, Stignano, Stilo 
 
                         TRIBUNALE DI PALMI 
 
  Anoia, Candidoni, Cinquefrondi,  Cittanova,  Cosoleto,  Delianuova,
Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone,  Gioia  Tauro,  Laureana  di
Borrello,   Maropati,   Melicucca',   Melicucco,   Molochio,   Oppido
Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando,  San
Giorgio Morgeto, San Pietro di Carida', San Procopio, Santa  Cristina
d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte,  Scido,  Seminara,  Serrata,
Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio 
 
                    TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
 
  Africo, Bagaladi, Bagnara  Calabra,  Bova,  Bova  Marina,  Calanna,
Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto
Salvo, Montebello Ionico, Motta San  Giovanni,  Reggio  di  Calabria,
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio
in  Aspromonte,  Santo  Stefano  in  Aspromonte,  Scilla,  Villa  San
Giovanni 
 
                      CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 
                        TRIBUNALE DI CASSINO 
 
  Acquafondata,  Alvito,  Aquino,  Arce,  Arpino,   Atina,   Ausonia,
Belmonte  Castello,  Broccostella,  Campoli  Appennino,  Casalattico,
Casalvieri, Cassino,  Castelforte,  Castelliri,  Castelnuovo  Parano,
Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle  San  Magno,  Coreno  Ausonio,
Esperia,  Fontana  Liri,  Fontechiari,  Formia,   Gaeta,   Gallinaro,
Galluccio, Isola del  Liri,  Itri,  Mignano  Monte  Lungo,  Minturno,
Pastena,  Pescosolido,  Picinisco,  Pico,  Piedimonte  San   Germano,
Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza,  Posta  Fibreno,  Presenzano,
Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca,  San  Biagio  Saracinisco,
San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni  Incarico,
San  Pietro  Infine,  San  Vittore  del  Lazio,   Sant'Ambrogio   sul
Garigliano, Sant'Andrea del  Garigliano,  Sant'Apollinare,  Sant'Elia
Fiumerapido, Santi Cosma e  Damiano,  Santopadre,  Settefrati,  Sora,
Spigno  Saturnia,  Terelle,   Vallemaio,   Vallerotonda,   Ventotene,
Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso 
 
                     TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA 
 
  Allumiere,  Anguillara  Sabazia,   Bracciano,   Canale   Monterano,
Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di
Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano 
 
                       TRIBUNALE DI FROSINONE 
 
  Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro  dei
Volsci,  Ceccano,   Ceprano,   Collepardo,   Falvaterra,   Ferentino,
Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone,  Giuliano  di  Roma,  Guarcino,
Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica,  Piglio,  Pofi,
Ripi, Serrone,  Sgurgola,  Strangolagalli,  Supino,  Torre  Cajetani,
Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli,  Vico  nel
Lazio, Villa Santo Stefano 
 
                         TRIBUNALE DI LATINA 
 
  Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di  Latina,  Cori,  Fondi,
Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia,  Priverno,
Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia,
San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina 
 
                         TRIBUNALE DI RIETI 
 
  Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona,
Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in  Sabina,  Casaprota,
Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo  di  Farfa,
Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora,  Collegiove,
Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano,  Configni,  Contigliano,
Cottanello, Fara in Sabina,  Fiamignano,  Fiano  Romano,  Filacciano,
Forano, Frasso Sabino,  Greccio,  Labro,  Leonessa,  Longone  Sabino,
Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San
Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero  Sabino,
Montopoli  di  Sabina,  Morro  Reatino,  Nazzano,  Orvinio,  Paganico
Sabino,  Pescorocchiano,  Petrella  Salto,  Poggio  Bustone,   Poggio
Catino, Poggio Mirteto, Poggio  Moiano,  Poggio  Nativo,  Poggio  San
Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina,  Rieti,  Rivodutri,
Rocca   Sinibalda,   Roccantica,   Salisano,   Scandriglia,    Selci,
Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella  in  Sabina,
Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino 
 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
 
  Roma 
 
                         TRIBUNALE DI TIVOLI 
 
  Affile,  Agosta,  Anticoli  Corrado,  Arcinazzo   Romano,   Arsoli,
Bellegra, Camerata Nuova,  Campagnano  di  Roma,  Canterano,  Capena,
Capranica  Prenestina,  Casape,  Castel  Madama,  Castel  San  Pietro
Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma,
Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello,
Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia  Montecelio,  Jenne,
Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo,  Marcellina,  Mazzano
Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti,  Monterotondo,  Montorio
Romano,  Moricone,  Morlupo,   Nerola,   Nespolo,   Olevano   Romano,
Palestrina,  Palombara  Sabina,  Percile,  Pisoniano,  Poli,   Riano,
Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca  di  Cave,  Rocca
Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San
Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei  Cavalieri,  San  Vito
Romano,  Sant'Angelo  Romano,  Sant'Oreste,   Saracinesco,   Subiaco,
Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro,  Vivaro  Romano,
Zagarolo 
 
                        TRIBUNALE DI VELLETRI 
 
  Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia,  Artena,  Carpineto  Romano,
Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati,  Gavignano,
Genzano di Roma,  Gorga,  Grottaferrata,  Labico,  Lanuvio,  Lariano,
Marino, Monte  Compatri,  Monte  Porzio  Catone,  Montelanico,  Nemi,
Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa,  Rocca  Priora,  Segni,  Valmontone,
Velletri 
 
                        TRIBUNALE DI VITERBO 
 
  Acquapendente, Arlena  di  Castro,  Bagnoregio,  Barbarano  Romano,
Bassano  in  Teverina,  Bassano  Romano,  Blera,  Bolsena,   Bomarzo,
Calcata,  Canepina,  Canino,   Capodimonte,   Capranica,   Caprarola,
Carbognano,  Castel  Sant'Elia,  Castiglione  in  Teverina,  Celleno,
Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano,  Corchiano,  Fabrica
di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano,  Grotte  di
Castro, Ischia di Castro,  Latera,  Lubriano,  Marta,  Monte  Romano,
Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano,
Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel  Cimino,  Sutri,
Tessennano,  Tuscania,  Valentano,  Vallerano,   Vasanello,   Vejano,
Vetralla,  Vignanello,  Villa  San  Giovanni  in   Tuscia,   Viterbo,
Vitorchiano 
 
                     CORTE DI APPELLO DI SALERNO 
 
                    TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 
 
  Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio,  Cava
de'  Tirreni,  Corbara,  Fisciano,  Mercato  San   Severino,   Nocera
Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San  Marzano  sul
Sarno, San Valentino Torio,  Sant'Egidio  del  Monte  Albino,  Sarno,
Scafati, Siano 
 
                        TRIBUNALE DI SALERNO 
 
  Acerno, Albanella, Altavilla  Silentina,  Amalfi,  Aquara,  Atrani,
Battipaglia, Bellizzi,  Bellosguardo,  Buccino,  Campagna,  Capaccio,
Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di  Conza,  Castiglione
del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne,  Contursi
Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei  Casali,
Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori,  Montecorvino
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto  Citra,
Ottati,  Palomonte,  Pellezzano,   Pontecagnano   Faiano,   Positano,
Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al
Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno,
San Mango  Piemonte,  Sant'Angelo  a  Fasanella,  Santomenna,  Scala,
Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara,  Valva,  Vietri
sul Mare 
 
                  TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA 
 
  Agropoli,  Alfano,  Ascea,  Camerota,  Campora,  Cannalonga,  Casal
Velino,  Castellabate,  Castelnuovo  Cilento,  Celle  di   Bulgheria,
Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro  Vetere,  Futani,  Gioi,  Laureana
Cilento,  Laurino,  Laurito,  Lustra,  Magliano  Vetere,  Moio  della
Civitella, Montano Antilia,  Montecorice,  Monteforte  Cilento,  Novi
Velia,  Ogliastro  Cilento,  Omignano,  Orria,   Perdifumo,   Perito,
Piaggine,  Pisciotta,  Pollica,  Prignano   Cilento,   Roccagloriosa,
Rofrano, Rutino, Sacco, Salento,  San  Giovanni  a  Piro,  San  Mauro
Cilento, San Mauro la  Bruca,  Serramezzana,  Sessa  Cilento,  Stella
Cilento, Stio, Torchiara,  Torre  Orsaia,  Valle  dell'Angelo,  Vallo
della Lucania 
 
                     CORTE DI APPELLO DI SASSARI 
 
                         TRIBUNALE DI NUORO 
 
  Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda,  Budoni,  Bultei,  Burgos,
Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli', Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi,
Lode', Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena,  Ollolai,  Olzai,
Onani', Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo,  Orosei,  Orotelli,  Orune,
Osidda, Ottana,  Ovodda,  Posada,  San  Teodoro,  Sarule,  Siniscola,
Torpe' 
 
                        TRIBUNALE DI SASSARI 
 
  Ala'  dei  Sardi,  Alghero,  Ardara,  Banari,  Bessude,  Bonnanaro,
Bonorva, Borutta, Budduso', Bulzi, Cargeghe, Castelsardo,  Cheremule,
Chiaramonti,  Codrongianos,  Cossoine,  Florinas,  Giave,  Ittireddu,
Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria,  Mores,  Muros,
Nughedu San Nicolo', Nulvi, Olmedo,  Oschiri,  Osilo,  Ossi,  Ozieri,
Padria,  Padru,  Pattada,  Ploaghe,  Porto   Torres,   Pozzomaggiore,
Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene,
Sennori, Siligo, Sorso, Stintino,  Tergu,  Thiesi,  Tissi,  Torralba,
Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone 
 
                    TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA 
 
  Aggius,  Aglientu,  Arzachena,  Badesi,   Berchidda,   Bortigiadas,
Calangianus, Erula, Golfo  Aranci,  La  Maddalena,  Loiri  Porto  San
Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa
Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti,  Tempio  Pausania,  Trinita'
d'Agultu e Vignola, Viddalba 
 
                     CORTE DI APPELLO DI TARANTO 
 
                        TRIBUNALE DI TARANTO 
 
  Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano,  Fragagnano,
Ginosa, Grottaglie, Laterza,  Leporano,  Lizzano,  Manduria,  Martina
Franca,  Maruggio,  Massafra,  Monteiasi,  Montemesola,  Monteparano,
Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San  Giorgio
Ionico,  San  Marzano  di  San  Giuseppe,  Sava,   Statte,   Taranto,
Torricella 
 
                     CORTE DI APPELLO DI TORINO 
 
                      TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 
 
  Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni
Cambio',  Alzano  Scrivia,  Arquata  Scrivia,  Avolasca,   Basaluzzo,
Bassignana, Belforte  Monferrato,  Bergamasco,  Berzano  di  Tortona,
Bistagno,  Borghetto  di  Borbera,  Borgoratto  Alessandrino,   Bosco
Marengo, Bosio, Brignano-Frascata,  Bruno,  Bubbio,  Cabella  Ligure,
Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba,  Carbonara  Scrivia,
Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio,  Cartosio,
Casal  Cermelli,  Casaleggio  Boiro,  Casalnoceto,  Casasco,  Cassano
Spinola,  Cassine,  Cassinelle,  Castel  Boglione,  Castel  Rocchero,
Castellania, Castellar Guidobono,  Castellazzo  Bormida,  Castelletto
d'Erro,   Castelletto   d'Orba,   Castelletto   Molina,   Castelletto
Monferrato,  Castelnuovo  Belbo,  Castelnuovo  Bormida,   Castelnuovo
Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue,  Cessole,  Cortiglione,
Costa  Vescovato,  Cremolino,  Denice,  Dernice,   Fabbrica   Curone,
Felizzano,  Fontanile,  Fraconalto,  Francavilla   Bisio,   Frascaro,
Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco,
Grognardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant'Antonio,
Lerma, Lu, Malvicino,  Maranzana,  Masio,  Melazzo,  Merana,  Molare,
Molino  dei  Torti,  Mombaldone,  Mombaruzzo,  Momperone,   Monastero
Bormida,  Mongiardino   Ligure,   Monleale,   Montabone,   Montacuto,
Montaldeo,  Montaldo  Bormida,  Montecastello,  Montechiaro  d'Acqui,
Montegioco,  Montemarzino,   Morbello,   Mornese,   Morsasco,   Nizza
Monferrato,  Novi  Ligure,  Olmo  Gentile,  Orsara  Bormida,   Ovada,
Oviglio,  Paderna,  Pareto,  Parodi  Ligure,  Pasturana,  Pecetto  di
Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol
Groppo, Pozzolo Formigaro,  Prasco,  Predosa,  Quaranti,  Quargnento,
Quattordio, Ricaldone, Rivalta  Bormida,  Rivarone,  Rocca  Grimalda,
Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta  Palafea,
Sale, San Cristoforo, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato,
San Sebastiano Curone, Sant'Agata  Fossili,  Sardigliano,  Sarezzano,
Serole,  Serravalle  Scrivia,  Sessame,  Sezzadio,  Silvano   d'Orba,
Solero,  Spigno  Monferrato,  Spineto  Scrivia,   Stazzano,   Strevi,
Tagliolo Monferrato, Tassarolo,  Terzo,  Tortona,  Trisobbio,  Vaglio
Serra, Valenza, Vesime,  Vignole  Borbera,  Viguzzolo,  Villalvernia,
Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio 
 
                         TRIBUNALE DI AOSTA 
 
  Allein, Antey-Saint-Andre',  Aosta,  Arnad,  Arvier,  Avise,  Ayas,
Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme,
Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois,  Champdepraz,  Champorcher,
Charvensod, Châtillon, Cogne,  Courmayeur,  Donnas,  Doues,  Emarese,
Etroubles,    Fenis,    Fontainemore,    Gaby,    Gignod,    Gressan,
Gressoney-La-Trinite', Gressoney-Saint-Jean,  Hône,  Introd,  Issime,
Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La  Salle,  La  Thuile,  Lillianes,
Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein,  Pontboset,
Pontey, Pont-SaintMartin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame,
Rhêmes-Saint-Georges,    Roisan,    Saint-Christophe,    Saint-Denis,
Saint-Marcel,      Saint-Nicolas,      Saint-Oyen,      Saint-Pierre,
Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre,  Torgnon,  Valgrisenche,
Valpelline,   Valsavarenche,   Valtournenche,    Verrayes,    Verres,
Villeneuve 
 
                          TRIBUNALE DI ASTI 
 
  Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre,  Albugnano,  Antignano,
Aramengo,  Arguello,  Asti,  Azzano   d'Asti,   Baldichieri   d'Asti,
Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo,
Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera
d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli,  Cantarana,
Capriglio, Carmagnola, Casorzo,  Cassinasco,  Castagnito,  Castagnole
delle  Lanze,  Castagnole  Monferrato,  Castell'Alfero,   Castellero,
Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello  di  Annone,  Castelnuovo
Calcea, Castelnuovo  Don  Bosco,  Castiglione  Falletto,  Castiglione
Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba,  Cerreto
d'Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro,  Cervere,  Cherasco,  Chiusano
d'Asti, Cinaglio,  Cissone,  Cisterna  d'Asti,  Coazzolo,  Cocconato,
Corneliano  d'Alba,  Corsione,  Cortandone,   Cortanze,   Cortazzone,
Cortemilia,   Cossano   Belbo,   Cossombrato,   Costigliole   d'Asti,
Cravanzana, Cunico, Diano  d'Alba,  Dusino  San  Michele,  Feisoglio,
Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane  Cavour,  Guarene,
Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice,  Loazzolo,
Magliano  Alfieri,  Mango,  Maretto,  Moasca,  Mombercelli,   Monale,
Moncucco Torinese, Monforte  d'Alba,  Mongardino,  Monta',  Montafia,
Montaldo Roero, Montaldo Scarampi,  Montechiaro  d'Asti,  Montegrosso
d'Asti,  Montelupo  Albese,  Montemagno,  Monteu  Roero,   Monticello
d'Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole,  Neive,  Neviglie,
Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto,  Pezzolo  Valle
Uzzone,  Piea,  Pino  d'Asti,   Piobesi   d'Alba,   Piova'   Massaia,
Pocapaglia,  Poirino,  Portacomaro,  Pralormo,  Priocca,  Refrancore,
Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Belbo,
Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto  Belbo,  San
Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto,  San  Paolo
Solbrito, Sanfre', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo,  Santo
Stefano Roero, Scurzolengo,  Serralunga  d'Alba,  Serravalle  Langhe,
Settime,  Sinio,  Soglio,  Sommariva  del  Bosco,  Sommariva   Perno,
Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella,  Valfenera,
Verduno, Vezza d'Alba, Viale, Viarigi,  Vigliano  d'Asti,  Villa  San
Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio 
 
                         TRIBUNALE DI BIELLA 
 
  Andorno  Micca,  Benna,  Biella,  Bioglio,   Borriana,   Brusnengo,
Callabiana,  Camandona,   Camburzano,   Campiglia   Cervo,   Candelo,
Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello,  Cerrione,
Coggiola,  Cossato,  Crosa,  Curino,  Donato,  Dorzano,   Gaglianico,
Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo,
Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano,  Netro,  Occhieppo
Inferiore, Occhieppo  Superiore,  Pettinengo,  Piatto,  Piedicavallo,
Pollone, Ponderano, Portula,  Pralungo,  Pray,  Quaregna,  Quittengo,
Ronco Biellese, Roppolo,  Rosazza,  Sagliano  Micca,  Sala  Biellese,
Salussola, San Paolo  Cervo,  Sandigliano,  Selve  Marcone,  Soprana,
Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero,
Valdengo,  Vallanzengo,  Valle  Mosso,  Valle  San  Nicolao,  Veglio,
Verrone, Vigliano Biellese,  Villanova  Biellese,  Viverone,  Zimone,
Zubiena, Zumaglia 
 
                         TRIBUNALE DI CUNEO 
 
  Acceglio, Aisone,  Alto,  Argentera,  Bagnasco,  Bagnolo  Piemonte,
Barge, Bastia  Mondovi',  Battifollo,  Beinette,  Bellino,  Belvedere
Langhe, Bene  Vagienna,  Bernezzo,  Bonvicino,  Borgo  San  Dalmazzo,
Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco,  Busca,  Camerana,
Canosio, Caprauna,  Caraglio,  Caramagna  Piemonte,  Carde',  Carru',
Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura,
Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di  Ceva,  Cavallerleone,
Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di
Pesio, Ciglie',  Clavesana,  Costigliole  Saluzzo,  Crissolo,  Cuneo,
Demonte,  Dogliani,  Dronero,  Elva,  Entracque,  Envie,  Farigliano,
Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana,  Frassino,  Gaiola,
Gambasca, Garessio, Genola, Gottasecca,  Igliano,  Isasca,  Lagnasco,
Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi,
Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana  Po,  Melle,
Moiola, Mombarcaro,  Mombasiglio,  Monastero  di  Vasco,  Monasterolo
Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovi',  Monesiglio,
Montaldo di  Mondovi',  Montanera,  Montemale  di  Cuneo,  Monterosso
Grana, Montezemolo,  Moretta,  Morozzo,  Murazzano,  Murello,  Niella
Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana,  Paesana,  Pagno,  Pamparato,
Paroldo, Perlo, Peveragno,  Pianfei,  Piasco,  Pietraporzio,  Piozzo,
Polonghera,  Pontechianale,  Pradleves,   Prazzo,   Priero,   Priola,
Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana,  Roaschia,  Roascio,
Robilante, Roburent, Rocca  Ciglie',  Rocca  de'  Baldi,  Roccabruna,
Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale
delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco,
Sampeyre,  San  Damiano  Macra,  San  Michele   Mondovi',   Sanfront,
Sant'Albano  Stura,  Savigliano,   Scagnello,   Scarnafigi,   Somano,
Stroppo, Tarantasca, Torre Mondovi', Torre  San  Giorgio,  Torresina,
Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante,
Verzuolo,  Vicoforte,  Vignolo,  Villafalletto,  Villanova  Mondovi',
Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco 
 
                         TRIBUNALE DI IVREA 
 
  Aglie', Ala di Stura, Albiano d'Ivrea,  Alice  Superiore,  Alpette,
Andrate,  Azeglio,  Bairo,  Balangero,  Baldissero  Canavese,  Balme,
Banchette, Barbania, Barone  Canavese,  Bollengo,  Borgaro  Torinese,
Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea,  Borgomasino,  Bosconero,  Brandizzo,
Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano,  Cafasse,  Caluso,  Candia
Canavese,  Canischio,  Cantoira,  Caravino,   Carema,   Casalborgone,
Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo  Nigra,
Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto,
Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Cirie',
Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio,
Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgne', Favria, Feletto, Fiano, Fiorano
Canavese,  Foglizzo,  Forno  Canavese,  Frassinetto,  Front,  Gassino
Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria,  Issiglio,  Ivrea,
Lanzo Torinese, Lauriano,  Leini,  Lemie,  Lessolo,  Levone,  Locana,
Lombardore, Loranze', Lugnacco, Lusiglie', Maglione,  Mathi,  Mazze',
Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero  di  Lanzo,  Montalenghe,
Montalto Dora, Montanaro,  Monteu  da  Po,  Noasca,  Nole,  Nomaglio,
Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese,  Parella,  Pavone
Canavese, Pecco, Perosa  Canavese,  Pertusio,  Pessinetto,  Piverone,
Pont-Canavese,  Prascorsano,   Pratiglione,   Quagliuzzo,   Quassolo,
Quincinetto,   Ribordone,   Rivalba,   Rivara,   Rivarolo   Canavese,
Rivarossa,  Robassomero,  Rocca  Canavese,  Romano  Canavese,   Ronco
Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa,  Salerano  Canavese,  Samone,
San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San
Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San  Giusto  Canavese,  San
Martino Canavese, San Maurizio  Canavese,  San  Mauro  Torinese,  San
Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze,
Settimo  Rottaro,  Settimo  Torinese,   Settimo   Vittone,   Sparone,
Strambinello,  Strambino,  Tavagnasco,   Torrazza   Piemonte,   Torre
Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio,  Vallo  Torinese,
Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese,  Venaria  Reale,
Verolengo,  Verrua  Savoia,  Vestigne',  Vialfre',   Vico   Canavese,
Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische,  Vistrorio,  Viu',
Volpiano 
 
                         TRIBUNALE DI NOVARA 
 
  Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago  Novarese,  Biandrate,  Boca,
Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero,
Briga  Novarese,  Briona,  Caltignaga,  Cameri,   Carpignano   Sesia,
Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone,  Castellazzo
Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto,  Cavaglio  d'Agogna,
Cavallirio, Cerano,  Comignago,  Cressa,  Cureggio,  Divignano,  Fara
Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese,  Gargallo,
Gattico,  Ghemme,  Gozzano,  Granozzo  con   Monticello,   Grignasco,
Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo,
Nibbiola, Novara,  Oleggio,  Pogno,  Pombia,  Prato  Sesia,  Recetto,
Romagnano Sesia,  Romentino,  San  Maurizio  d'Opaglio,  San  Nazzaro
Sesia, San Pietro  Mosezzo,  Sillavengo,  Sizzano,  Soriso,  Sozzago,
Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia,
Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio 
 
                         TRIBUNALE DI TORINO 
 
  Airasca,   Almese,   Alpignano,   Andezeno,   Angrogna,   Arignano,
Avigliana,  Baldissero  Torinese,  Bardonecchia,  Beinasco,  Bibiana,
Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco,
Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile,  Candiolo,
Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole
Piemonte, Cavour, Cercenasco,  Cesana  Torinese,  Chianocco,  Chieri,
Chiomonte,  Chiusa  di  San  Michele,  Claviere,  Coazze,   Collegno,
Condove,   Cumiana,   Druento,   Exilles,   Fenestrelle,   Frossasco,
Garzigliana,  Giaglione,  Giaveno,  Givoletto,  Gravere,  Grugliasco,
Inverso  Pinasca,  La  Cassa,  La  Loggia,  Lombriasco,  Luserna  San
Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana  di
Susa,  Mombello  di  Torino,  Mompantero,   Moncalieri,   Moncenisio,
Montaldo Torinese,  Moriondo  Torinese,  Nichelino,  None,  Novalesa,
Orbassano,  Osasco,  Osasio,  Oulx,  Pancalieri,  Pavarolo,   Pecetto
Torinese, Perosa Argentina,  Perrero,  Pianezza,  Pinasca,  Pinerolo,
Pino  Torinese,  Piobesi  Torinese,  Piossasco,  Piscina,  Pomaretto,
Porte, Pragelato, Prali, Pramollo,  Prarostino,  Reano,  Riva  presso
Chieri, Rivalta di Torino,  Rivoli,  Roletto,  Rora',  Rosta,  Roure,
Rubiana, Salbertrand, Salza di  Pinerolo,  San  Didero,  San  Germano
Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val  Lemina,  San
Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino,  Sant'Antonino
di  Susa,  Santena,  Sauze  di  Cesana,  Sauze   d'Oulx,   Scalenghe,
Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana,  Trofarello,  Usseaux,
Vaie,  Val  della  Torre,  Valgioie,  Venaus,   Vigone,   Villafranca
Piemonte, Villar Dora,  Villar  Focchiardo,  Villar  Pellice,  Villar
Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera 
 
                        TRIBUNALE DI VERBANIA 
 
  Ameno,  Antrona  Schieranco,  Anzola  d'Ossola,  Arizzano,  Armeno,
Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee,  Belgirate,
Beura-Cardezza, Bognanco,  Brovello-Carpugnino,  Calasca-Castiglione,
Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale  Corte  Cerro,
Cavaglio-Spoccia,   Ceppo   Morelli,   Cesara,   Colazza,   Cossogno,
Craveggia,  Crevoladossola,   Crodo,   Cursolo-Orasso,   Domodossola,
Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa,  Gignese,
Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga,
Madonna del  Sasso,  Malesco,  Masera,  Massino  Visconti,  Massiola,
Meina,  Mergozzo,  Miasino,  Miazzina,  Montecrestese,   Montescheno,
Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso,  Orta
San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro,  Pella,  Pettenasco,  Piedimulera,
Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna
Sopra,  Quarna  Sotto,  Re,  San  Bernardino  Verbano,  Santa   Maria
Maggiore, Seppiana,  Stresa,  Toceno,  Trarego  Viggiona,  Trasquera,
Trontano,  Valstrona,  Vanzone  con  San  Carlo,   Varzo,   Verbania,
Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna 
 
                        TRIBUNALE DI VERCELLI 
 
  Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alfiano  Natta,  Alice
Castello,  Altavilla  Monferrato,  Arborio,   Asigliano   Vercellese,
Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianze', Boccioleto, Borgo d'Ale,  Borgo
San Martino, Borgo Vercelli,  Borgosesia,  Bozzole,  Breia,  Buronzo,
Calliano,   Camagna   Monferrato,   Camino,   Campertogno,   Caprile,
Carcoforo,  Caresana,  Caresanablot,  Carisio,   Casale   Monferrato,
Casanova Elvo, Castelletto  Merli,  Cella  Monte,  Cellio,  Cereseto,
Cerrina  Monferrato,  Cervatto,   Cigliano,   Civiasco,   Collobiano,
Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana,  Crescentino,  Crevacuore,
Crova,  Cuccaro   Monferrato,   Desana,   Fobello,   Fontanetto   Po,
Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine,  Gabiano,
Gattinara,  Ghislarengo,  Giarole,  Gifflenga,   Grazzano   Badoglio,
Greggio, Guardabosone, Lamporo,  Lenta,  Lignana,  Livorno  Ferraris,
Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo,
Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta de'  Conti,  Murisengo,
Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo  Piccolo,  Olcenengo,  Oldenico,
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese,  Penango,
Pertengo,  Pezzana,  Pila,  Piode,  Pomaro  Monferrato,   Pontestura,
Ponzano Monferrato,  Postua,  Prarolo,  Quarona,  Quinto  Vercellese,
Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco,  Rimella,  Riva  Valdobbia,  Rive,
Roasio, Ronsecco, Rosignano  Monferrato,  Rossa,  Rovasenda,  Sabbia,
Sala Monferrato, Salasco,  Sali  Vercellese,  Saluggia,  San  Germano
Vercellese, San Giacomo Vercellese, San Giorgio Monferrato, Santhia',
Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle  Sesia,  Solonghello,
Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro,
Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Valmacca,  Varallo,  Vercelli,
Vignale  Monferrato,  Villa  del  Bosco,  Villadeati,  Villamiroglio,
Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca 
 
                     CORTE DI APPELLO DI TRENTO 
 
                        TRIBUNALE DI ROVERETO 
 
  Ala, Arco,  Avio,  Besenello,  Brentonico,  Calliano,  Drena,  Dro,
Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole,  Nogaredo,  Nomi,
Pomarolo, Riva del Garda, RonzoChienis, Rovereto, Tenno,  Terragnolo,
Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano 
 
                         TRIBUNALE DI TRENTO 
 
  Albiano,  Aldeno,  Amblar,  Andalo,  Baselga  di  Pine',   Bedollo,
Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone,
Borgo  Valsugana,  Bosentino,  Breguzzo,   Bresimo,   Brez,   Brione,
Caderzone Terme,  Cagno',  Calavino,  Calceranica  al  Lago,  Caldes,
Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei,
Capriana, Carano, Carisolo,  Carzano,  Castel  Condino,  Castelfondo,
Castello Tesino, Castello-Molina di  Fiemme,  Castelnuovo,  Cavalese,
Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa  San  Nicolo',
Cimego, Cimone, Cinte Tesino,  Cis,  Civezzano,  Cles,  Cloz,  Comano
Terme,  Commezzadura,  Condino,  Coredo,  Croviana,  Cunevo,  Daiano,
Dambel, Daone, Dare', Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo,  Fai  della
Paganella, Faver, Fiave', Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo,
Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno,
Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico
Terme,  Lisignago,  Livo,  Lona-Lases,   Luserna,   Male',   Malosco,
Massimeno,  Mazzin,  Mezzana,  Mezzano,  Mezzocorona,  Mezzolombardo,
Moena,  Molveno,  Monclassico,  Montagne,  Nanno,  Nave  San   Rocco,
Novaledo,  Ospedaletto,  Ossana,  Padergnone,  Palu'   del   Fersina,
Panchia', Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono,
Pieve Tesino, Pinzolo,  Pozza  di  Fassa,  Praso,  Predazzo,  Preore,
Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revo', Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi
Valsugana, Roncone,  Ronzone,  Rovere'  della  Luna,  Ruffre-Mendola,
Rumo,  Sagron  Mis,  Samone,  San  Lorenzo  in  Banale,  San  Michele
all'Adige,   Sant'Orsola   Terme,   Sanzeno,   Sarnonico,   Scurelle,
Segonzano, Sfruz, Siror,  Smarano,  Soraga,  Sover,  Spera,  Spiazzo,
Spormaggiore, Sporminore, Stenico,  Storo,  Strembo,  Strigno,  Taio,
Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna,  Terlago,  Terres,  Terzolas,
Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento,
Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervo',
Vezzano,  Vignola-Falesina,  Vigo  di  Fassa,  Vigo  Rendena,  Vigolo
Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo 
 
                     CORTE DI APPELLO DI TRIESTE 
 
                        TRIBUNALE DI GORIZIA 
 
  Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio,
Farra d'Isonzo,  Fogliano  Redipuglia,  Gorizia,  Gradisca  d'Isonzo,
Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro,  Mossa,  Romans
d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San  Canzian  d'Isonzo,  San
Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna
d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse 
 
                       TRIBUNALE DI PORDENONE 
 
  Andreis,  Annone  Veneto,  Arba,  Arzene,  Aviano,  Azzano  Decimo,
Barcis, Brugnera, Budoia,  Caneva,  Caorle,  Casarsa  della  Delizia,
Castelnovo  del  Friuli,  Cavasso  Nuovo,  Chions,  Cimolais,   Cinto
Caomaggiore,  Claut,  Clauzetto,  Concordia  Sagittaria,   Cordenons,
Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria  nel  Friuli,
Fossalta  di  Portogruaro,   Frisanco,   Gruaro,   Maniago,   Meduno,
Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di  Pordenone,
Pinzano al Tagliamento, Polcenigo,  Porcia,  Pordenone,  Portogruaro,
Pramaggiore, Prata di Pordenone,  Pravisdomini,  Roveredo  in  Piano,
Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San  Martino  al  Tagliamento,
San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Stino  di  Livenza,  San
Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena,  Spilimbergo,  Teglio
Veneto, Tramonti di  Sopra,  Tramonti  di  Sotto,  Travesio,  Vajont,
Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola 
 
                        TRIBUNALE DI TRIESTE 
 
  Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della  Valle-Dolina,
Sgonico, Trieste 
 
                         TRIBUNALE DI UDINE 
 
  Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta  Terme,  Artegna,
Attimis, Bagnaria  Arsa,  Basiliano,  Bertiolo,  Bicinicco,  Bordano,
Buja,  Buttrio,  Camino  al  Tagliamento,  Campoformido,   Campolongo
Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada,  Cavazzo  Carnico,
Cercivento, Cervignano  del  Friuli,  Chiopris-Viscone,  Chiusaforte,
Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians,
Corno  di  Rosazzo,  Coseano,  Dignano,  Dogna,  Drenchia,  Enemonzo,
Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra,
Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco,
Lestizza,  Lignano  Sabbiadoro,  Ligosullo,  Lusevera,   Magnano   in
Riviera, Majano, Malborghetto  Valbruna,  Manzano,  Marano  Lagunare,
Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio  Udinese,  Moimacco,  Montenars,
Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del  Turgnano,  Nimis,  Osoppo,  Ovaro,
Pagnacco, Palazzolo  dello  Stella,  Palmanova,  Paluzza,  Pasian  di
Prato,  Paularo,  Pavia  di  Udine,  Pocenia,   Pontebba,   Porpetto,
Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco,
Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto,  Raveo,
Reana  del  Rojale,  Remanzacco,  Resia,  Resiutta,  Rigolato,   Rive
d'Arcano, Rivignano, Ronchis,  Ruda,  San  Daniele  del  Friuli,  San
Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro
al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa  Maria  la
Longa,  Sauris,  Savogna,  Sedegliano,  Socchieve,  Stregna,  Sutrio,
Taipana, Talmassons,  Tarcento,  Tarvisio,  Tavagnacco,  Teor,  Terzo
d'Aquileia,  Tolmezzo,  Torreano,   Torviscosa,   Trasaghis,   Treppo
Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine,  Varmo,
Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio 
 
                     CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 
 
                        TRIBUNALE DI BELLUNO 
 
  Agordo,  Alano  di  Piave,  Alleghe,  Arsie',  Auronzo  di  Cadore,
Belluno,  Borca  di  Cadore,  Calalzo  di  Cadore,  Canale  d'Agordo,
Castellavazzo, Cencenighe Agordino,  Cesiomaggiore,  Chies  d'Alpago,
Cibiana di Cadore, Colle Santa  Lucia,  Comelico  Superiore,  Cortina
d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade,
Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo,  Gosaldo,  La  Valle
Agordina, Lamon, Lentiai,  Limana,  Livinallongo  del  Col  di  Lana,
Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di  Cadore,  Mel,  Ospitale  di
Cadore, Pedavena,  Perarolo  di  Cadore,  Pieve  d'Alpago,  Pieve  di
Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero,  Rivamonte  Agordino,
Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolo' di Comelico,  San
Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino,  San  Vito  di  Cadore,  Santa
Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di  Cadore,
Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon  Agordino,
Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore,  Vas,  Vigo  di
Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore 
 
                         TRIBUNALE DI PADOVA 
 
  Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca,
Arre, Arzergrande, Bagnoli di  Sopra,  Battaglia  Terme,  Borgoricco,
Bovolenta,  Brugine,  Cadoneghe,  Campo  San  Martino,  Campodarsego,
Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano  di  Brenta,  Cartura,
Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella,  Codevigo,  Conselve,
Correzzola,  Curtarolo,  Due  Carrare,  Fontaniva,  Galliera  Veneta,
Galzignano  Terme,  Gazzo,  Grantorto,  Legnaro,  Limena,   Loreggia,
Masera'  di  Padova,  Massanzago,  Mestrino,  Monselice,  Montegrotto
Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino  Dese,
Piove di Sacco, Polverara, Ponte San  Nicolo',  Pontelongo,  Rovolon,
Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco,
San Martino di Lupari, San Pietro in Gu,  Santa  Giustina  in  Colle,
Sant'Angelo di Piove di Sacco,  Saonara,  Selvazzano  Dentro,  Teolo,
Terrassa  Padovana,  Tombolo,   Torreglia,   Trebaseleghe,   Tribano,
Veggiano,  Vigodarzere,  Vigonza,  Villa   del   Conte,   Villafranca
Padovana, Villanova di Camposampiero 
 
                         TRIBUNALE DI ROVIGO 
 
  Adria,  Ariano  nel  Polesine,  Arqua'  Polesine,  Badia  Polesine,
Bagnolo di Po, Baone,  Barbona,  Bergantino,  Boara  Pisani,  Bosaro,
Calto, Canaro,  Canda,  Carceri,  Casale  di  Scodosia,  Castelbaldo,
Castelguglielmo,   Castelmassa,   Castelnovo   Bariano,    Ceneselli,
Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo,  Crespino,  Este,
Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine,  Fratta  Polesine,
Gaiba, Gavello, Giacciano  con  Baruchella,  Granze,  Guarda  Veneta,
Lendinara,  Loreo,  Lozzo  Atestino,  Lusia,  Masi,  Megliadino   San
Fidenzio,  Megliadino  San  Vitale,  Melara,   Merlara,   Montagnana,
Occhiobello,  Ospedaletto  Euganeo,  Papozze,  Pernumia,   Pettorazza
Grimani, Piacenza  d'Adige,  Pincara,  Polesella,  Ponso,  Pontecchio
Polesine, Porto  Tolle,  Porto  Viro,  Pozzonovo,  Rosolina,  Rovigo,
Salara, Saletto, San Bellino, San  Martino  di  Venezze,  San  Pietro
Viminario,  Santa  Margherita   d'Adige,   Sant'Elena,   Sant'Urbano,
Solesino,  Stanghella,  Stienta,  Taglio  di  Po,  Trecenta,  Urbana,
Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana,
Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vo' 
 
                        TRIBUNALE DI TREVISO 
 
  Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave,  Caerano
di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile,  Casier,
Castelcucco, Castelfranco Veneto,  Castello  di  Godego,  Cavaso  del
Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di  Valmarino,  Codogne',
Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del  Grappa,
Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina,  Fontanelle,  Fonte,
Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo
al Monticano,  Istrana,  Loria,  Mansue',  Mareno  di  Piave,  Maser,
Maserada sul  Piave,  Meduna  di  Livenza,  Miane,  Mogliano  Veneto,
Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano,  Moriago  della
Battaglia,  Motta  di  Livenza,  Nervesa  della  Battaglia,   Oderzo,
Ormelle, Orsago, Paderno  del  Grappa,  Paese,  Pederobba,  Pieve  di
Soligo, Ponte di  Piave,  Ponzano  Veneto,  Portobuffole',  Possagno,
Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine
Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio  di  Callalta,  San
Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San  Vendemiano,  San
Zenone degli Ezzelini,  Santa  Lucia  di  Piave,  Sarmede,  Segusino,
Sernaglia  della  Battaglia,  Silea,  Spresiano,   Susegana,   Tarzo,
Trevignano,  Treviso,  Valdobbiadene,   Vazzola,   Vedelago,   Vidor,
Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del  Montello,  Zenson  di  Piave,
Zero Branco 
 
                        TRIBUNALE DI VENEZIA 
 
  Campagna     Lupia,     Campolongo      Maggiore,      Camponogara,
Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea,
Fiesso  d'Artico,  Fossalta  di  Piave,   Fosso',   Jesolo,   Marcon,
Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale,  Noventa  di
Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Dona' di  Piave,  Santa
Maria di Sala,  Scorze',  Spinea,  Stra,  Torre  di  Mosto,  Venezia,
Vigonovo 
 
                         TRIBUNALE DI VERONA 
 
  Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino,
Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco  Chiesanuova,
Bovolone,  Brentino  Belluno,  Brenzone,   Bussolengo,   Buttapietra,
Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro,  Castel  d'Azzano,
Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna,  Cerea,
Cerro Veronese, Cologna  Veneta,  Colognola  ai  Colli,  Concamarise,
Costermano, Dolce', Erbe', Erbezzo, Ferrara di Monte  Baldo,  Fumane,
Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi,  Isola  della  Scala,  Isola
Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano  di  Valpolicella,
Mezzane  di  Sotto,  Minerbe,  Montecchia  di   Crosara,   Monteforte
d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano,  Palu',
Pastrengo, Pescantina,  Peschiera  del  Garda,  Povegliano  Veronese,
Pressana, Rivoli  Veronese,  Ronca',  Ronco  all'Adige,  Roverchiara,
Rovere' Veronese, Roveredo di Gua',  Salizzole,  San  Bonifacio,  San
Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino  Buon  Albergo,
San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San  Pietro  in  Cariano,
San Zeno di Montagna,  Sanguinetto,  Sant'Ambrogio  di  Valpolicella,
Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di  Progno,  Soave,  Sommacampagna,  Sona,
Sorga', Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago,  Trevenzuolo,  Valeggio
sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella,  Vestenanova,  Vigasio,
Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella 
 
                        TRIBUNALE DI VICENZA 
 
  Agugliaro,  Albettone,  Alonte,  Altavilla  Vicentina,   Altissimo,
Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago,  Asigliano  Veneto,  Barbarano
Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola,
Bressanvido,  Brogliano,  Caldogno,   Caltrano,   Calvene,   Camisano
Vicentino, Campiglia  dei  Berici,  Campolongo  sul  Brenta,  Carre',
Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano,
Cismon del Grappa, Cogollo  del  Cengio,  Conco,  Cornedo  Vicentino,
Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego,  Fara  Vicentino,
Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare,
Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino,  Marostica,
Mason  Vicentino,  Molvena,  Monte  di  Malo,  Montebello  Vicentino,
Montecchio    Maggiore,    Montecchio     Precalcino,     Montegalda,
Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino,
Mossano,  Mussolente,  Nanto,  Nogarole  Vicentino,   Nove,   Noventa
Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette,  Poj  ana
Maggiore, Posina, Pove  del  Grappa,  Pozzoleone,  Quinto  Vicentino,
Recoaro Terme,  Roana,  Romano  d'Ezzelino,  Rosa',  Rossano  Veneto,
Rotzo, Salcedo, San Germano  dei  Berici,  San  Nazario,  San  Pietro
Mussolino,  San  Vito  di  Leguzzano,  Sandrigo,  Santorso,  Sarcedo,
Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta,
Thiene, Tonezza del  Cimone,  Torrebelvicino,  Torri  di  Quartesolo,
Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del  Pasubio,  Valstagna,  Velo
d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zane', Zermeghedo, Zovencedo,
Zugliano. 
                                                                (153) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 296 ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 1944 e'  istituita
temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di  Tribunale  per  la
trattazione   degli   affari   provenienti    dalla    circoscrizione
territoriale delle preture  di  Orvieto,  Citta'  della  Pieve  e  da
Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto  30  gennaio
1941, n. 12". 
  Si riporta, di seguito, la menzionata variazione alla Tabella A: 
    

              SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

                         Tribunale di Orvieto

   Citta' delle Piave - Orvieto.

                         TRIBUNALE DI PERUGIA

   Assisi - Castiglione del Lago - Citta'  di  Castello  -  Foligno -
 Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

                          Tribunale di Terni

   Amelia - Narni - Terni.


    
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944,  n.  321  ha  disposto
(con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  ha  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 1945. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n.  83  ha  disposto  (con
l'art. 1,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° maggio 1945. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225  ha  disposto  (con
l'art. 1,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° aprile 1946. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha
disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che   "Gli   uffici   suddetti
cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n.  323
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947,  n.  398
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha
disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che   "Gli   uffici   predetti
cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 946 ha
disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n.  1319
ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che le presenti modifiche
hanno effetto a decorrere dal 16 settembre 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  21  dicembre  1947,  n.
1633 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  21  dicembre  1947,  n.
1634 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1709, nel  modificare  la  Tabella  A  annessa  al  D.Lgs.  del  Capo
Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.  945,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1717, nel  modificare  la  Tabella  A  annessa  al  D.Lgs.  del  Capo
Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n.  64,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal  1  luglio
1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.P.R. 30 aprile 1962, n. 986 ha disposto (con l'art.  2,  comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 gennaio
1963. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1360 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1  ottobre
1965. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1967, n. 1274  ha  disposto  (con  l'art.  2,
comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a  decorrere  dal  1
luglio 1968. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1154 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 15 gennaio 1969. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (110a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (147) 
  La L. 29 marzo 2012, n. 39 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma  1,
lettera d che "nel mandamento del giudice di pace di  Novafeltria  e'
soppresso il comune di  Montecopiolo"  e  (con  l'art.  1,  comma  1,
lettera e che "nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria
e' inserito il comune di Montecopiolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 2) che "Salvo quanto previsto al comma 3,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5  e  7  acquistano  efficacia  decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  3)  che  "Le  modifiche
delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonche'  delle
relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e  2,  acquistano
efficacia decorsi tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (153) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma
3) che la presente modifica acquista efficacia decorsi trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "A decorrere  dal
1° gennaio 2017 le disposizioni  del  presente  articolo  cessano  di
avere efficacia e opera la tabella A del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, sostituita dalla tabella  di  cui  all'allegato  II  del
presente decreto". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (159) 
  La L. 29 dicembre 2017, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti  sulla
competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.  I  procedimenti
penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato
e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  4)  che  "I  procedimenti
civili e penali  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge innanzi al giudice di pace di Citta' della Pieve  sono
attribuiti alla competenza del giudice di pace di Citta' della Pieve,
Paciano e Piegaro". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (160) 
  Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 settembre 2018, n. 108, nel modificare l'art. 10, comma 13  del
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, ha conseguentemente disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 3, lettera a)) che "il  termine  di  cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2022"; 
  - (con l'art. 2, comma 3, lettera b)) che "il  termine  di  cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2022"; 
  - (con l'art. 2, comma 3, lettera c)) che "il  termine  di  cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente  alla  sezione  distaccata  di  Portoferraio,  e'
prorogato al 1° gennaio 2022". 
                              TABELLA B 
 
  ((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) ((152)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15, nel modificare l'art.  11,  comma  2,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3-bis, comma 1)  che  "A  causa
delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei  tribunali
dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto  del  6
aprile 2009 e per i quali sono in corso,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini
di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre
anni". 
                                                            TABELLA C 
 
  ((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155)) ((152)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2014, n. 15, nel modificare l'art.  11,  comma  2,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3-bis, comma 1)  che  "A  causa
delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei  tribunali
dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto  del  6
aprile 2009 e per i quali sono in corso,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini
di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre
anni". 
                                                            TABELLA D 
 
                     Circoli di Corte di Assise. 
    

-------------------------------------------------------------------
Sezione in     | Sede di normale    | Tribunali compresi
funzione di    | convocazione della | nella circoscrizione
Corte di assise| Corte di assise    | della Corte di assise
-------------------------------------------------------------------
 
    
                     CORTE di appello di Ancona 
    

 Sezione 1ª    |  Ancona            | Ancona
         2ª    |  Macerata          | Ascoli Piceno, Camerino, Fermo,
               |                    | Macerata
         3ª    |   Pesaro           | Pesaro e Urbino 
    
                      Corte di appello di Bari 
    

  Sezione 1ª   |    Bari            | Bari
          2ª   |    Foggia          | Foggia - Lucera - Trani
    
                                                                 (33) 
                     Corte di appello di Bologna 
    

 Sezione 1ª    |    Bologna         | Bologna
         2ª    |    Ferrara         | Ferrara
         3ª    |    Forli'          | Forli'
         4ª    |    Modena          | Modena
         5ª    |    Parma           | Parma
         6ª    |    Piacenza        | Piacenza
         7ª    |    Ravenna         | Ravenna
         8ª    |    Reggio Emilia   | Emilia Reggio Emilia 
    
                     Corte di appello di Brescia 
    

  Sezione 1ª   |   Brescia          | Brescia
          2ª   |   Bergamo          | Bergamo
          3ª   |   Cremona          | Cremona - Crema
          4ª   |   Mantova          | Mantova 
    
                                                                 (37) 
 
                    Corte di appello di Cagliari 
    

 Sezione 1ª    |   Cagliari         | Cagliari, Lanusei, Oristano
         2ª    |   Sassari          | Nuoro, Sassari, Tempio Pausania 
    
                ((Corte di appello di Caltanissetta)) 
    

((Sezione unica |   Caltanissetta    | Caltanissetta, Enna, Nicosia.)) 
    
                     Corte di appello di Catania 
    

 Sezione 1ª    |   Catania          | Caltagirone, Catania
         2ª    |   Siracusa         | Modica, Ragusa, Siracusa 
    
                    Corte di appello di Catanzaro 
    

  Sezione 1ª   |   Catanzaro        | Catanzaro, Crotone, Nicastro,
               |                    | Vibo Valentia
          2ª   |   Cosenza          | Castrovillari, Cosenza,
               |                    | Rossano
          3ª   |   Reggio Calabria  | Reggio Calabria
          4ª   |   Palmi            | Palmi, Locri
    
                                                                 (25) 
 
                     Corte di appello di Firenze 
    

 Sezione 1ª    |   Firenze          | Firenze, Pistoia
         2ª    |   Arezzo           | Arezzo
         3ª    |   Grosseto         | Grosseto
         4ª    |   Livorno          | Livorno
         5ª    |   Lucca            | Lucca
         6ª    |   Pisa             | Pisa
         7ª    |   Siena            | Montepulciano, Siena 
    
                     Corte di appello di Genova 
    

  Sezione 1ª   |   Genova           | Chiavari - Genova
    Id.   2ª   |   Massa            | Massa
    Id.   3ª   |   Imperia          | Imperia - San Remo
    Id.   4ª   |   Savona           | Savona
    Id.   5ª   |   La Spezia        | La Spezia 
    
                                                                 (23) 
 
                    Corte di appello di L'Aquila 
    

 Sezione 1ª    |   L'Aquila         | L'Aquila, Avezzano, Sulmona
         2ª    |   Chieti           | Chieti, Pescara
         3ª    |   Lanciano         | Lanciano
         4ª    |   Teramo           | Teramo 
    
                      Corte di appello di Lecce 
    

Sezione unica  |   Lecce            | Brindisi - Lecce - Taranto
    
                                                                 (33) 
 
                     Corte di appello di Messina 
    

  Sezione      |   Messina          | Messina, Mistretta, Patti
  unica        |                    | 
    
                                                                 (25) 
 
                     Corte di appello di Milano 
    

  Sezione 1ª   |   Milano           | Busto Arsizio, Lodi, Milano,
               |                    | Monza, Varese
          2ª   |   Como             | Como, Lecco
          3ª   |   Pavia            | Pavia, Vigevano, Voghera
          4ª   |   Sondrio          | Sondrio 
    
                                                                 (37) 
                     Corte di appello di Napoli 
    

  Sezione 1ª   |   Napoli           | Napoli
    Id.   2ª   |   Napoli           | Napoli
    Id.   3ª   |   Avellino         | Avellino - Ariano Irpino -
               |                    | S. Angelo dei Lombardi
    Id.   4ª   |   Benevento        | Benevento
    Id.   5ª   |   Campobasso       | Campobasso - Isernia - Larino
    Id.   6ª   |   Salerno          | Salerno - Vallo della Lucania
    Id.   7ª   |   S. Maria C. V.   | S. Maria C.V. 
    
                                                                 (23) 
 
                     Corte di appello di Palermo 
    

 ((Sezione 1ª  |   Palermo          | Palermo, Termini Imerese
         2ª    |   Palermo          | Palermo, Termini Imerese
         3ª    |   Agrigento        | Agrigento, Sciacca
         4ª    |   Agrigento        | Agrigento, Sciacca
         5ª    |   Trapani          | Trapani))
    
                     Corte di appello di Perugia 
    

  Sezione 1ª   |   Perugia          | Perugia
          2ª   |   Terni            | Orvieto (sede temporanea) -
               |                    | Spoleto - Terni

    
                     Corte di appello di Potenza 
    

  Sezione unica|   Potenza          | Lagonegro - Matera - Melfi -
               |                    | Potenza - Sala Consilina 
    
                                                                 (23) 
 
                      Corte di appello di Roma 
    

  Sezione 1ª   |   Roma             | Rieti - Roma
          2ª   |   Roma             | Rieti - Roma
          3ª   |   Roma             | Rieti - Roma
          4ª   |   Cassino          | Cassino
          5ª   |   Frosinone        | Frosinone - Velletri
          6ª   |   Viterbo          | Viterbo
          7ª   |   Latina           | Latina 
    
                     Corte di appello di Torino 
    

((Sezione 1ª   |   Torino           | Pinerolo, Torino
          2ª   |   Alessandria      | Acqui, Alessandria, Tortona
          3ª   |   Aosta            | Aosta
          4ª   |   Asti             | Asti
          5ª   |   Casale Monferrato| Casale Monferrato
          6ª   |   Cuneo            | Alba, Cuneo, Mondovi', Saluzzo
          7ª   |   Ivrea            | Ivrea
          8ª   |   Novara           | Biella, Novara, Verbania,
               |                    | Vercelli))
    
                                                                 (37) 
 
                     Corte di appello di Trento 
    

  Sezione 1ª   |   Bolzano          | Bolzano
          2ª   |   Trento           | Rovereto - Trento 
    
                                                                 (34) 
 
                     Corte di appello di Trieste 
    

 Sezione 1ª    |   Trieste          | Capodistria, Trieste
         2ª    |   Fiume            | Fiume, Zara
         3ª    |   Pola             | Pola
         4ª    |   Udine            | Pordenone, Tolmezzo, Udine 
    
                                                                 (31) 
 
                     Corte di appello di Venezia 
    

  Sezione 1ª   |   Venezia          | Venezia - Gorizia
          2ª   |   Belluno          | Belluno
          3ª   |   Padova           | Padova
          4ª   |   Rovigo           | Rovigo
          5ª   |   Treviso          | Treviso
          6ª   |   Udine            | Pordenone Tolmezzo - Udine
          7ª   |   Verona           | Venezia
          8ª   |   Vicenza          | Vicenza

    
                                                       (28) (31) (34) 
 
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               Grandi 
 
   Il Ministro per le finanze 
           Di Revel 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n.  83  ha  disposto  (con
l'art. 1,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° maggio 1945. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225  ha  disposto  (con
l'art. 1,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° aprile 1946. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha
disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che   "Gli   uffici   suddetti
cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n.  323
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha
disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che   "Gli   uffici   predetti
cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n.  1319
ha disposto (con l'articolo unico, comma  1)  che  "Il  Tribunale  di
Gorizia e' aggregato alla Corte di appello di Venezia; la Pretura  di
Monfalcone e' aggregata al Tribunale di Gorizia ed il comune di Grado
e'  aggregato  alla  Pretura  di  Monfalcone,  conservando  la   sede
distaccata di pretura". Ha inoltre disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere  dal  16
settembre 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  21  dicembre  1947,  n.
1633 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  21  dicembre  1947,  n.
1634 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
                                                            Tabella E 
 
         Sedi di Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche. 
    

1° - Cagliari         5° - Palermo
2° - Firenze          6° - Roma
3° - Milano           7° - Torino
4° - Napoli           8° - Venezia

    
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               GRANDI 
 
Il Ministro per le finanze 
DI REVEL 
                                                            Tabella F 
 
              Personale della Magistratura Giudiziaria 
                             (Gruppo A) 
    

  Grado                                                 N. dei posti
    -                                                          -
   1° - Primo presidente della Corte Suprema di cassazione      1

   2° - procuratore  generale  presso  la  Corte  Suprema
        di cassazione - Presidente   del  Tribunale  superiore
        delle  acque pubbliche:                                 2
 
   3° - Presidenti di Sezione ed avvocato generale di Cor-
        te Suprema di cassazione.                              58
        Primi presidenti e procuratori generali di Corte
        di appello

   4° - Consiglieri e sostituti procuratori generali di
        Corte Suprema di cassazione                            251

       |Consiglieri  e  sostituti  procuratori generali di
   5°  |Corte di appello                                     ((1140))
       |Primi Pretori                                        ((130))

   6°  |Giudici,  sostituti procuratori della Repubblica e
   7°  | aggiunti giudiziari                                   1852

   8°  |
   9°  |Pretori e aggiunti giudiziari                          1189

  10°  |
       |Uditori giudiziari                                     350
  11°  |

                                                               ----
                                                     Totale..  4973
                                                               ----

                               Il Ministro per la grazia e giustizia
                                              GRASSI
  Il Ministro per il tesoro
         DEL VECCHIO

    
                                                            (34) (44) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n.  83  ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha  effetto  a  decorrere
dal 1° maggio 1945. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  21  dicembre  1947,  n.
1634, nel  modificare  la  Tabella  E  annessa  al  D.Lgs.  del  Capo
Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633, che  a  sua  volta
modifica la Tabella E annessa  al  D.Lgs.  Luogotenenziale  14  marzo
1945, n. 83, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che
la presente modifica ha efficacia dal 1 gennaio 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 656, ha disposto (con l'art.  2,  comma
1) che la presente modifica decorre dal 1 giugno 1948. 
                                                            Tabella G 
 
Personale giudicante e del  Pubblico  Ministero  addetto  alla  Corte
                       Suprema di Cassazione. 
    

((Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n.  1
 Presidenti di Sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13
 Consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 89
 Procuratore generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.  1
 Avvocato generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.  1
 Sostituti procuratori generali . . . . . . . . . . . . . . . . n. 19

    
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               GRASSI 
 
Il Ministro per il tesoro 
       DEL VECCHIO)) 
                                                            Tabella H 
 
Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle  Corti  di
                              Appello. 
    

=====================================================================
     |                      |     Magistrati     |     Pubblico
     |                      |     giudicanti     |     Ministero
     |                      |----------------------------------------
NUME-|                      |Primi |Presi-|Consi-|Procu-|Avvo-|Sosti-
RO   |         SEDI         |Presi-|denti |glieri|ratori|cati |tuti
D'OR-|                      |denti |di se-|      |Gene- |Gene-|Procu-
DINE |                      |      |zione |      |rali  |rali |ratori
     |                      |      |      |      |del Re|     |Gene-
     |                      |      |      |      |Impe- |     |rali
     |                      |      |      |      |ratore|     |
---------------------------------------------------------------------
  1  |Ancona................|     1|     2|     9|     1|    -|     2
  2  |Bari..................|     1|     5|    19|     1|    -|     3
  3  |Bologna ..............|     1|     4|((24))|     1|    1|     5
  4  |Brescia...............|     1|     3|    16|     1|    -|     3
  5  |Cagliari .............|     1|     3|    14|     1|    -|     3
     |((Caltanissetta.......|     1|     3|     9|     1|    -|    3))
  6  |Catania ..............|     1|     4|    19|     1|    -|     5
  7  |Catanzaro ............|     1|     6|    18|     1|  ((-|))   5
  8  |Firenze ..............|     1|     4|    18|     1|    1|     5
  9  |Genova ...............|     1|     6|    30|     1|    1|     6
 10  |L'Aquila .............|     1|     2|  ((10|))   1|    -|     2
     |Lecce                 |     1|     2|    10|     1|    -|     2
 11  |Messina ..............|     1|     3|    14|     1|    -|     4
 12  |Milano ...............|     1|    10|    54|     1|    1|     9
 13  |Napoli ...............|     1|    16|    69|     1|    1|    16
 14  |Palermo ..............|     1|    10|  ((31|))   1|    1|  ((8))
     |Perugia               |     1|     2|     8|     1|    -|     2
     |Potenza               |     1|     2|     8|     1|    -|     2 
 15  |Roma .................|     1|    12|    61|     1|    1|    14
     |Trento                |     1|     2|     8|     1|    -|     2
 16  |Torino ...............|     1|     7|((32))|     1|    1|     7
 17  |Trieste ..............|     -|     -|     -|     -|    -|     -
 18  |Venezia ..............|     1|     7|    23|     1|    1|     5
  1  |Sezione Caltanissetta |     -|     1|     6|     -|    1|     1
  2  |   » Fiume ...........|     -|     -|     -|     -|    -|     -
  3  |   » Lecce ...........|     -|     1|     8|     -|    1|     2
  4  |   »
  5  |   »
  6  |   » Trento ..........|     -|     1|     7|     -|    1|     2
                            |----------------------------------------
                   Totali...|    21|   115| ((527|))  21| ((12|  118))

    
                       (10) (17) (23) (25) (28) (33) (34) (37) ((44)) 
 
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'ltalia e di Albania 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               GRANDI 
 
Il Ministro per le finanze 
        DI REVEL 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n.  83  ha  disposto  (con
l'art. 3,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° maggio 1945. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225  ha  disposto  (con
l'art. 3,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° aprile 1946. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha
disposto (con l'art. 3, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n.  323
ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha
disposto (con l'art. 3, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 15 novembre 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  21  dicembre  1947,  n.
1633 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che  le  presenti  modifiche
hanno efficacia dal 1° gennaio 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  21  dicembre  1947,  n.
1634, nel modificare la Tabella G annessa al  D.Lgs.  Luogotenenziale
14 marzo 1945, n. 83, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.  2,
comma 4) che le presenti modifiche hanno  efficacia  dal  1°  gennaio
1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1700 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 565 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che le presenti modifiche hanno effetto  a  decorrere  dal  1  giugno
1948. 
                                                            Tabella I 
 
 Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali. 
    

=====================================================================
     |              |  Magistrati giudicanti   |   Pubbl. Ministero
     |              |------------------------------------------------
NUME-|              |Presi-|Presi-|Consi- |Giu-|Procu-|Procu-|Sost.
RO   |     SEDI     |denti |denti |glieri |dici|ratori|ratori|Procur.
D'OR-|              |      |Sezio-|istrut-|    |del Re|agg.  |del Re
DINE |              |      |ne    |tori   |    |Impe- |del Re|Impera-
     |              |      |      |       |    |ratore|Impe- |tore
     |              |      |      |       |    |      |ratore|
---------------------------------------------------------------------
     |Acqui         |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
   1 |Agrigento     |     1|     1|      -|  12|     1|     -|      3
   2 |Alba          |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
   3 |Alessandria   |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      1
   4 |Ancona        |     1|     1|      -| ((9|))   1|     -|      3
   5 |Aosta         |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      -
   6 |Apuania       |     1|     -|      -| ((5|))   1|     -|      1
   7 |Arezzo        |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      2
   8 |Ariano Irpino |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
   9 |Ascoli Piceno |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  10 |Asti          |     1|     -|      -| ((4|))   1|     -|      l
  11 |Avellino      |     1|     1|      -|  10|     1|     -|      2
  12 |Avezzano      |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
  13 |Bari          |     1|     3|      -|  26|     1|     -|      6
     |Bassano del   |      |      |       |    |      |      |
     | Grappa       |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  14 |Belluno       |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  15 |Benevento     |     1|     1|      -|  12|     1|     -|      3
  16 |Bergamo       |     1|     1|      -|  10|     1|     -|      2
  17 |Biella        |     1|   ((1|))    -| ((6|))   1|     -|      1
  18 |Bologna       |     l|     3|      1|  27|     1|     1|      5
  19 |Bolzano       |     1|     2|      -|  11|     1|     -|      2
  20 |Brescia       |     1|     2|      -|  15|     1|     -|      4
  21 |Brindisi      |     1|     1|      -|   8|     1|     -|      2
  22 |Busto Arsizio |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      1
  23 |Cagliari      |     1|     2|      -|  16|     1|     -|      5
  24 |Caltagirone   |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  25 |Caltanissetta |     1|     1|      -|  10|     1|     -|      3
  26 |Camerino      |     1|     -|      -|   2|     1|     -|      -
  27 |Campobasso    |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
  28 |Capodistria   |     -|     -|      -|   -|     -|     -|      -
  29 |Casale        |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  30 |Cassino       |     1|     1|      -|   7|     1|     -|      1
  31 |Castrovillari |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  32 |Catania       |     1|     5|      1|  27|     1|     -|      6
  33 |Catanzaro     |     1|     1|      -|  11|     1|     -|      3
     |Chiavari      |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  34 |Chieti        |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
  35 |Como          |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      1
  36 |Cosenza       |     1|     1|      -|  11|     1|     -|      3
     |Crema         |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  37 |Cremona       |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
     |Crotone       |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  38 |Cuneo         |     1|   ((-|))    -| ((7|))   1|     -|   ((1))
  39 |Enna          |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  40 |Fermo         |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
  41 |Ferrara       |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      2
  42 |Firenze       |     1|     3|      1|  25|     1|     1|      8
  43 |Fiume         |     -|     -|      -|   -|     -|     -|      -
  44 |Foggia        |     1|     2|      -|  16|     1|     -|      4
  45 |Forli'        |     1|     1|      -|   8|     1|     -|      2
  46 |Frosinone     |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
  47 |Genova        |     1|     8|      1|  53|     1|     1|      8
  48 |Gorizia       |     1|     -|      -| ((7|))   1|     -|      2
  49 |Grosseto      |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
  50 |Imperia       |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
  51 |Isernia       |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  52 |Ivrea         |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      -
  53 |Lagonegro     |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  54 |Lanciano      |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  55 |L'Aquila      |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      1
  56 |Lanusei       |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      -
  57 |Larino        |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  58 |La Spezia     |     1|     1|      -| ((7|))   1|     -|      2
  59 |Lecce         |     1|     2|      -|  17|     1|     -|      5
  60 |Lecco         |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  61 |Littoria      |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      1
  62 |Livorno       |     1|     1|      -|   9|     1|     -|      2
  63 |Locri         |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      1
  64 |Lodi          |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
  65 |Lucca         |     1|     -|      -|   9|     1|     -|      2
  66 |Lucera        |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      2
  67 |Macerata      |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  68 |Mantova       |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      2
  69 |Matera        |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  70 |Melfi         |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  71 |Messina       |     1|     3|      -|  20|     1|     -|      4
  72 |Milano        |     1|    14|      1|  97|     1|     1|     18
     |Mistretta     |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  73 |Modena        |     1|     1|      -|   8|     1|     -|      2
  74 |Modica        |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      -
     |Mondovi'      |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  75 |Montepulciano |     1|     -|      -| ((3|))   1|     -|      -
  76 |Monza         |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      1
  77 |Napoli        |     1|    17|      1|  87|     1|     1|     20
  78 |Nicastro      |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  79 |Nicosia       |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
  80 |Novara        |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
  81 |Nuoro         |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      2
  82 |Oristano      |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
     |Orvieto       |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
  83 |Padova        |     1|     2|      -|  13|     1|     -|      3
  84 |Palermo       |     1|     7|      1|  36|     1|     1|     11
  85 |Palmi         |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      2
  86 |Parma         |     1|     1|      -|   9|     1|     -|      2
  87 |Patti         |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  88 |Pavia         |     1|     1|      -|   8|     1|     -|      2
  89 |Perugia       |     1|     1|      -|  10|     1|     -|      2
  90 |Pesaro        |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
  91 |Pescara       |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      1
  92 |Piacenza      |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      2
     |Pinerolo      |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  93 |Pisa          |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      2
  94 |Pistoia       |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  95 |Pola          |     -|     -|      -|   -|     -|     -|      -
  96 |Pordenone     |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
  97 |Potenza       |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      2
  98 |Ragusa        |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
  99 |Ravenna       |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      2
 100 |Reggio        |     1|     1|      -|  12|     1|     -|      2
     |Calabria      |      |      |       |    |      |      |
 101 |Reggio Emilia |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      2
 102 |Rieti         |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
 103 |Roma          |     1|    16|      1|  99|     1|     1|     25
 104 |Rossano       |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      -
 105 |Rovigo        |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
 106 |Rovereto      |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
     |Sala Consilina|     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
 107 |Salerno       |     1|     3|      -|  19|     1|     -|      4
   ((|Saluzzo       |     1|     -|      -|   4|     1|     -|     1))
     |San Remo      |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
 108 |Sant'Angelo   |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
     |dei Lombardi  |      |      |       |    |      |      |
 109 |Santa Maria   |     1|     3|      -|((22|))   1|     -|      6
     |Capua Vetere  |      |      |       |    |      |      |
 110 |Sassari       |     1|     1|      -|  10|     1|     -|      3
 111 |Savona        |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      1
 112 |Sciacca       |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
 113 |Siena         |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      1
 114 |Siracusa      |     1|     1|      -|  12|     1|     -|      2
 115 |Sondrio       |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      -
 116 |Spoleto       |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      -
 117 |Sulmona       |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      -
 118 |Taranto       |     1|     2|      -|  14|     1|     -|      4
 119 |Tempio        |     1|     -|      -|   3|     1|     -|      -
 120 |Teramo        |     1|     -|      -|   7|     1|     -|      1
 121 |Termini       |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      1
     |Imerese       |      |      |       |    |      |      |
 122 |Terni         |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
 123 |Tolmezzo      |     1|     -|      -| ((3|))   1|     -|      -
 124 |Torino        |     1|     8|      1|  48|     1|     1|     11
     |Tortona       |     1|     -|      -| ((3|))   1|     -|      1
 125 |Trani         |     1|   ((2|))    -|((13|))   1|     -|      3
 126 |Trapani       |     1|     2|      -|  12|     1|     -|      4
 127 |Trento        |     1|     1|      -|   9|     1|     -|      2
 128 |Treviso       |     1|     -|      -|   9|     1|     -|      2
 129 |Trieste       |     -|     -|      -|   -|     -|     -|      -
 130 |Udine         |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      2
 131 |Urbino        |     1|     -|      -| ((3|))   1|     -|      -
     |Vallo della   |      |      |       |    |      |      |
     |Lucania       |     1|     -|      -| ((4|))   1|     -|      1
 132 |Varese        |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
     |Vasto         |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
 133 |Velletri      |     1|     -|      -|   8|     1|     -|      2
 134 |Venezia       |     1|     2|      1|  17|     1|     1|      3
 135 |Verbania      |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
 136 |Vercelli      |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
 137 |Verona        |     1|     2|      -|  11|     1|     -|      3
 138 |Vibo Valentia |     1|     -|      -|   5|     1|     -|      1
 139 |Vicenza       |     1|     1|      -|   7|     1|     -|      2
 140 |Vigevano      |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      -
 141 |Viterbo       |     1|     -|      -|   6|     1|     -|      1
     |Voghera       |     1|     -|      -|   4|     1|     -|      1
 142 |Zara          |     -|     -|      -|   -|     -|     -|      -
                    |------------------------------------------------
              TOTALI| ((153|   142|))   10|1491| ((153|))  10|    331

    
                                             (17) (23) (25) (28) (37) 
 
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               GRANDI 
 
Il Ministro per le finanze 
         DI REVEL 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225  ha  disposto  (con
l'art. 3,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° aprile 1946. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha
disposto (con l'art. 3, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n.  323
ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha
disposto (con l'art. 3, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 15 novembre 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1700 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
                                                            Tabella L 
 
Tribunali ai quali sono  addetti  Presidenti  e  Procuratori  del  Re
Imperatore di grado IV, Consiglieri istruttori e Procuratori aggiunti
                    del Re Imperatore di grado V. 
    

((====================================================================
                  |   MAGISTRATI DI CORTE  |  MAGISTRATI DI CORTE
                  |      DI CASSAZIONE     |       D'APPELLO
=====================================================================
                  |Presidente| Procuratore |Consigliere| Procuratori
      SEDI        |          |    della    |istruttore |  aggiunti
                  |          |  Repubblica |           |   della
                  |          |             |           | Repubblica
---------------------------------------------------------------------
Bari              |         1|            1|          1|            1
Bologna           |         1|            1|          1|            1
Catania           |         1|            1|          1|            1
Firenze           |         1|            1|          1|            1
Genova            |         1|            1|          1|            2
Milano            |         1|            1|          1|            2
Napoli            |         1|            1|          1|            2
Palermo           |         1|            1|          1|            2
Roma              |         1|            1|          1|            2
Torino            |         1|            1|          1|            2
Trieste           |         1|            1|          1|            1
Venezia           |         1|            1|          1|            1
                  |--------------------------------------------------
            Totali|        12|           12|         12|          18

                    Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
                                      Bosco))

    
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (51) 
  La L. 23 maggio 1956, n. 490, ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)
che "La presente legge avra'  completa  attuazione  entro  90  giorni
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". 
                                                            Tabella M 
 
                   MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE 
 
    

=====================================================================
|           |                       |         | Pretori e  |Uditori |
|           |                       |  Primi  |  Aggiunti  |  Vice  |
|N. d'ordine|         SEDI          | Pretori | giudiziari |Pretori |
+===========+=======================+=========+============+========+
|     1     |Abbazia                |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     2     |Abbiategrasso          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     3     |Accadia                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     4     |Acerenza               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     5     |Acerra                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     6     |Acireale               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     7     |Acquapendente          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     8     |Acquaviva delle Fonti  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|     9     |Acqui                  |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    10     |Acri                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    11     |Adrano                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    12     |Adria                  |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    13     |Afragola               |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    14     |Agira                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    15     |Agnone                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    16     |Agordo                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    17     |Agrigento              |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    18     |Aidone                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    19     |Aidussina              |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Aiello Calabro       |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    20     |Airola                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    21     |Alatri                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    22     |Alba                   |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    23     |Albano Laziale         |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    24     |Albenga                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    25     |Albona                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    26     |Alcamo                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    27     |Ales                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    28     |Alessandria            |    1    |     3      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    29     |Alessano               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    30     |Alghero                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    31     |Ali'                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    32     |Alia                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    33     |Almenno S. Salvatore   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    34     |Altamura               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    35     |Alvito                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    36     |Amalfi                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    37     |Amandola               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    38     |Amantea                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    39     |Amatrice               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    40     |Amelia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    41     |Ampezzo                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    42     |Anagni                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    43     |Ancona                 |    1    |   ((3))    |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    44     |Andria                 |    -    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    45     |Aosta                  |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    46     |Apricena               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    47     |Apuania (Carrara)      |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    48     |Apuania (Massa)        |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    49     |Aragona                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    50     |Arbatax di Tortoli'    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    51     |Arce                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    52     |Arcidosso              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    53     |Ardore                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    54     |Arena                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    55     |Arezzo                 |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    56     |Argenta                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    57     |Ariano Irpino          |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    58     |Arienzo San Felice     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    59     |Arona                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    60     |Arsoli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    61     |Arzignano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    62     |Asciano                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    63     |Ascoli Piceno          |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    64     |Ascoli Satriano        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    65     |Asiago                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    66     |Asola                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    67     |Asolo                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    68     |Asssi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    69     |Asti                   |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    70     |Atessa                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    71     |Atina                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    72     |Atri                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    73     |Augusta                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    74     |Aulla                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    75     |Avellino               |    1    |     4      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    76     |Aversa                 |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    77     |Avezzano               |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    78     |Avigliana              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    79     |Avigliano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    80     |Avola                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    81     |Badolato               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    82     |Bagheria               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    83     |Bagnara Calabra        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    84     |Bagno di Romagna       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Barcellona Pozzo di    |         |            |        |
|    85     |Cotto                  |    -    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    86     |Bardi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    87     |Bari                   |    3    |     6      |   3    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    88     |Barisciano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    89     |Barletta               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    90     |Barra                  |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    91     |Barrafranca            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    92     |Bassano del Grappa     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    93     |Bella                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    94     |Bellano                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    95     |Belluno                |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    96     |Belpasso               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    97     |Belvedere Marittimo    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    98     |Benevento              |    1    |     3      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    99     |Bergamo                |    1    |     3      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    100    |Bettola                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Bancavilla           |    -    |     1      |   -))  |
+-----------|-----------------------+---------+------------+--------+
|    101    |Bianco                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    102    |Bibbiena               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    103    |Biccari                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    104    |Biella                 |    1    |     2      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    105    |Bisacquino             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    106    |Bisceglie              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    107    |Bisenti                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    108    |Bitonto                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    109    |Bitti                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    110    |Bivona                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    111    |Bobbio                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    112    |Boiano                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    113    |Bologna                |    3    |     6      |   4    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    114    |Bolzano                |    1    |     4      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    115    |Bonefro                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    116    |Bono                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    117    |Bonorva                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    118    |Borbona                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    119    |Bordighera             |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    120    |Borgia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    121    |Borgo                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    122    |Borgo a Mozzano        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    123    |Borgocollefegato       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    124    |Borgomanero            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    125    |Borgonovo Val Tidone   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    126    |Borgo San Dalmazzo     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    127    |Borgo San Lorenzo      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    128    |Borgo Val di Taro      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    129    |Bormio                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    130    |Bosa                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    131    |Bova                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    132    |Bovino                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    133    |Bozzolo                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    134    |Bra'                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    135    |Bracciano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    136    |Breno                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    137    |Brescia                |    2    |     3      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    138    |Bressanone             |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    139    |Brienza                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    140    |Brindisi               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    141    |Bronte                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    142    |Brunico                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    143    |Buccino                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    144    |Budrio                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    145    |Buie d'Istria          |    -    |    ((-))   |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    146    |Busachi                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    147    |Busto Arsizio          |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    148    |Butera                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    149    |Caccamo                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    150    |Cagli                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    151    |Cagliari               |    2    |     3      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    152    |Cairo Montenotte       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    153    |Calabritto             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    154    |Calangianus            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    155    |Calatafimi             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    156    |Caldaro                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    157    |Calitri                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    158    |Caltagirone            |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    159    |Caltanissetta          |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    160    |Calvello               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    161    |Camerino               |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    162    |Camerota               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    163    |Cammarata              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    164    |Campana                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    165    |Campi Salentino        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    166    |Campli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    167    |Campobasso             |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    168    |Camporgiano            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    169    |Camposampiero          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    170    |Canale                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    171    |Canale d'Isonzo        |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    172    |Canelli                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    173    |Canicatti'             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    174    |Canosa di Puglia       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    175    |Cantalupo nel Sannio   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    176    |Capaccio               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    177    |Capestrano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    178    |Capodistria            |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    179    |Capracotta             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    180    |Capri                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    181    |Capriati al Volturno   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    182    |Caprino Veronese       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    183    |Capua                  |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    184    |Caramanico             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Carbonia             |    -    |     2      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    185    |Cariati                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    186    |Carini                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    187    |Carinola               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    188    |Carovilli              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    189    |Carpi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    190    |Carru'                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    191    |Carsoli                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    192    |Casacalenda            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    193    |Casalbordino           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    194    |Casale Monferrato      |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    195    |Casalmaggiore          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    196    |Casamassima            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    197    |Cesarano               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Cascia               |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    198    |Cascina                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    199    |Caserta                |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    200    |Casoli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    201    |Casoria                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    202    |Cassano al Jonio       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    203    |Cassano d'Adda         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    204    |Cassino                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    205    |Casteggio              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    206    |Castelbaronia          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    207    |Castelbuono            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    208    |Castel Di Sangro       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    209    |Castelfiorentino       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    210    |Castelfranco Veneto    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    211    |Castellabate           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    212    |Castellammare del Golfo|    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    213    |Castellammare di Stabia|    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    214    |Castellarquato         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    215    |Castelnuovo ne' Monti  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Castelnuovo della      |         |            |        |
|    216    |Daunia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Castelnuovo di         |         |            |        |
|    217    |Garfagnana             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    218    |Castelnuovo di Porto   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    219    |Castel San Vincenzo    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    220    |Castel Termini         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    221    |Castelvecchio Subequo  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    222    |Castelvetrano          |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    223    |Castiglione dei Popoli |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    224    |Castiglione del Lago   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Castiglione delle      |         |            |        |
|    225    |Stiviere               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Castiglione Messer     |         |            |        |
|    226    |Marino                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    227    |Castropignano          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    228    |Castrovillari          |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    229    |Catania                |    2    |     7      |   3    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    230    |Catanzaro              |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    231    |Catignano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    232    |Cattolica Eraclea      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    233    |Caulonia               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    234    |Cava dei Tirreni       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    235    |Cavalese               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    236    |Cavarzere              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    237    |Cavour                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    238    |Ceccano                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    239    |Cecina                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    240    |Cefalu'                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    241    |Celano                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    242    |Celenza sul Trigno     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    243    |Cento                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    244    |Centuripe              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    245    |Cerignola              |    -    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    246    |Cerreto Sannita        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Cervaro              |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    247    |Cervignano del Friuli  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    248    |Cervinara              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    249    |Cesena                 |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    250    |Cetraro                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    251    |Ceva                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    252    |Cherso                 |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    253    |Chiaramonte Gulfi      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    254    |Chiaravalle Centrale   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    255    |Chiari                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    256    |Chiaromonte            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    257    |Chiavari               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    258    |Chiavenna              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    259    |Chieri                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    260    |Chieti                 |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    261    |Chioggia               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    262    |Chiusa                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    263    |Chiusano San Domenico  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    264    |Chivasso               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    265    |Cicciano               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    266    |Ciminna                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    267    |Cingoli                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    268    |Cinquefrondi           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    269    |Cirie'                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    270    |Ciro'                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    271    |Cittadella             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    272    |Citta' della Pieve     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    273    |Citta' di Castello     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    274    |Cittaducale            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    275    |Cittanova              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    276    |Citta' Sant'Angelo     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    277    |Cividale del Friuli    |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    278    |Civitacampomarano      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    279    |Civitacastellana       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    280    |Civitanova Marche      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    281    |Civitavecchia          |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    282    |Civitella del Tronto   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    283    |Civitella Roveto       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    284    |Cles                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    285    |Clusone                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    286    |Codigoro               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    287    |Codogno                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    288    |Codroipo               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    289    |Colle Sannita          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    290    |Collesano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    291    |Comacchio              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    292    |Comeno                 |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    293    |Comiso                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    294    |Como                   |    1    |     4      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    295    |Conegliano             |    -    |   ((2))    | ((-))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    296    |Copparo                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    297    |Corato                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    298    |Corigliano Calabro     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    299    |Corleone               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    300    |Cormons                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    301    |Correggio              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    302    |Corteolona             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    303    |Cortina d'Ampezzo      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    304    |Cortona                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    305    |Cosenza                |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    306    |Crema                  |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    307    |Cremona                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    308    |Cropalati              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    309    |Cropani                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    310    |Crotone                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    311    |Cuglieri               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    312    |Cuneo                  |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    313    |Cuorgne'               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    314    |Davoli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    315    |Decimomannu            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    316    |Deliceto               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    317    |Demonte                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    318    |Desio                  |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    319    |Dignano d'Istria       |    -    |   ((-))    |   -    |
+-------------------------------------------------------------------+
|           |Dogliani               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    320    |Dolo                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    321    |Domodossola            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    322    |Donas                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    323    |Dorgali                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    324    |Dronero                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    325    |Eboli                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    326    |Egna                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    327    |Empoli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    328    |Enna                   |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    329    |Erba                   |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    330    |Erice                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    331    |Este                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    332    |Fabriano               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    333    |Faenza                 |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    334    |Fano                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    335    |Fara in Sabina         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    336    |Fasano                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    337    |Favara                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    338    |Feltro                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    339    |Ferentino              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    340    |Ferla                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    341    |Fermo                  |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    342    |Ferrandina             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    343    |Ferrara                |    1    |     2      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    344    |Ficarolo               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    345    |Fidenza                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    346    |Filadelfia             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    347    |Finale Ligure          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    348    |Finale nell'Emilia     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    349    |Fiorenzuola d'Arda     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    350    |Firenze                |    3    |     6      |   4    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    351    |Fiume                  |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    352    |Fivizzano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    353    |Floridia               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    354    |Fluminimaggiore        |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    355    |Foggia                 |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    356    |Foligno                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    357    |Fondi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    358    |Fondo                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    359    |Forli'                 |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    360    |Forli' del Sannio      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    361    |Fornovo Taro           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    362    |Fossano                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    363    |Francavilla a Mare     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    364    |Francavilla di Sicilia |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    365    |Francavilla Fontana    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    366    |Frascati               |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    367    |Frattamaggiore         |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    368    |Frigento               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    369    |Frosinone              |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    370    |Frosolone              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    371    |Gaeta                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    372    |Galatina               |    -    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    373    |Galeata                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    374    |Gallarate              |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    375    |Gallina                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    376    |Gallipoli              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    377    |Gangi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    378    |Gardone Val Trompia    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    379    |Gasperina              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    380    |Gavirate               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    381    |Gavoi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    382    |Gela                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    383    |Gemona del Friuli      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    384    |Genova                 |    3    |     9      |   8    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    385    |Gonzano di Lucania     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    386    |Gonzano di Roma        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    387    |Ghilarza               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    388    |Giarro Riposto         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Gibellina            |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    389    |Ginosa                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    390    |Gioi                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    391    |Gioia dei Marsi        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    392    |Gioia del Colle        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    393    |Gioiosa Jonica         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Giovinazzo           |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    394    |Gissi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    395    |Giulianova             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    396    |Gonzaga                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    397    |Gorizia                |    1    |     3      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    398    |Gradisca d'Isonzo      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    399    |Gragnano               |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    400    |Grammichele            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    401    |Gravina di Puglia      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    402    |Grosseto               |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    403    |Grottaglie             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    404    |Grottaminarda          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    405    |Grumello del Monte     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    406    |Gualdo Tadino          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    407    |Guardiagrole           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    408    |Guardiasanframondi     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    409    |Guastalla              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    410    |Gubbio                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    411    |Guglionesi             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    412    |Guspini                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    413    |Idria                  |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    414    |Iglesias               |    1    |     1      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    415    |Imola                  |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    416    |Imperia                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    417    |Irsina                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    418    |Ischia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    419    |Iseo                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    420    |Isernia                |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    421    |Isili                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    422    |Isola della Scala      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    423    |Ispica                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    424    |Istonio                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    425    |Ittiri                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    426    |Ivrea                  |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    427    |Jerzu                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    428    |Jesi                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    429    |Lacedonia              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    430    |Lagonegro              |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    431    |Lagosta                |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    432    |La Maddalena           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    433    |Lama dei Peligni       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    434    |Lanciano               |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    435    |Langhirano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    436    |Lanusei                |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    437    |Lanzo Torinese         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    438    |L'Aquila               |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    439    |Larino                 |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    440    |La Spezia              |    1    |     4      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    441    |Latisana               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    442    |Laureana di Borrello   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    443    |Laurenzana             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    444    |Lauria                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    445    |Laurino                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    446    |Lauro                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    447    |Laviano                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    448    |Lecce                  |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    449    |Lecco                  |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    450    |Legnago                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    451    |Legnano                |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    452    |Lendinara              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    453    |Lentini                |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    454    |Leonessa               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    455    |Leonforte              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    456    |Lercara Friddi         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    457    |Licata                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    458    |Linguaglossa           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    459    |Lipari                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    460    |Littoria               |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    461    |Livorno                |    1    |     3      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    462    |Locri                  |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    463    |Lodi                   |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    464    |Lojano                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    465    |Lonato                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    466    |Lonigo                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    467    |Loreto Aprutino        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    468    |Lovere                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    469    |Lucca                  |    1    |   ((3))    |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    470    |Lucera                 |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    471    |Lugo                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    472    |Luino                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    473    |Lungro                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    474    |Lussino                |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    475    |Macerata               |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    476    |Macerata Feltria       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    477    |Macomer                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    478    |Maddaloni              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    479    |Maglie                 |    -    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    480    |Maida                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    481    |Male'                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    482    |Manduria               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    483    |Manfredonia            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    484    |Maniago                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    485    |Mantova                |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    486    |Marano di Napoli       |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    487    |Maratea                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    488    |Marcianise             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    489    |Marigliano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    490    |Marsala                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    491    |Marsiconuovo           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    492    |Martina Franca         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Mascalucia           |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    493    |Massa Marittima        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    494    |Matera                 |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    495    |Mazzara del Vallo      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    496    |Mazzarino              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    497    |Mede                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    498    |Melfi                  |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    499    |Melito Porto Salvo     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    500    |Monaggio               |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    501    |Menfi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    502    |Merano                 |    1    |     3      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    503    |Mercatino Marecchia    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    504    |Mesagne                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    505    |Messina                |    3    |     4      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    506    |Mestre                 |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    507    |Mezzojuso              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    508    |Mezzolombardo          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    509    |Mignano                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    510    |Milano                 |    3    |     34     |   15   |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    511    |Milazzo                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    512    |Mileto                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Militello Val di       |         |            |        |
|    513    |Catania                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    514    |Mineo                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    515    |Minervino Murge        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    516    |Minturno               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    517    |Mirabella Eclano       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    518    |Mirandola              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    519    |Misilmeri              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    520    |Mistretta              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    521    |Modena                 |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    522    |Modica                 |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    523    |Modugno                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    524    |Mogoro                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    525    |Molfetta               |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    526    |Mombercelli            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    527    |Moncalieri             |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    528    |Moncalvo               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    529    |Mondovi'               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    530    |Monfalcone             |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    531    |Monguelfo              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    532    |Monopoli               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    533    |Monreale               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    534    |Monselice              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    535    |Monsummano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    536    |Montagano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    537    |Montagnana             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    538    |Montalto delle Marche  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    539    |Montalto Uffugo        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    540    |Montebelluna           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    541    |Montecchio Emilia      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    542    |Montecorvino Rovella   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    543    |Montefalco             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    544    |Montefiascone          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    545    |Montegiorgio           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    546    |Montella               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    547    |Montemaggiore Belsito  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    548    |Montepulciano          |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    549    |Montereale             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Montesano sulla        |         |            |        |
|    550    |Marcellana             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    551    |Monte Sant'Angelo      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    552    |Montesarchio           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    553    |Montevarchi            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    554    |Montichiari            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    555    |Montona                |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    556    |Montorio al Vomano     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    557    |Montoro Superiore      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    558    |Monza                  |    1    |     2      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    559    |Morbegno               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    560    |Morcone                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    561    |Mormanno               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    562    |Mortara                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    563    |Muravera               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    564    |Muro Lucano            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    565    |Mussomeli              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    566    |Napoli                 |    4    |     32     |   15   |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    567    |Nardo'                 |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    568    |Narni                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    569    |Naro                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    570    |Naso                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    571    |Nereto                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    572    |Nettunia               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    573    |Nicastro               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    574    |Nicosia                |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    575    |Nicotera               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    576    |Niscemi                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    577    |Nizza Monferrato       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    578    |Nocera Inferiore       |    1    |     2      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    579    |Nocera Tirinese        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    580    |Noepoli                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    581    |Nola                   |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    582    |Norcia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    583    |Notaresco              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    584    |Noto                   |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    585    |Novara                 |    1    |   ((3))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    586    |Novara di Sicilia      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    587    |Novi Ligure            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    588    |Nulvi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    589    |Nuoro                  |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    590    |Oderzo                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    591    |Offida                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    592    |Olbia                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    593    |Omegna                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    594    |Oppido Mamertina       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    595    |Orani                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    596    |Orbetello              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Oria                 |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    597    |Oriolo                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    598    |Oristano               |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    599    |Orsara di Puglia       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    600    |Orsogna                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    601    |Orta Nova              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    602    |Orte                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    603    |Ortona a Mare          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    604    |Orvieto                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    605    |Orvinio                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Orzinuovi            |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    606    |Osimo                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    607    |Ostuni                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    608    |Otranto                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    609    |Ottaviano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    610    |Ovada                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    611    |Ozieri                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    612    |Pachino                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    613    |Padova                 |    2    |     5      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    614    |Palata                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    615    |Palazzolo Acreide      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    616    |Palazzo S. Gervasio    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    617    |Palermo                |    4    |     13     |   7    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    618    |Palestrina             |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    619    |Paliano                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    620    |Palma di Montechiaro   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    621    |Palmanova              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    622    |Palmi                  |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    623    |Palombara Sabina       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    624    |Pantelleria            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    625    |Paola                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    626    |Parenzo                |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    627    |Parma                  |    1    |     3      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    628    |Partanna               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    629    |Partinico              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    630    |Paterno'               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    631    |Paternopoli            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    632    |Pattada                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    633    |Patti                  |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    634    |Pavia                  |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    635    |Pavullo nel Frignano   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    636    |Penne                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    637    |Pergine Valsugana      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    638    |Pergola                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    639    |Perosa Argentina       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    640    |Perugia                |    1    |     2      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    641    |Pesaro                 |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    642    |Pescara                |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    643    |Pescia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    644    |Pescina                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    645    |Pescopagano            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    646    |Petilia Policastro     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    647    |Piacenza               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    648    |Piana dei Greci        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    649    |Pianella               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    650    |Piazza Armerina        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    651    |Piedimonte d'Alife     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    652    |Pietrasanta            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    653    |Pieve di Cadore        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    654    |Pieve di Teco          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    655    |Pievepelago            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    656    |Pignataro Maggiore     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    657    |Pinerolo               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    658    |Pinguente              |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    659    |Piombino               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    660    |Piove di Sacco         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    661    |Pirano                 |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    662    |Pisa                   |    1    |   ((2))    |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    663    |Pisciotta              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    664    |Pisino                 |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    665    |Pisticci               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    666    |Pistoia                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    667    |Pitigliano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    668    |Pizzo                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    669    |Pizzoli                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    670    |Plezzo                 |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    671    |Ploaghe                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    672    |Poggibonsi             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    673    |Poggio Mirteto         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    674    |Pola                   |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    675    |Polizzi Generosa       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    676    |Polla                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    677    |Pomigliano d'Arco      |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    678    |Pompei                 |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    679    |Pontassieve            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    680    |Pontebba               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    681    |Pontecorvo             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    682    |Pontedecimo            |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    683    |Pontedera              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    684    |Pontremoli             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    685    |Ponza                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    686    |Popoli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Poppi                |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    687    |Pordenone              |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    688    |Porretta Terme         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    689    |Portici                |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    690    |Portoferraio           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    691    |Portogruaro            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    692    |Portomaggiore          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    693    |Portotorres            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    694    |Postiglione            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    695    |Postumia Grotte        |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    696    |Potenza                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    697    |Pozzomaggiore          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    698    |Pozzuoli               |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    699    |Prato                  |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    700    |Pratola Peligna        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    701    |Primiero               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    702    |Priverno               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    703    |Prizzi                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    704    |Procida                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    705    |Pula                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    706    |Putignano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    707    |Quartu Sant'Elena      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    708    |Racalmuto              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    709    |Racconigi              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    710    |Raccuia                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    711    |Radicofani             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    712    |Ragusa                 |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    713    |Rammacca               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    714    |Randazzo               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    715    |Rapallo                |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    716    |Ravanusa               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    717    |Ravenna                |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    718    |Recanati               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    719    |Recco                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    720    |Regalbuto              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    721    |Reggio Calabria        |    1    |     3      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    722    |Reggio Emilia          |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    723    |Revere                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    724    |Rho                    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    725    |Ribera                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    726    |Riccia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    727    |Riesi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    728    |Rieti                  |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    729    |Rimini                 |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    730    |Rionero in Vulture     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    731    |Ripatransone           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    732    |Riva                   |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    733    |Rivarolo Canavese      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    734    |Rivergaro              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    735    |Roccadaspide           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    736    |Roccamonfina           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    737    |Rocca San Casciano     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    738    |Rocca Sinibalda        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    739    |Roccastrada            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    740    |Rodi Garganico         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    741    |Rogliano               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    742    |Roma                   |    5    |   ((42))   | ((16)) |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    743    |Rometta                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    744    |Ronciglione            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    745    |Rossano                |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    746    |Rotonda                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    747    |Rotondella             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    748    |Rovato                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    749    |Rovereto               |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    750    |Rovigno d'Istria       |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    751    |Rovigo                 |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    752    |Rutigliano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    753    |Ruvo di Puglia         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    754    |Sala Consilina         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    755    |Salemi                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    756    |Salerno                |    1    |     3      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    757    |Salo'                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    758    |Saluzzo                |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    759    |Sampierdarena          |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    760    |San Bartolomeo in Galdo|    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |San Benedetto del      |         |            |        |
|    761    |Tronto                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    762    |San Chirico Raparo     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    763    |San Cipriano Picentino |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    764    |San Damiano d'Asti     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    765    |San Daniele nel Friuli |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    766    |San Demetrio Corone    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |San Demetrio nei       |         |            |        |
|    767    |Vestini                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    768    |San Dona' di Piave     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    769    |San Ginesio            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    770    |San Giorgio del Sannio |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    771    |San Giorgio Jonico     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    772    |San Giorgio La Molara  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    773    |San Giovanni in Fiore  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |San Giovanni in        |         |            |        |
|    774    |Persiceto              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    775    |San Giovanni Rotondo   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    776    |San Giovanni Valdarno  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    777    |Sanluri                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    778    |San Marco Argentano    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    779    |San Marco in Lamis     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    780    |San Mauro Forte        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    781    |San Miniato            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    782    |Sannicandro Garganico  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    783    |San Nicolo' Gerrei     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    784    |San Remo               |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    785    |Sansepolcro            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    786    |San Severino Marche    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    787    |San Severino Rota      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    788    |San Severo             |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    789    |San Sosti              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Santa Caterina         |         |            |        |
|    790    |Villarmosa             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    791    |Santadi                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Sant'Agata de' Goti  |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    792    |Sant'Agata di Militello|    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    793    |Sant'Agata di Puglia   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Santa Maria Capua      |         |            |        |
|    794    |Vetere                 |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    795    |Santa Anastasia        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    796    |Sant'Angelo a Fasanella|    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Sant'Angolo dei        |         |            |        |
|    797    |Lombardi               |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    798    |Sant'Angelo di Brolo   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    799    |Sant'Antioco           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    800    |Sant'Arcangelo         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    801    |Santa Severina         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    802    |Santa Teresa di Riva   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    803    |Santhia'               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    804    |Santo Stefano Belbo    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |Santo Stefano di       |         |            |        |
|    805    |Camastra               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |San Valentino in       |         |            |        |
|    806    |Abruzzo Citeriore      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    807    |San Vito al Tagliamento|    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    808    |San Vito dei Normanni  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    809    |Sapri                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    810    |Sarno                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    811    |Saronno                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    812    |Sarzana                |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    813    |Sassari                |    1    |     3      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    814    |Sassoferrato           |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    815    |Sassuolo               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    816    |Savigliano             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    817    |Savona                 |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    818    |Scalea                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    819    |Scandiano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    820    |Schio                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    821    |Sciacca                |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    822    |Scicli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    823    |Scigliano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    824    |Segni                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    825    |Seneghe                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    826    |Senigallia             |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    827    |Senorbi                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    828    |Senosecchia            |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    829    |Serracapriola          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    830    |Serramanna             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    831    |Serra San Bruno        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    832    |Serravalle Libarna     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    833    |Sesana                 |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    834    |Sessa Aurunca          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    835    |Sestri Levante         |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    836    |Sestri Ponente         |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    837    |Seui                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    838    |Sezze                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    839    |Siderno                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    840    |Siena                  |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    841    |Silandro               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    842    |Siniscola              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    843    |Sinnai                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    844    |Sinopoli               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    845    |Siracusa               |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    846    |Soave                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    847    |Sogliano al Rubicone   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    848    |Solopaca               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    849    |Sommatino              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    850    |Sondrio                |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    851    |Sora                   |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    852    |Soresina               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    853    |Sorgono                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    854    |Soriano Calabro        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    855    |Sorrento               |    -    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    856    |Sorso                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    857    |Sortino                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    858    |Soveria Mannelli       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    859    |Spezzano Albanese      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    860    |Spezzano della Sila    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    861    |Spilimbergo            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    862    |Spinazzola             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    863    |Spoleto                |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    864    |Squillace              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    865    |Staiti                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    866    |Stigliano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    867    |Stilo                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    868    |Stradella              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    869    |Strambino Romano       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    870    |Strongoli              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    871    |Subiaco                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    872    |Sulmona                |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    873    |Susa                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    874    |Taggia                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    875    |Tagliacozzo            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    876    |Taormina               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    877    |Taranto                |    1    |     4      |   3    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    878    |Tarcento               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    879    |Taurianova             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    880    |Taverna                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    881    |Teano                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    882    |Tempio Pausania        |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    883    |Teramo                 |    1    |     -      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    884    |Termini Imerese        |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    885    |Termoli                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    886    |Terni                  |    1    |     2      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    887    |Terracina              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    888    |Terralba               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    889    |Teulada                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    890    |Thiene                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    891    |Thiesi                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    892    |Tione di Trento        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    893    |Tirano                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    894    |Tiriolo                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    895    |Tivoli                 |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    896    |Todi                   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    897    |Tolentino              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    898    |Tolmezzo               |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    899    |Tolmino                |    -    |   ((-))    |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    900    |Tolve                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    901    |Torchiara              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    902    |Torino                 |    3    |     16     |   8    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    903    |Torre Annunziata       |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    904    |Torre dei Passeri      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    905    |Torre del Greco        |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    906    |Torremaggiore          |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    907    |Torricella Peligna     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    908    |Torriglia              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    909    |Tortona                |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    910    |Tortorici              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    911    |Tossicia               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    912    |Trani                  |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    913    |Trapani                |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    914    |Trasacco               |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    915    |Trebisacce             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    916    |Trecastagni            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    917    |Tregnago               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    918    |Trento                 |    1    |     4      |   2    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    919    |Trentola               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    920    |Treviglio              |    -    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    921    |Treviso                |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    922    |Tricarico              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    923    |Tricase                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    924    |Trieste                |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    925    |Trinitapoli            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    926    |Trino Vercellese       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    927    |Trivento               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    928    |Troia                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    929    |Troina                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    930    |Tropea                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    931    |Udine                  |    2    |   ((5))    |   3    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    932    |Ugento                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |((Urbania              |    -    |     1      |   -))  |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    933    |Urbino                 |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    934    |Valdagno               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    935    |Valentano              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    936    |Valenza                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    937    |Valguarnera Caropepe   |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    938    |Vallo della Lucania    |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    939    |Varallo                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    940    |Varazze                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    941    |Varese                 |    1    |     2      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    942    |Varzi                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    943    |Velletri               |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    944    |Venafro                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    945    |Venasca                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    946    |Venezia                |    4    |     4      |   3    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    947    |Venosa                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    948    |Ventimiglia            |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    949    |Verbania (Intra)       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    950    |Verbania (Pallanza)    |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    951    |Verbicaro              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    952    |Vercelli               |    1    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    953    |Vergato                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    954    |Verolanuova            |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    955    |Veroli                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    956    |Verona                 |    2    |     5      |   3    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    957    |Viadana                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    958    |Viareggio              |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    959    |Vibo Valentia          |    1    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    960    |Vicenza                |    1    |     2      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    961    |Vico del Gargano       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    962    |Vieste                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    963    |Vietri di Potenza      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    964    |Vigevano               |    1    |     1      |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    965    |Viggiano               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    966    |Vignale                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    967    |Vignola                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    968    |Villa del Nevoso       |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    969    |Villacidro             |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    970    |Villalba               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    971    |Villarosa              |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    972    |Villa San Giovanni     |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    973    |Villa Santa Maria      |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    974    |Vipiteno               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    975    |Visso                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    976    |Viterbo                |    1    |   ((2))    |   1    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    977    |Vittoria               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    978    |Vittorio Veneto        |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    979    |Vitulano               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    980    |Vizzini                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    981    |Voghera                |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    982    |Volterra               |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    983    |Voltri                 |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    984    |Volturara Appula       |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    985    |Zara                   |    -    |     -      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|    986    |Zogno                  |    -    |     1      |   -    |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+
|           |TOTALI                 |   229   |  ((1.182)) |  200   |
+-----------+-----------------------+---------+------------+--------+

    
                                             (9) (28) (38) (39)((43)) 
 
 
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               GRANDI 
 
Il Ministro per le finanze 
         DI REVEL 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944,  n.  321  ha  disposto
(con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  ha  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 1945. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha
disposto (con l'art. 3, comma 1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
effetto a decorrere dal 15 novembre 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1709 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  27  dicembre  1947,  n.
1717 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che  le  presenti  modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l'art.  2,  comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal  1  luglio
1948. 
                                                            Tabella N 
 
            Personale del Ministero di Grazia e Giustizia 
                             (Gruppo A) 
    

  =====================================================================
                                                           |  Numero
                                                           | dei posti
                                                           -----------
 Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo
   a  norma dell'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio
   1951, n. 392............................................|      1
 Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo
   a  norma dell'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio
   1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione..|      5
 Magistrati di Corte di cassazione.........................|      3
 Magistrati di Corte d'appello, magistrati  di
 ((Tribunale ordinario)) e aggiunti giudiziari.............|    108
                                                           -----------
                                                  TOTALE...|    117
              
    
                                                            Tabella O 
 
                   Preture costituite in sezioni. 
    

1. Alessandria                        20. Modena
2. Ancona                             21. Napoli
3. Bari                               22. Padova
4. Bergamo                            23. Palermo
5. Bologna                            24. Parma
6. Brescia                            25. Perugia
7. Cagliari                           26. Pistoia
8. Catania                            27. Pola
9. Como                               28. Roma
10. Cremona                           29. Sassari
11. Ferrara                           30. Taranto
12. Firenze                           31. Torino
13. Genova                            32. Treviso
14. Imperia                           33. Trieste
15. La Spezia                         34. Udine
16. Livorno                           35. Venezia
17. Lucca                             36. Verona
18. Messina                           37. Vicenza
19. Milano                              ((Foggia))

    
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               Grandi 
 
Il Ministro per le finanze 
         Di Revel 
                                                            Tabella P 
    

          Indennita' per spese di rappresentanza

                                            Misura lorda annua


 1° Primo presidente della Corte suprema
      di cassazione.....................    L.    108.000

 2° Procuratore generale presso la Corte
      Suprema  di cassazione, Presidente
      del   Tribunale   superiore  delle
      acque  pubbliche,  Presidente  del
      Consigli o  di  Stato,  Presidente
      della  Corte  dei  conti, Avvocato
      generale dello Stato..............    L.     84.000

 3° Primi   presidenti   e   procuratori
      generali   di  Corte  d'appello  e
      presidenti   di  Sezione  titolari
      della Corte Suprema di cassazione.    L.     15.000

 4° Consiglieri  e sostituti procuratori
      generali   di   Corte  Suprema  di
      cassazione    con    funzioni   di
      presidente   di   Sezione   e   di
      avvocato    generale   presso   le
      Sezioni    distaccate   di   Corte
      d'appello,  e  di  presidente o di
      procuratore della Repubblica......    L.     15.000

 5° Consiglieri  e sostituti procuratori
      generali  di  Corte d'appello, con
      funzioni    di    presidente    di
    ((Tribunale ordinario))  o  di
   procuratore della
      Repubblica........................    L.     10.000


                         Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
                                             GRASSI

 Visto, il Ministro per il tesoro
           DEL VECCHIO


(41)

---------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l'art.  5,  comma
1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948.
    
                                                            Tabella Q 
    

  Indennita' per i presidenti di Corte di assise per i consiglieri
                   ed i giudici istruttori

                                            Misura lorda annua

 Presidenti di sezione di Corte di appello,
   incaricati  delle funzioni di presidenti
   di Corte d'assise.......................      L.     10.000

 Magistrati   incaricati   dell'ufficio  di
   istruzione,   od  applicati  all'ufficio
   medesimo:
      a) consiglieri istruttori............      L.      7.000
      b) giudici istruttori addetti a
        Tribunali divisi in piu Sezioni....      L.      7.000
      c) giudici  istruttori  addetti  agli
        altri Tribunali....................      L.      4.000


       Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
                                             GRASSI

 Visto, il Ministro per il tesoro
           DEL VECCHIO
   
    
                                                          (41) ((46)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l'art.  5,  comma
1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La L. 10 gennaio 1950, n. 4, ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "L'assegno mensile  degli  uditori  giudiziari  previsto
dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla  tabella  Q  dell'ordinamento
giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,
e' stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un
dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori  stessi
sono assimilati".

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16/03/2024“La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. ###/### promossa da ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ### APPELLANTI ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall’Avv. ### APPELLATO SOCIETA’ ### ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ### F.### (C.F. ###0), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), A.C.R. ### E ### (C.F. ###), ### ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### ### (C.F. ###), AVV. ### ### GIUDIZARIO/DELEGATO ALLA VENDITA ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. ###/#### CONCLUSIONI ### : ### E ### – sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata; – sospendere ex art. 295 c.p.c. la presente causa d’appello in attesa della definizione del giudizio di falso ex art. 221 e segg., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro (causa n. ####/### R.G.) IN VIA PRINCIPALE E ### – dichiarare l’estinzione del processo esecutivo n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché del riunito processo esecutivo n. ###/#### R.G.E, per tutte le causali esposte in atti; -annullare, revocare e/o rendere privo di effetti il verbale di aggiudicazione dell’asta del ##/##/#### in favore del ### ### nato a ### ### il ### ed ivi residente ###, c.f. ###; -accertare e dichiarare l’illegittimità, la nullità e/o l’inefficacia dei titoli dichiarati esecutivi e di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso l’atto di cessione crediti, l’atto di precetto, il pignoramento immobiliare, la nota di trascrizione, la relazione notarile ex art. 567 c.p.c. nonché il verbale di aggiudicazione dell’asta del ##/##/#### nella proc. es n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché nel riunito proc. es. n. ###/#### R.G.E., nonché tutti gli atti comunque conseguenti e/o correlati e/o connessi; – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, dell’atto di cessione di ipoteca, di € 1.200.000,00, annotata in data ### al n. #### del registro particolare ed al n. #### del registro generale, trascritto a nome del ### ### – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, del verbale di pignoramento immobili, trascritto in data ### al n. ### del registro particolare ed al n.  ### del registro generale, trascritto a nome del ### ### nonché del verbale di aggiudicazione all’asta o del decreto di trasferimento, laddove trascritti; – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, di ogni e qualsivoglia trascrizione e/o iscrizione di atti pregiudizievoli a danno degli attori-opponenti ed in particolare sui beni immobili analiticamente descritti nell’atto di precisazione delle conclusioni ### – trasmettere gli atti al ### della Repubblica ai sensi dell’art. 331, IV comma, c.p.p., per tutti i potenziali reati perseguibili d’ufficio ravvisandi nei fatti e documenti agli atti di causa; – disporre la sospensione dell’esecuzione nel proc. es. imm.re n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché nel riunito processo esecutivo n. ###/#### R.G.E, anche ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell’instaurando procedimento penale; – annullare, revocare e/o rendere privo di effetti il verbale di aggiudicazione dell’asta in favore del ### ### nato a ### ### il ### ed ivi residente ###, c.f. ### ### – condannare gli appellati per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; – condannare gli appellati alle spese di lite e processuali (se del caso, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.).  IN VIA ISTRUTTORIA a) ordine di esibizione e/o acquisizione ### l’###ma Corte d’Appello adita, in accoglimento della domanda attorea e contrariis reiectis ordinare: l’esibizione e/o l’acquisizione ex art. 210 e segg. c.p.c. presso l’### del ### ### di ### immobiliare di ### del fascicolo concernente il pignoramento a nome ### nato a ### il ###, trascritto al n. reg. ###/#### del ###; l’acquisizione ex art. 210 e segg. c.p.c. presso la cancelleria delle ### del Tribunale di Pesaro del fascicolo cartaceo della ### es. imm.re n. ###/#### RGE, ordinandone la custodia in cassaforte al fine di evitare la dispersione, l’occultamento e/o la distruzione degli atti cartacei in originale; b) prova testimoniale ### l’###ma Corte adita, in accoglimento della domanda attorea e contrariis reiectis, ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di cui chiede l’ammissione, salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici, con indicazione del relativo teste e riserva di controesaminare i testi avversari e/o di integrare in base alle eccezioni: – “Vero è che presso l’### del ### ### di ### immobiliare di ### in data ### è stato trascritto al n. rep. ###/#### sui beni della ### #### ### ###, l’atto di pignoramento immobiliare che le viene esibito a nome tale ### nato a ### il ###” (teste: Dott.ssa ### cod. fiscale ###, nella qualità di ### del’### di ### ### ### di ### con sede in ### , via ### ####).  Chiedono altresì l’ammissione delle istanze istruttorie non valutate, non ammesse e/o rigettate in primo grado ed insistono sull’ammissione di tutto quanto documentato dagli appellanti in via istruttoria in primo grado.  ### respingere l’avverso appello e confermare la Sentenza ###/### Tribunale di ### con ogni consequenziale statuizione di legge.  Con vittoria di spese gravate ex art. 96 c.p.c. dal comportamento processuale di parti appellanti” FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di ### ha respinto la opposizione proposta da ### ### e ### avverso la esecuzione immobiliare promossa da ### e dalla società ### ### nei confronti della società ### ### e ha condannato in solido gli opponenti a rifondere spese di lite nonché a versare, in favore di ciascuna parte costituita, la somma di €. 6.000,00 ex art. 96 III comma c.p.c.  Hanno proposto appello gli originari attori-opponenti i quali hanno censurato la sentenza impugnata articolando dieci motivi di gravame e chiedendone la integrale riforma.   Si è costituito in giudizio ### che ha contestato integralmente la impugnazione chiedendone la reiezione e domandando la conferma della sentenza impugnata.  Quindi, preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv.  dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27 ottobre 2021 assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di appello la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione di estinzione del processo esecutivo sollevata dagli attori, odierni appellanti, sostenendo la tempestività dell’atto di citazione in riassunzione depositato entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale con cui è stata rigettata una richiesta di ricusazione del giudice.  Ad avviso degli appellanti il Tribunale non ha valutato la distinzione tra ricorso e citazione, atteso che, il primo, è un atto di iniziativa processuale rivolto direttamente al giudice, mentre il secondo è diretto alla controparte né ha tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’art. 125 disp att. c.p.c. che prevedono la indicazione, nell’atto, del provvedimento in base al quale è fatta la riassunzione (elemento nella specie non ravvisabile) e la notifica dell’atto stesso insieme al decreto di fissazione della udienza (nella specie non notificato); inoltre – hanno osservato gli appellanti – il Tribunale non ha tenuto presente che il vizio ricollegabile alla avvenuta riassunzione mediante atto di citazione è sanabile soltanto mediante la costituzione del convenuto ex art. 164 c.p.c., ma il primo giudice nulla ha disposto e deliberato in ordine alla mancata comparizione di tutte le altre parti (disponendo eventualmente la rinnovazione della domanda ex art. 165 V comma c.p.c.), rispetto alle quali non vi è la prova che le stesse siano state regolarmente convocate.  Gli appellanti hanno quindi ribadito la nullità della citazione in riassunzione e la eccezione di estinzione della prodromica procedura esecutiva n. ###/#### RGE del Tribunale di ### ed hanno chiesto di dichiarare conseguentemente anche la nullità della sentenza impugnata n. ###/###, attinente alla causa di merito introdotta in sede ### il secondo motivo di appello si lamenta che: il Giudice di primo grado non ha considerato che i convenuti opposti non hanno preso posizione sui fatti dedotti dagli opponenti – da ritenersi quindi accertati in base al principio di non contestazione – né hanno prodotto documenti o articolato istanze istruttorie dirette a contestare i fatti posti a fondamento della opposizione; gli attori opponenti invece avevano articolato istanze istruttorie (ordine di esibizione, CTU grafologica, prova testimoniale) ed il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, “ha escluso la possibilità di acquisire la fondamentale prova della falsità della procura a nome ### apposta sull’atto di pignoramento immobiliare datato ###, atto prodromico alla procedura esecutiva di cui è causa…”; il Tribunale non ha tenuto presente che i convenuti opposti non hanno operato il disconoscimento delle scritture prodotte, con la conseguenza che le stesse si hanno per riconosciute, né la perizia redatta da un grafologo sulle firme apposte sugli atti di precetto e pignoramento a firma ### né hanno prodotto una perizia grafologica finalizzata a confutare quella depositata dagli opponenti per contestare quanto dedotto (e provato) in ordine alla falsità della firma a nome ### apposta sull’atto di pignoramento.  3) Con il terzo motivo di appello gli appellanti lamentano in primo luogo la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione attiva che non può essere negata atteso che gli stessi sono stati già considerati parte del procedimento esercitando il legittimo diritto ad esperire ricusazione nei confronti del giudice del procedimento.  In secondo luogo, gli appellanti ritengono che il primo giudice ha valorizzato una giurisprudenza della Corte di Cassazione, risalente, affermando che: “Insegna infatti la Suprema Corte che il terzo opponente ex art 619 cpc non legittimato ad eccepire i vizi della procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, a meno che il titolo consista in una garanzia reale che dà al creditore un diritto di sequela nei confronti del terzo acquirente opponente (vedere in questo senso Cass.civ.n. 10810/2000 e 8397/2009).  Ad avviso degli appellanti: la sentenza così motivata non tiene in considerazione la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito che il terzo non ha una tutela diversa o maggiore rispetto a quella accordata al debitore esecutato, ma “una tutela aggiunta o alternativa, in quanto può agire nei limiti della concreta vicenda processuale, ossia a seconda che si proceda per investire l’an della esecuzione (art. 615 c.p.c.) o si intenda accertare da parte del terzo gli errori derivanti dalla illegittimità dell’iscrizione, e quindi della trascrizione e non già del titolo giudiziale (art. 619 c.p.c.)” (Cass., sezione terza civile, sentenza 04.04.2013 n. 8205) Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è difatti, osservano gli appellanti, il seguente: il terzo che in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento abbia acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, per cui il terzo non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c..  Sostengono poi che il pignoramento è frutto di un accordo simulatorio posto in essere ai loro danni dal creditore procedente/aggiudicatario, ### ### di cui ad oggi in seno alla proc. Esecutiva n. ###/#### RGE del tribunale di ### non sono nemmeno note le effettive generalità: il Giudice, tuttavia, non ha neanche tenuto conto del fatto che in tale ambito sono stati offerti n. 3 potenziali codici fiscali utilizzati dal ### ### ### ovvero 1) ###; 2) ###; 3) ### 4) Con il quarto motivo di gravame si lamenta il fatto che il giudice di primo grado non ha valutato correttamente il contenuto del contratto stipulato in data ###, posto a fondamento della opposizione alla esecuzione, dal quale si evince, secondo gli appellanti, che l’intero compendio immobiliare avrebbe dovuto essere riconsegnato ai medesimi entro e non oltre il termine essenziale del ###, né ha tenuto in considerazione la domanda giudiziale per esecuzione in forma specifica proposta dagli opponenti-odierni appellanti.  Sotto diverso profilo si censura la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, gli opponenti “vantano nei confronti dell’esecutata non un diritto reale, ma un diritto di credito a causa ed in ragione dell’asserito inadempimento del contratto di mandato”.  Difatti, secondo gli appellanti, laddove il Giudice intenda affermare che gli appellanti vantino solo un diritto di credito ad efficacia reale, ciò non troverebbe neanche conforto nella giurisprudenza di legittimità che afferma principi di segno esattamente contrario, ovvero che il terzo possa proporre opposizione non soltanto allorquando pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, bensì anche allorquando si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale.  5) Con il quinto motivo di appello viene dedotta la violazione di disposizioni che regolano il processo esecutivo (omesso avviso ex art. 498 cpc e omessa comunicazione ex art. 569 cpc), tali da comportare (la violazione dell’art. 569 ult. Comma c.p.c.), la nullità del processo esecutivo per collusione ex art. 2929 c.c.; inoltre il Tribunale, ad avviso degli appellanti, ha omesso di valutare gli elementi esposti come frutto di collusione tra il procedente e l’aggiudicatario (lo stesso ### che comporta la nullità del processo esecutivo, giusta deroga di cui all’art. 2929 c.c.  6) Con il sesto motivo di appello la decisione viene censurata nella parte in cui il Tribunale di ### ha affermato che “### pertanto in capo agli attori la condizione richiesta per agire ex art 619 cpc.. ### parte, la domanda giudiziale promossa dagli attori avanti il Tribunale di ### contro ### volta a fare accertare l’inadempimento del mandato ed il preteso diritto degli attori sui beni pignorati, è stata trascritta successivamente sia alle ipoteche sia ai pignoramenti eseguiti dagli altri creditori procedenti ed intervenuti. Tale circostanza non è contestata. La sentenza del Tribunale di ### anche se favorevole agli attori, non sarebbe pertanto opponibile agli altri creditori procedenti ed intervenuti.”: a tale riguardo osservano gli appellanti di non aver mai citato in giudizio ### e che quanto affermato sul punto dal primo giudice non trova riscontro nella documentazione prodotta.  7) Con il settimo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la omessa valutazione da parte del Tribunale delle dedotte problematiche di natura pregiudiziale riguardanti: – la mancata indicazione nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare del codice fiscale del creditore procedente che non risulta correttamente riportato nell’atto di pignoramento e di precetto (in cui è anche indicata una errata data di nascita), circostanze che comportano la invalidità e la inefficacia del pignoramento immobiliare trascritto presso la ### del territorio di ### – sez. distaccata di ### al n. ###/#### del ### e la invalidità della relativa trascrizione; – la falsità delle firme apposte da tale ### sull’atto di pignoramento.  8) Con l’ottavo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il Tribunale afferma che non sono ravvisabili “mancanze del ### che possano avere influito sul prezzo di vendita. Il vincolo di immodificabilità, cui fanno riferimento gli attori, era previsto nel bando, era conoscibile ed era ancora in vigore alla data della vendita. Analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine all’occupazione del bene, che eventuali interessati potevano facilmente accertare andando a visionare l’immobile.” Lamentano che il Tribunale non ha valutato tutti gli elementi a disposizione che avrebbero dovuto indurlo a revocare la aggiudicazione considerata la iniquità del corrispettivo di aggiudicazione rispetto alle caratteristiche di pregio della struttura poiché: -non è stato considerato che il valore del bene è stato stimato in €.  ###, perché sul bene insisteva un vincolo di immodificabilità della destinazione urbanistica che tuttavia sarebbe scaduto dopo soli 23 giorni rispetto alla aggiudicazione del bene, sicchè il valore deve ritenersi sottostimato; -il Giudice ha minimizzato un fattore che, invece, ha scoraggiato potenziali aggiudicatari dalla partecipazione all’asta: sull’avviso di vendita che ha dato luogo all’aggiudicazione, pubblicato dal delegato Avv. ### si legge che: “Il G.E., con Provvedimento del ### a seguito ### presentata dal legale del creditore procedente, ha nominato custode dei beni pignorati l’Avv. ###….. In occasione del primo accesso e visita degli immobili, la sottoscritta ha rilevato che gli stessi non sono più occupati dalla proprietà né dalla ditta affittuaria.”. Tale condizione, tuttavia, non è stata indicata sugli avvisi successivi al detto provvedimento di nomina del G.E. (e dunque al sopralluogo), pubblicati quasi un anno dopo, sui quali, invece, il medesimo delegato ha indicato che: “i beni pignorati risultano occupati dalla proprietà e dalla ditta affittuaria dei beni e titolare dell’attività agrituristica”.  Tale condizione ha certamente scoraggiato i potenziali acquirenti, in quanto va evidente che, nelle more della paventata occupazione della struttura ricettiva, costoro abbiano ritenuto sconveniente l’affare; -il Tribunale non ha considerato un ulteriore fattore, che è risultato altresì determinante nello scoraggiare i potenziali aggiudicatari dalla partecipazione all’asta, consistente nel fatto che sull’Avviso di vendita all’asta notificato alle parti si dava atto che sui beni gravavano alcune trascrizioni pregiudizievoli (due sequestri conservativi ed una domanda giudiziale) indicate come “formalità non sicuramente cancellabili d’ufficio”, mentre sull’Avviso di vendita relativo all’asta del ### (quello che ha condotto all’aggiudicazione dell’immobile in favore del ### ###, la dicitura “formalità non sicuramente cancellabili d’ufficio” risulta omessa: secondo gli appellanti “non è dato sapere quando sia stata cancellata tale dicitura, ma è certo che i potenziali acquirenti abbiano ragionevolmente ritenuto tale condizione (l’impossibilità di cancellare la domanda giudiziale) scoraggiante per un eventuale partecipazione alla gara, avvantaggiandosi di ciò l’aggiudicatario (ad un prezzo iniquo)”.  9) Con il nono motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato ed accolto al tempo stesso la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dagli appellati non contumaci: il Tribunale ha infatti affermato che dagli atti del processo non emergono elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno ex art. 96 cpc, sicché nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi e, contestualmente, ha condannato gli opponenti-appellanti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dei convenuti costituiti di una somma indicata in motivazione in €. 4.000,00 e in dispositivo in €. 6.000,00; né dal contenuto della sentenza può evincersi che il Tribunale abbia inteso respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dagli opponenti, non potendo chiedere un risarcimento soggetti che (secondo il ragionamento del giudice) non sono legittimati a proporre opposizione.  10) Con l’ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano in capo di condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 15.000,00 in favore di ciascuna parte costituita lamentando l’importo sproporzionato rispetto al valore della controversia ed alla attività svolta; chiedono la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite oppure, in subordine, la compensazione, in caso di rigetto dell’appello o di accoglimento parziale della domanda.  11) Ritiene il Collegio di esaminare, anzitutto, il quarto motivo di gravame diretto a censurare la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso le condizioni richieste per agire ex art. 619 c.p.c., basato su una non corretta valutazione del contratto di mandato posto a fondamento della opposizione proposta dagli odierni appellanti e sul fatto che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione la “domanda giudiziale in forma specifica” (avente ad oggetto quel contratto).  11.1) A tale riguardo si osserva, preliminarmente, che gli odierni appellanti non sono creditori procedenti né intervenuti nella procedura esecutiva promossa contro la società ### ###, e quindi, in quanto tali, possono eventualmente proporre la opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: tale opposizione, infatti, è volta a sottrarre agli sviluppi dell’esecuzione uno o più beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall’opponente.  11.2) Invero, in base alla citata disposizione, la legittimazione compete al titolare di “proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati” e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a chi si afferma titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori e asseritamente prevalenti su questo (Cass. civile sez. III, n.27888/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17876 del 31/08/2011, citata anche dagli appellanti).  E’ stato altresì precisato (Cass. civ. n. 26537/2017) che “### di terzo ex art. 619 c.p.c., può essere proposta: ### sempre e comunque, da chi vanti un diritto reale sulla cosa pignorata (così la lettera dell’art. 619 c.p.c., con una indicazione che per giurisprudenza pacifica ha valore esemplificativo e non tassativo: in tal senso si veda già ### 3, Sentenza n. 3896 del 05/12/1968, in seguito sempre conforme); ### chi vanti un diritto di credito nei confronti del debitore esecutato, invece, può proporre opposizione di terzo solo a due condizioni: (b1) che il diritto di credito del terzo opponente sia prevalente rispetto a quello del creditore procedente (tra le altre, in tal senso, si vedano ### 3, Sentenza n. 17876 del 31/08/2011 e ### 3, Sentenza n. 2828 del 28/11/1964); (b2) che l’opponente vanti un diritto di credito sulla cosa pignorata: un diritto, cioè, del quale la cosa pignorata formi l’oggetto diretto (ex multis, in tal senso, ### 1, Sentenza n. 5789 del 04/11/1982; ### 3, Sentenza n. 3649 del 15/11/1974; ### 3, Sentenza n. 3896 del 05/12/1968)” 11.3) Gli appellanti non risultano titolari di alcun diritto nel senso sopra indicato.  Essi infatti hanno posto a fondamento delle domande un contratto sottoscritto il ### con cui i medesimi hanno conferito alla società ### ### un mandato, senza rappresentanza, ad acquistare l’”azienda ### e connesso impianto agrituristico denominato ‘### sito nel Comune di ### località ### …..comprensivo di beni mobili ed immobili, anche da ristrutturare e/o risanare”: nel contratto i beni non risultano specificamente individuati mediante la descrizione catastale, ma tra le parti è pacifico che si tratta dei medesimi immobili (terreno con sovrastante fabbricato in cui si trova la tenuta agrituristica denominata “###”) sottoposti a pignoramento immobiliare in favore di ### contro la ### ### con sede a ### trascritto ad ### in data ### al n. ###, con cui è iniziata la procedura esecutiva oggetto del giudizio di opposizione di terzo (tali circostanze, dedotte dagli opponenti nel giudizio di primo grado e ribadite in questa sede ### hanno mai costituito oggetto di contestazione è possono quindi ritenersi accertate).  Dal contenuto del citato contratto si evince che gli opponenti avevano conferito alla società ### ### il mandato ad acquistare il complesso ### di proprietà della ### ### (estranea al contratto) ed avevano concordato con la mandataria il termine “essenziale” del ##/##/#### per la conclusione del mandato (art. 2h e art. 3) nonché previsto gli effetti dell’avvenuto perfezionamento dell‘acquisto o del mancato perfezionamento entro quel termine (art. 3).  I contraenti infatti avevano pattuito che: “l’incarico commissionato dovrà essere inderogabilmente adempiuto e concluso entro il termine essenziale del ###, termine entro il quale la mandataria e/o fiduciari che avranno compiuto le operazioni dovranno fornire rendiconto finale delle attività compiute e consentire ai mandanti di acquisire a titolo definitivo per sé o per altri i diritti di proprietà sull’azienda e sul connesso impianto agrituristico (compreso beni mobili, immobili e quote societarie), nonché la voltura di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative….” (art.  2h); “…il superamento del termine essenziale comporterà il verificarsi delle seguenti condizioni: 1. qualora si sia già perfezionato l’acquisto dell’azienda connesso impianto agrituristico….. senza che la mandataria e/o suoi fiduciari abbiano provveduto a fornire il rendiconto finale ai mandanti con contestuale consegna costoro di tutti i beni mobili ed immobili acquistati per loro conto…. i mandanti subentreranno di diritto nella proprietà dei beni medesimi….”: 2. qualora non si sia ancora perfezionato l’acquisto dell’azienda connesso impianto agrituristico…. il mandato si intenderà revocato e nulla sarà dovuto alla mandataria. In tal caso la mandataria e/o suoi fiduciari dovranno immediatamente rimborsare ai mandanti tutte le somme percepite per il conseguimento dello scopo contrattuale oltre interessi e rivalutazione, fatto salvo il riconoscimento dei danni patiti in ragione ed a causa di comportamenti colposi o dolosi attuati nell’ambito del mandato da qualsivoglia soggetto riconducibile alla mandataria…” (art.3).  11.4) Le clausole sopra indicate evidenziano chiaramente che gli odierni opponenti, proprio perché hanno conferito un mandato ad acquistare, non sono titolari di diritti di proprietà sui beni pignorati né di altri diritti reali che non risultano in alcun modo evidenziati nel contratto.  Né d’altra parte risulta che al mandato sia stata data completa esecuzione in modo tale da far acquistare la proprietà dei beni nel termine “essenziale” del ##/##/####: tale circostanza non è stata prospettata dagli appellanti i quali, anzi, hanno dedotto di aver proposto in forza del predetto contratto stipulato il ###, una domanda giudiziale “per esecuzione in forma specifica” – trascritta ad ### il ### al n. ####, e quindi in data successiva al pignoramento immobiliare – confermando così di non aver acquistato la proprietà del complesso aziendale.  In considerazione delle circostanze delineate si ritiene che gli appellanti possano far eventualmente valere soltanto le azioni connesse al contratto di mandato che tuttavia è un titolo inidoneo a fondare una valida opposizione di terzo nei confronti dei creditori e del debitore esecutato (la ### ###), estranei a quel contratto, in quanto determina l’insorgenza di sole obbligazioni in capo ai contraenti (mandanti e mandataria) e non produce alcun effetto di tipo reale.  11.5) ### parte la giurisprudenza di legittimità invocata dagli appellanti non appare decisiva al fine di pervenire ad una diversa conclusione poiché riguarda fattispecie diverse da quella in esame.  11.5.a) Infatti vero è che “Ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. Civ. n. 17876/2011); tuttavia con tale decisione è stato evidenziato che la legittimazione è configurabile in capo al titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell’esecuzione con riferimento non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale; in relazione alla fattispecie esaminata (si discuteva della legittimazione all’opposizione all’esecuzione di terzo di un soggetto mero affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di proprietà o altro diritto reale) è stato affermato che “la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo” .  Ciò posto si osserva che nella fattispecie in esame non è configurabile un diritto di credito ad efficacia reale nel senso sopra delineato atteso che , nel caso concreto, un diritto di credito è strettamente ricollegabile al mancato adempimento del contratto di mandato al quale è estraneo il debitore esecutato e quindi il titolare dell’eventuale diritto di credito, che trae origine da quel contratto, non potrà agire nei confronti del proprietario del bene (debitore esecutato) al fine di soddisfarsi sul bene ### oggetto del contratto medesimo.  11.5.b) Né appare pertinente la giurisprudenza richiamata secondo cui è ammissibile l’azione che il terzo estraneo alla procedura esecutiva immobiliare abbia dispiegato, anche in tempo successivo all’aggiudicazione od al decreto di trasferimento, per fare prevalere il proprio diritto reale immobiliare nei confronti del debitore originario, del creditore procedente e degli eventuali aggiudicatari del bene oggetto del suo diritto (Cassazione civ. sez. III del 13 novembre 2012 n. 19761, relativa ad una fattispecie in cui il terzo aveva rivendicato la proprietà dei beni oggetto di una domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento, situazione – quindi – diversa da quella di cui si discute in questa sede): infatti se è vero che la predetta azione, benché non più idonea ad incidere utilmente sul corso della procedura esecutiva, si atteggia come rivendicazione, con efficacia di giudicato, del bene immobile pignorato ed aggiudicato nei confronti del debitore o degli eventuali aggiudicatari, è pur vero che essa presuppone la titolarità di un diritto immobiliare sul bene che, nella specie, non è ravvisabile in capo agli odierni appellanti per le considerazioni in precedenza svolte.  11.6.) Esclusa, sulla base del contratto di mandato, la titolarità di una situazione giuridica inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 619 c.p.c., va valutata la questione concernente la domanda per “esecuzione in forma specifica” proposta dai sigg.ri ### ### e ### innanzi al Tribunale di ### nei confronti, tra gli altri, della ### ###  11.6.a) A tale riguardo si osserva, in primo luogo, che, come dedotto e documentato dagli attori odierni appellanti, il giudizio risulta definito in primo grado con la sentenza n. 600/2016 con cui il Tribunale, come si evince dalla motivazione: – ha evidenziato che la domanda formulata dagli attori nei punti da ### a ### – compresa quindi, per ciò che rileva in questa sede, quella diretta al trasferimento ai mandanti della proprietà dei beni mobili ed immobili intestati alla società ### ### – e, in via subordinata, nelle conclusioni rassegnate all’udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe implicato una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. che presuppone la “validità ed efficacia del contratto ed è pertanto incompatibile con la volontà degli attori di vedersi sciolti dal vincolo contrattuale, come richiesto in via principale”; – ha ritenuto meritevole di accoglimento, in parte, la domanda di risarcimento del danno nei confronti della mandataria ### ###; – ha respinto, sotto diversi profili, la domanda risarcitoria perché “collegata alla pronuncia di trasferimento dei beni mobili ed immobili a favore degli attori che non può essere accolta”.  Il Tribunale di ### ha quindi condannato, tra gli altri, la ### ###, pagamento della somma liquidata e ha rigettato “le altre domande” (così in dispositivo).  Ciò considerato si ritiene – a differenza di quanto rilevato dagli appellanti (secondo cui il giudice, avrebbe accolto “solo parzialmente la domanda attorea, nulla disponendo in ordine alla domanda giudiziale trascritta per esecuzione in forma specifica”) – che il Tribunale, con la citata sentenza (poi impugnata dagli odierni appellanti, in base a quanto degli stessi dedotto), si è pronunciato anche in ordine alla domanda di trasferimento dei beni, ritenendola incompatibile con la domanda di risoluzione del contratto di mandato e quindi rigettandola.  11.6.b) Ciò premesso va rilevato che gli stessi appellanti hanno evidenziato che: il pignoramento immobiliare (dal quale ha tratto origine la esecuzione immobiliare oggetto del giudizio di opposizione) è stato trascritto ad ### il ### al n. ###; la domanda giudiziale “per esecuzione in forma specifica” proposta in base al contratto di mandato è stata trascritta ad ### il ### al n. ####.  Tali circostanze sono state dedotte dagli opponenti innanzi al Tribunale (atto introduttivo pag. 3), ribadite dagli stessi nel presente grado di giudizio (pag. 4 dell’atto di appello) e non hanno costituito oggetto di contestazione sicché devono ritenersi accertate.  Pertanto in base all’art. 2915 II comma c.c. l’eventuale accoglimento della predetta domanda giudiziale non potrebbe produrre effetti in pregiudizio dei creditori – procedente ed intervenuti – perché trascritta successivamente al pignoramento.  Per le considerazioni svolte si ritiene che le doglianze articolate con il quarto motivo di gravame non siano fondate.  12.) Le argomentazioni che precedono con riferimento alla domanda giudiziale indicata dagli appellanti, assorbono e rendono superfluo l’esame del sesto motivo di gravame con cui gli stessi hanno censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato una domanda promossa innanzi al Tribunale di ### contro il ### trascritta successivamente al pignoramento, in realtà mai proposta.  13.) Esclusa quindi la attuale titolarità di un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo agli opponenti, per le ragioni sopra illustrate, si procede ad esaminare gli altri motivi di gravame (dal primo al terzo, quinto, settimo e ottavo) con cui, censurando la decisione del Tribunale, sono stati riproposti profili di invalidità ed inefficacia dell’atto di pignoramento nonché vizi della procedura esecutiva e la estinzione della stessa.  13.1) A tale riguardo gli appellanti hanno contestato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione attiva rilevando che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8205/2013, richiamata nell’atto di appello) secondo cui il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., come tale quindi ammissibile.  13.2) Tale principio si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 5986/2009) in base alla quale “Il terzo, il quale, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace, se non contesta la validità del pignoramento, alla norma dell’art. 2913 c.c., la quale nega ogni protezione agli interessi di esso acquirente sol che si trovino in conflitto con quelli dei creditori presenti nel processo esecutivo: cosicché egli non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi. Ove, invece, eccependo la nullità del pignoramento, negando conseguentemente l’applicabilità nei suoi confronti della norma anzidetta e sostenendo l’efficacia del suo acquisto nei confronti dei creditori, egli chieda la separazione del suo bene, neppure in tal caso egli, come terzo opponente ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può dedurre a fondamento della sua opposizione i vizi della procedura esecutiva: egli non ha, infatti, altro interesse fuorché quello di tutelare il suo diritto reale sul bene assoggettato all’esecuzione, …….Dal che consegue che in nessun caso il terzo acquirente del bene pignorato può essere legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, e che, ove egli abbia proposto tale opposizione, questa è inammissibile (Cass. 24.10.1975, n. 3532; Cass. 14.4.1993, n. 4409; Cass. 26.7.2004, n. 14003; Cass. 6.6.2008, n. 15030)”.  La Suprema Corte ha altresì precisato che nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento – quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti – l’acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell’espropriazione forzata, né è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione…” (Cass. civile sez. III, 28/06/2010, n.15400).  Più in generale, la Corte di legittimità ha precisato che il terzo opponente ex art. 619 c.p.c., non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa (cfr. Cass. 12 agosto 2000, n. 10810).  13.3) Alla luce di tali principi si ritiene che i terzi opponenti non possano -in ogni caso – far valere vizi della procedura esecutiva, quali quelli riproposti in questa sede con i motivi primo, quinto ed ottavo che riguardano la violazione di specifiche disposizioni che regolano il processo esecutivo e la legittimità o la nullità di atti dell’esecuzione (estinzione del processo esecutivo in seguito alla asserita irrituale e non tempestiva riassunzione dopo la decisione sulla richiesta di ricusazione, primo motivo; omessa rinnovazione dell’avviso ex art. 498 c.p.c. e inosservanza delle disposizioni all’art. 569 c.p.c ult. comma, tale quest’ultima da comportare la nullità del processo esecutivo per collusione ex art. 2929 c.c., quinto motivo; iniquità del prezzo di aggiudicazione, ottavo motivo).  L”inammissibilità, nel presente giudizio, deriva dal fatto che dette doglianze investono questioni che riguardano i rapporti tra i creditori – procedenti ed intervenuti – e la parte debitrice esecutata, e dal correlativo consolidato orientamento di cui si è detto (v. giurisprudenza sopra richiamata) secondo cui il terzo opponente, non essendo parte del procedimento esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene, oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa.  Per le considerazioni svolte si ritiene che i motivi primo, quinto ed ottavo debbanno essere respinti.  14.1) Passando ad esaminare gli altri motivi (secondo, terzo e settimo) si osserva che le doglianze sono dirette a far valere la invalidità e la inefficacia del pignoramento, come atto inziale del processo esecutivo, in considerazione sia della asserita falsità della firma posta in calce alla procura rilasciata a margine dell’atto di pignoramento immobiliare sia di alcuni errori relativi alla individuazione del creditore procedente (terzo e settimo motivo); gli appellanti hanno inoltre lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori (che ha escluso la possibilità di acquisire la prova della falsità della procura apposta sull’atto di pignoramento) ed evidenziato la omessa contestazione da parte dei convenuti sia dei fatti dedotti dagli opponenti sia dei documenti prodotti che non sono stati disconosciuti situazione che avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda degli opponenti sulla base della valutazione delle prove offerte dagli stessi e del comportamento tenuto dai convenuti (secondo motivo).  14.2) I motivi in esame – che, per la connessione delle problematiche trattate, possono essere trattati congiuntamente – non sono meritevoli di accoglimento.  Infatti anche a voler ammettere che gli attuali appellanti siano legittimati ed abbiano un interesse giuridicamente rilevante all’accertamento della legittimità o meno del pignoramento, perché dalla dedotta invalidità dell’atto inziale del processo esecutivo dipende la liberazione dei beni pignorati, oggetto della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica proposta innanzi al Tribunale di ### di cui si è parlato in precedenza, le doglianze non sono fondate.  14.2.a) A tale riguardo va anzitutto osservato che, in questa sede, è precluso l’esame delle questioni concernenti la dedotta falsità della firma (a nome di ### apposta in calce alla procura conferita a margine dell’atto di pignoramento immobiliare atteso che, come si evince dagli atti del procedimento che si è svolto innanzi al Tribunale: gli opponenti, sul punto, hanno proposto querela di falso nel corso del giudizio di primo grado con atto depositato il ###; il giudice ha disposto la separazione della domanda avente ad oggetto la querela di falso, ha fissato una udienza per gli adempimenti previsti dagli artt.  222 e segg. c.p.c. e ha emesso separata sentenza in ordine alla domanda principale degli opponenti (v. decreto depositato il ###), impugnata in questa sede.  Pertanto, le questioni evidenziate in ordine alla falsità della firma, apparentemente ricollegabile a ### sono state trattate separatamente nel giudizio di primo grado e sono quindi necessariamente oggetto di una separata sentenza, diversa da quella impugnata, come del resto esplicitamente affermato dal Tribunale di ### nella decisione appellata (in cui si dà atto che “sulla querela di falso si deciderà separatamente ex art. 279 comma 2 n. 5cpc”): di conseguenza le doglianze articolate dagli appellanti, concernenti tali questioni, sono in questa sede ### avendo dette problematiche costituito oggetto della sentenza impugnata.  14.2.b) ### parte si ritiene di non dover sospendere il presente giudizio in attesa della definizione sulla querela di falso.  Invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale l’atto di pignoramento a norma del combinato disposto di cui agli artt.  170 e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (Cass. n.  1687/2012); è stato altresì affermato che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti, oltre che nell’atto di pignoramento, nell’atto di precetto (Cass. n. 6282/2012).  Da tali principi deriva che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto: e del resto ai sensi dell’art. 83 c.p.c. la procura può essere conferita, tra l’altro, anche a margine del precetto.  Ciò premesso si osserva che nella fattispecie in esame (come si evince dalla copia – non integrale – dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, allegata dagli opponenti alla querela di falso e riprodotta in questa sede) ### ha rilasciato a margine dell’atto di precetto la procura ai fini della rappresentanza e difesa “del presente procedimento e nel giudizio di eventuale esecuzione…” all’avv. ### il quale ha poi sottoscritto l’atto di pignoramento immobiliare.  Pertanto l’asserita falsità della firma posta in calce alla procura rilasciata a margine dell’atto di pignoramento non è tale da comportare la invalidità di tale atto atteso che questo risulta validamente sottoscritto dal predetto legale al quale era stata già rilasciata la procura a margine dell’atto di precetto (prodromico al pignoramento) anche per il processo esecutivo, procura questa pacificamente sottoscritta dal ### la cui firma non è stata oggetto di contestazione ed anzi è stata indicata quale elemento di comparazione nell’atto di querela.  14.3) In merito agli ulteriori rilievi si osserva che gli appellanti hanno evidenziato: – che sull’atto di pignoramento immobiliare trascritto presso l’### del territorio di ### (in data ### – n. Part. ###, n. Gen. ###), risulta indicato “### ### nato a ### il ###” (il cui codice fiscale è ###), mentre il creditore procedente come costituito nel presente giudizio è il “### ### nato a ### il ###, c.f. ###”; – la omessa indicazione del codice fiscale del creditore procedente ### nell’atto di precetto e di pignoramento in cui è indicata quale data di nascita del medesimo il ###.  A tale riguardo va rilevato che – come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 13543/2018) – “a norma dell’art. 2665 c.c., non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l’invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell’atto”.  Alla luce di tale principio si ritiene che gli errori evidenziati non siano tali influire negativamente sulla validità dell’atto inziale della esecuzione e da determinare la inopponibilità del pignoramento nei confronti dei terzi, odierni appellanti, in considerazione del fatto che: – in tutti gli atti risulta indicato quale creditore procedente “### ###”, nato a “###” nel “###” ; – le generalità complete e corrette del creditore – “### nato a ### il ###, c.f. ###”, coincidenti con quelle dell’appellato risultanti dalla comparsa di costituzione e risposta richiamata nell’atto di appello – sono riportate nell’atto di cessione del credito (atto ### di ### rep. N. ###/###, registrato a ### il ###, al n. ### serie ##, munito di formula esecutiva) posto a fondamento della azione esecutiva, richiamato sia nell’atto di precetto sia nell’atto di pignoramento immobiliare.  In tale contesto la errata indicazione della data di nascita – 20.9 anziché 24.9 – e conseguentemente (nella nota di trascrizione dell’atto di pignoramento) del codice fiscale e la omessa indicazione del codice fiscale nell’atto di precetto e di pignoramento non creano incertezza in ordine alla individuazione del creditore procedente atteso che la corrispondenza tra i dati riportati in tutti gli atti contestati (nome, cognome, luogo, mese ed anno di nascita) e quelli indicati nel citato titolo esecutivo inducono ritenere che la persona che ha trascritto il pignoramento immobiliare coincide con il creditore ### indicato nel contratto di cessione del credito posto a fondamento della azione esecutiva e va quindi individuato in ### nato a ### il ###, c.f. ### (costituito nel giudizio di opposizione).  Per le considerazioni svolte i motivi in esame vanno respinti, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione prospettata con tali motivi.  15.) La doglianze articolate dirette a censurare il capo della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. sono solo parzialmente fondate, nei limiti in cui è rilevato il contrasto tra la somma liquidata in motivazione (€. 4.000,00) e quella poi indicata in dispositivo (6.000,00).  15.1.a) Invero, in primo luogo, si osserva che non è configurabile la asserita contraddittorietà della motivazione ricollegabile, secondo gli appellanti, al fatto che il Tribunale, dopo aver respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., ha condannato gli opponenti al versamento della somma ex art. 96 III comma c.p.c.  A tale riguardo va rilevato che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – ”….la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione…” (Cass. civ. Sez. VI, 18/11/2019, n. 29812).  Da tali principi si evince che i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 I e II comma c.p.c. sono diversi da quelli che giustificano la applicazione, anche d’ufficio, del III comma della disposizione citata che prevede una “sanzione di carattere pubblicistico”, priva di natura risarcitoria, nei confronti della parte soccombente che abbia fatto “abuso” dello strumento processuale.  15.1.b) In considerazione di tali differenze non sussiste la dedotta contraddittorietà nella decisione del Tribunale che, dopo aver respinto la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. , in mancanza di “elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno”, ha condannato gli attori soccombenti, tenuti al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di €. 4.000,00 ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. “stante le ragioni del rigetto e tenuto conto che il difetto di legittimazione era già stato evidenziato dal G.E. e dal Tribunale in sede ###relazione alla maggior parte delle eccezioni sollevate dagli attori si era già espresso il Tribunale” con una precedente sentenza.  Ciò posto e tenuto presente che non è stata specificamente contestata detta motivazione in base alla quale il Tribunale ha ravvisato, nel caso di specie, un “abuso” dello strumento processuale, si ritiene che la condanna ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. debba essere confermata.  15.2) In ordine alla entità della somma liquidata, invece, le doglianze sono meritevoli di accoglimento, atteso che il predetto importo di €. 4.000,00 risulta congruo e non vi sono ragioni che giustificano la liquidazione della diversa e maggior somma di €. 6.000,00 indicata (per errore materiale) in dispositivo: in tali limiti in accoglimento del gravame, va parzialmente riformata la sentenza impugnata.  16.) In considerazione dell’esito del giudizio, caratterizzato dalla sostanziale soccombenza degli appellanti, e dei limiti dell’accoglimento dell’appello (su un unico aspetto, marginale, rispetto all’oggetto della controversia), si ritiene di porre a carico degli stessi le spese del presente grado del procedimento, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell’attività difensiva svolta.  17) Con riguardo alla domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c., avanzata dall’appellato, si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per la liquidazione del danno, neppure equitativamente, in mancanza di elementi idonei ad identificare concretamente l’esistenza del pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare una l’iniziativa avversaria (Cass. 4.11.2005 nr. 21393).  P.Q.M.  La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell’appello proposto da ### ### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. ###/####, determina la somma dovuta ex art. 96 III comma c.p.c.  in €. 4.000,00 in favore di ciascuna parte costituita; respinge per il resto l’appello confermando la sentenza impugnata.  ### gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 2.100,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.250,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 3.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP nella misura di legge ### deciso in Ancona il 15 giugno 2022.”. Giudicu/firmatari: Federico Guido, Marchetti Neda, Bora Anna. Così, Corte di Appello di Ancona, Sentenza n. 1309/2022 del 14-10-2022. […] Read more…
28/12/20230719256006 info@rossolini.net Chiaravalle – Ancona, via della Repubblica n. 14 Cerca Cerca Close this search box. Home Diritto Civile Diritto di Famiglia Diritto Penale Recupero Crediti Location Blog Menu Home Diritto Civile Diritto di Famiglia Diritto Penale Recupero Crediti Location Blog Info & Contatti L’azienda in cui lavoravo è fallita. Come recuperare TFR e retribuzioni? inps fondo garanzia tfr avvocati. Che cos’è e come funziona il fondo di garanzia INPS TFR e ultime tre retribuzioni? Che cos’è e come funziona il Fondo Garanzia INPS TFR e ultime tre retribuzioni L’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che regola la“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” ha istituito “presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo (per fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato semplificato)  nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Come è noto, lo stesso meccanismo instaurato con l’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 con riferimento al Tfr, è stato esteso, col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR (e dunque, anche alle retribuzioni), “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”: a)-la data del provvedimento che determina l’apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. Cosa copre il fondo di garanzia TFR? I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono: il trattamento di fine rapporto (TFR); le retribuzioni e gli stipendi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto. Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente). Chi può presentare la domanda al Fondo di Garanzia TFR? Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Possono presentare domanda anche gli eredi, gli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2122 codice civile: coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR. Perché rivolgersi ad un avvocato per accesso al Fondo di Garanzia INPS TFR? Perché per accedere al Fondo di Garanzia TFR è necessario dimostrare all’INPS il preventivo stato di insolvenza ovvero di aver tentato il recupero del credito in ambito giudiziario. Le procedure concorsuali che danno diritto all’intervento del Fondo di garanzia sono: liquidazione giudiziale; fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria concordato semplificato. Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, ecc.), i requisiti per l’intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale; l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità. L’accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di garanzia INPS TFR. In determinate condizioni, il Fondo di garanzia INPS interviene anche nel caso di procedure concorsuali aperte in un altro degli stati membri delle UE (articolo 2, comma 4 bis, legge 297/1982). Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali (non soggetto a fallimento, ecc.) i requisiti per l’intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto; l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito (recupero credito) in modo serio e adeguato (e cioè, in ambito giudiziario) ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso. La prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali è data dal decreto del tribunale di rigetto dell’istanza di fallimento o dal decreto di reiezione della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, cooperative non soggette a liquidazione giudiziale, dal decreto che respinge il ricorso per l’accertamento dello stato di insolvenza. Quali documenti vanno allegati alla domanda Fondo Garanzia INPS TFR? Va innanzitutto chiarito che la domanda di accesso al Fondo Garanzia INPS TFR è telematica e può essere presentata per il tramite di un avvocato. In caso di fallimento, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda: la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto). la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’articolo 98, Legge Fallimentare o dell’articolo 206 del CCII. il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale.; la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione (articolo 99 della Legge Fallimentare o articolo 207 del CCII); la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l’accertamento del credito è stato chiesto l’accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente. In caso di esecuzione individuale alla domanda vanno allegati: il modello SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; il decreto del tribunale di rigetto dell’istanza di fallimento o decreto di reiezione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, salvo i casi di esclusione; copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata; la copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale); la copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza, oppure che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene o che, la quota di proprietà è tale da non garantire la soddisfazione del credito di lavoro richiesto. Il vostro Studio Legale fornisce assistenza per accesso al Fondo di Garanzia INPS TFR? Da oltre vent’anni mi occupo personalmente di seguire, consigliare ed assistere i dipendenti di società e datori di lavoro falliti o in stato di insolvenza in ogni fase per il recupero del credito portato a titolo di Trattamento Fine Rapporto TFR e delle ultime tre retribuzioni. Dalla raccolta dei documenti alla domanda telematica Fondo TFR. Solo così si possono evitare le insidiose “frasi di stile” e “copia incolla” dei professionisti low cost che spesso, nel tempo, possono costituire e costituiscono serie problematiche per l’accesso al Fondo di Garanzia INPS TFR. La documentazione richiesta dall’INPS per l’accesso al Fondo TFR è complessa e ogni caso merita la dovuta attenzione. E niente può essere lasciato al caso, sin dall’inizio. Quali sono le attività dello Studio? Nell’ambito di accesso al Fondo di Garanzia TFR, da oltre vent’anni ci occupiamo di:– recupero crediti RFR e retribuzioni;– pignoramenti– pignoramenti immobiliari– pignoramenti presso terzi– ricorso per fallimento– ricorso stato insolvenza– ricorso ammissione al passivo– istanza ammissione Fondo Garanzia INPS TFR 1 + Anni di attività 1 ° visione 1 % Impegno 1 Rating Google Per altre informazioni, contattaci. Ti daremo una risposta non appena possibile. Info & Contact Nome e Cognome Email Telefono Azienda Messaggio Presa visione della Informativa Privacy, acconsento al trattamento dati personali al solo fine di ricevere riscontro al messaggio inoltrato Invia Messaggio Prenota un Appuntamento Clicca qui! Appunti di Giurisprudenza On-line.Appunti, approfondimenti, blog e notizie di giurisprudenza di legittimità e di merito (prevalentemente del Tribunale di Ancona e della Corte di Appello di Ancona) per esperti e neofiti, nelle seguenti materie e discipline: Contratti Diritto civile Diritto penale Esecuzioni Famiglia Immobiliare Lavoro Risarcimento danni Ultimi articoli: Invalidità della trascrizione del pignoramento immobiliare per omissione od inesattezza nella nota.16/03/2024“La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. ###/### promossa da ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ### APPELLANTI ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall’Avv. ### APPELLATO SOCIETA’ ### ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ### F.### (C.F. ###0), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), A.C.R. ### E ### (C.F. ###), ### ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### ### (C.F. ###), AVV. ### ### GIUDIZARIO/DELEGATO ALLA VENDITA ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. ###/#### CONCLUSIONI ### : ### E ### – sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata; – sospendere ex art. 295 c.p.c. la presente causa d’appello in attesa della definizione del giudizio di falso ex art. 221 e segg., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro (causa n. ####/### R.G.) IN VIA PRINCIPALE E ### – dichiarare l’estinzione del processo esecutivo n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché del riunito processo esecutivo n. ###/#### R.G.E, per tutte le causali esposte in atti; -annullare, revocare e/o rendere privo di effetti il verbale di aggiudicazione dell’asta del ##/##/#### in favore del ### ### nato a ### ### il ### ed ivi residente ###, c.f. ###; -accertare e dichiarare l’illegittimità, la nullità e/o l’inefficacia dei titoli dichiarati esecutivi e di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso l’atto di cessione crediti, l’atto di precetto, il pignoramento immobiliare, la nota di trascrizione, la relazione notarile ex art. 567 c.p.c. nonché il verbale di aggiudicazione dell’asta del ##/##/#### nella proc. es n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché nel riunito proc. es. n. ###/#### R.G.E., nonché tutti gli atti comunque conseguenti e/o correlati e/o connessi; – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, dell’atto di cessione di ipoteca, di € 1.200.000,00, annotata in data ### al n. #### del registro particolare ed al n. #### del registro generale, trascritto a nome del ### ### – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, del verbale di pignoramento immobili, trascritto in data ### al n. ### del registro particolare ed al n.  ### del registro generale, trascritto a nome del ### ### nonché del verbale di aggiudicazione all’asta o del decreto di trasferimento, laddove trascritti; – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, di ogni e qualsivoglia trascrizione e/o iscrizione di atti pregiudizievoli a danno degli attori-opponenti ed in particolare sui beni immobili analiticamente descritti nell’atto di precisazione delle conclusioni ### – trasmettere gli atti al ### della Repubblica ai sensi dell’art. 331, IV comma, c.p.p., per tutti i potenziali reati perseguibili d’ufficio ravvisandi nei fatti e documenti agli atti di causa; – disporre la sospensione dell’esecuzione nel proc. es. imm.re n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché nel riunito processo esecutivo n. ###/#### R.G.E, anche ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell’instaurando procedimento penale; – annullare, revocare e/o rendere privo di effetti il verbale di aggiudicazione dell’asta in favore del ### ### nato a ### ### il ### ed ivi residente ###, c.f. ### ### – condannare gli appellati per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; – condannare gli appellati alle spese di lite e processuali (se del caso, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.).  IN VIA ISTRUTTORIA a) ordine di esibizione e/o acquisizione ### l’###ma Corte d’Appello adita, in accoglimento della domanda attorea e contrariis reiectis ordinare: l’esibizione e/o l’acquisizione ex art. 210 e segg. c.p.c. presso l’### del ### ### di ### immobiliare di ### del fascicolo concernente il pignoramento a nome ### nato a ### il ###, trascritto al n. reg. ###/#### del ###; l’acquisizione ex art. 210 e segg. c.p.c. presso la cancelleria delle ### del Tribunale di Pesaro del fascicolo cartaceo della ### es. imm.re n. ###/#### RGE, ordinandone la custodia in cassaforte al fine di evitare la dispersione, l’occultamento e/o la distruzione degli atti cartacei in originale; b) prova testimoniale ### l’###ma Corte adita, in accoglimento della domanda attorea e contrariis reiectis, ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di cui chiede l’ammissione, salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici, con indicazione del relativo teste e riserva di controesaminare i testi avversari e/o di integrare in base alle eccezioni: – “Vero è che presso l’### del ### ### di ### immobiliare di ### in data ### è stato trascritto al n. rep. ###/#### sui beni della ### #### ### ###, l’atto di pignoramento immobiliare che le viene esibito a nome tale ### nato a ### il ###” (teste: Dott.ssa ### cod. fiscale ###, nella qualità di ### del’### di ### ### ### di ### con sede in ### , via ### ####).  Chiedono altresì l’ammissione delle istanze istruttorie non valutate, non ammesse e/o rigettate in primo grado ed insistono sull’ammissione di tutto quanto documentato dagli appellanti in via istruttoria in primo grado.  ### respingere l’avverso appello e confermare la Sentenza ###/### Tribunale di ### con ogni consequenziale statuizione di legge.  Con vittoria di spese gravate ex art. 96 c.p.c. dal comportamento processuale di parti appellanti” FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di ### ha respinto la opposizione proposta da ### ### e ### avverso la esecuzione immobiliare promossa da ### e dalla società ### ### nei confronti della società ### ### e ha condannato in solido gli opponenti a rifondere spese di lite nonché a versare, in favore di ciascuna parte costituita, la somma di €. 6.000,00 ex art. 96 III comma c.p.c.  Hanno proposto appello gli originari attori-opponenti i quali hanno censurato la sentenza impugnata articolando dieci motivi di gravame e chiedendone la integrale riforma.   Si è costituito in giudizio ### che ha contestato integralmente la impugnazione chiedendone la reiezione e domandando la conferma della sentenza impugnata.  Quindi, preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv.  dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27 ottobre 2021 assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di appello la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione di estinzione del processo esecutivo sollevata dagli attori, odierni appellanti, sostenendo la tempestività dell’atto di citazione in riassunzione depositato entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale con cui è stata rigettata una richiesta di ricusazione del giudice.  Ad avviso degli appellanti il Tribunale non ha valutato la distinzione tra ricorso e citazione, atteso che, il primo, è un atto di iniziativa processuale rivolto direttamente al giudice, mentre il secondo è diretto alla controparte né ha tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’art. 125 disp att. c.p.c. che prevedono la indicazione, nell’atto, del provvedimento in base al quale è fatta la riassunzione (elemento nella specie non ravvisabile) e la notifica dell’atto stesso insieme al decreto di fissazione della udienza (nella specie non notificato); inoltre – hanno osservato gli appellanti – il Tribunale non ha tenuto presente che il vizio ricollegabile alla avvenuta riassunzione mediante atto di citazione è sanabile soltanto mediante la costituzione del convenuto ex art. 164 c.p.c., ma il primo giudice nulla ha disposto e deliberato in ordine alla mancata comparizione di tutte le altre parti (disponendo eventualmente la rinnovazione della domanda ex art. 165 V comma c.p.c.), rispetto alle quali non vi è la prova che le stesse siano state regolarmente convocate.  Gli appellanti hanno quindi ribadito la nullità della citazione in riassunzione e la eccezione di estinzione della prodromica procedura esecutiva n. ###/#### RGE del Tribunale di ### ed hanno chiesto di dichiarare conseguentemente anche la nullità della sentenza impugnata n. ###/###, attinente alla causa di merito introdotta in sede ### il secondo motivo di appello si lamenta che: il Giudice di primo grado non ha considerato che i convenuti opposti non hanno preso posizione sui fatti dedotti dagli opponenti – da ritenersi quindi accertati in base al principio di non contestazione – né hanno prodotto documenti o articolato istanze istruttorie dirette a contestare i fatti posti a fondamento della opposizione; gli attori opponenti invece avevano articolato istanze istruttorie (ordine di esibizione, CTU grafologica, prova testimoniale) ed il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, “ha escluso la possibilità di acquisire la fondamentale prova della falsità della procura a nome ### apposta sull’atto di pignoramento immobiliare datato ###, atto prodromico alla procedura esecutiva di cui è causa…”; il Tribunale non ha tenuto presente che i convenuti opposti non hanno operato il disconoscimento delle scritture prodotte, con la conseguenza che le stesse si hanno per riconosciute, né la perizia redatta da un grafologo sulle firme apposte sugli atti di precetto e pignoramento a firma ### né hanno prodotto una perizia grafologica finalizzata a confutare quella depositata dagli opponenti per contestare quanto dedotto (e provato) in ordine alla falsità della firma a nome ### apposta sull’atto di pignoramento.  3) Con il terzo motivo di appello gli appellanti lamentano in primo luogo la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione attiva che non può essere negata atteso che gli stessi sono stati già considerati parte del procedimento esercitando il legittimo diritto ad esperire ricusazione nei confronti del giudice del procedimento.  In secondo luogo, gli appellanti ritengono che il primo giudice ha valorizzato una giurisprudenza della Corte di Cassazione, risalente, affermando che: “Insegna infatti la Suprema Corte che il terzo opponente ex art 619 cpc non legittimato ad eccepire i vizi della procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, a meno che il titolo consista in una garanzia reale che dà al creditore un diritto di sequela nei confronti del terzo acquirente opponente (vedere in questo senso Cass.civ.n. 10810/2000 e 8397/2009).  Ad avviso degli appellanti: la sentenza così motivata non tiene in considerazione la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito che il terzo non ha una tutela diversa o maggiore rispetto a quella accordata al debitore esecutato, ma “una tutela aggiunta o alternativa, in quanto può agire nei limiti della concreta vicenda processuale, ossia a seconda che si proceda per investire l’an della esecuzione (art. 615 c.p.c.) o si intenda accertare da parte del terzo gli errori derivanti dalla illegittimità dell’iscrizione, e quindi della trascrizione e non già del titolo giudiziale (art. 619 c.p.c.)” (Cass., sezione terza civile, sentenza 04.04.2013 n. 8205) Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è difatti, osservano gli appellanti, il seguente: il terzo che in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento abbia acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, per cui il terzo non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c..  Sostengono poi che il pignoramento è frutto di un accordo simulatorio posto in essere ai loro danni dal creditore procedente/aggiudicatario, ### ### di cui ad oggi in seno alla proc. Esecutiva n. ###/#### RGE del tribunale di ### non sono nemmeno note le effettive generalità: il Giudice, tuttavia, non ha neanche tenuto conto del fatto che in tale ambito sono stati offerti n. 3 potenziali codici fiscali utilizzati dal ### ### ### ovvero 1) ###; 2) ###; 3) ### 4) Con il quarto motivo di gravame si lamenta il fatto che il giudice di primo grado non ha valutato correttamente il contenuto del contratto stipulato in data ###, posto a fondamento della opposizione alla esecuzione, dal quale si evince, secondo gli appellanti, che l’intero compendio immobiliare avrebbe dovuto essere riconsegnato ai medesimi entro e non oltre il termine essenziale del ###, né ha tenuto in considerazione la domanda giudiziale per esecuzione in forma specifica proposta dagli opponenti-odierni appellanti.  Sotto diverso profilo si censura la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, gli opponenti “vantano nei confronti dell’esecutata non un diritto reale, ma un diritto di credito a causa ed in ragione dell’asserito inadempimento del contratto di mandato”.  Difatti, secondo gli appellanti, laddove il Giudice intenda affermare che gli appellanti vantino solo un diritto di credito ad efficacia reale, ciò non troverebbe neanche conforto nella giurisprudenza di legittimità che afferma principi di segno esattamente contrario, ovvero che il terzo possa proporre opposizione non soltanto allorquando pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, bensì anche allorquando si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale.  5) Con il quinto motivo di appello viene dedotta la violazione di disposizioni che regolano il processo esecutivo (omesso avviso ex art. 498 cpc e omessa comunicazione ex art. 569 cpc), tali da comportare (la violazione dell’art. 569 ult. Comma c.p.c.), la nullità del processo esecutivo per collusione ex art. 2929 c.c.; inoltre il Tribunale, ad avviso degli appellanti, ha omesso di valutare gli elementi esposti come frutto di collusione tra il procedente e l’aggiudicatario (lo stesso ### che comporta la nullità del processo esecutivo, giusta deroga di cui all’art. 2929 c.c.  6) Con il sesto motivo di appello la decisione viene censurata nella parte in cui il Tribunale di ### ha affermato che “### pertanto in capo agli attori la condizione richiesta per agire ex art 619 cpc.. ### parte, la domanda giudiziale promossa dagli attori avanti il Tribunale di ### contro ### volta a fare accertare l’inadempimento del mandato ed il preteso diritto degli attori sui beni pignorati, è stata trascritta successivamente sia alle ipoteche sia ai pignoramenti eseguiti dagli altri creditori procedenti ed intervenuti. Tale circostanza non è contestata. La sentenza del Tribunale di ### anche se favorevole agli attori, non sarebbe pertanto opponibile agli altri creditori procedenti ed intervenuti.”: a tale riguardo osservano gli appellanti di non aver mai citato in giudizio ### e che quanto affermato sul punto dal primo giudice non trova riscontro nella documentazione prodotta.  7) Con il settimo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la omessa valutazione da parte del Tribunale delle dedotte problematiche di natura pregiudiziale riguardanti: – la mancata indicazione nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare del codice fiscale del creditore procedente che non risulta correttamente riportato nell’atto di pignoramento e di precetto (in cui è anche indicata una errata data di nascita), circostanze che comportano la invalidità e la inefficacia del pignoramento immobiliare trascritto presso la ### del territorio di ### – sez. distaccata di ### al n. ###/#### del ### e la invalidità della relativa trascrizione; – la falsità delle firme apposte da tale ### sull’atto di pignoramento.  8) Con l’ottavo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il Tribunale afferma che non sono ravvisabili “mancanze del ### che possano avere influito sul prezzo di vendita. Il vincolo di immodificabilità, cui fanno riferimento gli attori, era previsto nel bando, era conoscibile ed era ancora in vigore alla data della vendita. Analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine all’occupazione del bene, che eventuali interessati potevano facilmente accertare andando a visionare l’immobile.” Lamentano che il Tribunale non ha valutato tutti gli elementi a disposizione che avrebbero dovuto indurlo a revocare la aggiudicazione considerata la iniquità del corrispettivo di aggiudicazione rispetto alle caratteristiche di pregio della struttura poiché: -non è stato considerato che il valore del bene è stato stimato in €.  ###, perché sul bene insisteva un vincolo di immodificabilità della destinazione urbanistica che tuttavia sarebbe scaduto dopo soli 23 giorni rispetto alla aggiudicazione del bene, sicchè il valore deve ritenersi sottostimato; -il Giudice ha minimizzato un fattore che, invece, ha scoraggiato potenziali aggiudicatari dalla partecipazione all’asta: sull’avviso di vendita che ha dato luogo all’aggiudicazione, pubblicato dal delegato Avv. ### si legge che: “Il G.E., con Provvedimento del ### a seguito ### presentata dal legale del creditore procedente, ha nominato custode dei beni pignorati l’Avv. ###….. In occasione del primo accesso e visita degli immobili, la sottoscritta ha rilevato che gli stessi non sono più occupati dalla proprietà né dalla ditta affittuaria.”. Tale condizione, tuttavia, non è stata indicata sugli avvisi successivi al detto provvedimento di nomina del G.E. (e dunque al sopralluogo), pubblicati quasi un anno dopo, sui quali, invece, il medesimo delegato ha indicato che: “i beni pignorati risultano occupati dalla proprietà e dalla ditta affittuaria dei beni e titolare dell’attività agrituristica”.  Tale condizione ha certamente scoraggiato i potenziali acquirenti, in quanto va evidente che, nelle more della paventata occupazione della struttura ricettiva, costoro abbiano ritenuto sconveniente l’affare; -il Tribunale non ha considerato un ulteriore fattore, che è risultato altresì determinante nello scoraggiare i potenziali aggiudicatari dalla partecipazione all’asta, consistente nel fatto che sull’Avviso di vendita all’asta notificato alle parti si dava atto che sui beni gravavano alcune trascrizioni pregiudizievoli (due sequestri conservativi ed una domanda giudiziale) indicate come “formalità non sicuramente cancellabili d’ufficio”, mentre sull’Avviso di vendita relativo all’asta del ### (quello che ha condotto all’aggiudicazione dell’immobile in favore del ### ###, la dicitura “formalità non sicuramente cancellabili d’ufficio” risulta omessa: secondo gli appellanti “non è dato sapere quando sia stata cancellata tale dicitura, ma è certo che i potenziali acquirenti abbiano ragionevolmente ritenuto tale condizione (l’impossibilità di cancellare la domanda giudiziale) scoraggiante per un eventuale partecipazione alla gara, avvantaggiandosi di ciò l’aggiudicatario (ad un prezzo iniquo)”.  9) Con il nono motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato ed accolto al tempo stesso la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dagli appellati non contumaci: il Tribunale ha infatti affermato che dagli atti del processo non emergono elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno ex art. 96 cpc, sicché nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi e, contestualmente, ha condannato gli opponenti-appellanti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dei convenuti costituiti di una somma indicata in motivazione in €. 4.000,00 e in dispositivo in €. 6.000,00; né dal contenuto della sentenza può evincersi che il Tribunale abbia inteso respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dagli opponenti, non potendo chiedere un risarcimento soggetti che (secondo il ragionamento del giudice) non sono legittimati a proporre opposizione.  10) Con l’ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano in capo di condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 15.000,00 in favore di ciascuna parte costituita lamentando l’importo sproporzionato rispetto al valore della controversia ed alla attività svolta; chiedono la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite oppure, in subordine, la compensazione, in caso di rigetto dell’appello o di accoglimento parziale della domanda.  11) Ritiene il Collegio di esaminare, anzitutto, il quarto motivo di gravame diretto a censurare la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso le condizioni richieste per agire ex art. 619 c.p.c., basato su una non corretta valutazione del contratto di mandato posto a fondamento della opposizione proposta dagli odierni appellanti e sul fatto che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione la “domanda giudiziale in forma specifica” (avente ad oggetto quel contratto).  11.1) A tale riguardo si osserva, preliminarmente, che gli odierni appellanti non sono creditori procedenti né intervenuti nella procedura esecutiva promossa contro la società ### ###, e quindi, in quanto tali, possono eventualmente proporre la opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: tale opposizione, infatti, è volta a sottrarre agli sviluppi dell’esecuzione uno o più beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall’opponente.  11.2) Invero, in base alla citata disposizione, la legittimazione compete al titolare di “proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati” e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a chi si afferma titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori e asseritamente prevalenti su questo (Cass. civile sez. III, n.27888/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17876 del 31/08/2011, citata anche dagli appellanti).  E’ stato altresì precisato (Cass. civ. n. 26537/2017) che “### di terzo ex art. 619 c.p.c., può essere proposta: ### sempre e comunque, da chi vanti un diritto reale sulla cosa pignorata (così la lettera dell’art. 619 c.p.c., con una indicazione che per giurisprudenza pacifica ha valore esemplificativo e non tassativo: in tal senso si veda già ### 3, Sentenza n. 3896 del 05/12/1968, in seguito sempre conforme); ### chi vanti un diritto di credito nei confronti del debitore esecutato, invece, può proporre opposizione di terzo solo a due condizioni: (b1) che il diritto di credito del terzo opponente sia prevalente rispetto a quello del creditore procedente (tra le altre, in tal senso, si vedano ### 3, Sentenza n. 17876 del 31/08/2011 e ### 3, Sentenza n. 2828 del 28/11/1964); (b2) che l’opponente vanti un diritto di credito sulla cosa pignorata: un diritto, cioè, del quale la cosa pignorata formi l’oggetto diretto (ex multis, in tal senso, ### 1, Sentenza n. 5789 del 04/11/1982; ### 3, Sentenza n. 3649 del 15/11/1974; ### 3, Sentenza n. 3896 del 05/12/1968)” 11.3) Gli appellanti non risultano titolari di alcun diritto nel senso sopra indicato.  Essi infatti hanno posto a fondamento delle domande un contratto sottoscritto il ### con cui i medesimi hanno conferito alla società ### ### un mandato, senza rappresentanza, ad acquistare l’”azienda ### e connesso impianto agrituristico denominato ‘### sito nel Comune di ### località ### …..comprensivo di beni mobili ed immobili, anche da ristrutturare e/o risanare”: nel contratto i beni non risultano specificamente individuati mediante la descrizione catastale, ma tra le parti è pacifico che si tratta dei medesimi immobili (terreno con sovrastante fabbricato in cui si trova la tenuta agrituristica denominata “###”) sottoposti a pignoramento immobiliare in favore di ### contro la ### ### con sede a ### trascritto ad ### in data ### al n. ###, con cui è iniziata la procedura esecutiva oggetto del giudizio di opposizione di terzo (tali circostanze, dedotte dagli opponenti nel giudizio di primo grado e ribadite in questa sede ### hanno mai costituito oggetto di contestazione è possono quindi ritenersi accertate).  Dal contenuto del citato contratto si evince che gli opponenti avevano conferito alla società ### ### il mandato ad acquistare il complesso ### di proprietà della ### ### (estranea al contratto) ed avevano concordato con la mandataria il termine “essenziale” del ##/##/#### per la conclusione del mandato (art. 2h e art. 3) nonché previsto gli effetti dell’avvenuto perfezionamento dell‘acquisto o del mancato perfezionamento entro quel termine (art. 3).  I contraenti infatti avevano pattuito che: “l’incarico commissionato dovrà essere inderogabilmente adempiuto e concluso entro il termine essenziale del ###, termine entro il quale la mandataria e/o fiduciari che avranno compiuto le operazioni dovranno fornire rendiconto finale delle attività compiute e consentire ai mandanti di acquisire a titolo definitivo per sé o per altri i diritti di proprietà sull’azienda e sul connesso impianto agrituristico (compreso beni mobili, immobili e quote societarie), nonché la voltura di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative….” (art.  2h); “…il superamento del termine essenziale comporterà il verificarsi delle seguenti condizioni: 1. qualora si sia già perfezionato l’acquisto dell’azienda connesso impianto agrituristico….. senza che la mandataria e/o suoi fiduciari abbiano provveduto a fornire il rendiconto finale ai mandanti con contestuale consegna costoro di tutti i beni mobili ed immobili acquistati per loro conto…. i mandanti subentreranno di diritto nella proprietà dei beni medesimi….”: 2. qualora non si sia ancora perfezionato l’acquisto dell’azienda connesso impianto agrituristico…. il mandato si intenderà revocato e nulla sarà dovuto alla mandataria. In tal caso la mandataria e/o suoi fiduciari dovranno immediatamente rimborsare ai mandanti tutte le somme percepite per il conseguimento dello scopo contrattuale oltre interessi e rivalutazione, fatto salvo il riconoscimento dei danni patiti in ragione ed a causa di comportamenti colposi o dolosi attuati nell’ambito del mandato da qualsivoglia soggetto riconducibile alla mandataria…” (art.3).  11.4) Le clausole sopra indicate evidenziano chiaramente che gli odierni opponenti, proprio perché hanno conferito un mandato ad acquistare, non sono titolari di diritti di proprietà sui beni pignorati né di altri diritti reali che non risultano in alcun modo evidenziati nel contratto.  Né d’altra parte risulta che al mandato sia stata data completa esecuzione in modo tale da far acquistare la proprietà dei beni nel termine “essenziale” del ##/##/####: tale circostanza non è stata prospettata dagli appellanti i quali, anzi, hanno dedotto di aver proposto in forza del predetto contratto stipulato il ###, una domanda giudiziale “per esecuzione in forma specifica” – trascritta ad ### il ### al n. ####, e quindi in data successiva al pignoramento immobiliare – confermando così di non aver acquistato la proprietà del complesso aziendale.  In considerazione delle circostanze delineate si ritiene che gli appellanti possano far eventualmente valere soltanto le azioni connesse al contratto di mandato che tuttavia è un titolo inidoneo a fondare una valida opposizione di terzo nei confronti dei creditori e del debitore esecutato (la ### ###), estranei a quel contratto, in quanto determina l’insorgenza di sole obbligazioni in capo ai contraenti (mandanti e mandataria) e non produce alcun effetto di tipo reale.  11.5) ### parte la giurisprudenza di legittimità invocata dagli appellanti non appare decisiva al fine di pervenire ad una diversa conclusione poiché riguarda fattispecie diverse da quella in esame.  11.5.a) Infatti vero è che “Ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. Civ. n. 17876/2011); tuttavia con tale decisione è stato evidenziato che la legittimazione è configurabile in capo al titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell’esecuzione con riferimento non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale; in relazione alla fattispecie esaminata (si discuteva della legittimazione all’opposizione all’esecuzione di terzo di un soggetto mero affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di proprietà o altro diritto reale) è stato affermato che “la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo” .  Ciò posto si osserva che nella fattispecie in esame non è configurabile un diritto di credito ad efficacia reale nel senso sopra delineato atteso che , nel caso concreto, un diritto di credito è strettamente ricollegabile al mancato adempimento del contratto di mandato al quale è estraneo il debitore esecutato e quindi il titolare dell’eventuale diritto di credito, che trae origine da quel contratto, non potrà agire nei confronti del proprietario del bene (debitore esecutato) al fine di soddisfarsi sul bene ### oggetto del contratto medesimo.  11.5.b) Né appare pertinente la giurisprudenza richiamata secondo cui è ammissibile l’azione che il terzo estraneo alla procedura esecutiva immobiliare abbia dispiegato, anche in tempo successivo all’aggiudicazione od al decreto di trasferimento, per fare prevalere il proprio diritto reale immobiliare nei confronti del debitore originario, del creditore procedente e degli eventuali aggiudicatari del bene oggetto del suo diritto (Cassazione civ. sez. III del 13 novembre 2012 n. 19761, relativa ad una fattispecie in cui il terzo aveva rivendicato la proprietà dei beni oggetto di una domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento, situazione – quindi – diversa da quella di cui si discute in questa sede): infatti se è vero che la predetta azione, benché non più idonea ad incidere utilmente sul corso della procedura esecutiva, si atteggia come rivendicazione, con efficacia di giudicato, del bene immobile pignorato ed aggiudicato nei confronti del debitore o degli eventuali aggiudicatari, è pur vero che essa presuppone la titolarità di un diritto immobiliare sul bene che, nella specie, non è ravvisabile in capo agli odierni appellanti per le considerazioni in precedenza svolte.  11.6.) Esclusa, sulla base del contratto di mandato, la titolarità di una situazione giuridica inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 619 c.p.c., va valutata la questione concernente la domanda per “esecuzione in forma specifica” proposta dai sigg.ri ### ### e ### innanzi al Tribunale di ### nei confronti, tra gli altri, della ### ###  11.6.a) A tale riguardo si osserva, in primo luogo, che, come dedotto e documentato dagli attori odierni appellanti, il giudizio risulta definito in primo grado con la sentenza n. 600/2016 con cui il Tribunale, come si evince dalla motivazione: – ha evidenziato che la domanda formulata dagli attori nei punti da ### a ### – compresa quindi, per ciò che rileva in questa sede, quella diretta al trasferimento ai mandanti della proprietà dei beni mobili ed immobili intestati alla società ### ### – e, in via subordinata, nelle conclusioni rassegnate all’udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe implicato una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. che presuppone la “validità ed efficacia del contratto ed è pertanto incompatibile con la volontà degli attori di vedersi sciolti dal vincolo contrattuale, come richiesto in via principale”; – ha ritenuto meritevole di accoglimento, in parte, la domanda di risarcimento del danno nei confronti della mandataria ### ###; – ha respinto, sotto diversi profili, la domanda risarcitoria perché “collegata alla pronuncia di trasferimento dei beni mobili ed immobili a favore degli attori che non può essere accolta”.  Il Tribunale di ### ha quindi condannato, tra gli altri, la ### ###, pagamento della somma liquidata e ha rigettato “le altre domande” (così in dispositivo).  Ciò considerato si ritiene – a differenza di quanto rilevato dagli appellanti (secondo cui il giudice, avrebbe accolto “solo parzialmente la domanda attorea, nulla disponendo in ordine alla domanda giudiziale trascritta per esecuzione in forma specifica”) – che il Tribunale, con la citata sentenza (poi impugnata dagli odierni appellanti, in base a quanto degli stessi dedotto), si è pronunciato anche in ordine alla domanda di trasferimento dei beni, ritenendola incompatibile con la domanda di risoluzione del contratto di mandato e quindi rigettandola.  11.6.b) Ciò premesso va rilevato che gli stessi appellanti hanno evidenziato che: il pignoramento immobiliare (dal quale ha tratto origine la esecuzione immobiliare oggetto del giudizio di opposizione) è stato trascritto ad ### il ### al n. ###; la domanda giudiziale “per esecuzione in forma specifica” proposta in base al contratto di mandato è stata trascritta ad ### il ### al n. ####.  Tali circostanze sono state dedotte dagli opponenti innanzi al Tribunale (atto introduttivo pag. 3), ribadite dagli stessi nel presente grado di giudizio (pag. 4 dell’atto di appello) e non hanno costituito oggetto di contestazione sicché devono ritenersi accertate.  Pertanto in base all’art. 2915 II comma c.c. l’eventuale accoglimento della predetta domanda giudiziale non potrebbe produrre effetti in pregiudizio dei creditori – procedente ed intervenuti – perché trascritta successivamente al pignoramento.  Per le considerazioni svolte si ritiene che le doglianze articolate con il quarto motivo di gravame non siano fondate.  12.) Le argomentazioni che precedono con riferimento alla domanda giudiziale indicata dagli appellanti, assorbono e rendono superfluo l’esame del sesto motivo di gravame con cui gli stessi hanno censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato una domanda promossa innanzi al Tribunale di ### contro il ### trascritta successivamente al pignoramento, in realtà mai proposta.  13.) Esclusa quindi la attuale titolarità di un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo agli opponenti, per le ragioni sopra illustrate, si procede ad esaminare gli altri motivi di gravame (dal primo al terzo, quinto, settimo e ottavo) con cui, censurando la decisione del Tribunale, sono stati riproposti profili di invalidità ed inefficacia dell’atto di pignoramento nonché vizi della procedura esecutiva e la estinzione della stessa.  13.1) A tale riguardo gli appellanti hanno contestato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione attiva rilevando che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8205/2013, richiamata nell’atto di appello) secondo cui il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., come tale quindi ammissibile.  13.2) Tale principio si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 5986/2009) in base alla quale “Il terzo, il quale, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace, se non contesta la validità del pignoramento, alla norma dell’art. 2913 c.c., la quale nega ogni protezione agli interessi di esso acquirente sol che si trovino in conflitto con quelli dei creditori presenti nel processo esecutivo: cosicché egli non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi. Ove, invece, eccependo la nullità del pignoramento, negando conseguentemente l’applicabilità nei suoi confronti della norma anzidetta e sostenendo l’efficacia del suo acquisto nei confronti dei creditori, egli chieda la separazione del suo bene, neppure in tal caso egli, come terzo opponente ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può dedurre a fondamento della sua opposizione i vizi della procedura esecutiva: egli non ha, infatti, altro interesse fuorché quello di tutelare il suo diritto reale sul bene assoggettato all’esecuzione, …….Dal che consegue che in nessun caso il terzo acquirente del bene pignorato può essere legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, e che, ove egli abbia proposto tale opposizione, questa è inammissibile (Cass. 24.10.1975, n. 3532; Cass. 14.4.1993, n. 4409; Cass. 26.7.2004, n. 14003; Cass. 6.6.2008, n. 15030)”.  La Suprema Corte ha altresì precisato che nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento – quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti – l’acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell’espropriazione forzata, né è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione…” (Cass. civile sez. III, 28/06/2010, n.15400).  Più in generale, la Corte di legittimità ha precisato che il terzo opponente ex art. 619 c.p.c., non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa (cfr. Cass. 12 agosto 2000, n. 10810).  13.3) Alla luce di tali principi si ritiene che i terzi opponenti non possano -in ogni caso – far valere vizi della procedura esecutiva, quali quelli riproposti in questa sede con i motivi primo, quinto ed ottavo che riguardano la violazione di specifiche disposizioni che regolano il processo esecutivo e la legittimità o la nullità di atti dell’esecuzione (estinzione del processo esecutivo in seguito alla asserita irrituale e non tempestiva riassunzione dopo la decisione sulla richiesta di ricusazione, primo motivo; omessa rinnovazione dell’avviso ex art. 498 c.p.c. e inosservanza delle disposizioni all’art. 569 c.p.c ult. comma, tale quest’ultima da comportare la nullità del processo esecutivo per collusione ex art. 2929 c.c., quinto motivo; iniquità del prezzo di aggiudicazione, ottavo motivo).  L”inammissibilità, nel presente giudizio, deriva dal fatto che dette doglianze investono questioni che riguardano i rapporti tra i creditori – procedenti ed intervenuti – e la parte debitrice esecutata, e dal correlativo consolidato orientamento di cui si è detto (v. giurisprudenza sopra richiamata) secondo cui il terzo opponente, non essendo parte del procedimento esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene, oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa.  Per le considerazioni svolte si ritiene che i motivi primo, quinto ed ottavo debbanno essere respinti.  14.1) Passando ad esaminare gli altri motivi (secondo, terzo e settimo) si osserva che le doglianze sono dirette a far valere la invalidità e la inefficacia del pignoramento, come atto inziale del processo esecutivo, in considerazione sia della asserita falsità della firma posta in calce alla procura rilasciata a margine dell’atto di pignoramento immobiliare sia di alcuni errori relativi alla individuazione del creditore procedente (terzo e settimo motivo); gli appellanti hanno inoltre lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori (che ha escluso la possibilità di acquisire la prova della falsità della procura apposta sull’atto di pignoramento) ed evidenziato la omessa contestazione da parte dei convenuti sia dei fatti dedotti dagli opponenti sia dei documenti prodotti che non sono stati disconosciuti situazione che avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda degli opponenti sulla base della valutazione delle prove offerte dagli stessi e del comportamento tenuto dai convenuti (secondo motivo).  14.2) I motivi in esame – che, per la connessione delle problematiche trattate, possono essere trattati congiuntamente – non sono meritevoli di accoglimento.  Infatti anche a voler ammettere che gli attuali appellanti siano legittimati ed abbiano un interesse giuridicamente rilevante all’accertamento della legittimità o meno del pignoramento, perché dalla dedotta invalidità dell’atto inziale del processo esecutivo dipende la liberazione dei beni pignorati, oggetto della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica proposta innanzi al Tribunale di ### di cui si è parlato in precedenza, le doglianze non sono fondate.  14.2.a) A tale riguardo va anzitutto osservato che, in questa sede, è precluso l’esame delle questioni concernenti la dedotta falsità della firma (a nome di ### apposta in calce alla procura conferita a margine dell’atto di pignoramento immobiliare atteso che, come si evince dagli atti del procedimento che si è svolto innanzi al Tribunale: gli opponenti, sul punto, hanno proposto querela di falso nel corso del giudizio di primo grado con atto depositato il ###; il giudice ha disposto la separazione della domanda avente ad oggetto la querela di falso, ha fissato una udienza per gli adempimenti previsti dagli artt.  222 e segg. c.p.c. e ha emesso separata sentenza in ordine alla domanda principale degli opponenti (v. decreto depositato il ###), impugnata in questa sede.  Pertanto, le questioni evidenziate in ordine alla falsità della firma, apparentemente ricollegabile a ### sono state trattate separatamente nel giudizio di primo grado e sono quindi necessariamente oggetto di una separata sentenza, diversa da quella impugnata, come del resto esplicitamente affermato dal Tribunale di ### nella decisione appellata (in cui si dà atto che “sulla querela di falso si deciderà separatamente ex art. 279 comma 2 n. 5cpc”): di conseguenza le doglianze articolate dagli appellanti, concernenti tali questioni, sono in questa sede ### avendo dette problematiche costituito oggetto della sentenza impugnata.  14.2.b) ### parte si ritiene di non dover sospendere il presente giudizio in attesa della definizione sulla querela di falso.  Invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale l’atto di pignoramento a norma del combinato disposto di cui agli artt.  170 e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (Cass. n.  1687/2012); è stato altresì affermato che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti, oltre che nell’atto di pignoramento, nell’atto di precetto (Cass. n. 6282/2012).  Da tali principi deriva che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto: e del resto ai sensi dell’art. 83 c.p.c. la procura può essere conferita, tra l’altro, anche a margine del precetto.  Ciò premesso si osserva che nella fattispecie in esame (come si evince dalla copia – non integrale – dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, allegata dagli opponenti alla querela di falso e riprodotta in questa sede) ### ha rilasciato a margine dell’atto di precetto la procura ai fini della rappresentanza e difesa “del presente procedimento e nel giudizio di eventuale esecuzione…” all’avv. ### il quale ha poi sottoscritto l’atto di pignoramento immobiliare.  Pertanto l’asserita falsità della firma posta in calce alla procura rilasciata a margine dell’atto di pignoramento non è tale da comportare la invalidità di tale atto atteso che questo risulta validamente sottoscritto dal predetto legale al quale era stata già rilasciata la procura a margine dell’atto di precetto (prodromico al pignoramento) anche per il processo esecutivo, procura questa pacificamente sottoscritta dal ### la cui firma non è stata oggetto di contestazione ed anzi è stata indicata quale elemento di comparazione nell’atto di querela.  14.3) In merito agli ulteriori rilievi si osserva che gli appellanti hanno evidenziato: – che sull’atto di pignoramento immobiliare trascritto presso l’### del territorio di ### (in data ### – n. Part. ###, n. Gen. ###), risulta indicato “### ### nato a ### il ###” (il cui codice fiscale è ###), mentre il creditore procedente come costituito nel presente giudizio è il “### ### nato a ### il ###, c.f. ###”; – la omessa indicazione del codice fiscale del creditore procedente ### nell’atto di precetto e di pignoramento in cui è indicata quale data di nascita del medesimo il ###.  A tale riguardo va rilevato che – come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 13543/2018) – “a norma dell’art. 2665 c.c., non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l’invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell’atto”.  Alla luce di tale principio si ritiene che gli errori evidenziati non siano tali influire negativamente sulla validità dell’atto inziale della esecuzione e da determinare la inopponibilità del pignoramento nei confronti dei terzi, odierni appellanti, in considerazione del fatto che: – in tutti gli atti risulta indicato quale creditore procedente “### ###”, nato a “###” nel “###” ; – le generalità complete e corrette del creditore – “### nato a ### il ###, c.f. ###”, coincidenti con quelle dell’appellato risultanti dalla comparsa di costituzione e risposta richiamata nell’atto di appello – sono riportate nell’atto di cessione del credito (atto ### di ### rep. N. ###/###, registrato a ### il ###, al n. ### serie ##, munito di formula esecutiva) posto a fondamento della azione esecutiva, richiamato sia nell’atto di precetto sia nell’atto di pignoramento immobiliare.  In tale contesto la errata indicazione della data di nascita – 20.9 anziché 24.9 – e conseguentemente (nella nota di trascrizione dell’atto di pignoramento) del codice fiscale e la omessa indicazione del codice fiscale nell’atto di precetto e di pignoramento non creano incertezza in ordine alla individuazione del creditore procedente atteso che la corrispondenza tra i dati riportati in tutti gli atti contestati (nome, cognome, luogo, mese ed anno di nascita) e quelli indicati nel citato titolo esecutivo inducono ritenere che la persona che ha trascritto il pignoramento immobiliare coincide con il creditore ### indicato nel contratto di cessione del credito posto a fondamento della azione esecutiva e va quindi individuato in ### nato a ### il ###, c.f. ### (costituito nel giudizio di opposizione).  Per le considerazioni svolte i motivi in esame vanno respinti, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione prospettata con tali motivi.  15.) La doglianze articolate dirette a censurare il capo della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. sono solo parzialmente fondate, nei limiti in cui è rilevato il contrasto tra la somma liquidata in motivazione (€. 4.000,00) e quella poi indicata in dispositivo (6.000,00).  15.1.a) Invero, in primo luogo, si osserva che non è configurabile la asserita contraddittorietà della motivazione ricollegabile, secondo gli appellanti, al fatto che il Tribunale, dopo aver respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., ha condannato gli opponenti al versamento della somma ex art. 96 III comma c.p.c.  A tale riguardo va rilevato che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – ”….la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione…” (Cass. civ. Sez. VI, 18/11/2019, n. 29812).  Da tali principi si evince che i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 I e II comma c.p.c. sono diversi da quelli che giustificano la applicazione, anche d’ufficio, del III comma della disposizione citata che prevede una “sanzione di carattere pubblicistico”, priva di natura risarcitoria, nei confronti della parte soccombente che abbia fatto “abuso” dello strumento processuale.  15.1.b) In considerazione di tali differenze non sussiste la dedotta contraddittorietà nella decisione del Tribunale che, dopo aver respinto la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. , in mancanza di “elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno”, ha condannato gli attori soccombenti, tenuti al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di €. 4.000,00 ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. “stante le ragioni del rigetto e tenuto conto che il difetto di legittimazione era già stato evidenziato dal G.E. e dal Tribunale in sede ###relazione alla maggior parte delle eccezioni sollevate dagli attori si era già espresso il Tribunale” con una precedente sentenza.  Ciò posto e tenuto presente che non è stata specificamente contestata detta motivazione in base alla quale il Tribunale ha ravvisato, nel caso di specie, un “abuso” dello strumento processuale, si ritiene che la condanna ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. debba essere confermata.  15.2) In ordine alla entità della somma liquidata, invece, le doglianze sono meritevoli di accoglimento, atteso che il predetto importo di €. 4.000,00 risulta congruo e non vi sono ragioni che giustificano la liquidazione della diversa e maggior somma di €. 6.000,00 indicata (per errore materiale) in dispositivo: in tali limiti in accoglimento del gravame, va parzialmente riformata la sentenza impugnata.  16.) In considerazione dell’esito del giudizio, caratterizzato dalla sostanziale soccombenza degli appellanti, e dei limiti dell’accoglimento dell’appello (su un unico aspetto, marginale, rispetto all’oggetto della controversia), si ritiene di porre a carico degli stessi le spese del presente grado del procedimento, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell’attività difensiva svolta.  17) Con riguardo alla domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c., avanzata dall’appellato, si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per la liquidazione del danno, neppure equitativamente, in mancanza di elementi idonei ad identificare concretamente l’esistenza del pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare una l’iniziativa avversaria (Cass. 4.11.2005 nr. 21393).  P.Q.M.  La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell’appello proposto da ### ### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. ###/####, determina la somma dovuta ex art. 96 III comma c.p.c.  in €. 4.000,00 in favore di ciascuna parte costituita; respinge per il resto l’appello confermando la sentenza impugnata.  ### gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 2.100,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.250,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 3.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP nella misura di legge ### deciso in Ancona il 15 giugno 2022.”. Giudicu/firmatari: Federico Guido, Marchetti Neda, Bora Anna. Così, Corte di Appello di Ancona, Sentenza n. 1309/2022 del 14-10-2022. […] Read more…Fondo Garanzia INPS TFR28/12/20230719256006 info@rossolini.net Chiaravalle – Ancona, via della Repubblica n. 14 Info & Contatti L’azienda in cui lavoravo è fallita. Come recuperare TFR e retribuzioni? inps fondo garanzia tfr avvocati. Che cos’è e come funziona il fondo di garanzia INPS TFR e ultime tre retribuzioni? Che cos’è e come funziona il Fondo Garanzia INPS TFR e ultime tre retribuzioni L’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che regola la“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” ha istituito “presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo (per fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato semplificato)  nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Come è noto, lo stesso meccanismo instaurato con l’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 con riferimento al Tfr, è stato esteso, col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR (e dunque, anche alle retribuzioni), “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”: a)-la data del provvedimento che determina l’apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. Cosa copre il fondo di garanzia TFR? I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono: il trattamento di fine rapporto (TFR); le retribuzioni e gli stipendi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto. Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente). Chi può presentare la domanda al Fondo di Garanzia TFR? Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Possono presentare domanda anche gli eredi, gli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2122 codice civile: coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR. Perché rivolgersi ad un avvocato per accesso al Fondo di Garanzia INPS TFR? Perché per accedere al Fondo di Garanzia TFR è necessario dimostrare all’INPS il preventivo stato di insolvenza ovvero di aver tentato il recupero del credito in ambito giudiziario. Le procedure concorsuali che danno diritto all’intervento del Fondo di garanzia sono: liquidazione giudiziale; fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria concordato semplificato. Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, ecc.), i requisiti per l’intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale; l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità. L’accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di garanzia INPS TFR. In determinate condizioni, il Fondo di garanzia INPS interviene anche nel caso di procedure concorsuali aperte in un altro degli stati membri delle UE (articolo 2, comma 4 bis, legge 297/1982). Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali (non soggetto a fallimento, ecc.) i requisiti per l’intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto; l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito (recupero credito) in modo serio e adeguato (e cioè, in ambito giudiziario) ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso. La prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali è data dal decreto del tribunale di rigetto dell’istanza di fallimento o dal decreto di reiezione della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, cooperative non soggette a liquidazione giudiziale, dal decreto che respinge il ricorso per l’accertamento dello stato di insolvenza. Quali documenti vanno allegati alla domanda Fondo Garanzia INPS TFR? Va innanzitutto chiarito che la domanda di accesso al Fondo Garanzia INPS TFR è telematica e può essere presentata per il tramite di un avvocato. In caso di fallimento, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda: la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto). la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’articolo 98, Legge Fallimentare o dell’articolo 206 del CCII. il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale.; la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione (articolo 99 della Legge Fallimentare o articolo 207 del CCII); la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l’accertamento del credito è stato chiesto l’accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente. In caso di esecuzione individuale alla domanda vanno allegati: il modello SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; il decreto del tribunale di rigetto dell’istanza di fallimento o decreto di reiezione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, salvo i casi di esclusione; copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata; la copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale); la copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza, oppure che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente), ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene o che, la quota di proprietà è tale da non garantire la soddisfazione del credito di lavoro richiesto. 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Andrea Rossolini | Avvocato Ancona – Studio Legale Ancona © 2010-2023 – All right reserved. P.IVA IT-02212610428 […] Read more…Guida in stato di ebbrezza: con tasso superiore a 1,5 g/l, in caso di incidente stradale la patente di guida è sempre revocata.28/10/2023SENTENZA N. 194 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di S. R., con ordinanza del 14 luglio 2022, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2022. Visti l’atto di costituzione di S. R., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 19 settembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Eliana Zecca e Flavio Giacomo Salvo Sinatra per S. R. e l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 19 settembre 2023. Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 14 luglio 2022 (reg. ord. n. 96 del 2022), la Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come da ultimo modificato dall’art. 33, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 1.1.– La Corte rimettente espone in fatto che l’imputato aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lettera c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada e successive modifiche, per avere circolato sulla pubblica via, durante le ore notturne (alle ore 1,50 circa), alla guida di un’autovettura, benché in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 g/l (nella specie 1,63 g/l), provocando in tali circostanze un incidente stradale; reato per il quale era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 7.200 di ammenda, con la concessione dei doppi benefici di legge e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 1.2.– Ai fini della rilevanza, valutata l’impossibilità di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi il chiaro tenore della disposizione nella parte in cui recita «la patente di guida è sempre revocata», la Corte d’appello evidenzia che, alla luce della contenuta gravità del fatto-reato e della personalità del reo, questi potrebbe beneficiare di una parziale riforma in senso favorevole della sentenza di primo grado, con applicazione della sola sospensione della patente di guida invece che della revoca, in considerazione del fatto che, pur avendo perso il controllo del mezzo ed impattato con il veicolo contro il guard-rail, non aveva cagionato danni a sé stesso o a terzi, né intralcio alla circolazione, aveva un tasso alcolico di poco superiore alla soglia massima, risultava incensurato; concessi i doppi benefici di legge, l’unica misura punitiva concretamente efficace restava la revoca della patente di guida, il cui primario ruolo afflittivo era accentuato dalle peculiari condizioni personali dell’imputato, occupato come agente di commercio, al quale l’impossibilità di ridotarsi di un titolo, se non a seguito di nuovo esame dopo cinque anni dal ritiro, avrebbe arrecato un serio pregiudizio occupazionale incidendo sulla sua capacità di proseguire e mantenere l’attività lavorativa. 1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ricorda che il sindacato di questa Corte sulla proporzionalità della sanzione penale, quando la scelta e la commisurazione della pena ad opera del legislatore trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come nel caso di sperequazioni tra situazioni omogenee e, di converso, in caso di equiparazione di situazioni oggettivamente differenti, prive di ragionevole giustificazione (sono citate le sentenze n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 50 del 1980), è stato esteso anche alle sanzioni amministrative punitive, che «condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito» – come recentemente ribadito dalla sentenza n. 95 del 2022, di cui il rimettente riporta ampi stralci –, con la conseguenza che anche per esse «si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (è citata la sentenza n. 185 del 2021 e, in senso conforme, le sentenze n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018). Premesso che della natura (anche) punitiva (oltre che preventiva) della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida non possa più dubitarsi (è citata la sentenza n. 68 del 2021), il giudice a quo prospetta una tensione della misura sanzionatoria in esame, idonea a comprimere la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e, talvolta, il diritto al lavoro tutelato dagli artt. 4 e 35 Cost., con il principio di eguaglianza-ragionevolezza dettato dall’art. 3 Cost., nonché con il principio di proporzionalità della pena, perché accomunerebbe una serie di situazioni giuridiche disomogenee in termini di offensività, invece graduabili sotto il profilo della colpevolezza e pertanto meritevoli, almeno in astratto, di un trattamento differenziato, potendo maggiormente conformarsi ai principi sopra richiamati, in luogo del previsto automatismo sanzionatorio, consentire al giudice di scegliere la sanzione amministrativa accessoria da irrogare, all’esito di un esame di tutte le circostanze di fatto caratterizzanti la vicenda concreta. 1.4.– Osserva sempre la rimettente che un differente livello di offensività della condotta punita dalla norma censurata potrebbe dipendere, ad esempio, dall’entità del fattore di pericolo attivato (come in caso di guida in stato di ebbrezza in un’area desolata ovvero in un centro abitato; su vie interne o rurali ovvero su strade provinciali/statali o autostrade; in zone poco battute ovvero trafficate), dalla gravità del danno cagionato (solo a cose ovvero anche a persone, oppure nessun danno), laddove, secondo il diritto vivente, la nozione di “incidente” rilevante in tema di reati stradali include qualunque forma di collisione del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita di strada, a prescindere dalla causazione di un danno a cose o persone, dall’entità del superamento della soglia di tasso alcolico fissata dalla legge, e dalle effettive modalità attraverso le quali il comportamento dell’agente si estrinseca. Ferma la rimproverabilità della scelta cosciente di porsi alla guida nonostante l’assunzione di alcolici, per la Corte rimettente andrebbe distinto il grado della colpa del conducente ebbro, che abbia dato luogo ad incidente circolando in maniera gravemente difforme rispetto alle prescrizioni dettate dalle norme stradali e ai generali canoni di diligenza, prudenza e perizia (guida a velocità elevata, cambi repentini di carreggiata, sorpassi improvvidi), da quello di colui che seppur alterato, abbia comunque osservato le regole della strada, modulando lo stile di guida anche in relazione alle proprie condizioni psicofisiche (procedendo a velocità assai moderata, mantenendo l’andatura nella corsia di destra ed evitando sorpassi), e finendo per perdere il controllo del veicolo solamente per il calo di riflessi determinato dallo stato di ubriachezza. 1.5.– Infine, il giudice a quo si confronta con la sentenza di questa Corte n. 88 del 2019 che, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, fatte salve le ipotesi in cui ricorrano le «circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.», non avrebbe comunque affermato la permanente validità dell’automatismo sanzionatorio previsto dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, emergendo palese il divario di offensività tra delitti colposi che implicano una compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, quando non addirittura la sua morte, e una contravvenzione che può consumarsi anche in totale assenza di danni. 1.6.– In sintesi, la Corte rimettente ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate in quanto l’impianto sanzionatorio vigente si configurerebbe come sproporzionato e irragionevole, in violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui, con l’automatica comminatoria della revoca della patente di guida, anche nei casi di minore gravità, non permetterebbe al giudice di infliggere una sanzione amministrativa accessoria più tenue al responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lettera c), e 2-bis, cod. strada che non abbia cagionato danni a terzi, a maggior ragione dopo che la citata sentenza n. 88 del 2019 ha fatto cadere l’obbligatorietà della revoca della patente per il condannato ai sensi degli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, purché non in stato di ubriachezza. 2.– Si è costituita in giudizio davanti a questa Corte la parte del giudizio principale S. R., prospettando anch’essa la fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. 2.1.– La difesa dell’imputato, descritta la dinamica dell’incidente stradale, premette che la norma censurata imporrebbe di applicare genericamente la sanzione per «qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività» (è citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 19 giugno 2019, n. 27211) e, quindi, senza alcuna distinzione in relazione alla tipologia di sinistro che si viene a verificare; previsione che, alla luce della citata sentenza di questa Corte n. 88 del 2019 che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, ha riconosciuto al giudice la possibilità di esercitare il proprio potere discrezionale scegliendo la misura accessoria maggiormente idonea al caso concreto per le fattispecie più gravi dei delitti previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., renderebbe evidente una difformità di trattamento tra le fattispecie in cui un soggetto rechi danno a cose o persone, fino a cagionarne la morte, seppure non sotto l’effetto di ebbrezza alcolica, punite come delitti, e le fattispecie in cui il soggetto agente si ponga alla guida in stato di alterazione alcolica o da sostanze stupefacenti e cagioni un sinistro, senza tuttavia ledere nulla e/o nessuno, punite come contravvenzioni, in cui è impedito al giudice, con una presunzione assoluta di necessità della revoca, di adeguare la risposta sanzionatoria alle esigenze, alla colpevolezza, alla gravità del fatto ed alla concreta condotta del reo, attraverso una ponderata valutazione caso per caso. Ripercorsa la giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità della pena, in riferimento sia al principio di eguaglianza, sia all’art. 27, primo e terzo comma, Cost., e quella sull’estensione alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente “punitivo” di talune garanzie costituzionali riservate alla materia penale, la parte sottolinea che la norma censurata non sarebbe rispettosa di tali principi in quanto, sebbene la causazione del sinistro possa dare luogo a più o meno danni, ed essere più o meno pericolosa, a seconda del luogo in cui è posta in essere e dell’orario in cui si verifica, a differenza della risposta sanzionatoria penale che consentirebbe di svolgere una valutazione perfettamente parametrata al caso di specie, sino ad azzerarsi attraverso l’istituto della sospensione condizionale della pena, la sanzione amministrativa appiattirebbe sullo stesso livello le diverse ipotesi concrete sussumibili nell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sopravvivendo come misura maggiormente afflittiva. 2.2.– Non nega la difesa che il cagionare o meno un danno grave o un semplice sinistro senza conseguenze apprezzabili possa dipendere da fattori esterni alla condotta, riconducibili alla mera casualità, ma insiste sulla necessità che, quando sia differente il grado di colpevolezza per la diversa prevedibilità del danno, sia lasciata al giudice la discrezionalità di dosare la sanzione in base al grado di rimproverabilità della condotta, quantomeno con riferimento a quei parametri e fattori che rientrano nel dominio dell’agente e sono da lui preveduti o prevedibili; la manifesta sproporzione, per eccesso, della reazione sanzionatoria rispetto al disvalore concreto dei fatti pure ricompresi nella norma censurata – prosegue – sarebbe evidente nel caso dell’imputato ritenuto meritevole della sospensione condizionale della pena eppure attinto da una sanzione amministrativa maggiormente afflittiva di quella penale, senza tener conto del fatto che generalmente la revoca viene privata della sua natura preventiva in quanto è preceduta da una misura cautelare sospensiva di durata inferiore, per cui l’imputato rientra in possesso del titolo abilitativo ben prima della definitività della sentenza, per poi esserne definitivamente privato quando condannato. 2.3.– In conclusione, per la difesa dell’imputato, la fissità della sanzione amministrativa, combinata con le severe ripercussioni determinate dalla misura sanzionatoria, comporterebbe una violazione del principio di proporzionalità, sottraendo al giudice, unico conoscitore delle circostanze di merito, la possibilità di valutare tutti gli elementi del fatto e di irrogare, a propria discrezione, la sanzione amministrativa punitiva più idonea al caso concreto. 3.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate in riferimento a tutti i parametri evocati. La difesa statale, ritenuta incompleta la ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo, ripercorre nella sua interezza l’art. 186 cod. strada, rubricato «Guida sotto l’influenza dell’alcool» che, in un complesso articolato normativo, regola compiutamente la fattispecie in ogni sua possibile configurazione, con rigida previsione di parametri, situazioni di danno e condizioni dell’agente, dettando una disciplina che si connota per una chiara finalità preventiva e per una crescente severità, in relazione alla quantità di sostanza alcolica presente nel circolo sanguigno dell’agente durante la guida e degli eventuali eventi di danno che scaturiscano dalla guida in stato di ebbrezza alcolica; riportati i dati statistici del periodo 2010-2019 che attestano un aumento dei sinistri stradali occorsi in conseguenza dell’ebbrezza alcolica, evidenzia che l’art. 186 cod. strada prevede la misura della revoca della patente di guida solo per l’ipotesi più grave (oltre 1,5 g/l e incidente del veicolo) in cui, secondo gli studi sull’effetto dell’alcol sul corpo umano, il guidatore risulta assolutamente inidoneo alla guida di qualsiasi veicolo. 3.1.– L’interveniente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni per la loro formulazione generica ed aperta, non chiarendo l’ordinanza di rinvio quale possa o debba essere il tempo di revoca della patente di guida o se essa debba essere semplicemente esclusa nei casi di sospensione condizionale della pena principale, sicché il rimettente chiederebbe non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse senza nemmeno indicare a questa Corte quale debba, o possa essere, la misura temporale minima della revoca della patente per il reato de quo. 3.2.– A sostegno della non fondatezza nel merito, l’Avvocatura rimarca che la previsione del legislatore, nell’ambito dell’esercizio della sua discrezionalità, di una progressione criminosa da cui consegue la revoca del titolo abilitativo, a prescindere dalla misura di pena principale irrogata nel singolo caso, costituisce una scelta ragionevole, proporzionata e ancorata alla tipizzazione di massima gravità della condotta, sanzionata dalla norma censurata con una misura amministrativa di natura preventiva, che tende alla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla temporanea inaffidabilità alla guida del soggetto condannato; la norma censurata non confliggerebbe né con la proporzionalità della sanzione, in relazione al fatto, né con il principio di offensività, posto che la complessiva regolamentazione della guida in stato d’ebbrezza alcolica, comprensiva della fattispecie aggravata, prevede la progressione della sanzione accessoria, dalla sospensione alla revoca della patente, ancorata a specifici e tassativi parametri, comportanti oggettivi e altrettanto crescenti pericoli ai beni giuridici protetti dalla norma (vita ed integrità della salute compresa quella del guidatore), senza che la possibile sospensione condizionale della pena principale comporti automaticamente che la sospensione debba riguardare anche la sanzione accessoria, o che l’incidenza di fatti casuali ed esterni collegati agli eventi che ad essa conseguono depotenzino la grave offensività intrinseca ed estrinseca della condotta che determina la revoca del titolo abilitativo per un certo periodo di tempo. 3.3.– Infine, quanto al richiamo alla citata sentenza n. 88 del 2019, la difesa statale osserva che l’ordinanza di rimessione avrebbe posto a raffronto situazioni giuridiche disomogenee in quanto, nell’ipotesi di omicidio o lesioni stradali colpose, non correlate all’alcol o agli stupefacenti, può accadere che la misura della responsabilità penale possa essere limitata, ad esempio, per un eventuale concorso di colpa della parte offesa, giustificando così l’attribuzione al giudice della diagnosi di inaffidabilità alla guida del soggetto coinvolto con la possibilità di sostituire la revoca con la sospensione temporanea della patente. Considerato in diritto 1.– Con ordinanza del 14 luglio 2022 (reg. ord. n. 96 del 2022), la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 3, nonché al principio di offensività come desunto dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, come da ultimo modificato dall’art. 33, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui prevede l’automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. 1.1.– A giudizio della Corte rimettente, la norma oggetto di censura contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati perché, sussumendo in termini di omogeneità una vasta gamma di condotte diverse e graduabili sotto i profili dell’offensività e della colpevolezza, configurerebbe un impianto sanzionatorio sproporzionato e irragionevole nella parte in cui, con l’automatica comminatoria della revoca della patente di guida, anche nei casi di minore gravità, non permetterebbe al giudice di infliggere una sanzione amministrativa accessoria più tenue al responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lettera c), e 2-bis, cod. strada che non abbia cagionato danni a terzi. Specie dopo che la sentenza di questa Corte n. 88 del 2019 ha fatto venir meno l’obbligatorietà della revoca della patente per il condannato ai sensi degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., purché non in stato di ubriachezza, la previsione della necessaria revoca del titolo per il conducente in stato di ebbrezza che non abbia arrecato lesioni o danni di altro genere sarebbe priva di idonea giustificazione. 2.– Devono essere, innanzitutto, dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto del tutto prive di motivazione. Il giudice rimettente si è limitato ad evocare i suddetti ed eterogenei parametri costituzionali a fondamento del principio di offensività, congiuntamente e senza alcuna distinzione, omettendo una specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza. Posto che ai fini dell’ammissibilità delle questioni non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare, l’ordinanza non fornisce elementi che consentano di valutare come la norma censurata possa incidere sui parametri evocati, omettendo di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza (sull’inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, ex plurimis, sentenze n. 118 del 2022, n. 213 e n. 178 del 2021, n. 126 del 2018 e n. 70 del 2015). 3.– Quanto alle censure incentrate sulla violazione dell’art. 3 Cost. che, a differenza delle precedenti, risultano ampiamente motivate, va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa statale per asserita genericità delle stesse. La Corte rimettente, oltre ad aver analiticamente esposto argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza della censura, ha individuato in modo specifico e con sufficiente determinatezza la ritenuta irragionevolezza della disposizione nel fatto che non consentirebbe al giudice di comminare una sanzione accessoria più tenue rispetto alla revoca della patente – individuata nella sospensione – e quindi di applicare trattamenti sanzionatori differenziati rispetto a situazioni non omogenee. Le lacune lamentate attengono a profili irrilevanti rispetto alla censura di difetto di proporzionalità dell’automatismo sanzionatorio, avendo questa Corte affermato da tempo che il suo intervento «in vista di una tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza possibilità pratica di protezione» non può ritenersi «vincolato, come è stato a lungo in passato, ad una rigida esigenza di “rime obbligate” nell’individuazione della sanzione applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima» (sentenza n. 222 del 2018), risultando a tal fine «sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018)» (sentenza n. 95 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 245 del 2019 e n. 180 del 2018). Inoltre, gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale, quali le circostanze fattuali in cui è stato commesso il reato, la personalità e le condizioni personali dell’imputato, risultano sufficienti a suffragare l’applicabilità della disposizione censurata ed il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità rispetto ad una eventuale riforma in senso favorevole della sentenza di primo grado con riferimento al trattamento sanzionatorio (ex plurimis, sentenze n. 169 del 2023, n. 152 e n. 59 del 2021 e n. 18 del 2020). 4.– Preliminare all’esame del merito della questione, in riferimento all’art. 3 Cost., è il quadro normativo in cui si colloca la disposizione censurata. 4.1.– L’art. 186 codice della strada, nel testo vigente, sancisce, al comma 1, il divieto di guidare in stato di ebbrezza. Ciò fa individuando, al comma 2, tre distinti illeciti, uno di carattere amministrativo e, gli altri due, di carattere penale contravvenzionale, ordinati per gravità crescente in misura proporzionale all’aumento del valore del tasso alcolemico accertato. In particolare, la condotta, ove non costituisca più grave reato, è punita: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l; all’accertamento di tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a terzi. La progressione sanzionatoria che ne risulta mostra quindi una piena graduazione anche con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (che, da un minimo di tre mesi per i fatti lievi, può arrivare fino a due anni per le condotte più gravi in ragione della misura del tasso alcolemico). 4.2.– Nella disposizione, dopo il comma 2, è stato inserito il comma 2-bis dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ed infine modificato, con l’aggiunta della parte sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale, dall’art. 33, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2010, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33. Con tale comma 2-bis è stata introdotta, da ultimo a decorrere dal 30 luglio 2010, una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui il conducente in stato di alterazione alcolica determini un incidente stradale, sicché la progressione sanzionatoria del comma 2 risulta inasprita. In via generale, è previsto il raddoppio delle sanzioni, indistintamente amministrative, penali o accessorie, di cui ai commi 2 dell’art. 186 e 3 dell’art. 186-bis (norma che già aggrava la sanzione per la fattispecie autonoma della guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), nonché il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Per l’ipotesi ulteriormente aggravata dall’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per chi alla guida provochi un incidente stradale, il medesimo comma 2-bis, nel suo secondo periodo, statuisce che «la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI», fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 dello stesso articolo in tema di confisca e sequestro del veicolo, nonché l’applicazione dell’art. 222 dello stesso decreto. In tale modo è riprodotta, in simmetria, la stessa progressione sanzionatoria del comma 2 della medesima disposizione. Dunque, la sanzione amministrativa accessoria va dalla sospensione della patente di guida per una durata minima di sei mesi per fatti lievi fino alla revoca della patente per le condotte più gravi in ragione sempre della misura del tasso alcolemico e con il concorso della circostanza aggravante di aver provocato un incidente. 4.3.– A completamento del regime sanzionatorio rileva l’art. 219 cod. strada che disciplina la revoca della patente di guida, il cui comma 3-ter prevede che, quando la revoca è disposta a seguito delle violazioni di cui all’art. 186 dello stesso decreto, non è possibile conseguirne una nuova prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto stabilito dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 222, che prevedono aumenti del periodo di interdizione, tra un minimo di cinque sino ad un massimo di venti anni, nel caso in cui la sanzione consegua ai reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.; termine ulteriormente aumentato sino a trent’anni nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga. 4.4.– Può aggiungersi che la guida in stato di ebbrezza va ricondotta alla categoria dei reati di pericolo presunto (vedi anche sentenza n. 211 del 2022), ove l’ambito di rilevanza penale del fatto, e così la gravità dell’offesa, è delimitato dal superamento quantitativo di valori soglia del tasso alcolemico; la pericolosità è tratteggiata dal legislatore individuando comportamenti che, alla stregua di informazioni scientifiche o del notorio di comune fonte esperienziale desumibile dai dati statistici della incidentalità stradale, si contraddistinguono per una spiccata attitudine a turbare la regolarità della circolazione stradale mettendo in pericolo la vita, l’incolumità e i beni delle persone coinvolte. 5.– Ciò premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. non è fondata. 6.– Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena – inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con la valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canone della sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nella loro misura (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). In via generale, la pena deve essere adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in modo da escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato (sentenze n. 63 del 2022, n. 143 e n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020). Quanto alla necessità di graduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, questa Corte, con riferimento alle sanzioni penali in senso stretto, ha più volte affermato in via di principio che previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenze n. 266 del 2022, n. 185 del 2021, n. 88 del 2019, n. 222 del 2018 e, nello stesso senso, n. 50 del 1980). Se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda «proporzionata» all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (sentenza n. 222 del 2018). Tali principi valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva, per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta, allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (sentenze n. 95 del 2022 e n. 185 del 2021; in senso conforme, le sentenze n. 40 del 2023, n. 266 e n. 246 del 2022, nonché le sentenze n. 212, n. 115, n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018). 7.– Venendo alla particolare fattispecie della revoca della patente di guida, che ha connotazione sostanzialmente punitiva (sentenza n. 68 del 2021), questa Corte in numerose occasioni è stata chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme che prevedevano la revoca stessa, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto (sentenze n. 246 del 2022, n. 99 e n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018), che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale (sentenze n. 266 del 2022 e n. 88 del 2019). In particolare, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva «la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate” sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime», senza che «il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata desse luogo ad «un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca», mentre, alla luce del medesimo criterio, ha escluso il contrasto con l’art. 3 Cost. della sanzione fissa della revoca della patente per le violazioni più gravi di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime stradali aggravate dalla presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Deve anche ricordarsi che l’art. 120, comma 2, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020). Analoghe dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno avuto l’effetto di rimuovere l’automatismo della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti (sentenza n. 22 del 2018) o alla condotta del custode di un veicolo sottoposto a sequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo o, comunque, consenta ad altri di circolare (sentenza n. 246 del 2022). Più recentemente, la sentenza n. 266 del 2022 ha, invece, ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., con cui era stato censurato l’art. 176, comma 22, cod. strada, nella parte in cui, con riguardo alla violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade, prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore per qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita, sul rilievo che la revoca non possa ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l’incolumità propria e altrui. 8.– Orbene, deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada si declina – come si è già visto (sopra punto 6 e seguenti) – secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo, l’impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi “gradi di intensità” della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. Il divario tra le varie misure – detentive, pecuniarie e accessorie – è correlato all’incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver il conducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell’autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l’entità dell’incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, sia collocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata. È vero – come indica il giudice a quo – che l’imputato potrebbe aver provocato, in concreto, un «incidente» di modesta portata, come nel caso di specie. Ma ciò non esclude – secondo una valutazione non irragionevole del legislatore – che tale condotta si collochi comunque al livello più elevato della descritta graduazione. La modestia delle conseguenze dell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver il pieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa di tale alterata condizione psico-fisica. Si tratta di un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. La previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva tende alla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla condizione di temporanea inaffidabilità alla guida, alla quale si è posto consapevolmente il soggetto condannato, e dalla maggiore pericolosità del comportamento censurato rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate. Tenuto conto che «la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida» (ordinanza n. 247 del 2013), la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca, in funzione della gravità dell’incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole nei confronti di colui il quale, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche. Pertanto, non vi è alcun «indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca» (sentenza n. 88 del 2019). 9.– Del resto, per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamento sufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l’aumento della pena oscillare tra un minimo e un massimo, raddoppiati nell’ipotesi aggravata, ma comunque da determinarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. L’eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo; sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento; sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione. Infatti, la revoca della patente di guida non ha una efficacia ostativa permanente, in quanto il titolare di patente revocata può conseguire un nuovo titolo abilitativo in un termine che l’art. 219, comma 3-ter, cod. strada, nel caso in cui la misura consegua alle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 cod. strada, ha fissato in tre anni. 10.– Infine, deve escludersi un’irrazionalità estrinseca che deriverebbe dal confronto, quale tertium comparationis, con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che potrebbe invece beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 165 e n. 85 e del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). L’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 88 del 2019 solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, ossia «allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.», restando quindi vigente in particolare nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il tertium comparationis non è quindi utilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini analoghi la condotta di un soggetto che, in pari stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte. 11.– In conclusione, la sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito sanzionato dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell’ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata. Da ciò consegue la non fondatezza della questione. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA […] Read more…Illegittima sospensione del profilo social e risarcimento del danno02/09/2023Con sentenza n. 1659/2021 pubbl. il 09/11/2021 “la Corte di Appello di L’Aquila, riunita in camera di consiglio, composta da Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente Dott. Elvira Buzzelli Consigliere rel. est. Dott. Francesco Filocamo Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n. 295/2020 R.G., promossa da ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti ###, ### e ###, Appellante Nei confronti di ###, Rappresentato e difeso dall’Avv. ###, Appellato OGGETTO: azione di risarcimento del danno non patrimoniale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l’appellante: “…in via principale: riformare l’Ordinanza per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, rigettare integralmente tutte le domande dell’Appellato; in via subordinata: riformare l’Ordinanza, determinando che i danni asseritamente subiti dall’Appellato ammontano a zero ovvero a una cifra inferiore a quella liquidata nell’Ordinanza e, per l’effetto, rigettare parzialmente le domande dell’Appellato; in ogni caso: revocare l’obbligo di ### di pagare le spese legali sostenute dall’Appellato in relazione al procedimento di primo grado, inclusi IVA e CPA, e condannare l’Appellato al relativo rimborso nonché al pagamento di spese, competenze e onorari del presente grado di appello, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Per l’appellato: “…ogni contraria istanza disattesa, respingere l’avversa domanda, in quanto inammissibile e comunque destituita di alcun fondamento in punto di fatto e di diritto, con vittoria delle spese di lite.”. FATTO E DIRITTO Con ordinanza pubblicata in data 29/01/2020, il Tribunale di Chieti accoglieva il ricorso ex art 702 bis c.p.c. con il quale il Sig. ### aveva domandato la condanna di ### al risarcimento di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, sotto forma di danno morale nella sua veste di danno relazionale, per la violazione e l’erronea applicazione degli “standard della comunità” previsti dal social network, in violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti di espressione e di manifestazione del pensiero. Il ricorrente deduceva di essere “utente” del noto social network “###” sin dall’anno 2010 ed in particolare allegava che 1) in data ### aveva pubblicato sul suo profilo una fotografia ritraente Benito Mussolini nel giorno del compleanno, accompagnata da una didascalia e poche ore dopo si era visto notificare sulla suddetta piattaforma un avviso di rimozione della fotografia pubblicata, poiché considerata non rispettosa dei cd. standard della comunità, con conseguente sospensione dell’utilizzo del suo account per la durata di trenta giorni; 2) in data ###, l’amministrazione del social network comunicava al Sig. ###, una nuova sospensione dell’utilizzo dell’account per tre giorni, per la pubblicazione di un’immagine della bandiera della Repubblica Sociale Italiana, rimossa poiché, anch’essa, ritenuta in violazione dei cd. standard della comunità. 3) pochi giorni dopo l’avviso del ###, il Sig. ### aveva ricevuto un terzo avviso con il quale ### comunicava la rimozione, sempre per violazione dei cd. standard della comunità, di un’altra fotografia che riproduceva il Monte Giano, sul quale, nel 1939, era stata riprodotta la scritta “DUX”, attraverso la potatura di una pineta; 4) in data ###, il ### riceveva un avviso di sospensione dell’account per ulteriori trenta giorni, per aver pubblicato, nella pagina intitolata “Una Bologna peggiore è possibile?”, un commento (rivolto ad un terzo soggetto) che non avrebbe rispettato i cd. standard della comunità in tema di bullismo ed intimidazione. 5) in data ###, il Sig. ### riceveva avviso di ulteriori trenta giorni di sospensione dell’account per aver pubblicato un post contenente l’immagine di un pilota di guerra, corredata da una didascalia descrittiva della sua tragica morte. 6) Durante i predetti ultimi trenta giorni di sospensione, il Sig. ### riceveva altra comunicazione di rimozione di altri due post per violazione dei cd. standard della comunità. 7) in data ###, veniva comunicato al ### un’ulteriore sospensione di trenta giorni per aver pubblicato, nel 2014, un’immagine ritraente Benito Mussolini con annessa didascalia “W Mussolini”. Sulla base di tali elementi di fatto e di diritto il ricorrente aveva denunciato l’illiceità della condotta della società convenuta tale da giustificare un risarcimento per danno morale, sotto due profili: A) illegittima sospensione dell’account ### per oltre quattro mesi, in un arco temporale di quattordici mesi complessivi, in violazione del diritto costituzionalmente garantito della libertà d’espressione; B) violazione dell’art. 617 sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) per avere la società convenuta creato un pregiudizio, interrompendo diverse sue comunicazioni con la illegittima sospensione dell’utenza, con ciò impedendo le sue abituali relazioni sociali sulla piattaforma informatica. 2. Si era costituita in giudizio la ###, contestando tutto quanto dedotto ex adverso, insistendo per il rigetto della domanda ed esperendo altresì eccezione riconvenzionale di inadempimento contrattuale. 3. Il Tribunale adito aveva accolto integralmente le domande attoree, condannando la società convenuta al pagamento di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite. In primo luogo, l’azione era qualificata come di origine contrattuale. Il Giudice aveva posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni: – l’ordinamento democratico della Repubblica italiana rifiuta ogni ideologia contraria alla carta fondamentale, la quale, in particolare, alla XII disposizione transitoria e finale vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”; – la cd. legge Scelba del 1952 aveva dato attuazione al detto principio costituzionale; – sulla suddetta normativa, si era formato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, sulla base del combinato disposto tra la XII disposizione transitoria e finale e l’art. 21 della Costituzione, le condotte apologetiche, per divenire illecite, devono concretarsi in comportamenti fattivi di pericolo (quest’ultimo inteso come probabilità del verificarsi dell’evento dannoso) di ricostituzione del partito fascista. Posto ciò, sotto un primo profilo, in riferimento alle quattro condotte relative all’espressione di un pensiero di adesione all’ideologia fascista, il primo Giudice ha motivato l’accoglimento della domanda attorea affermando che, affinché possa essere posta a base di un giudizio di inadempimento contrattuale, senza tuttavia violare il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, la condotta dell’utente de quo, avrebbe dovuto concretizzarsi in iniziative fattive volte a supportare ed elogiare l’ideologia fascista, in una logica di espansione del consenso, utile a concretizzare il pericolo di una sua riaffermazione. Il giudicante ha invece ravvisato nelle condotte di parte ricorrente la semplice espressione delle proprie convinzioni, pur improntate a dette ideologie, in una logica di dialettica e confronto. Di conseguenza, le condotte oggetto di causa non potevano, secondo il Tribunale, concretare la violazione degli standard, come eccepito dalla società convenuta, concretandosi nel mero esercizio del diritto costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero. Sotto un altro profilo (in relazione alla condotta sopra richiamata al punto 4), il primo Giudice riteneva che anche questa ultima non si poneva in violazione degli standard della comunità ma, tutt’al più, esprimeva un pensiero con un tono fortemente polemico. In conclusione, il Tribunale, accertando l’inadempimento contrattuale di parte resistente, condannava ###, a pagare al Sig. ### € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la cui liquidazione veniva effettuata equitativamente sulla base del fatto che: – le condotte di inadempimento erano reiterate; – la durata complessiva dell’inadempimento ammontava ad oltre 4 mesi, corrispondenti al periodo di sospensione forzata dell’account del ###; – gli altri utenti con cui il ### condivideva la piattaforma sociale erano circa 2.500; – nell’ordinamento italiano è fatto divieto alla liquidazione dei cd. danni puntivi. Infine, alla condanna alle spese di parte resistente secondo il principio di soccombenza, è stata applicata dal Tribunale la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014. 4. Avverso la predetta ordinanza, proponeva appello la ###, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe. 5. Resisteva l’appellata, chiedendo il rigetto dell’appello come da conclusioni trascritte in epigrafe. 6. Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 24/03/2021, tenutasi con trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 221, IV comma, l. 77/2020; quindi, la Corte, decorsi i termini assegnati ex art. 190 c.p.c. (concessi nella misura ordinaria, 60+20), riservava la causa a sentenza. 8. Posto ciò, l’appello proposto dalla ### è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. 8.1.Preliminarmente, occorre interrogarsi sulla legge applicabile, trattandosi di un rapporto contrattuale in cui l’utente – consumatore è cittadino italiano mentre il fornitore del servizio è società con sede in Irlanda, cosicché il contratto è certamente caratterizzato da profili di internazionalità. Trattandosi di un rapporto tra soggetti giuridici facenti parte dell’Unione europea, questa corte ritiene debba farsi riferimento al Reg. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che all’art. 6 c.1 individua quale legge applicabile quella del Paese ove il consumatore ha la residenza abituale (cfr. anche il regolamento UE n. 1215/2012, detto «Bruxelles I»). Anche in tema di giurisdizione tali atti normativi prevedono che il consumatore possa essere convenuto solo dinanzi all’autorità giudiziaria dello stato in cui domicilia, mentre quando sia il consumatore ad agire in giudizio gli è riconosciuta la facoltà di scegliere la giurisdizione competente. Nel confermarsi dunque la sicura sussistenza della giurisdizione italiana, va ritenuta l’applicabilità al caso della legge italiana. 8.2.Ciò posto, sempre in via preliminare, allo scopo di impostare correttamente l’esame delle censure proposte, va esplicitato l’inquadramento e la qualificazione giuridica della fattispecie, ricondotta dal primo giudice all’alveo della responsabilità contrattuale. Tale impostazione va certamente condivisa, sebbene si ritenga necessario prendere posizione sulle specifiche caratteristiche del contratto. Una volta affermato che siamo certamente in ambito negoziale ed in tema di responsabilità contrattuale, deve anzitutto ammettersi si tratti di un contratto per adesione, stipulato mediante il ricorso a moduli on line predisposti unilateralmente dal fornitore, le cui clausole, quindi, dovendosi applicare la legge italiana, essendo «…inserite nelle condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro» (art. 1370 c.c.) . 8.3.Altro elemento del contratto che occorrerà verificare ai fini di una corretta valutazione delle prestazioni poste a carico delle parti e dei poteri che negozialmente sono riservati a ### a tutela della regolarità del servizio e di un corretto uso della piattaforma da parte dei fruitori (e, in ultima analisi, per la valutazione della sussistenza e della gravità degli inadempimenti che le parti reciprocamente si addebitano) è se si tratti di contratto a titolo gratuito, come sostenuto dalla convenuta appellante, oppure a titolo oneroso. A tale riguardo, conviene anzitutto esaminare quanto risulta nell’incipit della pagina online che descrive oggi le Condizioni d’uso, che di seguito si trascrive: «Anziché richiedere all’utente un pagamento per l’utilizzo di ### o degli altri prodotti e servizi coperti dalle presenti Condizioni, ### riceve una remunerazione da parte di aziende e organizzazioni per mostrare agli utenti inserzioni relative ai loro prodotti e servizi. Utilizzando i Prodotti di ###, l’utente accetta che ### possa mostrargli inserzioni che ### ritiene pertinenti per l’utente e per i suoi interessi. ### usa i dati personali dell’utente per aiutare a determinare quali inserzioni mostrare all’utente. ### non vende dati personali dell’utente agli inserzionisti e non condivide informazioni che identificano direttamente dell’utente (informazioni come il nome, l’indirizzo e-mail o altre informazioni di contatto dell’utente) con gli inserzionisti senza l’autorizzazione specifica dell’utente. Al contrario, gli inserzionisti possono indicare a ### elementi come il tipo di pubblico di destinazione delle proprie inserzioni e ### mostrerà tali inserzioni agli utenti che potrebbero essere interessati. ### fornisce agli inserzionisti report sulle prestazioni delle proprie inserzioni per consentire loro di comprendere in che modo gli utenti interagiscono con i loro contenuti.». L’adesione dell’utente comporta quindi il sorgere di obbligazioni corrispettive, che, semplificando, dal lato dell’utente vanno individuate nella concessione a ### della facoltà d’uso dei dati personali (con le limitazioni sopra specificate ed oggetto di analisi, in altre sedi e sotto altri profili, che qui non rilevano) e, dal lato del gestore, nella messa a disposizione di strumenti che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende (vds. condizioni d’uso). Il punto essenziale da valutare è se la concessione della facoltà d’uso dei dati personali possa essere considerato alla stregua di un corrispettivo che, pur non avendo un contenuto patrimoniale immediatamente percepibile, costituisca il tassello fondamentale nella politica dell’impresa per attrarre il maggior numero di inserzionisti e realizzare lo scopo di impresa. Riguardo a tali concetti, è utile far riferimento ai principi espressi di recente nella sentenza emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, n. 2631, del 29 marzo 2021. Oggetto del giudizio era la legittimità del provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato ###, contestandole una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli art. 21 e 22 del Codice del consumo, individuata in un’informativa poco chiara ed incompleta, in merito all’attività di raccolta e utilizzo, a fini commerciali, dei dati degli utenti. In particolare, era – fra l’altro – proprio la dicitura allora presente (ed ora modificata, proprio in virtù di questo intervento), “Iscriviti! È gratis e lo sarà per sempre”, che immediatamente appariva all’utente quando decideva di procedere alla sua registrazione, ad essere stata ritenuta scorretta, in quanto evocava appunto impropriamente la gratuità della prestazione, senza informare l’utente che, invece, ### avrebbe fatto uso per propri interessi verso terzi, per fini commerciali, dei dati personali degli utenti acquisiti al momento dell’iscrizione. Il Consiglio di Stato, confermando sul punto la sentenza di primo grado (T.A.R. Lazio, I, sent. n. 260/2020, citata dall’appellato), ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante, sostenendo che all’assenza della corresponsione di una somma di denaro non conseguisse necessariamente una valutazione di gratuità della controprestazione. Il principio giuridico espresso valorizza, a ben vedere, il profilo patrimoniale della prestazione richiesta all’utente ampliandone la valutazione, in funzione dell’evoluzione della tecnologia e delle nuove scelte imprenditoriali che la pratica commerciale propone – evidentemente ritenute meritevoli di tutela giuridica – e, in tale ottica, giunge a considerare la facoltà d’uso dei dati personali concessa dall’utente al social network alla stregua di una controprestazione a contenuto patrimoniale. In questo quadro, sviluppandosi i principi affermati dal Consiglio di Stato, questo collegio ritiene di condividere l’affermazione che il contenuto patrimoniale di una prestazione possa ritenersi sussistente anche in quei casi in cui vengano ceduti, a titolo di corrispettivo per un servizio, beni diversi dal denaro che, per la loro potenzialità di sfruttamento commerciale, divengano suscettibili di una valutazione in chiave economico – patrimoniale. È, in sostanza, l’idoneità intrinseca del dato personale – legittimamente acquisito e trattato, s’intende, il che dovrà essere sempre attentamente valutato – a dover essere considerata, in quel determinato contesto, oggetto di proficuo sfruttamento commerciale, così consentendo di ritenere integrato il requisito della patrimonialità della controprestazione (volendo richiamare analogicamente un contratto tipico, questo schema richiama, a ben vedere, la permuta). Del resto, va ricordata in questo contesto la Direttiva 2019/770/UE (solo come elemento che rafforza il convincimento espresso, in quanto essa è successiva ai fatti di causa e non ancora vigente) perché essa esprime principi pienamente coerenti con questa prospettiva interpretativa; tale direttiva – proprio allo scopo di regolare il fenomeno in esame oramai diffusissimo – è andata ad esplicitare i principi immanenti alla disciplina contrattuale all’esame, chiarendo in modo non equivoco che «il trasferimento di dati personali costituisce corrispettivo del contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali e, dunque, è un’obbligazione assimilabile al pagamento del prezzo» (la direttiva 2019/770, che sarà in vigore dal gennaio 2022, si applica ai casi “in cui l’operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all’operatore economico, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall’operatore economico ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l’operatore economico e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti” (art. 3, par. 1). Ivi è anche affrontato, forse debolmente, il paradosso sotteso a questa impostazione – al quale è utile fare un doveroso accenno – laddove si prospetta il rischio che i dati personali, la cui protezione è considerata un diritto fondamentale dell’uomo, possano finire con l’essere considerati una merce di scambio, prevedendo la necessità di «garantire rimedi contrattuali ai consumatori, nell’ambito di tali modelli commerciali» (considerato 24). 8.4. Chiarito che il contratto è a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, sarà necessario ricordare che, come a tutti è noto, il contraente a titolo gratuito sia in genere tutelato con minor forza rispetto a colui che stipula a titolo oneroso (cfr. ad esempio, nella disciplina della compravendita gli artt. 1490, 1491 , 1492 , 1493 , 1494 , 1495 e 1496 c.c., rispetto a quella della donazione in cui il disponente, a meno che non sia in dolo, non risponde dei vizi dei quali sia affetta la cosa donata ex art. 798 c.c. o ancora al grado di tutela dell’acquirente con riferimento ai rimedi apprestati per le ipotesi di patologie del negozio). 8.5. Prima di chiudere su questo punto, giova chiarire come nella specie la clausola contrattuale che attribuisce a ### poteri di rimozione dei post e di sospensione degli account non possa essere ritenuta nulla. Al riguardo, l’appellato, ha riproposto le questioni di nullità della clausola nell’atto di costituzione e risposta (art. 346 c.p.c.) sia sotto il profilo codicistico che sotto il profilo della tutela consumeristica. A favore della natura non vessatoria della clausola reputa la Corte debba, sì, prendersi in considerazione la natura del contratto (per adesione) e la sua onerosità, ma debba anche valutarsi A) come l’adesione al contratto e il conseguente uso della piattaforma da parte degli utenti abbia ad oggetto la fruizione di un servizio non certo essenziale; B) che – sebbene in determinati ambiti e condizioni il profilo dell’utente possa restare noto solo ad una ristretta cerchia di persone (come pone in evidenza, in particolare, l’appellato) – ciò che si scrive è però sempre veicolato all’esterno da un soggetto giuridico diverso dall’autore di quelle espressioni, che è appunto ###; tali peculiarità consentono di ritenere non priva di ragionevolezza (ed anzi posta a tutela del sinallagma) la previsione in capo al proprietario e gestore del social network sul quale si manifestano le varie personali opinioni o si condividono contenuti del diritto di verificare che ciò avvenga nel rispetto dei valori condivisi posti alla base dell’adesione, chiarendosi come il successivo controllo giurisdizionale in ordine all’esercizio in concreto del potere di autotutela debba certamente essere volto alla verifica del rigoroso rispetto dei diritti delle parti, onde evitare abusi (cfr. del resto, i principi espressi, tra le altre, in cass. Sez. VI, 3 settembre 2015 n. 17579, in ambito diverso, trattandosi di un contratto di noleggio di apparecchiature da gioco, in cui comunque è stato negato il carattere vessatorio alla clausola che stabiliva in un quinquennio la durata del contratto senza possibilità di recesso anticipato, pur inserita in condizioni generali di contratto, non espressamente sottoscritta né oggetto di specifica contrattazione tra le parti). Facendo dunque applicazione dei principi di diritto espressi dalla suprema corte, deve affermarsi come la clausola mediante la quale – come nel presente caso – è attribuita ad una delle parti la facoltà di sospensione della prestazione in caso di inadempimento della controparte non rientri tra le clausole particolarmente onerose, essendo anzi assimilabile all’eccezione di inadempimento (non attribuisce cioè un potere unilaterale insindacabile di sospensione dell’esecuzione). Essa quindi non può considerarsi vessatoria perché non rientra tra le clausole che pongono in capo all’aderente «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto» (art. 1341 c.2 c.c.), ma afferisce alla normale regolamentazione del contratto e non impedisce di sollevare le eccezioni che, in un contratto individuale, potrebbero proporsi (cfr. cass. ult. cit.). L’eccezione di nullità della clausola, come riproposta dall’appellato, deve dunque essere respinta. 9. Sulla base di quanto osservato, prima di procedere all’esame specifico delle censure mosse va, riassumendo, anzitutto esclusa la fondatezza della premessa posta dall’appellante a fondamento della sua ricostruzione critica, che, cioè, il contratto possa tout court definirsi a titolo gratuito (vds punto 8, supra). Va anche sottolineato come tra le parti sia intercorsa una regolamentazione contrattuale mediante il ricorso alla tipologia del contratto per adesione, nel cui ambito il contraente ha accettato, tra le altre, anche l’art. 1 delle Condizioni, che – nella sezione Lotta ai comportamenti dannosi, protezione e supporto della community di ### – statuisce che: «Le persone creano community su ### solo se si sentono al sicuro. ### impiega team dedicati in tutto il mondo e sviluppa sistemi tecnici avanzati per rilevare usi impropri dei propri Prodotti, comportamenti dannosi nei confronti di altri e situazioni in cui potrebbe essere in grado di aiutare a supportare o proteggere la propria community. In caso di segnalazione di contenuti o condotte di questo tipo, ### adotta misure idonee, ad esempio offrendo aiuto, rimuovendo contenuti, bloccando l’accesso a determinate funzioni, disabilitando un account o contattando le forze dell’ordine». In tale contesto ed a tal fine, sottolinea l’appellante, «l’art. 3.2 delle Condizioni, rubricato “Elementi condivisibili e condotte autorizzate su ###”, meglio dettaglia i criteri per la valutazione dei comportamenti non tollerati: «### desidera che i propri utenti possano esprimersi e condividere contenuti per loro importanti, ma senza pregiudicare la sicurezza e il benessere degli altri o l’integrità della propria community. Pertanto, l’utente accetta di non adottare le condotte descritte qui sotto (o di agevolare o supportare altri ad adottarle): L’utente non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: Contrari alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all’uso di ### da parte dell’utente. • Contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti. • Contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale. ### può rimuovere o bloccare i contenuti che violano tali disposizioni…». Tale clausola, sulla base dei fatti allegati, è da ritenersi validamente pattuita in quanto appare posta a salvaguardia del sinallagma contrattuale, cioè dell’equilibrio tra la possibilità per l’utente di esprimersi e condividere contenuti ritenuti importanti e il pregiudizio che determinate modalità espressive o determinati contenuti possano arrecare alla sicurezza e al benessere altrui o all’integrità della stessa community; il che è come dire che quelle modalità espressive sono accettate nella misura in cui non finiscano con il divenire un attentato alla sicurezza e al benessere di altri utenti e/o all’integrità dei valori della stessa community. La violazione dei criteri di equilibrio sopra descritti, che sono sostanzialmente regole di convivenza civile, può ben dunque essere valutata alla stregua di un inadempimento contrattuale che, ove esistente, abilita la controparte a sospendere la propria prestazione, rimuovendo o bloccando i contenuti che violino tali disposizioni contrattuali. La valutazione, ritiene questa corte, deve essere condotta in sede giurisdizionale con particolare rigore ed attenzione e con riferimento ad ogni singolo episodio, posto che, se, da un lato, il fatto che la piattaforma sulla quale si opera, pur presentando profili che possono gestirsi come privati, resti comunque di proprietà della società giustifica l’attribuzione dei poteri di autotutela riconosciuta contrattualmente (a livello di immagine pubblica, infatti, la società vede ripercuotersi sulla propria sfera di interessi le conseguenze che gli utenti determinano attraverso le proprie iniziative all’interno della community); d’altro canto, l’esercizio in concreto di tali poteri non deve sfociare in comportamenti apertamente violativi della sfera di libertà espressiva che, dietro concessione dell’autorizzazione all’uso di propri dati sensibili e non gratuitamente, costituisce il contenuto tipico e, per così dire, la ragion d’essere dell’adesione ad una piattaforma di questo tipo, la cui funzione è appunto quella di consentire agli utenti di esprimersi e condividere contenuti per loro importanti. Tanto più in un contesto nel quale non è neppure specificato con quali modalità si formuli il giudizio di congruità dell’espressione usata da parte di ###. 9.2. Passando ora all’esame dei motivi d’appello, si ribadisce come lo stesso sia in parte fondato. Con il primo motivo di appello, la ###, ha denunciato l’erroneità della statuizione di primo grado, nella parte in cui ha omesso di applicare le condizioni e gli standard della comunità al rapporto oggetto di controversia, sostituendo la legislazione vigente alla volontà delle parti, in violazione del principio dell’autonomia privata ai sensi dell’art. 1322 c.c., valutando i contenuti pubblicati sulla piattaforma dal Sig. ### esclusivamente alla luce della normativa sull’apologia del fascismo. La censura può dirsi in astratto fondata, ma a ben vedere non è idonea a comportare l’integrale riforma della sentenza impugnata. Si è detto infatti della necessità di ricostruire la fattispecie alla luce della disciplina contrattuale, che proprio allo scopo è stata sopra analizzata. Tale analisi, se consente di riportare alla volontà delle parti il codice di autodisciplina sopra illustrato, obbliga a considerare come siano soggetti a tale codice non solo i comportamenti «contrari alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all’uso di ### da parte dell’utente», ma anche quei comportamenti «Contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti…. Contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale…». Ora, fermo restando come secondo questa Corte resta prioritario in caso di comportamenti illeciti la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, di certo il contratto autorizza anche l’adozione di iniziative di sospensione ed altro, alle condizioni sopra analizzate. È corretto dunque sostenere che a legittimare l’esercizio di poteri di autotutela possa essere non solo il comportamento contrario alla legge (certamente rilevante, giusta l’espresso richiamo contrattuale) – e dunque ad esempio quel comportamento che integri, in ipotesi, il reato di apologia del fascismo – ma anche un comportamento diverso, non definibile come illecito. Del resto, è bene qui chiarirlo espressamente, che i comportamenti delineati dalla XII disposizione transitoria della Costituzione e dalla legge l. 20 giugno 1952, n. 645 costituiscano altrettante limitazioni dell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero in Italia è a tutti noto e ciò non potrebbe certo essere posto in discussione da una diversa regolamentazione contrattuale. A tal fine è bene qui ricordare che in base alla legislazione vigente «Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista» (art. 1). 9.3. Ciò chiarito in ordine a questo primo profilo di censura, gli altri motivi d’appello che di seguito si illustrano, possono essere congiuntamente esaminati e, come si diceva, si rivelano in parte fondati. Con il secondo motivo, la società appellante ha censurato l’ordinanza del Tribunale laddove aveva «omesso di accertare che i contenuti pubblicati dal Sig. ### violavano gli standard della Comunità e che, di conseguenza, la società appellante aveva agito legittimamente rimuovendoli e sospendendo temporaneamente l’utenza, poiché le condizioni e gli standard della comunità prevedono la creazione di un ambiente di rispetto reciproco fra gli utenti, nell’ottica di una policy che vieta i gruppi e le organizzazioni che incitano all’odio. In particolare, l’appellante sottolineava il fatto che l’appellato aveva pubblicato diversi contenuti in supporto dell’ideologia fascista e, così facendo, aveva violato il divieto di esprimere supporto nei confronti di organizzazioni che incitano all’odio ai sensi degli standard della comunità». Con un terzo motivo d’appello, ### ha denunciato il contenuto dell’ordinanza nella parte in cui ha omesso di accertare il danno causato dalla condotta del ### il quale aveva pubblicato un commento, rivolto ad un soggetto terzo, nella pagina intitolata “Una Bologna peggiore è possibile?” in violazione dei cd. standard della comunità in tema di bullismo ed intimidazione ai sensi dell’art. 9, in base al quale: «…Per quanto riguarda i privati, la protezione offerta è superiore: rimuoviamo i contenuti pubblicati con l’intento di denigrare o imbarazzare una persona…». Con un quarto motivo, la società appellante si duole dell’erroneo riconoscimento da parte del Tribunale della sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dal Sig. ###, dal momento che, quest’ultimo, non ha dato prova dei danni lamentati, per il riconoscimento dei quali, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la legge richiede che, chi agisce per il risarcimento del danno deve fornire prova rigorosa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda. Con il quinto ed ultimo motivo di appello, ### si duole, in ogni caso, dell’entità, da ritenersi eccessiva, dell’importo liquidato a titolo risarcitorio dal primo giudice, per complessivi € 15.000,00, ritenuta dall’appellante illogica ed eccessivamente generosa, considerando che tale cifra «… corrisponde quasi al reddito medio annuale degli italiani; … seguendo, in via esemplificativa, la liquidazione del danno non patrimoniale operata dalle Tabelle di Milano, quella cifra verrebbe riconosciuta ad un giovane di trent’anni per gravi lesioni psicofisiche che comportano 8 giorni di inabilità…» Pertanto, invocava in caso di accoglimento della domanda la riduzione della misura del risarcimento entro la misura massima di € 5.000,00. 9.4. L’esame del secondo e terzo motivo, da svolgersi congiuntamente, richiede l’analisi delle singole condotte (costituenti secondo FB altrettanti inadempimenti, sanzionati con il legittimo. 9.3. Ciò chiarito in ordine a questo primo profilo di censura, gli altri motivi d’appello che di seguito si illustrano, possono essere congiuntamente esaminati e, come si diceva, si rivelano in parte fondati. Con il secondo motivo, la società appellante ha censurato l’ordinanza del Tribunale laddove aveva «omesso di accertare che i contenuti pubblicati dal Sig. ### violavano gli standard della Comunità e che, di conseguenza, la società appellante aveva agito legittimamente rimuovendoli e sospendendo temporaneamente l’utenza, poiché le condizioni e gli standard della comunità prevedono la creazione di un ambiente di rispetto reciproco fra gli utenti, nell’ottica di una policy che vieta i gruppi e le organizzazioni che incitano all’odio. In particolare, l’appellante sottolineava il fatto che l’appellato aveva pubblicato diversi contenuti in supporto dell’ideologia fascista e, così facendo, aveva violato il divieto di esprimere supporto nei confronti di organizzazioni che incitano all’odio ai sensi degli standard della comunità». Con un terzo motivo d’appello, ### ha denunciato il contenuto dell’ordinanza nella parte in cui ha omesso di accertare il danno causato dalla condotta del ### il quale aveva pubblicato un commento, rivolto ad un soggetto terzo, nella pagina intitolata “Una Bologna peggiore è possibile?” in violazione dei cd. standard della comunità in tema di bullismo ed intimidazione ai sensi dell’art. 9, in base al quale: «…Per quanto riguarda i privati, la protezione offerta è superiore: rimuoviamo i contenuti pubblicati con l’intento di denigrare o imbarazzare una persona…». Con un quarto motivo, la società appellante si duole dell’erroneo riconoscimento da parte del Tribunale della sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dal Sig. ###, dal momento che, quest’ultimo, non ha dato prova dei danni lamentati, per il riconoscimento dei quali, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la legge richiede che, chi agisce per il risarcimento del danno deve fornire prova rigorosa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda. Con il quinto ed ultimo motivo di appello, ### si duole, in ogni caso, dell’entità, da ritenersi eccessiva, dell’importo liquidato a titolo risarcitorio dal primo giudice, per complessivi € 15.000,00, ritenuta dall’appellante illogica ed eccessivamente generosa, considerando che tale cifra «… corrisponde quasi al reddito medio annuale degli italiani; … seguendo, in via esemplificativa, la liquidazione del danno non patrimoniale operata dalle Tabelle di Milano, quella cifra verrebbe riconosciuta ad un giovane di trent’anni per gravi lesioni psicofisiche che comportano 8 giorni di inabilità…» Pertanto, invocava in caso di accoglimento della domanda la riduzione della misura del risarcimento entro la misura massima di € 5.000,00. 9.4. L’esame del secondo e terzo motivo, da svolgersi congiuntamente, richiede l’analisi delle singole condotte (costituenti secondo FB altrettanti inadempimenti, sanzionati con il legittimo esercizio di quei poteri di autotutela). A tale riguardo, deve osservarsi che «il 28 luglio 2018 l’Appellato ha pubblicato una foto di Mussolini celebrativa del 135° anno della nascita ed elogiandone le “gesta”. Nel post di accompagnamento alla foto, l’appellato ha poi scritto quanto segue: «Oggi vorrei ricordare che se fosse passata la proposta di legge di un certo Fiano, scrivere – in realtà un grido che viene dal cuore – VIVA MUSSOLINI! avrebbe comportato rischi di denunce e di processi. La proposta Fiano è diventata cacca sciolta, buona per i mosconi e gli scarafaggi. Mentre il nostro grido, che avremmo comunque lanciato, leggi o non leggi, è poesia e gioia. È amore per l’Italia. VIVA MUSSOLINI!». Ritiene la Corte che in questa ipotesi, conformemente alla tesi espressa dall’appellante, il tono delle espressioni usate per esprimere il proprio dissenso dai contenuti della legge Fiano (che – ove definitivamente approvata – avrebbe introdotto l’art. 293-bis c.p. riguardante il reato di propaganda del partito fascista o nazista effettuata anche attraverso la produzione, la distribuzione o la vendita di beni che raffigurano persone o simboli ad essi chiaramente riferiti, ovvero attraverso il richiamo in pubblico della relativa simbologia e gestualità) sia certamente un tono gratuitamente offensivo che non trova alcuna giustificazione nel contesto del messaggio espresso dal ###. Se lo stesso non viola la legislazione vigente in tema di apologia del partito fascista, viola certamente quegli standard della comunità più volte richiamati che impegnano l’utente ad esprimere il proprio pensiero senza irridere o danneggiare l’immagine o l’idea altrui. Nella specie, invece, la metafora usata esprime in maniera estremamente offensiva un concetto che invece avrebbe ben potuto e dovuto essere espresso con rispetto. Questa corte ritiene pertanto condivisibile la valutazione effettuata dall’appellante, frutto di una corretta applicazione delle clausole contrattuali, posto che nella comparazione dei contrapposti interessi nella specie appare evidente come la metafora utilizzata non avesse altro scopo che quello di offendere un’iniziativa parlamentare non condivisa, senza veicolare a sua volta alcun pensiero significativo; essa, dunque, si apprezza come un’offesa puramente gratuita. Questa prima sospensione dell’account per 30 giorni non può dunque valutarsi illegittima, nell’economia dei rapporti contrattuali. Egualmente legittima va ritenuta l’iniziativa della società con riferimento all’episodio verificatosi l’11 febbraio 2019, quando l’appellato ha scritto un commento in risposta ad altro commento di un altro utente, in cui così si esprimeva: « è un provocatore che si diverte così – Lo lascerei al suo posto esattamente come lascerei nella toponomastica di molte città via Lenin, via Marx, via Tito etc etc; per dimostrare ai posteri la stupidità umana è rassicurante. Quando uno pensa di aver raggiunto l’abisso pensa che ci sono persone come e riacquista fiducia in sé». Ora, non è noto il tenore della conversazione, che nessuna delle parti ha ritenuto di riportare per intero. Letta quindi così come è, l’espressione appare certamente superare il limite di una rispettosa manifestazione del proprio dissenso, sostanziandosi nel definire stupido il proprio interlocutore, con espressione certamente tagliente (come lo stesso appellato riconosce), denigratorio e sprezzante, del tutto fuori misura perché priva di giustificazione per quella che appare essere una mera divergenza di vedute e di appartenenza politica. 9.5. In nessuno degli episodi successivi, invece, può ravvisarsi legittimo – sulla base, si ripete, della valutazione del tenore degli accordi negoziali – il ricorso da parte di ### alle iniziative repressive adottate, in quanto le espressioni utilizzate, nella valutazione dei contrapposti interessi come dedotti in contratto, appaiono tutte mere espressioni del pensiero; il che costituisce in ultima analisi, come più volte ribadito anche dall’appellante, la principale funzione di ### e la ragione stessa della proposta di adesione rivolta al pubblico degli utenti, quella cioè di consentire agli utenti di esprimersi e condividere contenuti per loro importanti. (vds. supra, 9.1). In tal senso è la valutazione di questa Corte con riferimento dunque ai seguenti quattro episodi: A) il 19 dicembre 2018, ### ha rimosso un contenuto che raffigurava la bandiera della Repubblica di Salò. Lamenta l’appellante che il ###, pur avendo ammesso tale circostanza, nel proprio ricorso non abbia riportato il testo completo della propria pubblicazione, che è il seguente: «Oggi è la giornata della bandiera italiana e questa è la mia bandiera. E non rompetemi gli zebedei colla storia delle origini massoniche perché questi colori sono stati anche i colori dell’Italia fascista e della Prima Repubblica, quindi sono anche i miei colori». B) pochi giorni dopo l’avviso del ###, il Sig. ### riceveva un terzo avviso con il quale ### comunicava la rimozione, sempre per violazione dei cd. standard della comunità, di un’altra fotografia che riproduceva il Monte Giano, sul quale, nel 1939, era stata riprodotta la scritta “DUX”, attraverso la potatura di una pineta; C) Il 7 maggio 2019, l’appellato ha pubblicato una foto di Adriano Visconti, maggiore della Seconda guerra mondiale, con la seguente didascalia: «Il maggiore Visconti e i suoi facevano parte di quei piloti che, aderendo alla RSI, difendevano le nostre città dai bombardamenti dei gangster volanti angloamericani». La mera pubblicazione della foto con un commento che si limita all’espressione del proprio pensiero, con minimi riferimenti rilevanti ai soli fini di dare un contesto al fatto non si ritiene siano sufficienti a violare gli standard della comunità. Anche in questo caso, la didascalia appare evocare un pensiero di mera appartenenza politica cosicché la comminata sospensione di 30 gg. appare di conseguenza a questa Corte non giustificata; D) Il ### è stato pubblicato un post – rimosso da FB, che ha comminato ance una sospensione di 30 giorni – raffigurante una foto di Mussolini con la descrizione “viva Mussolini”, che, secondo l’appellante, avrebbe dovuto intendersi come celebrazione di Mussolini e, per implicito, del regime fascista di cui è stato l’artefice, e così – per questa via – fondare un giudizio di espressione violativa del divieto di pubblicazione di contenuti raffiguranti forme d’odio organizzato. In tutti questi casi, le espressioni non travalicano la manifestazione di un’opinione che, a prescindere dalla sua condivisibilità (che non è un parametro contrattualmente assunto a criterio di giudizio) deve essere consentita ove fine a sé stessa. 10. Resta ora da valutare il danno, sia in ordine all’apprezzamento della sua sussistenza (IV motivo) che con riferimento alla sua entità (V motivo). In linea generale, sarà sufficiente rammentare che il danno non patrimoniale di cui è chiesto il ristoro, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è ammesso quando venga accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione. Di esso deve distinguersi una doppia dimensione, sub specie di danno – relazione, quale proiezione esterna dell’individuo e il danno morale quale sofferenza interna ed intima della persona (Cass. civ. Sez. III, Ord. 14-11-2017, n. 26805). Nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio di natura non patrimoniale, cioè non suscettibile di valutazione economica, il giudice deve tener conto di tutte le conseguenze derivate dall’evento dannoso, nessuna esclusa, evitando di operare duplicazioni risarcitorie, ovvero attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, cosicché, anche in presenza della lesione di diritti costituzionali inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso, il quale deve essere allegato e provato e che oltretutto deve avere le caratteristiche della gravità e della non futilità (cfr. Cass. SS. UU. Sentenza 11 novembre 2008 n. 26972; Cass. sent. n. 349/16 del 13.01.2016; Cass. sent. n. 339/16 del 13.01.2016). 10.1. Nella specie, gli episodi descritti, nella misura in cui hanno rappresentato un’ingiustificata limitazione delle relazioni interpersonali e delle comunicazioni private dell’attore, conseguite a quattro illegittime azioni di rimozione di post e sospensioni temporanee del profilo dell’utente, rappresentano dunque comportamenti certamente idonei a produrre conseguenze dannose sia in termini di sofferenza interiore, che in termini di impedimento della possibilità di coltivare appunto quelle relazioni quotidiane costituenti manifestazione della personalità che avevano costituito la ragione stessa dell’adesione. Non ritiene la Corte che possa dunque ragionevolmente negarsi che sussista la prova di un danno morale sotto entrambi i profili della sofferenza interiore e del danno relazionale. Il quarto motivo d’appello è dunque infondato. 10.2. E’ invece in parte fondato il quinto motivo, con il quale ### deduce che a tutto voler concedere il risarcimento accordato sia comunque da ritenere eccessivo. Ora, nella valutazione dell’entità del risarcimento dovrà tenersi conto del fatto che due dei cinque episodi oggetto del giudizio sono stati ritenuti legittimi da questo giudice, cosicché evidentemente la misura del danno andrà parametrata alle tre sospensioni illegittime, valutandone sia la durata (circa tre mesi) sia il fatto che tale periodo di forzata assenza dell’attore dalla piattaforma non è stato continuativo, nonché tenendo conto che l’attore ha lamentato di non aver potuto coltivare le sue relazioni, limitandosi ad allegarne il numero complessivo (circa 2.500 persone), senza però specificare se e quante di queste relazioni temporaneamente sospese fossero significative sul piano dei rapporti interpersonali né la frequenza dei contatti temporaneamente perduti e non altrimenti coltivabili. Non può dunque essere seguito l’attore laddove lo stesso invita la Corte a parametrare il pregiudizio subito in € 400 per ogni giorno di sospensione, misura che appare disancorata da qualsiasi parametro di valutazione affidabile. In considerazione di tutti questi elementi, si ritiene di stimare, in via equitativa, il danno patito mediante la liquidazione all’attualità di un importo di € 3.000. 11. Ogni altra questione è assorbita. 12. Il parziale accoglimento dell’appello circoscrive e riduce il perimetro di fondatezza della domanda e giustifica sia per il primo che per il secondo grado la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte d’Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: 1) Condanna ### in persona di chi legalmente la rappresenta a corrispondere a ### la somma complessiva di € 3.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo; 2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18/10/2021, su relazione del consigliere Buzzelli, estensore. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli Dott.ssa Silvia R. Fabrizio”. […] Read more…Guida in stato di ebbrezza, messa alla prova e restituzione del veicolo oggetto di confisca.01/09/2023Con la “Sentenza 24 aprile 2020, n. 75 La Corte costituzionale composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo nel procedimento vertente tra M. T. e la Prefettura di Bergamo, con ordinanza dell’8 maggio 2019, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2019. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a); deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020. Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza dell’8 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione. La norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, «nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, e procedere ai sensi dell’art. 231 , disponga restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del refetto che applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto». 1.1.– Il rimettente espone che M.T., fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza, era stato tratto a giudizio penale innanzi al Tribunale di Bergamo, il quale, disposta la messa alla prova e successivamente constatatone l’esito positivo, aveva emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. M.T. aveva quindi chiesto la restituzione del mezzo sequestrato, ed invece il Prefetto di Bergamo ne aveva ordinato la confisca. L’opposizione avverso l’ordinanza di confisca era stata respinta dal Giudice di pace di Bergamo, la cui sentenza era stata da M. T. appellata nel giudizio a quo. 2.– Ad avviso del rimettente, l’autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce un’irragionevole e deteriore disparità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova, anziché il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Il giudice a quo osserva infatti che, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale, dichiarata l’estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l’estinzione del reato, trasmette gli atti al prefetto, a norma dell’art. 224-ter cod. strada, affinché quest’ultimo, ove ricorrano le condizioni di legge, disponga la confisca del mezzo. Sarebbe irragionevole che lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità determini la revoca giudiziale della confisca, mentre l’esito positivo della messa alla prova lasci impregiudicata l’applicazione prefettizia della sanzione accessoria. Le «notevoli similitudini» tra i due istituti ne renderebbero illogica la diversità di disciplina in punto di confisca, tanto più che la disparità appesantisce il regime della messa alla prova, misura «già più afflittiva» rispetto all’altra, poiché essa esige, oltre alla prestazione di lavoro in favore della collettività, anche un’attività di riparazione del danno da reato e l’osservanza di un programma in affidamento al servizio sociale. 2.1.– Il giudice a quo correla la rilevanza della questione all’impossibilità di definire l’appello di cui è investito senza la previa verifica di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada. Secondo il rimettente, poiché l’art. 168-ter del codice penale stabilisce che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada «non lascia spazio a diverse interpretazioni in ordine alla sorte del veicolo sequestrato, nel senso l’autorità amministrativa, ove ne ricorrano le condizioni, non può che disporne la confisca». 3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondata la questione. L’Avvocatura assume che gli istituti confrontati dal giudice a quo siano tra loro «assolutamente eterogenei», sicché la disciplina dell’uno non potrebbe essere presa a tertium comparationis della disciplina dell’altro in ordine alla confisca del veicolo. Considerato in diritto 1.– Il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso l’ordinanza prefettizia di confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto. 1.1.– Il rimettente considera irragionevole che, in caso di estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba revocare la confisca del veicolo a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e che, viceversa, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, egli debba trasmettere gli atti al prefetto, affinché quest’ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, disponga la confisca del veicolo a norma del combinato disposto degli artt. 168-ter del codice penale e 224-ter, comma 6, cod. strada. 2.– La questione è formulata in modo apparentemente ancipite, poiché la violazione del parametro di ragionevolezza è riferita, nel contempo, all’omessa previsione del dovere del prefetto di disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova «ovvero» all’omessa previsione del medesimo dovere del giudice in sede di opposizione all’ordinanza prefettizia di confisca. 2.1.– Per costante indirizzo di questa Corte, «l’alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un’alternatività irrisolta (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017)» (sentenza n. 58 del 2020). Nel caso in esame, l’interpretazione complessiva dei termini di formulazione suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un’alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, laddove la congiunzione “ovvero” non ha valore disgiuntivo, bensì esplicativo, e sta cioè per “quindi”. Secondo il petitum sostitutivo così interpretato, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada dovrebbe prevedere che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il prefetto deve ordinare la restituzione del veicolo all’avente diritto; e che, “quindi”, ove il prefetto non abbia ordinato la restituzione del veicolo, ed anzi ne abbia disposto la confisca, la restituzione deve essere ordinata dal giudice dell’opposizione alla confisca. 3.– La questione è fondata. 3.1.– L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto, per gli imputati adulti, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). In particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014 ha aggiunto l’art. 168-bis cod. pen., che, al primo comma, consente di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova all’imputato per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale. A norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata, per effetto del terzo comma dell’art. 168-bis cod. pen., alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L’art. 168-ter cod. pen., esso pure aggiunto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014, stabilisce che l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (secondo comma, primo periodo) e che, tuttavia, l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (secondo comma, secondo periodo). 3.1.1.– Questa Corte ha osservato che la messa alla prova non è una sanzione penale, poiché la sua esecuzione è rimessa «alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso» (sentenza n. 91 del 2018); pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli imputati adulti, una «innegabile connotazione sanzionatoria», che la differenzia dall’omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa (sentenza n. 68 del 2019). La connotazione sanzionatoria della messa alla prova degli adulti viene evidenziata, tra l’altro, dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che, a norma dell’art. 168- bis, terzo comma, cod. pen., è una componente imprescindibile dell’istituto riguardo ai maggiorenni, e che invece, a norma dell’art. 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), non figura tra le prescrizioni del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili (ancora sentenza n. 68 del 2019). 3.2.– Aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010, e quindi introdotto contestualmente all’art. 224-ter cod. strada, il comma 9-bis dell’art. 186 del medesimo codice prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza, a condizione che il reato non abbia provocato un incidente stradale, può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Ai sensi del medesimo comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato. 3.2.1.– Questa Corte ha avuto modo di sottolineare che il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada è, a tutti gli effetti, una pena sostitutiva (ordinanza n. 43 del 2013). Essa svolge, peraltro, anche una funzione “premiale”, in quanto il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, riduzione a metà della durata della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo (sentenza n. 198 del 2015). 3.3.– Sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. che il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada hanno ad oggetto la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Mentre rappresenta l’essenza stessa della pena sostitutiva di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività è soltanto una componente del trattamento di prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. Infatti, a norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova esige anche condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, e altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. Il lavoro non retribuito in favore della collettività è una componente ulteriore della messa alla prova degli adulti, e tuttavia una componente imprescindibile, poiché, a norma dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., «la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità». 3.4.– Per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019), e tale limite vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 236 del 2018). 3.4.1.– Orbene, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest’ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale. 3.4.2.– I profili differenziali tra i due istituti non sono in grado di giustificare la previsione dell’applicabilità della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato. Non lo è la circostanza che, a differenza della messa alla prova dell’adulto, applicabile solo a richiesta dell’imputato, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada può essere applicato dal giudice anche d’ufficio, alla sola condizione che l’imputato non vi si opponga (ordinanza n. 43 del 2013). Il differente ruolo della volontà dell’imputato nell’applicazione delle due misure non incide sull’oggettività della prestazione lavorativa resa in favore della collettività, e con esito egualmente positivo, sicché esso non può giustificare un diseguale trattamento delle fattispecie in ordine alla confisca del veicolo. Né la giustificazione della disparità di trattamento può essere rinvenuta nel fatto che, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il lavoro sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. Avendo carattere non perentorio, ma soltanto preferenziale, questa disposizione non è sufficiente a differenziare, in termini generali e assoluti, l’attività non retribuita svolta quale pena sostitutiva da quella viceversa prestata nell’ambito della messa alla prova. 3.4.3.– Come già ricordato, nonostante la base volontaria che la distingue dalla pena, la messa alla prova dell’adulto determina pur sempre un «trattamento sanzionatorio» dell’imputato, ciò che questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 91 del 2018, in adesivo richiamo alla sentenza 31 marzo 2016-1° settembre 2016, n. 36272, delle sezioni unite penali della Corte di cassazione. La circostanza che tale trattamento sanzionatorio abbia una sua indefettibile componente nella prestazione del lavoro di pubblica utilità – come evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2019 – denuncia la manifesta irragionevolezza della possibilità di applicazione della confisca nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per effetto dell’esito positivo della messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. 3.4.4.– In proposito, deve rilevarsi che, al momento dell’introduzione dell’art. 224-ter cod. strada, avvenuta contestualmente all’aggiunta dell’art. 186, comma 9-bis, del medesimo codice, l’ordinamento non prevedeva ancora l’istituto della messa alla prova per gli imputati adulti, quale autonoma causa di estinzione del reato. In occasione di tale riforma, il legislatore, mediante il comma 6 dell’art. 224-ter cod. strada, ha disciplinato gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, prevedendo che, mentre l’estinzione «per morte dell’imputato» comporta il venir meno delle sanzioni accessorie già in essere, l’estinzione del reato «per altra causa» investe il prefetto della verifica di sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Nel contempo, tuttavia, mediante l’aggiunta del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, il legislatore ha introdotto una specifica, e nuova, ipotesi di estinzione del reato, appunto quella del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, anch’essa incidente sulle sanzioni amministrative accessorie, giacché ne deriva la revoca della confisca del veicolo, oltre alla dimidiazione della sospensione della patente di guida. In tal modo, il legislatore ha delineato un peculiare “microsistema”, all’interno del quale l’estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in ragione della sua evidente natura “premiale”, esclude la confisca del veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato (diverse dalla morte dell’imputato), che, non condividendo quella natura “premiale”, contemplano l’eventualità della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del reato). L’interna coerenza di questo “microsistema” è stata alterata dalla sopravvenuta disciplina della messa alla prova, con effetti distorsivi sull’attuale portata applicativa dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada. Infatti, la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) – laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata. 3.4.5.– La disciplina degli istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio dei reati stradali non aggravati ha un evidente carattere speciale, come dimostra proprio la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza non aggravata da incidente, la cui funzione “premiale” questa Corte ha già sottolineato (sentenza n. 198 del 2015). Attesa la sua portata generale, la sopravvenuta disposizione dell’art. 168-ter cod. pen., secondo la quale l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non interferisce con la menzionata disciplina speciale, in quanto, mancando elementi indicativi di una contraria volontà del legislatore, opera il criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992). 3.5.– Per quanto sopra detto, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada è manifestamente irragionevole. Come già chiarito nell’escludere il carattere ancipite della questione, il profilo enunciato dal rimettente circa i doveri decisori del giudice dell’opposizione alla confisca è meramente consequenziale a quello riguardante i doveri provvedimentali del prefetto, sicché non occorre sottoporlo ad autonomo esame, né farlo oggetto di autonoma pronuncia. 4.– Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA” […] Read more…Cause di mantenimento moglie e figli e sospensione dei termini feriali: l’ordinanza n. 18044 del 06.06.2023 della Suprema Corte di Cassazione.29/07/2023“A.A. ha reclamato l’ordinanza del 16.7.21 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di prima regolamentazione della responsabilità sul figlio minore (Omissis), affidato alla madre con l’obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore. Al riguardo, il reclamante lamentava che: il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figlio presso i genitori erano paritetici, con la conseguenza che entrambi i genitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto del minore con spese ripartite, essendo entrambi benestanti; il minore, (Omissis), non era stato sentito. Pertanto, il reclamante chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse disposto l’affido congiunto del minore con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, con la revoca dell’obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre. La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo, osservando che: non si erano verificati significative variazioni rispetto all’accordo tra coniugi dell'(Omissis), con il quale era stato stabilito che il minore trascorresse almeno due notti a settimana con il padre, oltre ai fine settimana e alle festività alternate; il minore aveva dichiarato, in sede di audizione, di 2 trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattro con la madre, assetto sul quale i genitori concordavano, ma sostanzialmente previsto nel suddetto accordo. A.A. ricorre in cassazione con unico motivo. B.B. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione che: L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 337 quinquies c.c., art. 12 preleggi, artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, per non aver la Corte d’appello considerato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modifica del provvedimento impugnato, desumibili dalle dichiarazioni rese dal minore, all’udienza del (Omissis), di voler stare metà tempo con entrambi genitori, e per non aver essa adottato il consequenziale provvedimento di riforma della statuizione sull’obbligo esclusivo di mantenimento del minore. Nel controricorso, B.B. eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente notificato oltre il termine semestrale di legge, il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza impugnata in data 9.2.22, ritenendo che al procedimento in questione non s’applichi la sospensione feriale dei termini, sulla base del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. a), contenente Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, convertito nella L. n. 27 del 2020, e successive proroghe. L’eccezione è fondata. Invero, la dizione utilizzata dal citato art. 83, comma 3, lett. a) distingue due fattispecie, assoggettate alla medesima disciplina: a) quella delle cause relative agli alimenti, riferibile all’art. 433 c.c.; b) quella relativa all’obbligazione alimentare, norma che ha recepito la più ampia accezione contemplata dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall’obbligazione alimentare nei differenti contesti di riferimento: 1. l’obbligo alimentare in senso stretto, nell’accezione conforme alla tradizione civilistica del nostro ordinamento che trova la sua espressione nell’art. 433 c.c., soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle più elementari esigenze di vita del beneficiario; 2. La prestazione di mantenimento introdotta dal predetto art. 83, che afferisce ai mezzi necessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi e, nel rapporto con i figli, dei genitori (Cass., n. 7760/22). Al riguardo, la Relazione illustrativa del Decreto n. 18, prevede espressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essa viene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell’art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009. E ciò “per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto”. Ai fini interpretativi dell’innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione Europea va, pertanto, intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario (argomento ex considerando n. 11 del suddetto Regolamento), estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di 3 famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento (e non solo di quelle di alimenti previste dall’ordinamento italiano). Infatti, la norma sull’emergenza Covid-19, per il suo chiaro tenore letterale, sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento (concernenti l’alimentare puro e l’alimentare da mantenimento da valere nell’ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico. La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità del legislatore Eurounitario che, nell’adottare la norma regolamentare, bilancia e contempera i diversi interessi da tutelare, esprimendo l’innovativa ratio, diretta ad accomunare, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, due istituti (l’obbligazione alimentare e quella di mantenimento) che sono sempre stati oggetto di differente regolamentazione per antica tradizione dommatica. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi prima della riforma in questione, al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dall’art. 155 c.c. e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 c.c. e segg.) nè ad essa assimilabile (Cass., n. 8417/2000; n. 8567/91). Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei due istituti, quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenza materiale, in senso ampio, della persona: gli alimenti, in particolare, costituiscono il rimedio assistenziale per un’eccezionale situazione di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoi fondamentali bisogni di vita. La modifica legislativa ha dunque inteso, ai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento, per attuare un’armonizzazione della normativa Eurounitaria. Il ricorrente ha replicato, adducendo che la causa ha per oggetto non solo la determinazione dell’assegno di mantenimento, ma anche la modifica del collocamento del minore, per inferirne l’inapplicabilità del Decreto n. 19 del 2020, art. 83, sulla sospensione feriale del termini. Tale difesa è infondata. Invero, il fatto che la causa in esame abbia ad oggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamento del minore presso i due genitori non può legittimare la sospensione feriale dei termini, in ragione dell’intrinseca urgenza sottesa alle cause in tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dal predetto art. 83, che s’estende alle altre questioni dibattute, oggetto del reclamo e del ricorso in questione. Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamento del minore, sebbene non espressamente contemplata dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (testo sull’ordinamento giudiziario) – come richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 – si configura quale causa suscettibile d’urgente trattazione, ovvero causa rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinatari tutelati dalla nuova regolamentazione. Per quanto esposto, considerata la mancata sospensione dei termini, il ricorso è inammissibile perchè notificato il 23.8.22 allorchè era decorso il termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corte d’appello, non notificato, pubblicato il 9.2.22, come incontestato tra le parti. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle 4 decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92. Considerata la novità della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2023. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2023″. […] Read more…Dal 1° agosto al 31 agosto operativa la sospensione dei termini feriali07/07/2023Quando “chiudono” i Tribunali? No, d’estate i Tribunali non chiudono. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e segreterie giudiziarie) debbono essere aperti al pubblico per “cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari” (art. 162, Legge 1196 del 1960). Anche d’estate. Tuttavia, dal 1° agosto fino al 31 agosto di ogni anno opera semplicemente la sospensione dei termini processuali. Non si tratta di una chiusura (i Tribunali sono aperti tutti i giorni, d’estate e d’inverno) ma di una “tregua” disposta dagli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 e, più specificatamente, dalla legge 742/1969, così come recentemente modificate dal decreto legge 132/2014. In cosa consiste la sospensione dei termini feriali? L’art. 1 della legge 742 del 1969 dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e’sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale. Qual è lo scopo della sospensione termini feriali? In questo modo si intende garantire un’omogenea attività agli operatori (giudici, professionisti e collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l’attività giudiziaria. Come funziona la sospensione dei termini feriali? I termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione. Questo significa che un termine di 30 giorni che decorre dal 25 luglio, andrà calcolato senza tenere in considerazione il mese di agosto e quindi: 6 giorni di luglio, 0 giorni di agosto, 24 giorni di settembre, totale 30 giorni. Per l’effetto, detto termine andrà a scadere il 24 settembre. Materie escluse dalla sospensione dei termini feriali. Tale sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale (es. termini per adempiere un contratto, disdetta e quant’altro) e negli arbitrati. A titolo esemplificativo non esaustivo, va inviata subito, anche durante il periodo feriale, la raccomandata che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure le difformità o vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, termine che diventa di un anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio). La querela va presentata entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto di reato e, al suddetto termine, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale. Questa regola, tuttavia, presenta delle importanti eccezioni che hanno il carattere della tipicità in quanto sono espressamente previste dalla legge. Anche per tale motivo, è raccomandabile valutare attentamente caso per caso, coadiuvati dalla assistenza e consulenza di un avvocato In quali materie opera la sospensione dei termini feriali? I procedimenti soggetti alla sospensione dei termini feriali sono quelle: civili; amministrative; tributarie; rapporti di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo; materia elettorale; separazioni e divorzi tra coniugi (ma non le cause aventi oggetto assegno alimentare ovvero quelli aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori, come da ordinanza n. 18044 del 06/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione); opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative L. 689/81 (esclusivamente quelle davanti alla Autorità Giudiziaria); giudizi di merito, a cognizione ordinaria, successivi a procedura di urgenza; riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente; regolamento di competenza e di giurisdizione; impugnazione per nullità revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali; liti innanzi il Tribunale acque pubbliche e la Corte dei conti; opposizione alla stima di indennità di esproprio; impugnativa di delibere condominiali; liti in tema di locazione e recesso del locatore per necessità eccetto fase sommarie delle cause di sfratto e convalida; notifiche e opposizioni a decreto ingiuntivo; non si sospendono, invece, le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi. Quali fasi interessa la sospensione dei termini feriali? La sospensione dei termini dei termini feriali interessa le seguenti fasi: la proposizione del ricorso introduttivo; la costituzione in giudizio del ricorrente; la presentazione ed il deposito di documenti e memorie; la proposizione dell’appello. Quali cause non sono soggette a sospensione dei termini feriali? giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, nuova opera, diritto d’autore, ecc); controversie in materia di lavoro; controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro; ricorso straordinario al Capo dello Stato; cause per alimenti, diritto all’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati; procedimenti aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori (ordinanza n. 18044 del 06/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione); procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori; cause in materia di omologazione del concordato preventivo; impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento; cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario; controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro; opposizioni all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi; termine di efficacia del precetto; opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari; procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego; procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti; termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale; termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare – qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini -, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni. Per una migliore trattazione, si rimanda comunque ed ogni caso ai testi normativi sopra citati artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941; legge 742/1969; e, più in generale, alla giurisprudenza formatasi sul punto. Va specificato, tuttavia, che non essendovi un obbligo del giudice a conformarsi al precedente (ad eccezione dell’unico caso previsto dal secondo comma dell’articolo 384 codice procedura civile (la Corte di Cassazione, «quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte»), nel caso di specie, il giudice potrebbe comunque diversamente interpretare o reinterpretare, al caso di specie, la legge sopra richiamata. […] Read more…L’importo soglia ammissione gratuito Patrocinio a Spese dello Stato elevato ad euro 12.838,01 per l’anno 2023 (biennio 2020-22).07/06/2023Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 06/06/2023, il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e Il Ragioniere dello Stato hanno “Ritenuto di dover adeguare il” “limite” soglia “di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022; Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica” (ISTAT) “risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 9,4% Decretano: L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01“. Come funziona il gratuito Patrocinio a Spese dello Stato? Per comprendere meglio il funzionamento del gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, rimandiamo a questa pagina: informativa gratuito Patrocinio. […] Read more…Il diritto al silenzio e le domande sulle qualità personali dell’imputato: la sentenza n. 111/2023 della Corte Costituzionale07/06/2023SENTENZA N. 111 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 495 del codice penale e, in via subordinata, dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nonché dello stesso art. 495 cod. pen., promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di M. G., con ordinanza del 4 luglio 2022, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2022, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2023. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2023. Ritenuto in fatto 1.– Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 495 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta ad indagini o imputata in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p.». In via subordinata, il medesimo Tribunale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 24 Cost., dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati nei confronti della persona sottoposta alle indagini/imputata prima di qualunque tipo di audizione della stessa nell’ambito del procedimento penale», nonché dello stesso art. 495 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per il reato ivi previsto in caso di false dichiarazioni – in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p. – rese nell’ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere». 1.1.– Il rimettente si trova a giudicare, in sede dibattimentale, della responsabilità penale di M. G., imputato tra l’altro del delitto di cui all’art. 374-bis cod. pen., per avere dichiarato al personale della Questura di Pisa – in sede di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore nell’ambito di un procedimento penale – di non avere riportato condanne penali in Italia, avendo invece il medesimo M. G. già riportato due condanne divenute ormai definitive. Un tale fatto, osserva il Tribunale, integra in realtà – secondo la costante giurisprudenza di legittimità (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 26 febbraio-3 maggio 2016, n. 18476; 8 luglio-16 settembre 2015, n. 37571; 9-23 luglio 2014, n. 32741; 6 marzo-15 maggio 2007, n. 18677) – il più grave delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), per il quale l’imputato dovrebbe dunque essere condannato. Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disposizione. 1.2.– Osserva anzitutto il giudice a quo che l’art. 495 cod. pen., il quale punisce «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona», è stato considerato applicabile dalla Corte di cassazione non solo all’ipotesi di false dichiarazioni in ordine ai propri precedenti penali (sono citate Corte di cassazione, sentenze n. 18476 del 2016, n. 37571 del 2015, n. 32741 del 2014 e n. 18677 del 2007), ma anche alle false dichiarazioni relative ad altre circostanze indicate nell’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale (sono citate Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 4-11 settembre 2012, n. 34536, in relazione alla falsa dichiarazione relativa al titolo di studio in sede di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, nonché Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14-24 gennaio 2022, n. 2497, in relazione alla generalità delle dichiarazioni circa le proprie condizioni e qualità personali). Aggiunge poi il rimettente che l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nel dettare un’articolata disciplina relativa agli avvisi che devono essere formulati alla persona sottoposta a indagini prima che sia sottoposta ad interrogatorio, comprensivi dell’avviso della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fa salvo espressamente quanto disposto dall’art. 66, comma 1, cod. proc. pen.; disposizione, quest’ultima, a tenore della quale «el primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false». L’art. 66 cod. proc. pen. – prosegue il rimettente – è a sua volta richiamato dall’art. 21 norme att. cod. proc. pen., il quale dispone che, «uando procede a norma dell’articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l’imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all’estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche». Rileva il rimettente, da un lato, che secondo la giurisprudenza di legittimità la persona sottoposta a indagini o indagata avrebbe l’obbligo di rispondere in modo veritiero soltanto alle domande relative alle proprie generalità e a quelle strettamente finalizzate all’identificazione, con esclusione delle dichiarazioni relative ai precedenti penali e alle altre circostanze elencate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Rispetto a tali circostanze, il soggetto potrebbe in effetti legittimamente rifiutarsi di rispondere senza incorrere in responsabilità penale. Laddove però decidesse di rispondere e rendesse false dichiarazioni, si renderebbe responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (sono citate le sentenze della Corte di cassazione n. 37571 del 2015, n. 32741 del 2014 e n. 18677 del 2007, nonché la sentenza n. 108 del 1976 di questa Corte, con riferimento alla disciplina all’epoca vigente). Dall’altro lato, il rimettente rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le garanzie previste in via generale dall’art. 64 cod. proc. pen. nei confronti della persona sottoposta a indagini o dell’imputato, e segnatamente l’obbligo di formulare gli avvertimenti di cui al comma 3 di tale disposizione, non opererebbero in sede di identificazione ed elezione di domicilio (è citata Corte di cassazione, sentenza n. 18476 del 2016). In particolare, non vi sarebbe secondo la Corte di cassazione alcun obbligo di far precedere le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. dagli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., dal momento che tali domande si riferirebbero all’identità e allo stato civile e giuridico dell’imputato, e non al fatto di cui egli sia accusato (sono citate Corte di cassazione, sentenze n. 2497 del 2022; sezione seconda penale, 3-10 novembre 2020, n. 31463; sezione sesta penale, 20 settembre-13 ottobre 2016, n. 43337; sezione quinta penale, 6 marzo-26 giugno 2013, n. 28020). Cionondimeno, osserva ancora il rimettente, le risposte fornite dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato a quelle domande potrebbero poi essere utilizzate dal giudice «ai fini cautelari o del merito» a pregiudizio della persona indagata o imputata. 1.3.– Tutto ciò premesso, il rimettente dubita – in via principale – della legittimità costituzionale dell’art. 495 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui – secondo il diritto vivente sin qui ricostruito – si applica anche alle false dichiarazioni, rese nell’ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato, rispetto ai propri precedenti penali e alla generalità delle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Anche rispetto a tali circostanze opererebbe infatti il diritto al silenzio, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte come corollario del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (sono citati l’ordinanza n. 117 del 2019 e gli ulteriori precedenti ivi menzionati). A parere del rimettente, il legislatore – «se pur non si trattava (forse) di una scelta costituzionalmente o convenzionalmente obbligata» – avrebbe declinato tale diritto riconoscendo, in via generale, che la persona sottoposta a indagini, e poi l’imputato, non solo non hanno l’obbligo di rispondere al giudice o all’autorità che procede, ma hanno anche il diritto di mentire ad essi nell’esercizio della propria difesa. Al punto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, dal mero mendacio dell’imputato il giudice non può normalmente trarre conseguenze per lo stesso pregiudizievoli, e in particolare negargli su tale base circostanze attenuanti o benefici (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 17 gennaio-5 giugno 2020, n. 17232 e 14 settembre-28 dicembre 2017, n. 57703; sezioni unite penali, sentenza 24 maggio-20 settembre 2012, n. 36258). Sarebbe pertanto necessario valutare se l’eccezione rappresentata dalle false dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini in ordine alle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. sia ragionevole. In proposito, il rimettente osserva che «molto spesso le informazioni riferite con riguardo alle condizioni familiari ed economiche dell’indagato hanno un’evidente rilevanza ai fini della valutazione delle accuse: si pensi ad esempio alla maggiore o minore verosimiglianza della contestazione di un furto o di altro reato contro il patrimonio a seconda che l’indagato/imputato abbia o meno una regolare fonte di reddito o un consistente patrimonio; o, alla stessa stregua, alla valutazione della detenzione in casa di un quantitativo di stupefacente non irrisorio, come destinata al proprio consumo personale o piuttosto allo spaccio». Con riguardo poi ai precedenti penali, prosegue il rimettente, essi a volte sono addirittura elementi costitutivi del reato (come nel caso della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.), e in ogni caso assumono rilevanza ai fini della possibile contestazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen., nonché della concessione di benefici. D’altra parte, «la dichiarazione da parte dell’indagato di avere o meno precedenti penali (così come quella di avere un’occupazione lavorativa o di convivere con una persona dotata di un reddito stabile o di avere altro procedimento pendente, magari con una misura cautelare in corso di esecuzione)» potrebbe «incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, diverso essendo chiaramente il significato che assume il delitto per cui si procede in presenza di un soggetto incensurato o, piuttosto, di un soggetto gravato da plurimi precedenti specifici». Secondo il rimettente, nel rispondere a tutte queste domande il soggetto si starebbe in effetti già difendendo, «cercando di fornire una propria versione che, anche con riguardo ai precedenti penali e alle altre qualità e condizioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p., renda meno verisimili le accuse o faccia apparire meno gravi i fatti o meno stringenti le esigenze cautelari». Sarebbe, pertanto, «eccessivamente formalistico e quindi irragionevole distinguere tra domande preliminari, che non sarebbero coperte dal diritto di mentire, e domande rientranti nell’interrogatorio/esame vero e proprio, alle quali l’imputato potrebbe rispondere liberamente, senza timore di incorrere in ulteriori responsabilità penali». All’opposto, sarebbe costituzionalmente necessario declinare in modo unitario il contenuto del diritto al silenzio rispetto tanto all’oggetto della contestazione, quanto alle ulteriori domande che possono rilevare, tra l’altro, in relazione alle circostanze del reato, al trattamento sanzionatorio, ai benefici, alle esigenze cautelari, escludendo dunque la responsabilità penale per ogni falsa dichiarazione resa in proposito dalla persona sottoposta alle indagini o dall’imputato. 1.4.– Nell’ipotesi in cui questa Corte non ritenesse di accogliere le questioni così prospettate in via principale, il rimettente solleva – in via subordinata – questioni di legittimità costituzionale, questa volta in riferimento al solo art. 24 Cost.: – dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati alla persona sottoposta a indagini e all’imputato prima di qualunque tipo di audizione nell’ambito del procedimento penale – e dunque anche prima delle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. –; nonché – del medesimo art. 495 cod. pen., nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità in caso di false dichiarazioni sui propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., rese nell’ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere. Laddove, dunque, non fosse ritenuto irragionevole negare alla persona sottoposta a indagini o all’imputato la facoltà di mentire, e conseguentemente prevedere la sua punibilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. per il caso di false dichiarazioni alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., ad avviso del rimettente resterebbe tuttavia necessario assicurare adeguata tutela al diritto al silenzio del soggetto interessato, fondato sull’art. 24 Cost. E ciò mediante – anzitutto – il suo previo ed espresso avviso relativo a tale diritto, ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in mancanza del quale egli verrebbe di fatto indotto a rispondere, «magari mentendo per difendersi», alle domande che gli vengano poste dall’autorità di polizia o giudiziaria. Una tale necessità sussisterebbe tanto nell’ipotesi in cui la persona sottoposta a indagini o imputata sia già assistita da un difensore, quanto – a maggior ragione – allorché non lo sia, non essendovi in tal caso alcuno che possa altrimenti renderla edotta dei suoi diritti. Al fine poi di garantire effettività all’obbligo di formulare gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. prima delle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., occorrerebbe, inoltre, sancire la non punibilità ai sensi dell’art. 495 cod. pen. di chi abbia reso false dichiarazioni in risposta a tali domande senza ricevere gli avvisi medesimi, analogamente a quanto già oggi previsto dall’art. 384, secondo comma, cod. pen. rispetto a chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. 1.5.– Il rimettente esclude, infine, che ai risultati auspicati sia possibile pervenire in via ermeneutica, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, stante l’ostacolo opposto dal diritto vivente; ciò che renderebbe imprescindibile la prospettazione delle odierne questioni. 2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la non fondatezza di tutte le questioni sollevate dal rimettente. Le dichiarazioni della persona sottoposta a indagini o imputata relative ai propri precedenti penali sarebbero, anzitutto, del tutto ininfluenti sul piano dell’esercizio del diritto di difesa, dal momento che il pubblico ministero fin dalla fase delle indagini preliminari acquisisce sempre le informazioni contenute nel casellario giudiziale; dal che deriverebbe «l’assoluta inanità del tentativo dell’indagato di fuorviare gli organi inquirenti dichiarando falsamente di non aver precedentemente commesso reati». D’altra parte, le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. concernerebbero, nel loro complesso, «fatti e circostanze agevolmente conoscibili dall’autorità procedente, ragion per cui un eventuale rifiuto di rispondere non condurrebbe ad alcun effettivo vantaggio sul piano difensivo», come sarebbe riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, sentenza n. 2497 del 2022). Conseguentemente, la mancata previsione della non punibilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. nel caso in cui – in mancanza dei necessari avvisi – l’imputato o indagato abbia reso false dichiarazioni in relazione ai propri precedenti penali e alle altre circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. non potrebbe essere ritenuta in contrasto con l’art. 24 Cost. Considerato in diritto 1.– Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 495 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta ad indagini o imputata in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p.». In via subordinata, il medesimo Tribunale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 24 Cost., dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati nei confronti della persona sottoposta alle indagini/imputata prima di qualunque tipo di audizione della stessa nell’ambito del procedimento penale», nonché dello stesso art. 495 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per il reato ivi previsto in caso di false dichiarazioni – in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p. – rese nell’ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere». 2.– L’Avvocatura generale dello Stato non ha formulato eccezioni di inammissibilità delle questioni. 2.1.– In effetti, le questioni – sollevate in via principale e subordinata – aventi a oggetto l’art. 495 cod. pen. sono certamente ammissibili, dal momento che di tale disposizione il giudice a quo è direttamente chiamato a fare applicazione nel giudizio penale. 2.2.– Ammissibile è, peraltro, anche la questione – prospettata in via subordinata – avente a oggetto la disposizione di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., della quale pure il rimettente lamenta, propriamente, la mancata applicazione da parte dell’autorità di polizia in sede di identificazione della persona sottoposta a indagini ai sensi dell’art. 349 cod. proc. pen. Il rimettente invoca infatti da parte di questa Corte un intervento complessivo – a suo avviso imposto dalla logica di una tutela effettiva del diritto al silenzio, discendente dall’art. 24 Cost. – con il quale si dovrebbe incidere, a un tempo, sul diritto penale sostanziale e processuale. Sul diritto penale sostanziale, attraverso l’esclusione della punibilità ex art. 495 cod. pen. in caso di false dichiarazioni rese in risposta alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. dalla persona sottoposta a indagini o imputata che non sia stata previamente avvertita della facoltà di non rispondere a tali domande; e sul diritto penale processuale, attraverso l’introduzione dell’obbligo di avvertire la persona medesima di tale facoltà, nelle forme già previste in via generale dall’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., prima che le siano rivolte le domande di cui allo stesso art. 21. I due corni dell’intervento auspicato sono, nella prospettiva del rimettente, inscindibilmente connessi, non avendo significato una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all’art. 495 cod. pen., che ne dichiari la non applicabilità alle ipotesi in cui siano stati omessi gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., senza che al tempo stesso sia sancito, sul terreno del diritto processuale, l’obbligo di formulare tali avvisi anche in relazione alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. pen. Pertanto, l’addizione normativa auspicata non potrebbe che realizzarsi su entrambe le disposizioni: in caso di accoglimento delle questioni prospettate in via subordinata, le disposizioni indicate verrebbero a costituire un’unica coerente disciplina, i cui riflessi sul terreno del diritto penale sostanziale condurrebbero al risultato dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 495 cod. pen., il quale non sia stato previamente avvertito, ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., della propria facoltà di non rispondere in relazione ai propri precedenti penali. 3.– Nel merito, le questioni ora portate all’esame di questa Corte ruotano attorno all’estensione del diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata nel corso del procedimento penale. Più in particolare, il rimettente assume che il diritto al silenzio copra non solo le circostanze attinenti al fatto del quale la persona sia sospettata o accusata, ma anche quelle – cui si riferisce l’art. 21 norme att. cod. proc. pen. – che riguardano la sua persona, al di fuori delle generalità in senso stretto (nome, cognome, luogo e data di nascita). 3.1.– Sin da tempi risalenti, questa Corte ha ritenuto che il diritto al silenzio – definito dall’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) come la garanzia, spettante a ogni individuo accusato di un reato, «a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole» – costituisca corollario implicito del diritto inviolabile di difesa, sancito dall’art. 24 Cost. Già la sentenza n. 236 del 1984 afferma che nel diritto di difesa del soggetto nei cui confronti siano emersi indizi di reato «rientra certamente il diritto di rifiutarsi di rispondere (tranne ovviamente che alle richieste attinenti all’identificazione del soggetto medesimo)» (punto 12 del Considerato in diritto). Nella sentenza n. 361 del 1998 si legge, in termini ancora più espliciti, che «l’intangibilità del diritto di difesa, sotto forma del rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta nella garanzia dell’esclusione dell’obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere responsabilità proprie» (punto 2.1. del Considerato in diritto). Ancora, l’ordinanza n. 291 del 2002, testualmente ripresa sul punto dalle ordinanze n. 451 e n. 485 del 2002, e poi dall’ordinanza n. 202 del 2004, definisce il principio nemo tenetur se detegere come un «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa». Più recentemente, l’ordinanza n. 117 del 2019 – fondando il diritto in questione, assieme, sull’art. 24 Cost. e sulle fonti di diritto internazionale vincolanti per l’ordinamento italiano, tra le quali il menzionato art. 14 PIDCP e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo (punto 7.2. del Considerato in diritto) – lo ha definito come il «diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura confessoria (nemo tenetur se ipsum accusare)» (punto 3 del Considerato in diritto). In risposta poi alle questioni pregiudiziali formulate da questa Corte con la stessa ordinanza n. 117 del 2019, relativa al rilievo del diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare nell’irrogazione di sanzioni di carattere sostanzialmente punitivo, la grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D. B. contro Consob, ha parimenti riconosciuto che il diritto al silenzio è implicitamente garantito nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in armonia con la costante giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 6 CEDU, precisando che tale diritto «risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre» (paragrafo 39), e che esso «comprende anche le informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell’accusa ed avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale persona» (paragrafo 40). Affermazioni, queste ultime, puntualmente riprese dalla successiva sentenza n. 84 del 2021 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una disposizione sanzionatoria del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui si applicava anche a chi si fosse rifiutato di rispondere a domande della CONSOB dalle quali potesse emergere una sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, o addirittura per un reato. 3.2.– La vigente disciplina del processo penale tutela il diritto al silenzio della persona sottoposta alle indagini essenzialmente per il tramite dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale l’autorità che procede deve, prima che abbia inizio l’interrogatorio, formulare una serie di avvertimenti, tra cui in particolare quello previsto dalla lettera b), relativo alla «facoltà di non rispondere ad alcuna domanda». Il successivo comma 3-bis dispone, poi, che l’omissione di tale avvertimento «rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata». Gli avvertimenti di cui al comma 3 debbono essere formulati anche in ogni caso di interrogatorio durante il processo, nonché, di regola, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria (art. 350, comma 1, cod. proc. pen.). Sul versante del diritto penale sostanziale, d’altra parte, né il silenzio né le false informazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini o dall’imputato in sede di interrogatorio danno luogo di per sé a responsabilità penale, fatte salve le ipotesi – in particolare – in cui essi accusino falsamente altri di avere commesso il reato (art. 368 cod. pen.) ovvero affermino falsamente essere avvenuto un reato in realtà mai realizzato (art. 367 cod. pen.). 3.3.– Il codice di rito, peraltro, allo stato non riconosce alla persona sottoposta alle indagini e all’imputato il diritto al silenzio rispetto alle domande relative alle proprie «generalità» e a «quant’altro può valere a identificar»: domande che, ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., debbono essere loro rivolte nel primo atto in cui essi sono presenti. Ciò si desume sia dallo stesso art. 66, comma 1, cod. proc. pen., che impone all’autorità procedente l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini delle «conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false»; sia dall’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. che, nel prescrivere l’obbligo di avvertire la persona circa la facoltà di non rispondere, fa espressamente «salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1», cod. proc. pen. Parallelamente, nell’ambito del diritto penale sostanziale l’art. 651 cod. pen. prevede come contravvenzione il rifiuto di fornire le proprie generalità; e l’art. 495 cod. pen. commina la pena della reclusione da uno a sei anni a carico di chi «dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona». Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale ultima disposizione – oggetto delle odierne censure – si applica anche alla persona sottoposta alle indagini e all’imputato che fornisca false generalità (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 6 dicembre 2021-7 febbraio 2022, n. 4264 e 20 luglio-5 settembre 2016, n. 36834). 3.4.– Come anticipato, le questioni oggi all’esame di questa Corte non concernono però le domande relative alle generalità della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato, bensì quelle ulteriori che l’autorità procedente – in forza dell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. – è tenuta a formulare quando procede ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. pen. Si tratta, in particolare, di ulteriori domande relative al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell’invito, rivolto all’identificando, di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all’estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche. 3.4.1.– Questa Corte fu investita, nel 1976, di questioni analoghe a quelle oggi all’esame, formulate in riferimento all’art. 24 Cost., e aventi a oggetto tanto la previgente versione dell’art. 495, secondo comma, cod. pen. che parimenti incriminava la falsa dichiarazione dell’imputato sulla propria identità, sul proprio stato e sulle proprie qualità personali, quanto l’art. 25 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale). Tale ultima disposizione, funzionalmente omologa all’attuale art. 21 norme att. cod. proc. pen., statuiva tra l’altro l’obbligo a carico del giudice di chiedere preliminarmente all’imputato se fosse sottoposto ad altri procedimenti penali e avesse riportato condanne in Italia o all’estero. Nel giudicare non fondate quelle questioni, che assumevano il contrasto delle disposizioni censurate con il diritto dell’imputato di «astenersi da qualsivoglia dichiarazione a lui pregiudizievole», questa Corte ritenne non essere dubbio «che, se l’imputato, alla domanda rivoltagli dall’inquirente sui suoi precedenti penali risponde in modo contrario al vero, egli incorre nelle sanzioni previste dall’art. 495 del codice penale. Ma non è esatto che, a tale domanda, egli sia tenuto a rispondere, essendo certo che può rifiutarsi di fornire le notizie, che in proposito gli vengano richieste, senza incorrere in alcuna responsabilità penale». Dall’analisi del citato art. 25 delle disposizioni di attuazione allora vigenti questa Corte dedusse, in effetti, «che l’imputato, solo alla richiesta delle proprie generalità è tenuto a fornire risposta, incorrendo in responsabilità penale qualora si rifiuti di rispondere, o dia false generalità», dovendosi intendere per generalità soltanto «il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita»: con esclusione dunque delle altre circostanze indicate dalla disposizione allora censurata, tra le quali gli eventuali precedenti penali (sentenza n. 108 del 1976, punto 4 del Considerato in diritto). 3.4.2.– Nel vigore del nuovo codice di procedura penale, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, confermato che rispetto alle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. non sussiste per la persona sottoposta alle indagini o imputata un obbligo di rispondere, a differenza di quanto accade rispetto alle proprie generalità; dall’altro, continua a ritenere che, ove la persona interrogata risponda e affermi il falso, sia ravvisabile nei suoi confronti il delitto di cui all’art. 495, primo comma, cod. pen., nella versione oggi vigente (in relazione alle false affermazioni sui propri precedenti penali, ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 8 giugno-8 luglio 2022, n. 26440 e n. 18476 del 2016; relativamente alla falsa affermazione di essere laureato in giurisprudenza, Corte di cassazione, sentenza n. 34536 del 2012). Peraltro, questa stessa giurisprudenza nega che le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. abbiano attinenza con il diritto costituzionale di difesa della persona sottoposta alle indagini o imputata, e pertanto non richiede che la persona medesima sia avvertita della facoltà di non rispondere a tali domande ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ben potendo – anzi – tali domande essere formulate subito dopo l’ammonimento, previsto dall’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (Corte di cassazione, sentenza n. 2497 del 2022). Inoltre, la Corte di cassazione non ravvisa alcun ostacolo nell’utilizzare anche contra reum, in sede cautelare o di merito, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini o imputata in risposta alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen.: ad esempio, valorizzando le dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale ai fini della sussistenza dei presupposti di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis cod. pen. (Corte di cassazione, sentenza n. 31463 del 2020), ovvero per escludere la finalità di uso personale di sostanze stupefacenti (Corte di cassazione, sentenza n. 2497 del 2022, nonché sentenza n. 43337 del 2016, ove si afferma non sussistere «alcun limite di utilizzabilità in ordine alle risposte fornite dall’imputato sulle proprie condizioni di vita e personali, in quanto non attengono al merito del procedimento, né possono qualificarsi dichiarazioni contra se solo in ragione della valutazione operata dal giudice»). 3.5.– Questa Corte ritiene che l’assetto appena descritto del diritto vivente non assicuri sufficiente tutela al diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata di cui all’art. 24 Cost., letto anche alla luce degli obblighi internazionali vincolanti per il nostro Paese e del diritto dell’Unione (supra, punto 3.1.). Ciò in quanto, da un lato, il diritto costituzionale al silenzio si estende, a giudizio di questa Corte, anche alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. (infra, punto 3.5.1.); e, dall’altro, perché una tutela effettiva di questo diritto non può prescindere dalla formulazione di un previo avvertimento alla persona sottoposta alle indagini o imputata della facoltà di non rispondere anche a tali domande (infra, punto 3.5.2.). 3.5.1.– Anzitutto, se il diritto al silenzio è diritto dell’individuo «a non essere costretto» non solo a «confessarsi colpevole», ma anche «a deporre contro sé stesso», come recita l’art. 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP, tale diritto è necessariamente in gioco allorché l’autorità che procede in relazione alla commissione di un reato ponga alla persona sospettata o imputata di averlo commesso domande su circostanze che, pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possano essere successivamente utilizzate contro di lei nell’ambito del procedimento o del processo penale, e siano comunque suscettibili di avere «un impatto sulla condanna o sulla sanzione» che le potrebbe essere inflitta (Corte di giustizia, sentenza D. B. contro Consob, paragrafo 40). Una tale situazione si verifica, per l’appunto, rispetto alle domande indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen., che concernono bensì condizioni personali del sospetto reo o dell’imputato diverse dalle sue generalità, ma la cui conoscenza da parte dell’autorità procedente può generare conseguenze per lui pregiudizievoli nel corso del procedimento penale, ovvero ai fini della condanna e della commisurazione della pena. E ciò stante l’insussistenza – secondo il diritto vivente di cui si è appena dato conto – di alcun divieto di utilizzare contra reum le risposte a tali domande. Cominciando con i precedenti penali, essi talvolta – come correttamente osserva il rimettente – integrano elementi costitutivi del reato, come nel caso della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.; e sono comunque suscettibili di integrare, ove cristallizzati in sentenze passate in giudicato, la circostanza aggravante della recidiva, che può comportare aumenti di pena anche assai significativi. Inoltre, le informazioni sugli altri procedimenti penali cui la persona sia sottoposta o sulle condanne anche non definitive che abbia eventualmente riportato, in Italia o all’estero – queste ultime normalmente non conoscibili tramite il casellario giudiziale –, ben potranno essere utilizzate dal pubblico ministero e poi dal giudice per valutare la pericolosità sociale, a tutti i fini per i quali è richiesta tale valutazione: dalla decisione su un’eventuale misura precautelare e cautelare o sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sino alle determinazioni relative all’eventuale proscioglimento per particolare tenuità del fatto o alla quantificazione della pena, comprensive della commisurazione della pena in senso stretto (art. 133, secondo comma, numero 2, cod. pen.), dell’applicabilità di talune attenuanti (e in particolare delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.), nonché della possibile sospensione condizionale della pena (alla luce di quanto previsto dall’art. 164, primo comma, cod. pen.). Poco rileva, allora, che le informazioni sui precedenti penali possano essere agevolmente ricavate – come osserva l’Avvocatura generale dello Stato – dall’esame del casellario giudiziale, con conseguente «inanità del tentativo dell’indagato di fuorviare gli organi inquirenti dichiarando falsamente di non aver precedentemente commesso reati». Trattandosi infatti di circostanze potenzialmente pregiudizievoli per la persona sottoposta alle indagini o imputata, per di più suscettibili in molti casi di integrare una circostanza aggravante che può determinare drastici innalzamenti di pena, l’onere di dimostrare la sussistenza di tali circostanze – così come di tutte le altre dalle quali dipende la responsabilità penale dell’imputato – non può che gravare sul pubblico ministero, risultando frontalmente incompatibile con l’art. 24 Cost. ogni assetto normativo che miri a imporre alla persona sospettata o accusata di un reato un dovere di fornire informazioni idonee non solo a contribuire alla propria condanna, ma anche ad aggravare la pena applicabile, ovvero a determinare l’adozione di misure limitative dei suoi diritti nell’ambito del procedimento e poi del processo penale. Analoghe considerazioni possono svolgersi per tutte le altre circostanze oggetto delle domande indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. La conoscenza del soprannome o dello pseudonimo di una persona – che, a differenza del nome e del cognome, vale a identificarla non già al cospetto dell’intera comunità civile, ma esclusivamente nella cerchia delle sue relazioni private – può essere di cruciale importanza ai fini investigativi, ad esempio in presenza di intercettazioni in cui la persona sottoposta a indagini o imputata sia stata indicata, come spesso avviene, con il soprannome: la domanda relativa a tale circostanza equivalendo, in simili casi, alla sollecitazione di una vera e propria confessione. Ancora, come la dottrina processualpenalistica non ha mancato di sottolineare, le informazioni sui beni patrimoniali posseduti dalla persona sottoposta a indagini o imputata, sulle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché sull’esercizio di uffici o servizi pubblici – lungi dall’essere meramente funzionali all’identificazione del soggetto – possono anch’esse assumere rilievo, durante le indagini e il processo, nella prospettiva della valutazione delle esigenze cautelari (in particolare del pericolo di fuga o di reiterazione del reato) che sorreggono le misure cautelari personali, nonché dei presupposti delle misure cautelari reali (ad esempio in relazione all’entità del patrimonio ai fini del sequestro conservativo); così come, in esito al processo, ai fini della commisurazione della pena detentiva (art. 133, secondo comma, numero 4, cod. pen.) e pecuniaria (art. 133-bis cod. pen.), nonché delle misure interdittive che abbiano ad oggetto l’esercizio di uffici o servizi pubblici. Rispetto alla generalità di queste circostanze, la dimensione costituzionale del diritto al silenzio osta a che possa ravvisarsi un dovere della persona medesima di fornire le relative informazioni all’autorità procedente, e in tal modo di collaborare nelle indagini e nel processo a proprio carico. 3.5.2.– Se dunque le circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. debbono ritenersi coperte dal diritto al silenzio di cui all’art. 24 Cost., resta da valutare se il diritto vivente sia congegnato in modo da assicurare adeguata tutela a tale diritto. Al riguardo, conviene preliminarmente rammentare che una violazione del diritto al silenzio si verifica non solo quando la persona sia costretta mediante violenza o intimidazione a rendere simili dichiarazioni, ma anche quando essa sia indotta a farlo sotto minaccia di una pena o comunque di una sanzione di carattere punitivo, come nel caso deciso dalla sentenza n. 84 del 2021. Ora, è vero che il diritto penale sostanziale vigente – esattamente come all’epoca della richiamata sentenza n. 108 del 1976 – non considera penalmente rilevante il mero silenzio della persona sottoposta alle indagini o imputata serbato sulle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., ritenendo punibili soltanto le false dichiarazioni rese in quel contesto, che secondo la giurisprudenza integrano il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. Tuttavia, è altrettanto vero che il diritto processuale, come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità (supra, punto 3.4.2.), non richiede che la persona venga avvertita della facoltà di non rispondere prima che le vengano rivolte le domande indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen., le quali – anzi – sono normalmente formulate subito dopo l’ammonimento, previsto dall’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., circa le conseguenze cui si espone chi rifiuti di dare le proprie generalità. E nulla vieta poi – come riconosciuto da quella stessa giurisprudenza di legittimità – che le dichiarazioni rese in risposta a tali domande possano essere utilizzate contro il dichiarante, per i più diversi scopi, nel corso del procedimento e poi del processo penale. Ciò che, del resto, deriva pianamente dall’art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen., il divieto di utilizzazione ivi previsto applicandosi soltanto nei casi in cui siano stati illegittimamente omessi gli avvisi previsti dal precedente comma 3: avvisi, per l’appunto, che la giurisprudenza non ritiene debbano precedere le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Un tale assetto normativo e giurisprudenziale determina una situazione di insufficiente tutela del diritto al silenzio, alla luce del generale principio di effettività della garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, particolarmente valorizzato da questa Corte proprio in relazione al diritto di difesa, rientrante in quel «novero dei diritti inalienabili della persona umana (sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 del 1982), che caratterizzano l’identità costituzionale italiana» (ordinanza n. 117 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto; sull’effettività del diritto di difesa nei suoi vari corollari, ex multis, di recente, sentenze n. 18 del 2022, punti 4.3. e 4.4.2. del Considerato in diritto; n. 10 del 2022, punto 9.2. del Considerato in diritto; n. 157 del 2021, punto 8.1. del Considerato in diritto). In effetti, come evidenziato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in una delle sue più note decisioni del secolo scorso (Corte Suprema degli Stati Uniti, Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 , pagina 467), la garanzia effettiva del diritto a non contribuire alla propria incriminazione esige la previsione di idonei strumenti procedurali per assicurarne il rispetto da parte della polizia e dell’autorità giudiziaria. Per controbilanciare la pressione psicologica che inevitabilmente è connessa ad un interrogatorio compiuto in un tribunale o in un ufficio della procura, e che può comprensibilmente indurre la persona interrogata a rendere dichiarazioni che non avrebbe reso in diverse circostanze, è necessario – argomentò in quell’occasione la Corte Suprema – che la persona sia «adeguatamente ed effettivamente informata dei suoi diritti», attraverso i ben noti “warnings” enunciati dalla stessa sentenza, pressoché letteralmente ripresi dallo stesso legislatore italiano nel codice di procedura penale vigente; ed è, altresì, necessario che l’ordinamento preveda, correlativamente, la sanzione processuale dell’inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese dall’interessato, allorché detto obbligo procedurale sia stato violato (nel senso della necessità, ai fini del rispetto del diritto al silenzio desumibile dall’art. 6 CEDU, di un previo avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere, altresì Corte EDU, sentenze 24 ottobre 2013, Navone e altri contro Monaco, paragrafo 74; 27 ottobre 2011, Stojković contro Francia e Belgio, paragrafo 54; 14 ottobre 2010, Brusco contro Francia, paragrafo 54). Tale obbligo procedurale e tale sanzione processuale non sono attualmente previsti in relazione alle circostanze cui si riferiscono le domande previste dall’art. 21 norme att. cod. proc. pen., nonostante la loro indubbia idoneità ad essere utilizzate contra reum nel corso del procedimento e poi del processo penale. Ne deriva che la persona interessata non è oggi posta in grado di esercitare consapevolmente il proprio diritto al silenzio, e non è in alcun modo tutelata allorché tale diritto sia stato violato. Il che concreta il lamentato vulnus all’art. 24 Cost. 4.– Ciò posto, il rimedio individuato dal rimettente con il primo gruppo di questioni è, tuttavia, per un verso eccedente lo scopo (infra, punto 4.1.), e per un altro verso insufficiente rispetto a questo stesso scopo (infra, punto 4.2.). 4.1.– Il giudice a quo sottolinea correttamente che il legislatore italiano ha ritenuto, in via generale, di non prevedere alcuna sanzione penale a carico della persona sottoposta alle indagini o imputata che renda false dichiarazioni a propria difesa; e ritiene quindi che la punizione, ai sensi dell’art. 495 cod. pen., delle specifiche false dichiarazioni in risposta alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. violi gli artt. 3 e 24 Cost. Conseguentemente, il rimettente chiede che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 495 cod. pen., nella parte in cui include anche tali dichiarazioni fra le condotte penalmente rilevanti. Con ciò – si noti – il rimettente non assume che il diritto al silenzio di cui all’art. 24 Cost. includa anche un vero e proprio diritto a mentire, che di per sé renda costituzionalmente illegittima la punizione delle false dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o imputata. Un simile assunto, d’altronde, non solo non corrisponderebbe alla nozione internazionalmente riconosciuta del diritto al silenzio, ma sarebbe a ben guardare sfornito di alcun preciso supporto nella stessa giurisprudenza di questa Corte, dal momento che la cursoria affermazione, talvolta valorizzata dalla dottrina, contenuta nella sentenza n. 179 del 1994 – «l’imputato non solo gode della facoltà di non rispondere, ma non ha nemmeno l’obbligo di dire la verità» (punto 5.1. del Considerato in diritto) – assolve in quel contesto una mera funzione descrittiva del sistema disegnato dal legislatore, senza intendere con ciò precisare il contenuto del diritto al silenzio costituzionalmente tutelato. Piuttosto, nella prospettiva del rimettente sarebbe in gioco un mero imperativo di coerenza del legislatore, rilevante sotto il profilo dell’art. 3 Cost., nel declinare la tutela del diritto di cui all’art. 24 Cost. nella concretezza dell’ordinamento: una volta che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, abbia ritenuto in via generale che le esigenze di tutela di tale diritto escludano la punibilità delle dichiarazioni di chi, sospettato o imputato di un reato, abbia detto il falso alle autorità nel tentativo di difendersi, sarebbe costituzionalmente insostenibile la differenza di trattamento fra situazioni analoghe, quali le dichiarazioni relative al fatto di reato, da un lato, e quelle relative alle circostanze personali del suo possibile autore, dall’altro. Non pare tuttavia a questa Corte che le esigenze di coerenza interna al sistema, pur in via di principio rilevanti al metro dell’art. 3 Cost., possano spingersi sino a precludere al legislatore l’adozione di soluzioni differenziate in relazione a situazioni egualmente riconducibili all’area del diritto al silenzio, ma fra loro non del tutto omogenee. La scelta legislativa di non prevedere, di regola, sanzioni penali a carico della persona sospettata o imputata di un reato che menta nel tentativo di difendersi poggia su ragioni solide, e corrisponde a un’antica tradizione nel nostro Paese; ma il fatto che il legislatore non abbia previsto una sanzione penale per una data condotta non significa necessariamente che tale scelta corrisponda a una valutazione di liceità della condotta medesima (e tanto meno all’avere considerato quella condotta come espressione di un diritto di rango costituzionale). L’ordinamento vigente già conosce, d’altronde, situazioni in cui la persona sottoposta a indagini o imputata – che non si sia avvalsa del diritto al silenzio di cui è costituzionalmente titolare – può essere punita ove renda dichiarazioni menzognere che riguardino la responsabilità di altri (art. 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.), ovvero affermi essere stato commesso un reato in realtà inesistente (supra, punto 3.2.). In simili ipotesi, l’ordinamento considera necessaria la pena in funzione di un’efficace tutela degli interessi – pubblici e privati – protetti dagli artt. 367 e 368 cod. pen., valutando come recessive le ragioni che, normalmente, rendono non opportuna, o non necessaria, la pena a carico della persona che tali dichiarazioni abbia reso nell’intento di difendersi dalle accuse che le siano state rivolte. Né sussiste, come anticipato, una perfetta sovrapponibilità tra le false dichiarazioni relative al fatto di reato – ritenute in via generale non penalmente rilevanti dal legislatore – e quelle relative alle circostanze personali del sospetto reo, potenzialmente abbracciate dall’art. 495 cod. pen. Fermo restando che il diritto al silenzio si estende alle une come alle altre, non appare a questa Corte irragionevole che – laddove l’interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto – il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto. Che l’autorità procedente possa confidare, in particolare, sulla veridicità di queste dichiarazioni, liberamente rese dall’interessato, appare, del resto, funzionale anche all’interesse di questi a non vedere adottate, nei propri confronti, misure cautelari inutili, o comunque eccessive, rispetto alle reali esigenze di contenimento della sua pericolosità, o del periculum attinente ai beni potenzialmente oggetto di misure reali. Da ciò deriva che l’auspicata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 495 cod. pen., nella parte in cui comprende anche le false dichiarazioni rese da chi sia stato previamente avvertito della facoltà di non rispondere alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., conseguirebbe un risultato eccedente lo scopo di assicurare la conformità a Costituzione del vigente assetto normativo e giurisprudenziale. 4.2.– Il rimedio indicato sarebbe, per altro verso, inadeguato rispetto a tale scopo, intervenendo soltanto sul versante della punibilità delle false dichiarazioni, ma non su quello – che ne costituisce un prius dal punto di vista tanto logico quanto cronologico – dell’imposizione alle autorità procedenti dell’obbligo di avvisare la persona interrogata della propria facoltà di non rispondere anche alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen.: obbligo senza il quale, come poc’anzi osservato, lo stesso diritto al silenzio rispetto a tali domande resterebbe svuotato di ogni effettività. 4.3.– Ne consegue la non fondatezza delle questioni prospettate in via principale. 5.– Sono fondate, invece, le questioni formulate dal rimettente in via subordinata. 5.1.– Merita accoglimento, anzitutto, la questione avente a oggetto l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 24 Cost. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (supra, punto 3.4.2.), gli avvertimenti ivi previsti non devono necessariamente essere formulati alla persona sottoposta alle indagini o imputata prima che le vengano rivolte le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Conseguentemente, non opera rispetto alle dichiarazioni rese dalla persona interessata in risposta a tali domande la regola generale della loro inutilizzabilità, posta dal successivo comma 3-bis, per il caso in cui gli avvertimenti siano stati omessi. Per le considerazioni già svolte (supra, punto 3.5.2.), tale assetto normativo e giurisprudenziale non è conforme alle esigenze di tutela del diritto al silenzio, come riconosciuto dall’art. 24 Cost., che esige invece che la persona sottoposta alle indagini o imputata sia debitamente avvertita, segnatamente, del proprio diritto di non rispondere anche alle domande relative alle proprie condizioni personali diverse da quelle relative alle proprie generalità, e della possibilità che le sue eventuali dichiarazioni siano utilizzate nei suoi confronti. L’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall’interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. resteranno, ai sensi del comma 3-bis, non utilizzabili nei suoi confronti. 5.2.– Fondata è altresì, nei termini prospettati in via subordinata, la questione avente a oggetto l’art. 495 cod. pen., anch’essa in riferimento all’art. 24 Cost. La punibilità delle false dichiarazioni relative alle «qualità della propria o dell’altrui persona» ai sensi dell’art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con l’art. 24 Cost. soltanto ove la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia previamente ricevuto l’avvertimento circa il suo diritto a non rispondere ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen.; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all’ipotesi in cui l’interessato, avendo ricevuto l’avvertimento, renda comunque dichiarazioni false allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell’ambito del procedimento e poi del processo penale. Anche l’art. 495, primo comma, cod. pen. deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni; 3) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 495 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI […] Read more…Interessi usurai e clausola di salvaguardia: la sentenza Sezioni Unite n. 2467/201730/04/2023“Muovendo, secondo l’ordine proposto dalla parte attrice, dalle censure afferenti l’usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito inter partes, si osserva quanto segue. In primo luogo, risulta doveroso evidenziare come le relative doglianze, al di là dei copiosi riferimenti giurisprudenziali agglutinati nel corpo dell’atto introduttivo, risultino formulate in maniera oltremodo generica. Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all’indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l’esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018). Va peraltro debitamente evidenziato come ai fini dell’assolvimento dell’onere di allegazione non possa ritenersi sufficiente il mero rinvio alla perizia di parte senza che i relativi contenuti siano stati doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n. 2435/2008) dal momento che l’onere allegatorio va adempiuto dalla parte all’interno del processo e non mediante richiamo a documenti, come la perizia di parte, di formazione extraprocessuale, le cui risultanze non valgono ad integrare fatti rilevanti ex art. 115 c.p.c.. Sicché laddove la parte che deposita documentazione a corredo di un atto non ne illustri specificamente i contenuti, mostrando i profili per i quali intende avvalersi del documento stesso, di fatto la stessa demanda al giudicante l’onere (non spettante) di colmare il proprio deficit di allegazione, dovendo egli trarre dai documenti i fatti non specificamente dedotti dalla parte. Si rileva, in particolare, come l’attrice non abbia neppure dedotto se gli interessi moratori, della cui pattuizione lamenta la natura usuraria, siano stati in concreto applicati e pagati. Sul punto deve essere richiamata la sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, in cui i giudici di legittimità, pur evidenziando la rilevanza dei tassi moratori in relazione all’applicabilità della disciplina antiusura, sottolineano come ai fini del giudizio di illiceità sia necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se risulti effettivamente usurario. Nel caso di specie peraltro la risposta appare negativa sotto entrambi i profili. Ed infatti in primis risulta assolutamente dirimente il rilievo del CTU secondo cui interessi moratori non sono stati in concreto mai addebitati all’attore se non per la minima somma di € 174,26 (cfr. elaborato peritale pag. 23). Altrettanto dirimente appare quindi la presenza, nell’ambito dell’articolato contrattuale (cfr. doc. 1 di parte attrice, art. 4), di una specifica clausola di salvaguardia. Ed infatti, in presenza di una tale clausola, la pattuizione è tale per cui la possibilità di superamento del tasso soglia viene di fatto esclusa, sicché il tasso convenzionale di mora resterà ipso facto nel corso del rapporto al di sotto della soglia di legge. Quanto osservato rileva alla luce della giurisprudenza che si è occupata delle questioni di nullità al momento dell’insorgenza del rapporto o nel suo svolgimento nel tempo, ritenendola sussistente in assenza di clausole di salvaguardia (Cass. SS.UU. n. 24675/2017) e, di contro, insussistente in presenza di una clausola stipulata all’origine ed i cui effetti comportino l’abbassamento automatico intra-soglia, così da precludere, con la sua immediata applicazione, il verificarsi di indebiti arricchimenti (cfr. App. Milano n. 313/2020). Sul tema la Suprema Corte, con la pronuncia n. 26286/2019, ha ulteriormente chiarito che: “In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”. Nel caso di specie, come si è già rilevato, la relativa contestazione risulta del tutto difettante, non avendo la parte attrice in alcun modo dedotto l’intervenuta applicazione di interessi moratori e, men che meno in violazione della clausola suddetta, né dimostrato quale sarebbe l’importo a tale titolo addebitato dalla banca. Questo Giudice è peraltro consapevole dell’esistenza di un orientamento che ha contestato la validità della clausola di salvaguardia nella misura in cui, a suo dire, perseguirebbe la finalità di eludere il precetto imperativo relativo alla pattuizione di interessi usurari. E’, di contro, opinione del Tribunale, alla luce degli insegnamenti di legittimità testé citati, che la clausola di salvaguardia impedisca alla radice il superamento del tasso soglia ai fini del rispetto della normativa in materia di usura, svolgendo la funzione, non solo nel corso di esecuzione del rapporto ma già a monte, ossia nel momento stesso della relativa pattuizione, di sostituire automaticamente – analogamente a quanto avviene a seguito dell’operatività del meccanismo di cui all’art. 1338 c.c. applicabile anche all’art. 1815, comma 2, c.c. Ed infatti, ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La clausola “di salvaguardia”, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura c.d. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola in questione non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. D’altro canto, in ottemperanza al canone ermeneutico di carattere generale di cui all’art. 1367 c.c., secondo cui “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, l’unico modo per salvaguardarne la funzione è quello di ritenerla applicabile già ab origine, senza alcuna distinzione tra il prima e il dopo, e cioè sia allorquando il tasso di interesse pattuito (poco importa se corrispettivo o moratorio) sia superiore a al tasso soglia anti-usura al momento della stipulazione del contratto, sia allorquando divenga tale solo nel corso di esecuzione del rapporto per effetto del meccanismo di rilevazione e di aggiornamento trimestrale legislativamente previsto. In ogni caso, per doverosa completezza, si osserva come l’espletata CTU – che, a stretto rigore, non avrebbe dovuto essere ammessa stante la rilevata genericità delle allegazioni attoree abbia radicalmente escluso la sussistenza di usura pattizia fatta eccezione nella specifica ipotesi di cui ai punti f) e g) del quesito, della quale non può tuttavia tenersi conto per le seguenti motivazioni. Innanzi tutto, per tutte le ragioni testé esposte non avrebbe dovuto darsi corso ad alcuna indagine in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi moratori. Si osserva inoltre ad abundantiam come la conclusione raggiunta dall’### in ordine ai punti f) e g) del quesito risulti fondata su presupposti metodologici e giuridici erronei. Ed infatti questo Tribunale ritiene di aderire a quell’orientamento della giurisprudenza di merito, che allo stato pare maggioritario, in base al quale la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo per rimborso totale del capitale mutuato è un onere contrattuale che non può ritenersi rilevante ai fini del computo del tasso effettivo globale pattuito tra le parti e, dunque, ai fini della verifica dell’usurarietà originaria del tasso di interesse. Si osserva, in proposito, che nella prassi bancaria è frequente l’inserimento, nelle condizioni economiche di contratto, di commissioni o penali per l’estinzione anticipata del rapporto in caso di recesso unilaterale dell’uno o dell’altro contraente. La penale per l’estinzione anticipata del finanziamento costituisce una remunerazione del capitale, che si sostituisce ad ogni altra forma d’interesse ed è legata però alla facoltà di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo e, quindi, all’evenienza della risoluzione anticipata del rapporto. Tale clausola è espressamente prevista contrattualmente nelle condizioni economiche del contratto (cfr. doc. n. 1 attrice), stabilendo il corrispettivo per il diritto di recedere unilateralmente dal contratto. La stessa quindi rappresenta un costo che, riguarda un accadimento del tutto eventuale (e non verificatosi nella specie). Il recesso dal rapporto obbligatorio in essere tra le parti, infatti, rappresenta una fase non fisiologica dell’esecuzione del contratto ed in particolare è legata unicamente alla volontà unilaterale del soggetto che recede dal contratto ovvero la parte mutuataria nel caso de quo. Ciò premesso, pertanto, la commissione per l’estinzione anticipata non integra certamente un compenso legato al finanziamento di natura corrispettiva e, trattandosi di onere destinato a trovare applicazione in via alternativa, mai cumulativa con le clausole di interessi, come invece pare sostenere parte attrice, è impossibile già sul piano logico ipotizzare che il mutuatario possa al contempo pagare gli interessi corrispettivi (o moratori) ed essere chiamato a pagare oneri di estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Sempre a tal riguardo, si ritengono poi dirimenti le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia nell’ambito delle “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi – TEGM“, in cui vengono forniti i criteri per il calcolo del TEGM che deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente. In particolare: “(…) Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica (…)”. Pertanto, conformemente a quanto sopra osservato, ai fini della disciplina sull’usura, il costo economico della commissione di estinzione anticipata del mutuo, rientrando tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell’esercizio da parte di della facoltà di rimborsare il capitale in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto, non assume rilevanza al fine della verifica dell’usurarietà originaria dei tassi; assumendo peraltro rilievo economico solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale di Bologna del 5.09.2018, Tribunale di Bologna del 31.01.2018 estensore dott. ### e Tribunale di Ferrara del 19.06.2017). A quanto osservato consegue come le relative censure e pretese attoree risultino destituite di fondamento. Parimenti infondate appaiono le argomentazioni dispiegate dalla parte attrice in ordine alla clausola c.d. “floor”. Ed infatti per l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale Rimini, sez. I, 16.6.2022 n. 579; Tribunale Pordenone, 24.4.2020 n. 222; Tribunale Bologna sez. III, 8.2.2018, n. 20123; Tribunale Rovigo 9.9.2018), cui questo giudicante ritiene corretto aderire, l’inserimento di una simile clausola non è sufficiente a snaturare la funzione di finanziamento sottesa ai relativi contratti, attesa la sua evidente e manifesta funzione precipua di evitare una diseconomia per il soggetto finanziatore, il quale ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l’operazione antieconomica per l’operatore professionale bancario. Trattasi pertanto di una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall’ordinamento e meritevole d’interesse, in quanto non volta all’acquisizione di un vantaggio illecito, ma perfettamente in linea con l’operazione economica voluta dalle parti. Ne consegue come anche le conclusioni del CTU in relazione al punto h) del quesito non potranno essere tenute in alcuna considerazione in quanto il quesito stesso muove dall’indimostrato -ed a parere di chi scrive errato presupposto dell’illegittimità di tale clausola. Venendo quindi alle doglianze attoree relative alla dedotta mancata coincidenza tra ### pattuito e concretamente verificato in corso di rapporto, le stesse risultano smentite dalle risultanze peritali di cui alla lettera i) del relativo quesito. Più in generale si osserva come gli ulteriori profili di censura afferenti l’indeterminatezza delle condizioni praticate e l’erroneità dell’indicazione di ### risultano parimenti infondati, anche con riguardo alle conclusioni giuridiche che l’attrice pretenderebbe di trarne. In primis appare sufficiente esaminare la contrattualistica versata in atti (v. doc. n. 1 fascicolo attoreo) per avvedersi come il contratto in contestazione, redatto peraltro per atto notarile, recasse la chiara pattuizione dei tassi di interesse così come di ogni altra condizione praticata. La stessa parte attrice ne dà sostanzialmente conto nel proprio atto introduttivo ritrascrivendo il contenuto di ogni pattuizione concernente i tassi ed ogni ulteriore onere economico. L’### incaricato ha parimenti dato conto della completa regolamentazione convenzionale delle condizioni economiche praticate verificandone, altresì, l’effettiva applicazione nel corso dello svolgimento dei rapporti inter partes. Ne consegue l’infondatezza di tale contestazione in quanto il contratto in esame evidenzia ogni parametro relativo a durata, numero di rate, periodicità e decorrenza, l’ammontare dei tassi, il relativo parametro di variabilità; sicché gli elementi del contratto risultano tutti determinati e/o determinabili. Quanto, poi, alle doglianze concernenti la asseritamente erronea indicazione di ### deve premettersi come tali clausole non costituiscano invero un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. In particolare, secondo quella parte di dottrina e di giurisprudenza di merito, che questo giudicante condivide, i predetti indicatori non hanno alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché sono, appunto, meri indicatori sintetici del costo complessivo dello stesso e non incidono in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, la quale scaturisce invece dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Trattasi pertanto di indicatori aventi finalità prettamente informativa in termini di trasparenza contrattuale, la cui omissione od inesattezza possono eventualmente rilevare sul differente piano dell’osservanza di regole di comportamento comportando, eventualmente, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale e giammai sanzioni di invalidità. Nello specifico, deve escludersi che l’obbligo, previsto con riferimento alle operazioni di mutuo, di indicazione nel contratto del valore dell’### -che include anche la maggiorazione del tasso effettivo rispetto al tasso nominale sia sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché il requisito alla determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non già con riferimento all’indicazione dell’### che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell’operazione. In conclusione, poiché, come appena detto, l’### è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l’ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d’interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. sul punto la recente Cass. ###/2021). Dunque in definitiva, l’eventuale erronea indicazione dell’### in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all’### fossero state veritiere, ma apparentemente superiori – e dunque non concorrenziali – rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall’intermediario mutuante). Nel caso di specie, in disparte ogni argomentazione di cui supra, si rileva come difetti il relativo compendio allegatorio in tal senso sicché non può essere presa in considerazione neppure la domanda risarcitoria scaturente dall’asserito difetto di trasparenza imputato all’istituto di credito, peraltro non correttamente, a titolo di responsabilità contrattuale da inadempimento. Anche sotto l’esaminato profilo le censure della parte attrice risultano quindi prive di fondamento. Alla luce di tutti i superiori rilievi le domande di parte attrice vanno, pertanto, integralmente rigettate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella versione vigente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 22.9.2022 e quindi ante modifiche apportate dal D.M. 13.8.2022 n. 147, applicabili a far data dal 23.10.2022: cfr. C. S.U. 17405 e 17406/2012 e C. S.U. ###/2022) in relazione al valore della causa (indeterminabile), alla sua natura (media complessità) ed all’attività concretamente prestata. Devono parimenti essere poste definitivamente in capo alla parte attrice le spese di CTU già liquidate mediante separato decreto P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande attoree. CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 10.343,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali. PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice. Ancona,11.4.2023″. Così, Tribunale di Ancona, Sentenza n. 391/2023 del 12-04-2023, Giudice/firmatari: Minervini Maria Federica. […] Read more…Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.22/03/2023    Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto) dichiarato la estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini. Il terzo comma dell’art. 43 della legge fallimentare sancisce l’interruzione de jure del giudizio per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento di una delle parti processuali. Dunque il fallimento della società ###, dichiarato con sentenza n. xx del 08/07/xx, pubblicata il 14/07/xx, nel corso del giudizio di primo grado ha comportato l’interruzione di tale giudizio. In base alla norma degli arttt. 302 e 305 c.p.c., il curatore fallimentare avrebbe dovuto proseguire il giudizio nel termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c., dall’interruzione. Il Curatore fallimentare si è costituito il 27/11/20xx con una comparsa di intervento: la quale nonostante il nomen juris adottato dalla parte, ha la sostanza di una comparsa di costituzione in prosecuzione. La sentenza n. 12154 Sezioni Unite. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (07.05.21 n. 12154) investite della questione concernente l’individuazione del momento a partire dal quale deve farsi decorrere il termine per riassumere il processo interrotto ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., hanno affermato il principio di diritto per cui, per verificare la tempestività o meno della riassunzione o della prosecuzione del giudizio, deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di interruzione che sia stata resa nota a ciascuna parte con modalità tali da assicurarne l’effettiva conoscenza, non potendosi, da un lato, istituire, rispetto alla mera declaratoria di fallimento, alcun automatismo (che riguarda solo ed esclusivamente l’effetto interruttivo, che si produce ope legis) e, dall’altro lato, elevare a fonte di cognizione fatti e circostanze – pure in qualche modo riconducibili alla procedura concorsuale e al suo fisiologico sviluppo – che non presentano un diretto e inequivoco collegamento con il giudizio di cui è parte il fallito. Gli articoli 43 legge fallimentare, 302 e 305 c.p.c. e la sospensione dei termini feriali. Comunque, essendo stata, la sentenza di fallimento, pubblicata il ### e considerando la sospensione dei termini per il periodo feriale in vigore nel 20xx il termine per la costituzione del curatore sarebbe scaduto il xx : la costituzione del xx è quindi tempestiva. Il motivo è quindi infondato”. Così Corte di Appelo di Ancona, Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 370/2022 del 05-04-2022. […] Read more…Sfratto per morosità e ritardo nella restituzione dell’immobile per fatto imputabile al locatore.28/02/2023L’atto di intimazione di sfatto per morosità. “Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 16.04.2021, ### conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Tribunale, ### al fine di sentir convalidare l’intimato sfratto per morosità, nonché emettere ingiunzione di pagamento di ### per i canoni di locazione scaduti sino al mese di ### , oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere sino alla data del rilascio, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge. L’intimante premetteva: di avere concesso in locazione ad uso abitativo alla intimata, con contratto registrato il 20.11.2014, l’immobile in atti specificato al canone mensile di ### ; che la conduttrice ometteva di versare il canone pattuito a partire dal mese di ### ; che la conduttrice, quale pagamento di quanto dovuto per canoni afferenti i mesi precedenti, aveva rilasciato un assegno di ### risultato scoperto; che l’inadempimento della conduttrice aveva determinato la risoluzione del contratto e che ogni sollecito di pagamento era risultato vano. L’opposizione allo sfratto per morosità. Alla prima udienza del 01.06.2021 ### si costitutiva in giudizio per opporsi alle domande avversarie e chiedere, in via riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale di ### deducendo: di avere provveduto mediante l’assegno di ### al pagamento di quanto dovuto per i canoni antecedenti al ###; che l’immobile locato era stato utilizzato dalla locatrice sempre e solo nel periodo estivo; di avere comunicato alla locatrice, sin dal mese di ### , la volontà di recedere dal contratto di locazione entro il 31.10.2020; di essere stata impossibilitata ad effettuare il trasloco a causa della presenza dei ponteggi che circondavano la palazzina, come dichiarato dalla ditta ### s.r.l. incaricata di effettuare il trasloco; che la situazione si era protratta anche a causa della emergenza epidemiologica che le aveva impedito, per causa ad essa non imputabile, di rilasciare l’immobile prima del 19.04.2021; che a tale data l’immobile si presentava privo di vizi, come risultava dal verbale di rilascio, per cui aveva diritto alla restituzione del deposito cauzionale. La intimante a tale udienza dava atto dell’avvenuto rilascio dell’immobile in data 19.04.2021 e del pagamento della somma di ### portata dall’assegno, solo in data 06.05.2021; contestava ogni deduzione avversaria e si opponeva alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale, sia a causa del pacifico mancato pagamento dei canoni scaduti da ### , che per il mancato pagamento delle bollette relative ai consumi riferiti al periodo di occupazione dell’immobile da parte della conduttrice per un totale di ### per cui, al netto del deposito cauzionale, vantava un credito di ###. Il mutamento del rito. Il Giudice, ritenuta l’opportunità di esperire il tentativo di conciliazione, rinviava, a tal fine, alla udienza del 29.06.2021. Constatata la impossibilità di conciliare le parti il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c. con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. Con la memoria integrativa la ricorrente chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di ### per le causali dichiarate anche nella fase sommaria, domanda che la difesa di parte resistente contestava in quanto nuova e diversa, per quel che concerne la richiesta di rimborso delle utenze, rispetto a quella formulata con l’atto di intimazione. Escussi i testimoni come ammessi alla udienza del 10.12.2021 il Giudice, ritenuto non necessario il confronto fra i testimoni richiesto dalla difesa di parte ricorrente, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, udienza al 17.06.2022. A tale udienza le parti, rassegnate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all’esito, il giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto. In ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa ed a quella conseguente di rilascio dell’immobile locato deve dichiararsi, a seguito della riconsegna del suddetto immobile da parte della conduttrice, in data 19.04.2021, senza spirito di rivalsa, cessata la materia del contendere. Le emergenze processuali consentono, poi, di ritenere esistente il credito di cui la locatrice ricorrente ha chiesto il pagamento, ovvero la somma di ### al netto del deposito cauzionale di ### versato dalla conduttrice resistente, essendo incontestato sia il mancato pagamento dei canoni maturati da ### sino alla data di rilascio, che il mancato rimborso delle utenze domestiche per un totale di ### La resistente non può infatti ritenersi esentata dall’obbligo del pagamento del canone in forza del fatto che avrebbe voluto rilasciare l’immobile addirittura sin dal 31.10.2020, non avendo la stessa validamente esercitato il diritto di recesso come disciplinato sia dalla legge, che dal contratto (tre mesi di preavviso ex art. 7). Seppure la dichiarazione di recesso non debba rivestire formule sacramentali e le modalità dettate dalla legge non sono imposte quali condizioni di validità dell’atto, è necessario che tale comunicazione ci sia al fine di determinare la risoluzione anticipata del rapporto: il conduttore non può, ovvero, decidere in maniera arbitraria quando porre fine al contratto. Ciò significa che indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la detenzione dell’appartamento sino al 19.04.2021, la resistente è tenuta al pagamento di tutti i canoni scaduti sino a tale data (il canone doveva essere pagato in via anticipata entro il giorno 10 del mese di riferimento – art. 2). La locatrice avrebbe addirittura potuto reclamare anche i canoni relativi al periodo di mancato preavviso (tre mesi), posto che il recesso produce i suoi effetti giuridici al termine del periodo di preavviso che, nel caso di specie, non c’è stato. Pur ammessa, in via ipotetica, la sussistenza di un accordo tra le parti per un rilascio anticipato (secondo il doc. 4 – racc. A/R – allegato dalla intimante avrebbe dovuto essere il 31.10.2020), la conduttrice non ha, comunque, dimostrato che il ritardo nella restituzione dell’immobile sia dipeso da fatto imputabile alla locatrice, tenuta, per questo, a subirne le conseguenze. In primo luogo il differimento dal 31.10.2020 al 31.12.2020 non è stato in alcun modo motivato ( si presume dipendente dalla libera scelta della conduttrice visto che i canoni di ### e ### sono stati pagati senza spirito di rivalsa). Che l’impalcatura presente attorno al fabbricato per i lavori di manutenzione straordinaria abbia impedito il trasloco è rimasta affermazione valutativa del titolare della impresa di traslochi, non avendo la conduttrice neppure allegato (e quindi tanto meno dimostrato) di avere mobili di valore economico e dimensioni talmente importanti da non poter essere spostati (circostanza allegata dal solo testimone ### ) in presenza dei ponteggi, cosi come la presenza di una scala posticcia e malferma, addirittura pericolosa per gli spostamenti della conduttrice (pure questa circostanza allegata solo dal testimone ### ). Dalla escussione del testimone ### titolare della ditta che ha effettuato i lavori sulle facciate del fabbricato condominiale, particolarmente attendibile in quanto soggetto terzo rispetto alle parti e a conoscenza diretta delle circostanze sulle quali è stato chiamato a rispondere, è poi emerso che i ponteggi ci sono stati sino alla prima settimana di ### ( circostanza indirettamente confermata anche dal testimone di parte resistente ### nel momento in cui ha dichiarato che a fine ### non poteva effettuare il trasloco per pregressi impegni e prima perché affetto da ### ), per cui se effettivamente l’impalcatura era l’unico impedimento alla riconsegna dell’immobile questa sarebbe potuta avvenire nel mese di ### . Gli impegni della ditta di traslochi scelta dalla conduttrice non possono certo ritenersi causa esimente dall’obbligo di pagamento del canone: la conduttrice avrebbe potuto rivolgersi ad altre ditte la cui attività nessun pregiudizio ha subito, nel periodo di cui si discute, a causa delle misure restrittive legate alla emergenza epidemiologica. Né la conduttrice può esimersi dal pagamento per il fatto che avrebbe utilizzato l’immobile solo nel periodo estivo: in disparte che di tale fatto non è stata fornita la benché minima prova ( anzi risulta smentito dal testimone di parte resistente ### che ha dichiarato di frequentare abitualmente l’appartamento locato alla ### anche nel periodo in cui c’erano i ponteggi, ovvero da ### a ### , ben oltre il periodo estivo ), il contratto stipulato dalle parti è un normale contratto ad uso abitativo che ha consentito alla conduttrice di detenere l’immobile e di goderne in via esclusiva per tutti i mesi dell’anno, per cui il pagamento dei canoni non può essere limitato al periodo estivo: nessuna clausola del contratto depone in tal senso. Contratto ai sensi del quale la conduttrice/resistente è altresì tenuta al rimborso delle utenze domestiche maturate sino alla data di riconsegna, obbligo peraltro riconosciuto dalla medesima conduttrice in occasione della riconsegna dell’appartamento (si veda verbale di rilascio allegato da entrambe le parti). La domanda nuova a seguito del mutamento del rito. La domanda al riguardo veicolata dalla ricorrente deve, infatti, ritenersi pienamente ammissibile: come riconosciuto dalla Suprema Corte (ex multis cfr. Cass. Civ. 7430/2017), l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo ed autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova. Dalle pregresse considerazioni consegue, pertanto, che non sussiste alcun diritto della resistente a vedersi restituito il deposito cauzionale di ### stante la sua funzione di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nel caso di specie disattese per l’ammontare complessivo di ### ( ### per canoni ed ### per rimborso utenze domestiche ). Va, piuttosto, dichiarato il diritto della ricorrente a trattenere il deposito cauzionale a parziale compensazione del credito per canoni ed utenze come sopra specificato e la resistente ### dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore di ### della residua somma di ### oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Quanto alle competenze di lite, liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 in base al valore della controversia, alla natura delle difese ed all’attività effettivamente svolta seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico di ### La decisione del Tribunale di Ancona P.Q.M Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta: dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 20.11.2014, avente ad oggetto l’immobile sito a ### (AN), ### e di restituzione del suddetto immobile; dichiara tenuta e condanna, per le causali di cui alla parte motiva, ### al pagamento in favore di ### della somma di ### oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna, altresì, ### al pagamento delle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., che si liquidano in ### per esborsi ed in ### per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Ancona 17.06.2022 Il Giudice dott. Mencarelli Nadia”. Così sentenza Tribunale di Ancona, Sentenza n. 788/2022 del 17/06/2022. […] Read more…Rapina impropria: la violenza o minaccia al solo scopo di fuggire.18/01/2023“Con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», e, in via subordinata, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La tesi del giudice a quo: irragionevole disparità pena per chi tenta di guadagnare la fuga. Il giudice a quo considera irragionevole, al metro dell’art. 3 della Costituzione, l’equiparazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla norma censurata tra le due fattispecie di rapina cosiddetta impropria, cioè tra l’ipotesi in cui l’autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità. 2.– Il rimettente, chiamato a giudicare su un’imputazione di tentata rapina impropria, espone che gli atti istruttori, pur avendo confermato il tentativo dell’imputato di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, hanno dimostrato che costui ha adoperato violenza e minaccia, ai danni dell’addetto alla vigilanza dal quale era stato fermato, al solo scopo di guadagnare la fuga, non per assicurarsi il possesso della merce, già recuperata dal direttore dell’esercizio commerciale. Con riferimento a siffatta azione delittuosa, il Tribunale di Firenze denuncia come irragionevole punire nello stesso modo chi persegue «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», e chi viceversa, avendo rinunciato al fine di profitto, ha ormai soltanto «uno scopo di per sé lecito, cioè la fuga o comunque l’impunità». 3.– Il giudice a quo considera la questione «parzialmente diversa» da quelle che questa Corte ha dichiarato non fondate con la sentenza n. 190 del 2020 e manifestamente infondate con l’ordinanza n. 111 del 2021. La differenza consisterebbe nel fatto che, mentre allora era censurata l’equiparazione sanzionatoria della rapina impropria alla rapina cosiddetta propria, ponendosi quindi in comparazione il secondo comma con il primo comma dell’art. 628 cod. pen., ora si contesta invece l’equiparazione tra le due ipotesi di rapina impropria, accomunate dal secondo comma dell’art. 628 cod. pen. malgrado la diversa finalità dell’agente. 4.– Per evidenziare come possa darsi un trattamento sanzionatorio differenziato in base alla finalità perseguita dall’autore del reato pur nella sostanziale identità della condotta, il rimettente porta l’esempio della violenza o minaccia a pubblico ufficiale, punita diversamente nei due commi dell’art. 336 cod. pen., a seconda che il reo voglia costringere il soggetto passivo a un atto contrario ai suoi doveri oppure a un atto dovuto. Ad avviso del giudice a quo, considerata la previsione – nell’art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen. – dell’aggravante comune della commissione del reato per assicurare l’impunità di un altro reato, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe la scomposizione della fattispecie delittuosa per chi, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, usi violenza o minaccia solo per procurarsi l’impunità, soggetto che non dovrebbe più rispondere del reato complesso di rapina impropria, caratterizzato dal severo minimo edittale di questo titolo di reato, bensì dei soli reati componenti, pur se il secondo aggravato dal nesso teleologico. 5.– Il Tribunale indica quale oggetto principale della domanda ablativa l’intero segmento dell’art. 628, secondo comma, codice penale «o per procurare a sé o ad altri l’impunità»; in subordine, «nell’ipotesi in cui il petitum sopra illustrato dovesse ritenersi troppo ampio», esso chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima norma nella sola parte in cui si applica alla fattispecie concreta in giudizio. Il rimettente considera del resto impraticabile un’interpretazione adeguatrice, anche riguardo alla domanda subordinata, sia per la chiarezza letterale della norma censurata, sia per l’univocità della sua applicazione giurisprudenziale, la quale esclude che il recupero materiale della cosa da parte della persona offesa interrompa l’unitarietà della condotta delittuosa e quindi ne elida l’immediatezza, richiesta dal secondo comma dell’art. 628 codice penale. 6.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione non fondata. Richiamata la già menzionata sentenza n. 190 del 2020, l’interveniente osserva come la finalità perseguita dall’autore della rapina impropria, sia essa rivolta a consolidare il possesso del bene sottratto oppure a conseguire l’impunità del reato, non incide sulla relazione di immediatezza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona, la quale giustifica l’unificazione in un reato complesso, più grave delle sue parti. In prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura ha depositato memoria, illustrativa di analoghe argomentazioni, sulla scorta delle quali è tornata a sollecitare la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto della Corte Costituzionale 1.– Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». Ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole l’equiparazione sanzionatoria disposta dalla norma censurata tra le due ipotesi di rapina cosiddetta impropria, cioè tra quella di chi adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella di chi invece tenga la medesima condotta – come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo – al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità. Infatti – assume il Tribunale –, mentre nella prima ipotesi l’autore del reato aggredisce la persona per «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», nella seconda egli, rinunciando al fine di profitto, asseconda un «anelito di libertà»: illeciti nell’un caso sia il mezzo sia il fine, nell’altro illecito sarebbe soltanto il mezzo, «ma il fine perseguito di per sé è lecito». 2.– Le questioni – principale e subordinata – non sono fondate. 3.– In base alla descrizione che ne dà il primo comma dell’art. 628 cod. pen., la rapina cosiddetta propria è integrata dalla condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Il secondo comma del medesimo art. 628 cod. pen. assoggetta alla stessa pena della rapina propria «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità», in tal modo configurando le due ipotesi di rapina impropria, l’una a dolo di possesso e l’altra a dolo di impunità. 3.1.– Per costante orientamento di questa Corte, la definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2022, n. 62 del 2021, n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247 del 2013). 3.2.– Con la sentenza n. 190 del 2020, questa Corte ha dichiarato non fondata, tra le altre, una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost. Tale sentenza è evocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, onde evidenziare che le odierne questioni sono pregiudicate in direzione della non fondatezza. Il rimettente assume trattarsi invece di una questione «parzialmente diversa», perché allora era censurata l’equiparazione sanzionatoria tra rapina impropria e rapina propria, ora quella tra rapina impropria a dolo di possesso e rapina impropria a dolo di impunità. 3.3.– Pur nella parziale differenza di prospettiva, la ratio decidendi del menzionato precedente vale anche per le questioni in scrutinio e ne segna l’esito. Deve invero ribadirsi quanto osservato allora, cioè che il tratto qualificante del delitto di rapina è l’impiego di «una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», giacché «la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti». Oltre che nella rapina propria, questa connotazione ricorre anche nella rapina impropria, e, per quanto ora specificamente interessa, in entrambe le ipotesi di quest’ultima, a prescindere dalla circostanza che l’agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia al fine di consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure allo scopo di guadagnare la fuga, ovvero per ambedue le finalità insieme. 3.4.– Come nel confronto con la rapina propria, oggetto della ricordata sentenza n. 190 del 2020, anche nella comparazione tra le due ipotesi di rapina impropria è decisivo il requisito dell’immediatezza, che il secondo comma dell’art. 628 cod. pen. postula nella sequenza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona. Invero, la contestualità delle offese a due beni giuridici così qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunità, non meno che in quella a dolo di possesso. 3.5.– L’estremo dell’immediatezza differenzia la struttura della rapina impropria a dolo di impunità da quella del reato teleologicamente aggravato di cui all’art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen. Per quest’ultimo – a parte la dibattuta questione della possibilità del concorso o della necessità dell’assorbimento rispetto alla stessa rapina impropria – non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l’impunità, sicché la comparazione istituita a proposito dal rimettente denuncia una chiara eterogeneità del tertium. Altresì incongruo è il raffronto – proposto dal rimettente – con la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, che l’art. 336 cod. pen. configura invero come reato complesso di pericolo (non essendone elemento costitutivo il compimento dell’atto d’ufficio), mentre la rapina, anche nelle due forme improprie, è un reato complesso di danno (lesivo cioè sia del patrimonio che della persona). 3.6.– Oltre che sul piano della struttura e dell’offensività, le due ipotesi di rapina impropria non differiscono tra loro neppure sul piano soggettivo dell’intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d’impeto, e avere invece carattere programmatico, come nella rapina propria e nella rapina impropria a dolo di possesso. Infatti, «è perfettamente concepibile che il ricorso alla violenza come mezzo per conseguire l’impunità o assicurare il possesso della cosa sia realmente programmato, a titolo eventuale o perfino come passaggio ineliminabile per il perfezionamento del reato patrimoniale (si pensi alla sicura necessità di superare controlli in uscita dal luogo della sottrazione)» (ancora sentenza n. 190 del 2020). 3.7.– L’insistenza del rimettente sull’«anelito di libertà», che a suo avviso animerebbe la rapina impropria a dolo di impunità, rendendola meno grave di quella a dolo di possesso, tradisce la sovrapposizione di due concetti profondamente diversi, quali sono, per l’appunto, la libertà, da un lato, e l’impunità, dall’altro. Ovviamente, la naturale aspirazione dell’individuo alla massima libertà è incomprimibile se egli non si rende autore di fatti illeciti, offensivi per gli altri consociati, dei quali la legge penale lo chiami a rispondere: sottraendosi alla responsabilità, la libertà si trasforma in impunità. Come osservato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella pronuncia che ha dichiarato configurabile il tentativo di rapina impropria, la violenza e la minaccia non vengono considerate dall’art. 628, secondo comma, cod. pen. come entità giuridiche avulse, bensì con riferimento alla pregressa attività criminosa, per la quale il reo intende assicurarsi l’impunità (sentenza 12 settembre 2012, n. 34952). E ancora, per costante giurisprudenza di legittimità, commette rapina impropria chi adopera violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per evitare tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, quali il riconoscimento, la denuncia o l’arresto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° febbraio 2012, n. 4271; sezione settima penale, ordinanza 3 luglio 2018, n. 29752). 3.8.– Occorre considerare infatti che, per la rapina impropria, anche solo tentata, l’art. 380, comma 2, lettera f), del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e che, di conseguenza, trattandosi di un delitto perseguibile d’ufficio, vi è anche la facoltà di arresto da parte dei privati, a norma dell’art. 383, comma 1, dello stesso codice. Proprio in base a questo rilievo, la Corte di cassazione ha avuto occasione di statuire, in una fattispecie analoga a quella dell’odierno incidente di legittimità costituzionale, che chi usa violenza o minaccia in danno del personale di un supermercato per procurarsi l’impunità immediatamente dopo la sottrazione di merce non può invocare la legittima difesa se trattenuto dal personale stesso nel tempo strettamente necessario alla consegna agli organi di polizia giudiziaria (sezione seconda penale, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50662). Ove pure si aderisse alla prospettiva del rimettente, “sciogliendo” il reato complesso e isolandone la componente patrimoniale, l’autore sarebbe comunque soggetto ad arresto facoltativo in flagranza per il delitto di furto, a norma dell’art. 381, comma 2, lettera g), cod. proc. pen., sicché, anche da questo punto di vista, la violenza o minaccia che egli si determinasse a usare per guadagnare la fuga sarebbero un mezzo per sottrarsi allo svolgimento dei doverosi accertamenti e all’esercizio dei legittimi poteri della polizia giudiziaria. 3.9.– Le considerazioni svolte finora possono essere riferite, oltre che alla questione sollevata dal Tribunale di Firenze in via principale, avente ad oggetto il pertinente inciso dell’art. 628, secondo comma, codice penale («o per procurare a sé o ad altri l’impunità»), anche alla questione in subordine, che il giudice a quo restringe all’ipotesi specifica in cui l’agente, «dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». Se si eccettua il caso di scuola in cui la cosa inizialmente sottratta sia recuperata dal titolare perché abbandonata dall’agente di sua libera iniziativa, non determinata da fattori esterni, ipotesi nella quale può eventualmente configurarsi una desistenza volontaria, agli effetti dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., anche la questione subordinata rimanda pur sempre a una contestuale duplice aggressione – al patrimonio e alla persona altrui –, in ordine alla quale, per ciò che si è detto, non è irragionevole l’opzione legislativa dell’unificazione in reato complesso. 4.– In base a tutto quanto esposto, le questioni vanno dichiarate non fondate. P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI” Così, Sentenza Corte Costituzionale SENTENZA N. 260 ANNO 2022. […] Read more…L’appello avverso la sentenza di separazione30/11/2022  In materia di appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi, si segnala una interessante sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1265/2022 del 10-10-2022. Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1265/2022 del 10-10-2022 “Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021 e non notificata ### Dell’appellante : (…) b) nel merito, si riporta all’atto d’appello introdotto e quindi chiedendo, in parziale riforma della impugnata sentenza, di statuire la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito a carico del ### ### e di stabilire, a carico del ricorrente ### a titolo di mantenimento della coniuge, il versamento, in favore della ### di una somma mensile non inferiore ad € 200,00, o quella diversa ritenuta equa dal Giudice, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria insiste nelle istanze istruttorie, già articolate innanzi al giudice di primo grado e respinte dal Tribunale. Dell’appellato: In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla sig.ra ### accertato che l’odierna appellante ha depositato la citazione soltanto in data 29/03/2022 in coincidenza con l’iscrizione a ruolo della procedimento, e cioè dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. , allorché la sentenza di primo grado era già passata in giudicato con la conferma per l’effetto delle statuizioni di primo grado; dichiarare, in subordine, l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. con la conferma per l’effetto delle statuizioni di primo grado. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig. ra ### perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte, con conseguente conferma della sentenza n. ###/2021 – RG n. ###/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno. (…) Fatti di causa I.) Con la sentenza n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021 e non notificata, il Tribunale di Ascoli ha dichiarato la separazione personale dei coniugi ### e ### respingendo le domande di addebito proposte da entrambi, ha respinto la domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento proposta dalla ### nonché quella di mantenimento del figlio ### convivente con il padre, avanzata da quest’ultimo, ed ha compensato tra le parti le spese di lite. II) ### ha proposto appello avverso l’anzidetta sentenza, con atto di citazione notificato il 28.3.2021 e depositato il 29.3.2021, lamentandone la erroneità nella parte in cui il Tribunale ha escluso l’addebito della separazione a carico del marito, non avendo il primo giudice adeguatamente valutato il comportamento di quest’ultimo, tale da determinare la intollerabilità della convivenza e da costituire quindi la causa esclusiva della irrimediabile crisi coniugale; ha inoltre censurato la decisione del Tribunale che, ritenendo la ### autonoma economicamente, non ha tenuto conto del fatto che il ### era titolare di un reddito più elevato rispetto a quello della moglie – la quale aveva dovuto sostenere ingenti spese anche per la ristrutturazione della casa – né della circostanza che la medesima, occupata ad accudire i figli e a tentare di salvare il matrimonio, non è stata posta in condizione di studiare ed evolversi professionalmente, avendo potuto riprendere gli studi di infermieristica solo recentemente, ed ha così favorito la crescita professionale del coniuge il quale è invece riuscito a raggiungere posizioni lavorative ragguardevoli, con seguente maggior reddito. Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito nonché il versamento di un assegno di mantenimento di almeno €. 200,00 mensili, in proprio favore. III.) Con comparsa di costituzione e risposta del 13/06/2022, si è costituito il ### eccependo preliminarmente la inammissibilità del gravame in quanto tardivamente introdotto e, in subordine, ex art. 342 c.p.c., e contestando nel merito l’impugnazione perché infondata: ha chiesto quindi la reiezione dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado. IV) Il Procuratore Generale, intervenuto con atto del 28.6.2022, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. V) Quindi preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv. dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del ### assegnando i termini di giorni cinque, all’appellante, per replicare alla costituzione avversaria, e di ulteriori giorni cinque, ad entrambe le parti, per deduzioni finali. ù Ragioni della decisione “Nel caso di specie, l’appellante ha introdotto la impugnazione con atto di citazione: sul punto la Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale (“ex lege” n. 74 del 1987) ‘l’appello è deciso in camera di consiglio’ vada interpretata nel senso che essa postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio; tuttavia, ove l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell’impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l’atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass., 22/07/2004, n. 13660; Cass., 17/11/2006, n. 24502; Cass., 10/08/2007, n. 17645; Cass., 13/10/2011, n. 21161)” ( in motivazione, Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, n.403). 2.2) Nella fattispecie in esame la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021 – oggetto di impugnazione – è stata pubblicata in data ### e l’appello è stato proposto con atto di citazione notificato mediante PEC in data 28.3.2021, poi depositato in via telematica il 29.3.2021: non risultando che la sentenza sia stata notificata, trova applicazione il termine semestrale per proporre impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dal 28.9.2021 e scaduto il 28.3.2021. 2.3) Come si è detto, in base ai consolidati principi sopra esposti, dai quali non vi è motivo di discostarsi, ove il gravame sia proposto – come nella specie – con citazione, anziché con ricorso, ai fini della tempestiva proposizione dello stesso assume rilievo esclusivamente il deposito dell’atto di citazione nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c.: pertanto deve concludersi che l’atto di appello è stato proposto tardivamente – in data 29.3.2021, oltre il termine prescritto per la impugnazione, scaduto, come si è visto, in data 28.3.2021 – a nulla rilevando, invece, che entro detto termine, sia stata effettuata la notifica dell’atto di citazione. La rimessione in termini 3) D’altra parte va osservato che le circostanze dedotte dall’appellante ai fini della richiesta di rimessione in termini non sono tali da giustificare l’accoglimento della istanza. Invero, in primo luogo, non è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 153 II comma c.p.c. sulla base dei rilievi espressi dall’appellante nelle note difensive autorizzate del 11/07/2022 circa “l’errore scusabile a causa della non felice formulazione della norma delle difficoltà di individuazione del regime speciale da adottare in concreto”, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sopra richiamato, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi che ha chiarito la disciplina applicabile alla fattispecie in esame; in secondo luogo i riferiti problemi informatici in fase di iscrizione a ruolo della causa e nello sviluppo del file telematico per il versamento del contributo unificato – che non avrebbero consentito la immediata iscrizione a ruolo del fascicolo dopo le ore 17,49 del 28.3.2022 quando si è perfezionatala la notifica della impugnazione mediante PEC – non sono documentati e sono stati tardivamente dedotti, atteso che l’appellante nulla ha evidenziato in occasione del (tardivo) deposito dell’atto di citazione effettuato telematicamente il 29.3.2022 né con le note di trattazione scritta depositate per l’udienza del ### , ma ha evidenziato (peraltro genericamente) la predetta situazione soltanto con le note conclusive finali depositate in data 11.7.2022 con cui, per la prima volta, è stata avanzata la istanza di rimessione in termini. 4.) Per le considerazioni svolte l’appello presentato oltre il termine previsto a pena di decadenza, deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, è precluso l’esame nel merito dei motivi di gravame: la sentenza impugnata va conseguentemente confermata. Il principio di soccombenza e la liquidazione delle spese di lite 5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga nel caso di specie, si dispone la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado alla controparte, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia, individuato tenendo presente le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (causa di valore indeterminabile). 6.) In considerazione della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto sussistono i presupposti processuali, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L 24/12/2012, n. 228, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione. 7.) Si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda dell’appellato ex art. 96 c.p.c., né per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. P.Q.M. la Corte d’Appello di Ancona dichiara inammissibile l’appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021; condanna l’appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 980,00 per la fase di studio, €. 675,00 per la fase introduttiva, €. 1.653,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge; ai sensi del D.P.R. ### , n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. ### , n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in ### in data ### . ### est. ###ssa ### ### n. 311/2022 causa n. 311/2022 R.G. – Giudice/firmatari: Federico Guido, Bora Anna …” (cfr. Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1265/2022 del 10-10-2022) […] Read more…Il Reddito di Cittadinanza va dichiarato nella istanza di Gratuito Patrocinio?14/10/2022A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 313/2021 del 30 aprile 2021. OGGETTO: Gratuito patrocinio – limite reddituale DPR 30 maggio 2002, n. 115 Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alfa (di seguito, Istante), riferisce che al predetto Consiglio – competente ad ammettere gli interessati in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato – è pervenuta una richiesta per l’ammissione al gratuito patrocinio. Il richiedente dichiara di percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 per un importo pari ad euro 1.280,00 e che, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta, per l’anno 2019, ad euro 11.520,00, somma superiore al limite fissato dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari ad euro 11.493,82. L’Istante chiede di conoscere se il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi o meno ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’Istante ritiene che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e che, nella fattispecie, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alfa “non possa ammettere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che ha dichiarato di avere percepito il reddito di cittadinanza a far data dal mese di aprile 2019, per un importo pari ad Euro 1.280,00 mensili, e di aver avuto il proprio nucleo familiare, sempre nell’anno 2019, un reddito complessivo pari ad Euro 11.520,00.” Parere dell’Agenzia delle Entrate L’istituto del reddito di cittadinanza è stato introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26. In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto legge ha istituito il reddito di cittadinanza «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». Si tratta, nello specifico, di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto esclusivamente al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica rilevante per l’erogazione del sussidio. Come si evince dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge n. 4 del 2019 il beneficio economico è costituito da due componenti «ad integrazione del reddito familiare». Il comma 4, del citato articolo 3, precisa che «Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». Quest’ultima disposizione prevede che «I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti». Ai fini del calcolo da dover effettuare per aver diritto al reddito di cittadinanza, inoltre, il reddito imponibile che occorre valutare è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi al cui ammontare devono essere sommati anche altri redditi tra cui eventuali altri redditi percepiti ma esenti ai fini Irpef. Premesso che non sussistono dubbi circa la non imponibilità delle somme erogate, per quanto concerne la questione prospettata dall’Istante circa l’inclusione del reddito di cittadinanza nel calcolo della soglia ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni. Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, contenente disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono state previste, tra l’altro, le condizioni per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Secondo la disposizione attualmente in vigore, in particolare, il comma 1 dell’articolo 76 stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82». Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante». Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». Deve essere ricordato, a tale proposito, che con la ri soluzione 21 gennaio 2008, n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la definizione di reddito imponibile contenuta nel citato articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 in merito al gratuito patrocinio. Nel citato documento di prassi è stato chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, così come definito dall’articolo 3 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362). Circa la determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato che “si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile” (Cfr. Cassazione – Ordinanza n. 24378 del 2019). Sulla base delle suesposte considerazioni, si concorda con la soluzione prospettata dall’Istante ovvero che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, che non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell’erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto. IL DIRETTORE CENTRALE […] Read more… Location Andrea Rossolini, Avvocatovia della Repubblica, 1460033 Chiaravalle – Ancona Our hours Lun – Ven.  08:00 – 19:00Sabato…….. 08:00 – 12:30  Contact us Tel: 0719256006Fax 0719203239 info@rossolini.net  Si riceve solo per appuntamento.  Linkedin Facebook-f Twitter Instagram Rss Whatsapp Address-card AREE ATTIVITA’ Diritto Civile Diritto Penale Diritto di Famiglia Esecuzioni Legal Counsel Gratuito Patrocinio INFO ATTIVITA’ Chi siamo Codice Etico Assistenza Aste Location Info Trasparenza Info Privacy SITI INTERESSE Corte di Appello di Ancona Tribunale di Ancona Giudice di Pace di Ancona Ordine degli Avvocati Ancona Regione Marche Provincia di Ancona Newsletter Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati con le novità giurisprudenziali, le notizie e le iniziative del Nostro Studio Legale. Accettazione Privacy Presa visione della Informativa Privacy, acconsento al trattamento dati personali connesso a tale iniziativa. 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28/10/2023SENTENZA N. 194 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di S. R., con ordinanza del 14 luglio 2022, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2022. Visti l’atto di costituzione di S. R., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 19 settembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Eliana Zecca e Flavio Giacomo Salvo Sinatra per S. R. e l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 19 settembre 2023. Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 14 luglio 2022 (reg. ord. n. 96 del 2022), la Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come da ultimo modificato dall’art. 33, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 1.1.– La Corte rimettente espone in fatto che l’imputato aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lettera c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada e successive modifiche, per avere circolato sulla pubblica via, durante le ore notturne (alle ore 1,50 circa), alla guida di un’autovettura, benché in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 g/l (nella specie 1,63 g/l), provocando in tali circostanze un incidente stradale; reato per il quale era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 7.200 di ammenda, con la concessione dei doppi benefici di legge e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 1.2.– Ai fini della rilevanza, valutata l’impossibilità di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi il chiaro tenore della disposizione nella parte in cui recita «la patente di guida è sempre revocata», la Corte d’appello evidenzia che, alla luce della contenuta gravità del fatto-reato e della personalità del reo, questi potrebbe beneficiare di una parziale riforma in senso favorevole della sentenza di primo grado, con applicazione della sola sospensione della patente di guida invece che della revoca, in considerazione del fatto che, pur avendo perso il controllo del mezzo ed impattato con il veicolo contro il guard-rail, non aveva cagionato danni a sé stesso o a terzi, né intralcio alla circolazione, aveva un tasso alcolico di poco superiore alla soglia massima, risultava incensurato; concessi i doppi benefici di legge, l’unica misura punitiva concretamente efficace restava la revoca della patente di guida, il cui primario ruolo afflittivo era accentuato dalle peculiari condizioni personali dell’imputato, occupato come agente di commercio, al quale l’impossibilità di ridotarsi di un titolo, se non a seguito di nuovo esame dopo cinque anni dal ritiro, avrebbe arrecato un serio pregiudizio occupazionale incidendo sulla sua capacità di proseguire e mantenere l’attività lavorativa. 1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ricorda che il sindacato di questa Corte sulla proporzionalità della sanzione penale, quando la scelta e la commisurazione della pena ad opera del legislatore trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come nel caso di sperequazioni tra situazioni omogenee e, di converso, in caso di equiparazione di situazioni oggettivamente differenti, prive di ragionevole giustificazione (sono citate le sentenze n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 50 del 1980), è stato esteso anche alle sanzioni amministrative punitive, che «condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito» – come recentemente ribadito dalla sentenza n. 95 del 2022, di cui il rimettente riporta ampi stralci –, con la conseguenza che anche per esse «si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (è citata la sentenza n. 185 del 2021 e, in senso conforme, le sentenze n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018). Premesso che della natura (anche) punitiva (oltre che preventiva) della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida non possa più dubitarsi (è citata la sentenza n. 68 del 2021), il giudice a quo prospetta una tensione della misura sanzionatoria in esame, idonea a comprimere la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e, talvolta, il diritto al lavoro tutelato dagli artt. 4 e 35 Cost., con il principio di eguaglianza-ragionevolezza dettato dall’art. 3 Cost., nonché con il principio di proporzionalità della pena, perché accomunerebbe una serie di situazioni giuridiche disomogenee in termini di offensività, invece graduabili sotto il profilo della colpevolezza e pertanto meritevoli, almeno in astratto, di un trattamento differenziato, potendo maggiormente conformarsi ai principi sopra richiamati, in luogo del previsto automatismo sanzionatorio, consentire al giudice di scegliere la sanzione amministrativa accessoria da irrogare, all’esito di un esame di tutte le circostanze di fatto caratterizzanti la vicenda concreta. 1.4.– Osserva sempre la rimettente che un differente livello di offensività della condotta punita dalla norma censurata potrebbe dipendere, ad esempio, dall’entità del fattore di pericolo attivato (come in caso di guida in stato di ebbrezza in un’area desolata ovvero in un centro abitato; su vie interne o rurali ovvero su strade provinciali/statali o autostrade; in zone poco battute ovvero trafficate), dalla gravità del danno cagionato (solo a cose ovvero anche a persone, oppure nessun danno), laddove, secondo il diritto vivente, la nozione di “incidente” rilevante in tema di reati stradali include qualunque forma di collisione del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita di strada, a prescindere dalla causazione di un danno a cose o persone, dall’entità del superamento della soglia di tasso alcolico fissata dalla legge, e dalle effettive modalità attraverso le quali il comportamento dell’agente si estrinseca. Ferma la rimproverabilità della scelta cosciente di porsi alla guida nonostante l’assunzione di alcolici, per la Corte rimettente andrebbe distinto il grado della colpa del conducente ebbro, che abbia dato luogo ad incidente circolando in maniera gravemente difforme rispetto alle prescrizioni dettate dalle norme stradali e ai generali canoni di diligenza, prudenza e perizia (guida a velocità elevata, cambi repentini di carreggiata, sorpassi improvvidi), da quello di colui che seppur alterato, abbia comunque osservato le regole della strada, modulando lo stile di guida anche in relazione alle proprie condizioni psicofisiche (procedendo a velocità assai moderata, mantenendo l’andatura nella corsia di destra ed evitando sorpassi), e finendo per perdere il controllo del veicolo solamente per il calo di riflessi determinato dallo stato di ubriachezza. 1.5.– Infine, il giudice a quo si confronta con la sentenza di questa Corte n. 88 del 2019 che, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, fatte salve le ipotesi in cui ricorrano le «circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.», non avrebbe comunque affermato la permanente validità dell’automatismo sanzionatorio previsto dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, emergendo palese il divario di offensività tra delitti colposi che implicano una compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, quando non addirittura la sua morte, e una contravvenzione che può consumarsi anche in totale assenza di danni. 1.6.– In sintesi, la Corte rimettente ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate in quanto l’impianto sanzionatorio vigente si configurerebbe come sproporzionato e irragionevole, in violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui, con l’automatica comminatoria della revoca della patente di guida, anche nei casi di minore gravità, non permetterebbe al giudice di infliggere una sanzione amministrativa accessoria più tenue al responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lettera c), e 2-bis, cod. strada che non abbia cagionato danni a terzi, a maggior ragione dopo che la citata sentenza n. 88 del 2019 ha fatto cadere l’obbligatorietà della revoca della patente per il condannato ai sensi degli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, purché non in stato di ubriachezza. 2.– Si è costituita in giudizio davanti a questa Corte la parte del giudizio principale S. R., prospettando anch’essa la fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. 2.1.– La difesa dell’imputato, descritta la dinamica dell’incidente stradale, premette che la norma censurata imporrebbe di applicare genericamente la sanzione per «qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività» (è citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 19 giugno 2019, n. 27211) e, quindi, senza alcuna distinzione in relazione alla tipologia di sinistro che si viene a verificare; previsione che, alla luce della citata sentenza di questa Corte n. 88 del 2019 che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, ha riconosciuto al giudice la possibilità di esercitare il proprio potere discrezionale scegliendo la misura accessoria maggiormente idonea al caso concreto per le fattispecie più gravi dei delitti previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., renderebbe evidente una difformità di trattamento tra le fattispecie in cui un soggetto rechi danno a cose o persone, fino a cagionarne la morte, seppure non sotto l’effetto di ebbrezza alcolica, punite come delitti, e le fattispecie in cui il soggetto agente si ponga alla guida in stato di alterazione alcolica o da sostanze stupefacenti e cagioni un sinistro, senza tuttavia ledere nulla e/o nessuno, punite come contravvenzioni, in cui è impedito al giudice, con una presunzione assoluta di necessità della revoca, di adeguare la risposta sanzionatoria alle esigenze, alla colpevolezza, alla gravità del fatto ed alla concreta condotta del reo, attraverso una ponderata valutazione caso per caso. Ripercorsa la giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità della pena, in riferimento sia al principio di eguaglianza, sia all’art. 27, primo e terzo comma, Cost., e quella sull’estensione alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente “punitivo” di talune garanzie costituzionali riservate alla materia penale, la parte sottolinea che la norma censurata non sarebbe rispettosa di tali principi in quanto, sebbene la causazione del sinistro possa dare luogo a più o meno danni, ed essere più o meno pericolosa, a seconda del luogo in cui è posta in essere e dell’orario in cui si verifica, a differenza della risposta sanzionatoria penale che consentirebbe di svolgere una valutazione perfettamente parametrata al caso di specie, sino ad azzerarsi attraverso l’istituto della sospensione condizionale della pena, la sanzione amministrativa appiattirebbe sullo stesso livello le diverse ipotesi concrete sussumibili nell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sopravvivendo come misura maggiormente afflittiva. 2.2.– Non nega la difesa che il cagionare o meno un danno grave o un semplice sinistro senza conseguenze apprezzabili possa dipendere da fattori esterni alla condotta, riconducibili alla mera casualità, ma insiste sulla necessità che, quando sia differente il grado di colpevolezza per la diversa prevedibilità del danno, sia lasciata al giudice la discrezionalità di dosare la sanzione in base al grado di rimproverabilità della condotta, quantomeno con riferimento a quei parametri e fattori che rientrano nel dominio dell’agente e sono da lui preveduti o prevedibili; la manifesta sproporzione, per eccesso, della reazione sanzionatoria rispetto al disvalore concreto dei fatti pure ricompresi nella norma censurata – prosegue – sarebbe evidente nel caso dell’imputato ritenuto meritevole della sospensione condizionale della pena eppure attinto da una sanzione amministrativa maggiormente afflittiva di quella penale, senza tener conto del fatto che generalmente la revoca viene privata della sua natura preventiva in quanto è preceduta da una misura cautelare sospensiva di durata inferiore, per cui l’imputato rientra in possesso del titolo abilitativo ben prima della definitività della sentenza, per poi esserne definitivamente privato quando condannato. 2.3.– In conclusione, per la difesa dell’imputato, la fissità della sanzione amministrativa, combinata con le severe ripercussioni determinate dalla misura sanzionatoria, comporterebbe una violazione del principio di proporzionalità, sottraendo al giudice, unico conoscitore delle circostanze di merito, la possibilità di valutare tutti gli elementi del fatto e di irrogare, a propria discrezione, la sanzione amministrativa punitiva più idonea al caso concreto. 3.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate in riferimento a tutti i parametri evocati. La difesa statale, ritenuta incompleta la ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo, ripercorre nella sua interezza l’art. 186 cod. strada, rubricato «Guida sotto l’influenza dell’alcool» che, in un complesso articolato normativo, regola compiutamente la fattispecie in ogni sua possibile configurazione, con rigida previsione di parametri, situazioni di danno e condizioni dell’agente, dettando una disciplina che si connota per una chiara finalità preventiva e per una crescente severità, in relazione alla quantità di sostanza alcolica presente nel circolo sanguigno dell’agente durante la guida e degli eventuali eventi di danno che scaturiscano dalla guida in stato di ebbrezza alcolica; riportati i dati statistici del periodo 2010-2019 che attestano un aumento dei sinistri stradali occorsi in conseguenza dell’ebbrezza alcolica, evidenzia che l’art. 186 cod. strada prevede la misura della revoca della patente di guida solo per l’ipotesi più grave (oltre 1,5 g/l e incidente del veicolo) in cui, secondo gli studi sull’effetto dell’alcol sul corpo umano, il guidatore risulta assolutamente inidoneo alla guida di qualsiasi veicolo. 3.1.– L’interveniente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni per la loro formulazione generica ed aperta, non chiarendo l’ordinanza di rinvio quale possa o debba essere il tempo di revoca della patente di guida o se essa debba essere semplicemente esclusa nei casi di sospensione condizionale della pena principale, sicché il rimettente chiederebbe non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse senza nemmeno indicare a questa Corte quale debba, o possa essere, la misura temporale minima della revoca della patente per il reato de quo. 3.2.– A sostegno della non fondatezza nel merito, l’Avvocatura rimarca che la previsione del legislatore, nell’ambito dell’esercizio della sua discrezionalità, di una progressione criminosa da cui consegue la revoca del titolo abilitativo, a prescindere dalla misura di pena principale irrogata nel singolo caso, costituisce una scelta ragionevole, proporzionata e ancorata alla tipizzazione di massima gravità della condotta, sanzionata dalla norma censurata con una misura amministrativa di natura preventiva, che tende alla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla temporanea inaffidabilità alla guida del soggetto condannato; la norma censurata non confliggerebbe né con la proporzionalità della sanzione, in relazione al fatto, né con il principio di offensività, posto che la complessiva regolamentazione della guida in stato d’ebbrezza alcolica, comprensiva della fattispecie aggravata, prevede la progressione della sanzione accessoria, dalla sospensione alla revoca della patente, ancorata a specifici e tassativi parametri, comportanti oggettivi e altrettanto crescenti pericoli ai beni giuridici protetti dalla norma (vita ed integrità della salute compresa quella del guidatore), senza che la possibile sospensione condizionale della pena principale comporti automaticamente che la sospensione debba riguardare anche la sanzione accessoria, o che l’incidenza di fatti casuali ed esterni collegati agli eventi che ad essa conseguono depotenzino la grave offensività intrinseca ed estrinseca della condotta che determina la revoca del titolo abilitativo per un certo periodo di tempo. 3.3.– Infine, quanto al richiamo alla citata sentenza n. 88 del 2019, la difesa statale osserva che l’ordinanza di rimessione avrebbe posto a raffronto situazioni giuridiche disomogenee in quanto, nell’ipotesi di omicidio o lesioni stradali colpose, non correlate all’alcol o agli stupefacenti, può accadere che la misura della responsabilità penale possa essere limitata, ad esempio, per un eventuale concorso di colpa della parte offesa, giustificando così l’attribuzione al giudice della diagnosi di inaffidabilità alla guida del soggetto coinvolto con la possibilità di sostituire la revoca con la sospensione temporanea della patente. Considerato in diritto 1.– Con ordinanza del 14 luglio 2022 (reg. ord. n. 96 del 2022), la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 3, nonché al principio di offensività come desunto dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, come da ultimo modificato dall’art. 33, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui prevede l’automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. 1.1.– A giudizio della Corte rimettente, la norma oggetto di censura contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati perché, sussumendo in termini di omogeneità una vasta gamma di condotte diverse e graduabili sotto i profili dell’offensività e della colpevolezza, configurerebbe un impianto sanzionatorio sproporzionato e irragionevole nella parte in cui, con l’automatica comminatoria della revoca della patente di guida, anche nei casi di minore gravità, non permetterebbe al giudice di infliggere una sanzione amministrativa accessoria più tenue al responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lettera c), e 2-bis, cod. strada che non abbia cagionato danni a terzi. Specie dopo che la sentenza di questa Corte n. 88 del 2019 ha fatto venir meno l’obbligatorietà della revoca della patente per il condannato ai sensi degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., purché non in stato di ubriachezza, la previsione della necessaria revoca del titolo per il conducente in stato di ebbrezza che non abbia arrecato lesioni o danni di altro genere sarebbe priva di idonea giustificazione. 2.– Devono essere, innanzitutto, dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto del tutto prive di motivazione. Il giudice rimettente si è limitato ad evocare i suddetti ed eterogenei parametri costituzionali a fondamento del principio di offensività, congiuntamente e senza alcuna distinzione, omettendo una specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza. Posto che ai fini dell’ammissibilità delle questioni non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare, l’ordinanza non fornisce elementi che consentano di valutare come la norma censurata possa incidere sui parametri evocati, omettendo di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza (sull’inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, ex plurimis, sentenze n. 118 del 2022, n. 213 e n. 178 del 2021, n. 126 del 2018 e n. 70 del 2015). 3.– Quanto alle censure incentrate sulla violazione dell’art. 3 Cost. che, a differenza delle precedenti, risultano ampiamente motivate, va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa statale per asserita genericità delle stesse. La Corte rimettente, oltre ad aver analiticamente esposto argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza della censura, ha individuato in modo specifico e con sufficiente determinatezza la ritenuta irragionevolezza della disposizione nel fatto che non consentirebbe al giudice di comminare una sanzione accessoria più tenue rispetto alla revoca della patente – individuata nella sospensione – e quindi di applicare trattamenti sanzionatori differenziati rispetto a situazioni non omogenee. Le lacune lamentate attengono a profili irrilevanti rispetto alla censura di difetto di proporzionalità dell’automatismo sanzionatorio, avendo questa Corte affermato da tempo che il suo intervento «in vista di una tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza possibilità pratica di protezione» non può ritenersi «vincolato, come è stato a lungo in passato, ad una rigida esigenza di “rime obbligate” nell’individuazione della sanzione applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima» (sentenza n. 222 del 2018), risultando a tal fine «sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018)» (sentenza n. 95 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 245 del 2019 e n. 180 del 2018). Inoltre, gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale, quali le circostanze fattuali in cui è stato commesso il reato, la personalità e le condizioni personali dell’imputato, risultano sufficienti a suffragare l’applicabilità della disposizione censurata ed il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità rispetto ad una eventuale riforma in senso favorevole della sentenza di primo grado con riferimento al trattamento sanzionatorio (ex plurimis, sentenze n. 169 del 2023, n. 152 e n. 59 del 2021 e n. 18 del 2020). 4.– Preliminare all’esame del merito della questione, in riferimento all’art. 3 Cost., è il quadro normativo in cui si colloca la disposizione censurata. 4.1.– L’art. 186 codice della strada, nel testo vigente, sancisce, al comma 1, il divieto di guidare in stato di ebbrezza. Ciò fa individuando, al comma 2, tre distinti illeciti, uno di carattere amministrativo e, gli altri due, di carattere penale contravvenzionale, ordinati per gravità crescente in misura proporzionale all’aumento del valore del tasso alcolemico accertato. In particolare, la condotta, ove non costituisca più grave reato, è punita: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l; all’accertamento di tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a terzi. La progressione sanzionatoria che ne risulta mostra quindi una piena graduazione anche con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (che, da un minimo di tre mesi per i fatti lievi, può arrivare fino a due anni per le condotte più gravi in ragione della misura del tasso alcolemico). 4.2.– Nella disposizione, dopo il comma 2, è stato inserito il comma 2-bis dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ed infine modificato, con l’aggiunta della parte sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale, dall’art. 33, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2010, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33. Con tale comma 2-bis è stata introdotta, da ultimo a decorrere dal 30 luglio 2010, una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui il conducente in stato di alterazione alcolica determini un incidente stradale, sicché la progressione sanzionatoria del comma 2 risulta inasprita. In via generale, è previsto il raddoppio delle sanzioni, indistintamente amministrative, penali o accessorie, di cui ai commi 2 dell’art. 186 e 3 dell’art. 186-bis (norma che già aggrava la sanzione per la fattispecie autonoma della guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), nonché il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Per l’ipotesi ulteriormente aggravata dall’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per chi alla guida provochi un incidente stradale, il medesimo comma 2-bis, nel suo secondo periodo, statuisce che «la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI», fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 dello stesso articolo in tema di confisca e sequestro del veicolo, nonché l’applicazione dell’art. 222 dello stesso decreto. In tale modo è riprodotta, in simmetria, la stessa progressione sanzionatoria del comma 2 della medesima disposizione. Dunque, la sanzione amministrativa accessoria va dalla sospensione della patente di guida per una durata minima di sei mesi per fatti lievi fino alla revoca della patente per le condotte più gravi in ragione sempre della misura del tasso alcolemico e con il concorso della circostanza aggravante di aver provocato un incidente. 4.3.– A completamento del regime sanzionatorio rileva l’art. 219 cod. strada che disciplina la revoca della patente di guida, il cui comma 3-ter prevede che, quando la revoca è disposta a seguito delle violazioni di cui all’art. 186 dello stesso decreto, non è possibile conseguirne una nuova prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto stabilito dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 222, che prevedono aumenti del periodo di interdizione, tra un minimo di cinque sino ad un massimo di venti anni, nel caso in cui la sanzione consegua ai reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.; termine ulteriormente aumentato sino a trent’anni nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga. 4.4.– Può aggiungersi che la guida in stato di ebbrezza va ricondotta alla categoria dei reati di pericolo presunto (vedi anche sentenza n. 211 del 2022), ove l’ambito di rilevanza penale del fatto, e così la gravità dell’offesa, è delimitato dal superamento quantitativo di valori soglia del tasso alcolemico; la pericolosità è tratteggiata dal legislatore individuando comportamenti che, alla stregua di informazioni scientifiche o del notorio di comune fonte esperienziale desumibile dai dati statistici della incidentalità stradale, si contraddistinguono per una spiccata attitudine a turbare la regolarità della circolazione stradale mettendo in pericolo la vita, l’incolumità e i beni delle persone coinvolte. 5.– Ciò premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. non è fondata. 6.– Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena – inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con la valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canone della sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nella loro misura (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). In via generale, la pena deve essere adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in modo da escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato (sentenze n. 63 del 2022, n. 143 e n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020). Quanto alla necessità di graduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, questa Corte, con riferimento alle sanzioni penali in senso stretto, ha più volte affermato in via di principio che previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenze n. 266 del 2022, n. 185 del 2021, n. 88 del 2019, n. 222 del 2018 e, nello stesso senso, n. 50 del 1980). Se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda «proporzionata» all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (sentenza n. 222 del 2018). Tali principi valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva, per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta, allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (sentenze n. 95 del 2022 e n. 185 del 2021; in senso conforme, le sentenze n. 40 del 2023, n. 266 e n. 246 del 2022, nonché le sentenze n. 212, n. 115, n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018). 7.– Venendo alla particolare fattispecie della revoca della patente di guida, che ha connotazione sostanzialmente punitiva (sentenza n. 68 del 2021), questa Corte in numerose occasioni è stata chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme che prevedevano la revoca stessa, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto (sentenze n. 246 del 2022, n. 99 e n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018), che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale (sentenze n. 266 del 2022 e n. 88 del 2019). In particolare, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva «la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate” sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime», senza che «il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata desse luogo ad «un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca», mentre, alla luce del medesimo criterio, ha escluso il contrasto con l’art. 3 Cost. della sanzione fissa della revoca della patente per le violazioni più gravi di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime stradali aggravate dalla presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Deve anche ricordarsi che l’art. 120, comma 2, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020). Analoghe dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno avuto l’effetto di rimuovere l’automatismo della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti (sentenza n. 22 del 2018) o alla condotta del custode di un veicolo sottoposto a sequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo o, comunque, consenta ad altri di circolare (sentenza n. 246 del 2022). Più recentemente, la sentenza n. 266 del 2022 ha, invece, ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., con cui era stato censurato l’art. 176, comma 22, cod. strada, nella parte in cui, con riguardo alla violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade, prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore per qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita, sul rilievo che la revoca non possa ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l’incolumità propria e altrui. 8.– Orbene, deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada si declina – come si è già visto (sopra punto 6 e seguenti) – secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo, l’impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi “gradi di intensità” della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. Il divario tra le varie misure – detentive, pecuniarie e accessorie – è correlato all’incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver il conducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell’autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l’entità dell’incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, sia collocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata. È vero – come indica il giudice a quo – che l’imputato potrebbe aver provocato, in concreto, un «incidente» di modesta portata, come nel caso di specie. Ma ciò non esclude – secondo una valutazione non irragionevole del legislatore – che tale condotta si collochi comunque al livello più elevato della descritta graduazione. La modestia delle conseguenze dell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver il pieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa di tale alterata condizione psico-fisica. Si tratta di un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. La previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva tende alla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla condizione di temporanea inaffidabilità alla guida, alla quale si è posto consapevolmente il soggetto condannato, e dalla maggiore pericolosità del comportamento censurato rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate. Tenuto conto che «la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida» (ordinanza n. 247 del 2013), la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca, in funzione della gravità dell’incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole nei confronti di colui il quale, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche. Pertanto, non vi è alcun «indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca» (sentenza n. 88 del 2019). 9.– Del resto, per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamento sufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l’aumento della pena oscillare tra un minimo e un massimo, raddoppiati nell’ipotesi aggravata, ma comunque da determinarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. L’eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo; sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento; sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione. Infatti, la revoca della patente di guida non ha una efficacia ostativa permanente, in quanto il titolare di patente revocata può conseguire un nuovo titolo abilitativo in un termine che l’art. 219, comma 3-ter, cod. strada, nel caso in cui la misura consegua alle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 cod. strada, ha fissato in tre anni. 10.– Infine, deve escludersi un’irrazionalità estrinseca che deriverebbe dal confronto, quale tertium comparationis, con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che potrebbe invece beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 165 e n. 85 e del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). L’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 88 del 2019 solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, ossia «allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.», restando quindi vigente in particolare nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il tertium comparationis non è quindi utilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini analoghi la condotta di un soggetto che, in pari stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte. 11.– In conclusione, la sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito sanzionato dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell’ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata. Da ciò consegue la non fondatezza della questione. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA […] Read more…
02/09/2023Con sentenza n. 1659/2021 pubbl. il 09/11/2021 “la Corte di Appello di L’Aquila, riunita in camera di consiglio, composta da Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente Dott. Elvira Buzzelli Consigliere rel. est. Dott. Francesco Filocamo Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n. 295/2020 R.G., promossa da ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti ###, ### e ###, Appellante Nei confronti di ###, Rappresentato e difeso dall’Avv. ###, Appellato OGGETTO: azione di risarcimento del danno non patrimoniale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l’appellante: “…in via principale: riformare l’Ordinanza per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, rigettare integralmente tutte le domande dell’Appellato; in via subordinata: riformare l’Ordinanza, determinando che i danni asseritamente subiti dall’Appellato ammontano a zero ovvero a una cifra inferiore a quella liquidata nell’Ordinanza e, per l’effetto, rigettare parzialmente le domande dell’Appellato; in ogni caso: revocare l’obbligo di ### di pagare le spese legali sostenute dall’Appellato in relazione al procedimento di primo grado, inclusi IVA e CPA, e condannare l’Appellato al relativo rimborso nonché al pagamento di spese, competenze e onorari del presente grado di appello, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Per l’appellato: “…ogni contraria istanza disattesa, respingere l’avversa domanda, in quanto inammissibile e comunque destituita di alcun fondamento in punto di fatto e di diritto, con vittoria delle spese di lite.”. FATTO E DIRITTO Con ordinanza pubblicata in data 29/01/2020, il Tribunale di Chieti accoglieva il ricorso ex art 702 bis c.p.c. con il quale il Sig. ### aveva domandato la condanna di ### al risarcimento di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, sotto forma di danno morale nella sua veste di danno relazionale, per la violazione e l’erronea applicazione degli “standard della comunità” previsti dal social network, in violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti di espressione e di manifestazione del pensiero. Il ricorrente deduceva di essere “utente” del noto social network “###” sin dall’anno 2010 ed in particolare allegava che 1) in data ### aveva pubblicato sul suo profilo una fotografia ritraente Benito Mussolini nel giorno del compleanno, accompagnata da una didascalia e poche ore dopo si era visto notificare sulla suddetta piattaforma un avviso di rimozione della fotografia pubblicata, poiché considerata non rispettosa dei cd. standard della comunità, con conseguente sospensione dell’utilizzo del suo account per la durata di trenta giorni; 2) in data ###, l’amministrazione del social network comunicava al Sig. ###, una nuova sospensione dell’utilizzo dell’account per tre giorni, per la pubblicazione di un’immagine della bandiera della Repubblica Sociale Italiana, rimossa poiché, anch’essa, ritenuta in violazione dei cd. standard della comunità. 3) pochi giorni dopo l’avviso del ###, il Sig. ### aveva ricevuto un terzo avviso con il quale ### comunicava la rimozione, sempre per violazione dei cd. standard della comunità, di un’altra fotografia che riproduceva il Monte Giano, sul quale, nel 1939, era stata riprodotta la scritta “DUX”, attraverso la potatura di una pineta; 4) in data ###, il ### riceveva un avviso di sospensione dell’account per ulteriori trenta giorni, per aver pubblicato, nella pagina intitolata “Una Bologna peggiore è possibile?”, un commento (rivolto ad un terzo soggetto) che non avrebbe rispettato i cd. standard della comunità in tema di bullismo ed intimidazione. 5) in data ###, il Sig. ### riceveva avviso di ulteriori trenta giorni di sospensione dell’account per aver pubblicato un post contenente l’immagine di un pilota di guerra, corredata da una didascalia descrittiva della sua tragica morte. 6) Durante i predetti ultimi trenta giorni di sospensione, il Sig. ### riceveva altra comunicazione di rimozione di altri due post per violazione dei cd. standard della comunità. 7) in data ###, veniva comunicato al ### un’ulteriore sospensione di trenta giorni per aver pubblicato, nel 2014, un’immagine ritraente Benito Mussolini con annessa didascalia “W Mussolini”. Sulla base di tali elementi di fatto e di diritto il ricorrente aveva denunciato l’illiceità della condotta della società convenuta tale da giustificare un risarcimento per danno morale, sotto due profili: A) illegittima sospensione dell’account ### per oltre quattro mesi, in un arco temporale di quattordici mesi complessivi, in violazione del diritto costituzionalmente garantito della libertà d’espressione; B) violazione dell’art. 617 sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) per avere la società convenuta creato un pregiudizio, interrompendo diverse sue comunicazioni con la illegittima sospensione dell’utenza, con ciò impedendo le sue abituali relazioni sociali sulla piattaforma informatica. 2. Si era costituita in giudizio la ###, contestando tutto quanto dedotto ex adverso, insistendo per il rigetto della domanda ed esperendo altresì eccezione riconvenzionale di inadempimento contrattuale. 3. Il Tribunale adito aveva accolto integralmente le domande attoree, condannando la società convenuta al pagamento di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite. In primo luogo, l’azione era qualificata come di origine contrattuale. Il Giudice aveva posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni: – l’ordinamento democratico della Repubblica italiana rifiuta ogni ideologia contraria alla carta fondamentale, la quale, in particolare, alla XII disposizione transitoria e finale vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”; – la cd. legge Scelba del 1952 aveva dato attuazione al detto principio costituzionale; – sulla suddetta normativa, si era formato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, sulla base del combinato disposto tra la XII disposizione transitoria e finale e l’art. 21 della Costituzione, le condotte apologetiche, per divenire illecite, devono concretarsi in comportamenti fattivi di pericolo (quest’ultimo inteso come probabilità del verificarsi dell’evento dannoso) di ricostituzione del partito fascista. Posto ciò, sotto un primo profilo, in riferimento alle quattro condotte relative all’espressione di un pensiero di adesione all’ideologia fascista, il primo Giudice ha motivato l’accoglimento della domanda attorea affermando che, affinché possa essere posta a base di un giudizio di inadempimento contrattuale, senza tuttavia violare il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, la condotta dell’utente de quo, avrebbe dovuto concretizzarsi in iniziative fattive volte a supportare ed elogiare l’ideologia fascista, in una logica di espansione del consenso, utile a concretizzare il pericolo di una sua riaffermazione. Il giudicante ha invece ravvisato nelle condotte di parte ricorrente la semplice espressione delle proprie convinzioni, pur improntate a dette ideologie, in una logica di dialettica e confronto. Di conseguenza, le condotte oggetto di causa non potevano, secondo il Tribunale, concretare la violazione degli standard, come eccepito dalla società convenuta, concretandosi nel mero esercizio del diritto costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero. Sotto un altro profilo (in relazione alla condotta sopra richiamata al punto 4), il primo Giudice riteneva che anche questa ultima non si poneva in violazione degli standard della comunità ma, tutt’al più, esprimeva un pensiero con un tono fortemente polemico. In conclusione, il Tribunale, accertando l’inadempimento contrattuale di parte resistente, condannava ###, a pagare al Sig. ### € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la cui liquidazione veniva effettuata equitativamente sulla base del fatto che: – le condotte di inadempimento erano reiterate; – la durata complessiva dell’inadempimento ammontava ad oltre 4 mesi, corrispondenti al periodo di sospensione forzata dell’account del ###; – gli altri utenti con cui il ### condivideva la piattaforma sociale erano circa 2.500; – nell’ordinamento italiano è fatto divieto alla liquidazione dei cd. danni puntivi. Infine, alla condanna alle spese di parte resistente secondo il principio di soccombenza, è stata applicata dal Tribunale la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014. 4. Avverso la predetta ordinanza, proponeva appello la ###, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe. 5. Resisteva l’appellata, chiedendo il rigetto dell’appello come da conclusioni trascritte in epigrafe. 6. Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 24/03/2021, tenutasi con trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 221, IV comma, l. 77/2020; quindi, la Corte, decorsi i termini assegnati ex art. 190 c.p.c. (concessi nella misura ordinaria, 60+20), riservava la causa a sentenza. 8. Posto ciò, l’appello proposto dalla ### è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. 8.1.Preliminarmente, occorre interrogarsi sulla legge applicabile, trattandosi di un rapporto contrattuale in cui l’utente – consumatore è cittadino italiano mentre il fornitore del servizio è società con sede in Irlanda, cosicché il contratto è certamente caratterizzato da profili di internazionalità. Trattandosi di un rapporto tra soggetti giuridici facenti parte dell’Unione europea, questa corte ritiene debba farsi riferimento al Reg. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che all’art. 6 c.1 individua quale legge applicabile quella del Paese ove il consumatore ha la residenza abituale (cfr. anche il regolamento UE n. 1215/2012, detto «Bruxelles I»). Anche in tema di giurisdizione tali atti normativi prevedono che il consumatore possa essere convenuto solo dinanzi all’autorità giudiziaria dello stato in cui domicilia, mentre quando sia il consumatore ad agire in giudizio gli è riconosciuta la facoltà di scegliere la giurisdizione competente. Nel confermarsi dunque la sicura sussistenza della giurisdizione italiana, va ritenuta l’applicabilità al caso della legge italiana. 8.2.Ciò posto, sempre in via preliminare, allo scopo di impostare correttamente l’esame delle censure proposte, va esplicitato l’inquadramento e la qualificazione giuridica della fattispecie, ricondotta dal primo giudice all’alveo della responsabilità contrattuale. Tale impostazione va certamente condivisa, sebbene si ritenga necessario prendere posizione sulle specifiche caratteristiche del contratto. Una volta affermato che siamo certamente in ambito negoziale ed in tema di responsabilità contrattuale, deve anzitutto ammettersi si tratti di un contratto per adesione, stipulato mediante il ricorso a moduli on line predisposti unilateralmente dal fornitore, le cui clausole, quindi, dovendosi applicare la legge italiana, essendo «…inserite nelle condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro» (art. 1370 c.c.) . 8.3.Altro elemento del contratto che occorrerà verificare ai fini di una corretta valutazione delle prestazioni poste a carico delle parti e dei poteri che negozialmente sono riservati a ### a tutela della regolarità del servizio e di un corretto uso della piattaforma da parte dei fruitori (e, in ultima analisi, per la valutazione della sussistenza e della gravità degli inadempimenti che le parti reciprocamente si addebitano) è se si tratti di contratto a titolo gratuito, come sostenuto dalla convenuta appellante, oppure a titolo oneroso. A tale riguardo, conviene anzitutto esaminare quanto risulta nell’incipit della pagina online che descrive oggi le Condizioni d’uso, che di seguito si trascrive: «Anziché richiedere all’utente un pagamento per l’utilizzo di ### o degli altri prodotti e servizi coperti dalle presenti Condizioni, ### riceve una remunerazione da parte di aziende e organizzazioni per mostrare agli utenti inserzioni relative ai loro prodotti e servizi. Utilizzando i Prodotti di ###, l’utente accetta che ### possa mostrargli inserzioni che ### ritiene pertinenti per l’utente e per i suoi interessi. ### usa i dati personali dell’utente per aiutare a determinare quali inserzioni mostrare all’utente. ### non vende dati personali dell’utente agli inserzionisti e non condivide informazioni che identificano direttamente dell’utente (informazioni come il nome, l’indirizzo e-mail o altre informazioni di contatto dell’utente) con gli inserzionisti senza l’autorizzazione specifica dell’utente. Al contrario, gli inserzionisti possono indicare a ### elementi come il tipo di pubblico di destinazione delle proprie inserzioni e ### mostrerà tali inserzioni agli utenti che potrebbero essere interessati. ### fornisce agli inserzionisti report sulle prestazioni delle proprie inserzioni per consentire loro di comprendere in che modo gli utenti interagiscono con i loro contenuti.». L’adesione dell’utente comporta quindi il sorgere di obbligazioni corrispettive, che, semplificando, dal lato dell’utente vanno individuate nella concessione a ### della facoltà d’uso dei dati personali (con le limitazioni sopra specificate ed oggetto di analisi, in altre sedi e sotto altri profili, che qui non rilevano) e, dal lato del gestore, nella messa a disposizione di strumenti che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende (vds. condizioni d’uso). Il punto essenziale da valutare è se la concessione della facoltà d’uso dei dati personali possa essere considerato alla stregua di un corrispettivo che, pur non avendo un contenuto patrimoniale immediatamente percepibile, costituisca il tassello fondamentale nella politica dell’impresa per attrarre il maggior numero di inserzionisti e realizzare lo scopo di impresa. Riguardo a tali concetti, è utile far riferimento ai principi espressi di recente nella sentenza emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, n. 2631, del 29 marzo 2021. Oggetto del giudizio era la legittimità del provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato ###, contestandole una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli art. 21 e 22 del Codice del consumo, individuata in un’informativa poco chiara ed incompleta, in merito all’attività di raccolta e utilizzo, a fini commerciali, dei dati degli utenti. In particolare, era – fra l’altro – proprio la dicitura allora presente (ed ora modificata, proprio in virtù di questo intervento), “Iscriviti! È gratis e lo sarà per sempre”, che immediatamente appariva all’utente quando decideva di procedere alla sua registrazione, ad essere stata ritenuta scorretta, in quanto evocava appunto impropriamente la gratuità della prestazione, senza informare l’utente che, invece, ### avrebbe fatto uso per propri interessi verso terzi, per fini commerciali, dei dati personali degli utenti acquisiti al momento dell’iscrizione. Il Consiglio di Stato, confermando sul punto la sentenza di primo grado (T.A.R. Lazio, I, sent. n. 260/2020, citata dall’appellato), ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante, sostenendo che all’assenza della corresponsione di una somma di denaro non conseguisse necessariamente una valutazione di gratuità della controprestazione. Il principio giuridico espresso valorizza, a ben vedere, il profilo patrimoniale della prestazione richiesta all’utente ampliandone la valutazione, in funzione dell’evoluzione della tecnologia e delle nuove scelte imprenditoriali che la pratica commerciale propone – evidentemente ritenute meritevoli di tutela giuridica – e, in tale ottica, giunge a considerare la facoltà d’uso dei dati personali concessa dall’utente al social network alla stregua di una controprestazione a contenuto patrimoniale. In questo quadro, sviluppandosi i principi affermati dal Consiglio di Stato, questo collegio ritiene di condividere l’affermazione che il contenuto patrimoniale di una prestazione possa ritenersi sussistente anche in quei casi in cui vengano ceduti, a titolo di corrispettivo per un servizio, beni diversi dal denaro che, per la loro potenzialità di sfruttamento commerciale, divengano suscettibili di una valutazione in chiave economico – patrimoniale. È, in sostanza, l’idoneità intrinseca del dato personale – legittimamente acquisito e trattato, s’intende, il che dovrà essere sempre attentamente valutato – a dover essere considerata, in quel determinato contesto, oggetto di proficuo sfruttamento commerciale, così consentendo di ritenere integrato il requisito della patrimonialità della controprestazione (volendo richiamare analogicamente un contratto tipico, questo schema richiama, a ben vedere, la permuta). Del resto, va ricordata in questo contesto la Direttiva 2019/770/UE (solo come elemento che rafforza il convincimento espresso, in quanto essa è successiva ai fatti di causa e non ancora vigente) perché essa esprime principi pienamente coerenti con questa prospettiva interpretativa; tale direttiva – proprio allo scopo di regolare il fenomeno in esame oramai diffusissimo – è andata ad esplicitare i principi immanenti alla disciplina contrattuale all’esame, chiarendo in modo non equivoco che «il trasferimento di dati personali costituisce corrispettivo del contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali e, dunque, è un’obbligazione assimilabile al pagamento del prezzo» (la direttiva 2019/770, che sarà in vigore dal gennaio 2022, si applica ai casi “in cui l’operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all’operatore economico, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall’operatore economico ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l’operatore economico e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti” (art. 3, par. 1). Ivi è anche affrontato, forse debolmente, il paradosso sotteso a questa impostazione – al quale è utile fare un doveroso accenno – laddove si prospetta il rischio che i dati personali, la cui protezione è considerata un diritto fondamentale dell’uomo, possano finire con l’essere considerati una merce di scambio, prevedendo la necessità di «garantire rimedi contrattuali ai consumatori, nell’ambito di tali modelli commerciali» (considerato 24). 8.4. Chiarito che il contratto è a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, sarà necessario ricordare che, come a tutti è noto, il contraente a titolo gratuito sia in genere tutelato con minor forza rispetto a colui che stipula a titolo oneroso (cfr. ad esempio, nella disciplina della compravendita gli artt. 1490, 1491 , 1492 , 1493 , 1494 , 1495 e 1496 c.c., rispetto a quella della donazione in cui il disponente, a meno che non sia in dolo, non risponde dei vizi dei quali sia affetta la cosa donata ex art. 798 c.c. o ancora al grado di tutela dell’acquirente con riferimento ai rimedi apprestati per le ipotesi di patologie del negozio). 8.5. Prima di chiudere su questo punto, giova chiarire come nella specie la clausola contrattuale che attribuisce a ### poteri di rimozione dei post e di sospensione degli account non possa essere ritenuta nulla. Al riguardo, l’appellato, ha riproposto le questioni di nullità della clausola nell’atto di costituzione e risposta (art. 346 c.p.c.) sia sotto il profilo codicistico che sotto il profilo della tutela consumeristica. A favore della natura non vessatoria della clausola reputa la Corte debba, sì, prendersi in considerazione la natura del contratto (per adesione) e la sua onerosità, ma debba anche valutarsi A) come l’adesione al contratto e il conseguente uso della piattaforma da parte degli utenti abbia ad oggetto la fruizione di un servizio non certo essenziale; B) che – sebbene in determinati ambiti e condizioni il profilo dell’utente possa restare noto solo ad una ristretta cerchia di persone (come pone in evidenza, in particolare, l’appellato) – ciò che si scrive è però sempre veicolato all’esterno da un soggetto giuridico diverso dall’autore di quelle espressioni, che è appunto ###; tali peculiarità consentono di ritenere non priva di ragionevolezza (ed anzi posta a tutela del sinallagma) la previsione in capo al proprietario e gestore del social network sul quale si manifestano le varie personali opinioni o si condividono contenuti del diritto di verificare che ciò avvenga nel rispetto dei valori condivisi posti alla base dell’adesione, chiarendosi come il successivo controllo giurisdizionale in ordine all’esercizio in concreto del potere di autotutela debba certamente essere volto alla verifica del rigoroso rispetto dei diritti delle parti, onde evitare abusi (cfr. del resto, i principi espressi, tra le altre, in cass. Sez. VI, 3 settembre 2015 n. 17579, in ambito diverso, trattandosi di un contratto di noleggio di apparecchiature da gioco, in cui comunque è stato negato il carattere vessatorio alla clausola che stabiliva in un quinquennio la durata del contratto senza possibilità di recesso anticipato, pur inserita in condizioni generali di contratto, non espressamente sottoscritta né oggetto di specifica contrattazione tra le parti). Facendo dunque applicazione dei principi di diritto espressi dalla suprema corte, deve affermarsi come la clausola mediante la quale – come nel presente caso – è attribuita ad una delle parti la facoltà di sospensione della prestazione in caso di inadempimento della controparte non rientri tra le clausole particolarmente onerose, essendo anzi assimilabile all’eccezione di inadempimento (non attribuisce cioè un potere unilaterale insindacabile di sospensione dell’esecuzione). Essa quindi non può considerarsi vessatoria perché non rientra tra le clausole che pongono in capo all’aderente «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto» (art. 1341 c.2 c.c.), ma afferisce alla normale regolamentazione del contratto e non impedisce di sollevare le eccezioni che, in un contratto individuale, potrebbero proporsi (cfr. cass. ult. cit.). L’eccezione di nullità della clausola, come riproposta dall’appellato, deve dunque essere respinta. 9. Sulla base di quanto osservato, prima di procedere all’esame specifico delle censure mosse va, riassumendo, anzitutto esclusa la fondatezza della premessa posta dall’appellante a fondamento della sua ricostruzione critica, che, cioè, il contratto possa tout court definirsi a titolo gratuito (vds punto 8, supra). Va anche sottolineato come tra le parti sia intercorsa una regolamentazione contrattuale mediante il ricorso alla tipologia del contratto per adesione, nel cui ambito il contraente ha accettato, tra le altre, anche l’art. 1 delle Condizioni, che – nella sezione Lotta ai comportamenti dannosi, protezione e supporto della community di ### – statuisce che: «Le persone creano community su ### solo se si sentono al sicuro. ### impiega team dedicati in tutto il mondo e sviluppa sistemi tecnici avanzati per rilevare usi impropri dei propri Prodotti, comportamenti dannosi nei confronti di altri e situazioni in cui potrebbe essere in grado di aiutare a supportare o proteggere la propria community. In caso di segnalazione di contenuti o condotte di questo tipo, ### adotta misure idonee, ad esempio offrendo aiuto, rimuovendo contenuti, bloccando l’accesso a determinate funzioni, disabilitando un account o contattando le forze dell’ordine». In tale contesto ed a tal fine, sottolinea l’appellante, «l’art. 3.2 delle Condizioni, rubricato “Elementi condivisibili e condotte autorizzate su ###”, meglio dettaglia i criteri per la valutazione dei comportamenti non tollerati: «### desidera che i propri utenti possano esprimersi e condividere contenuti per loro importanti, ma senza pregiudicare la sicurezza e il benessere degli altri o l’integrità della propria community. Pertanto, l’utente accetta di non adottare le condotte descritte qui sotto (o di agevolare o supportare altri ad adottarle): L’utente non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: Contrari alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all’uso di ### da parte dell’utente. • Contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti. • Contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale. ### può rimuovere o bloccare i contenuti che violano tali disposizioni…». Tale clausola, sulla base dei fatti allegati, è da ritenersi validamente pattuita in quanto appare posta a salvaguardia del sinallagma contrattuale, cioè dell’equilibrio tra la possibilità per l’utente di esprimersi e condividere contenuti ritenuti importanti e il pregiudizio che determinate modalità espressive o determinati contenuti possano arrecare alla sicurezza e al benessere altrui o all’integrità della stessa community; il che è come dire che quelle modalità espressive sono accettate nella misura in cui non finiscano con il divenire un attentato alla sicurezza e al benessere di altri utenti e/o all’integrità dei valori della stessa community. La violazione dei criteri di equilibrio sopra descritti, che sono sostanzialmente regole di convivenza civile, può ben dunque essere valutata alla stregua di un inadempimento contrattuale che, ove esistente, abilita la controparte a sospendere la propria prestazione, rimuovendo o bloccando i contenuti che violino tali disposizioni contrattuali. La valutazione, ritiene questa corte, deve essere condotta in sede giurisdizionale con particolare rigore ed attenzione e con riferimento ad ogni singolo episodio, posto che, se, da un lato, il fatto che la piattaforma sulla quale si opera, pur presentando profili che possono gestirsi come privati, resti comunque di proprietà della società giustifica l’attribuzione dei poteri di autotutela riconosciuta contrattualmente (a livello di immagine pubblica, infatti, la società vede ripercuotersi sulla propria sfera di interessi le conseguenze che gli utenti determinano attraverso le proprie iniziative all’interno della community); d’altro canto, l’esercizio in concreto di tali poteri non deve sfociare in comportamenti apertamente violativi della sfera di libertà espressiva che, dietro concessione dell’autorizzazione all’uso di propri dati sensibili e non gratuitamente, costituisce il contenuto tipico e, per così dire, la ragion d’essere dell’adesione ad una piattaforma di questo tipo, la cui funzione è appunto quella di consentire agli utenti di esprimersi e condividere contenuti per loro importanti. Tanto più in un contesto nel quale non è neppure specificato con quali modalità si formuli il giudizio di congruità dell’espressione usata da parte di ###. 9.2. Passando ora all’esame dei motivi d’appello, si ribadisce come lo stesso sia in parte fondato. Con il primo motivo di appello, la ###, ha denunciato l’erroneità della statuizione di primo grado, nella parte in cui ha omesso di applicare le condizioni e gli standard della comunità al rapporto oggetto di controversia, sostituendo la legislazione vigente alla volontà delle parti, in violazione del principio dell’autonomia privata ai sensi dell’art. 1322 c.c., valutando i contenuti pubblicati sulla piattaforma dal Sig. ### esclusivamente alla luce della normativa sull’apologia del fascismo. La censura può dirsi in astratto fondata, ma a ben vedere non è idonea a comportare l’integrale riforma della sentenza impugnata. Si è detto infatti della necessità di ricostruire la fattispecie alla luce della disciplina contrattuale, che proprio allo scopo è stata sopra analizzata. Tale analisi, se consente di riportare alla volontà delle parti il codice di autodisciplina sopra illustrato, obbliga a considerare come siano soggetti a tale codice non solo i comportamenti «contrari alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all’uso di ### da parte dell’utente», ma anche quei comportamenti «Contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti…. Contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale…». Ora, fermo restando come secondo questa Corte resta prioritario in caso di comportamenti illeciti la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, di certo il contratto autorizza anche l’adozione di iniziative di sospensione ed altro, alle condizioni sopra analizzate. È corretto dunque sostenere che a legittimare l’esercizio di poteri di autotutela possa essere non solo il comportamento contrario alla legge (certamente rilevante, giusta l’espresso richiamo contrattuale) – e dunque ad esempio quel comportamento che integri, in ipotesi, il reato di apologia del fascismo – ma anche un comportamento diverso, non definibile come illecito. Del resto, è bene qui chiarirlo espressamente, che i comportamenti delineati dalla XII disposizione transitoria della Costituzione e dalla legge l. 20 giugno 1952, n. 645 costituiscano altrettante limitazioni dell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero in Italia è a tutti noto e ciò non potrebbe certo essere posto in discussione da una diversa regolamentazione contrattuale. A tal fine è bene qui ricordare che in base alla legislazione vigente «Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista» (art. 1). 9.3. Ciò chiarito in ordine a questo primo profilo di censura, gli altri motivi d’appello che di seguito si illustrano, possono essere congiuntamente esaminati e, come si diceva, si rivelano in parte fondati. Con il secondo motivo, la società appellante ha censurato l’ordinanza del Tribunale laddove aveva «omesso di accertare che i contenuti pubblicati dal Sig. ### violavano gli standard della Comunità e che, di conseguenza, la società appellante aveva agito legittimamente rimuovendoli e sospendendo temporaneamente l’utenza, poiché le condizioni e gli standard della comunità prevedono la creazione di un ambiente di rispetto reciproco fra gli utenti, nell’ottica di una policy che vieta i gruppi e le organizzazioni che incitano all’odio. In particolare, l’appellante sottolineava il fatto che l’appellato aveva pubblicato diversi contenuti in supporto dell’ideologia fascista e, così facendo, aveva violato il divieto di esprimere supporto nei confronti di organizzazioni che incitano all’odio ai sensi degli standard della comunità». Con un terzo motivo d’appello, ### ha denunciato il contenuto dell’ordinanza nella parte in cui ha omesso di accertare il danno causato dalla condotta del ### il quale aveva pubblicato un commento, rivolto ad un soggetto terzo, nella pagina intitolata “Una Bologna peggiore è possibile?” in violazione dei cd. standard della comunità in tema di bullismo ed intimidazione ai sensi dell’art. 9, in base al quale: «…Per quanto riguarda i privati, la protezione offerta è superiore: rimuoviamo i contenuti pubblicati con l’intento di denigrare o imbarazzare una persona…». Con un quarto motivo, la società appellante si duole dell’erroneo riconoscimento da parte del Tribunale della sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dal Sig. ###, dal momento che, quest’ultimo, non ha dato prova dei danni lamentati, per il riconoscimento dei quali, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la legge richiede che, chi agisce per il risarcimento del danno deve fornire prova rigorosa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda. Con il quinto ed ultimo motivo di appello, ### si duole, in ogni caso, dell’entità, da ritenersi eccessiva, dell’importo liquidato a titolo risarcitorio dal primo giudice, per complessivi € 15.000,00, ritenuta dall’appellante illogica ed eccessivamente generosa, considerando che tale cifra «… corrisponde quasi al reddito medio annuale degli italiani; … seguendo, in via esemplificativa, la liquidazione del danno non patrimoniale operata dalle Tabelle di Milano, quella cifra verrebbe riconosciuta ad un giovane di trent’anni per gravi lesioni psicofisiche che comportano 8 giorni di inabilità…» Pertanto, invocava in caso di accoglimento della domanda la riduzione della misura del risarcimento entro la misura massima di € 5.000,00. 9.4. L’esame del secondo e terzo motivo, da svolgersi congiuntamente, richiede l’analisi delle singole condotte (costituenti secondo FB altrettanti inadempimenti, sanzionati con il legittimo. 9.3. Ciò chiarito in ordine a questo primo profilo di censura, gli altri motivi d’appello che di seguito si illustrano, possono essere congiuntamente esaminati e, come si diceva, si rivelano in parte fondati. Con il secondo motivo, la società appellante ha censurato l’ordinanza del Tribunale laddove aveva «omesso di accertare che i contenuti pubblicati dal Sig. ### violavano gli standard della Comunità e che, di conseguenza, la società appellante aveva agito legittimamente rimuovendoli e sospendendo temporaneamente l’utenza, poiché le condizioni e gli standard della comunità prevedono la creazione di un ambiente di rispetto reciproco fra gli utenti, nell’ottica di una policy che vieta i gruppi e le organizzazioni che incitano all’odio. In particolare, l’appellante sottolineava il fatto che l’appellato aveva pubblicato diversi contenuti in supporto dell’ideologia fascista e, così facendo, aveva violato il divieto di esprimere supporto nei confronti di organizzazioni che incitano all’odio ai sensi degli standard della comunità». Con un terzo motivo d’appello, ### ha denunciato il contenuto dell’ordinanza nella parte in cui ha omesso di accertare il danno causato dalla condotta del ### il quale aveva pubblicato un commento, rivolto ad un soggetto terzo, nella pagina intitolata “Una Bologna peggiore è possibile?” in violazione dei cd. standard della comunità in tema di bullismo ed intimidazione ai sensi dell’art. 9, in base al quale: «…Per quanto riguarda i privati, la protezione offerta è superiore: rimuoviamo i contenuti pubblicati con l’intento di denigrare o imbarazzare una persona…». Con un quarto motivo, la società appellante si duole dell’erroneo riconoscimento da parte del Tribunale della sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dal Sig. ###, dal momento che, quest’ultimo, non ha dato prova dei danni lamentati, per il riconoscimento dei quali, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la legge richiede che, chi agisce per il risarcimento del danno deve fornire prova rigorosa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda. Con il quinto ed ultimo motivo di appello, ### si duole, in ogni caso, dell’entità, da ritenersi eccessiva, dell’importo liquidato a titolo risarcitorio dal primo giudice, per complessivi € 15.000,00, ritenuta dall’appellante illogica ed eccessivamente generosa, considerando che tale cifra «… corrisponde quasi al reddito medio annuale degli italiani; … seguendo, in via esemplificativa, la liquidazione del danno non patrimoniale operata dalle Tabelle di Milano, quella cifra verrebbe riconosciuta ad un giovane di trent’anni per gravi lesioni psicofisiche che comportano 8 giorni di inabilità…» Pertanto, invocava in caso di accoglimento della domanda la riduzione della misura del risarcimento entro la misura massima di € 5.000,00. 9.4. L’esame del secondo e terzo motivo, da svolgersi congiuntamente, richiede l’analisi delle singole condotte (costituenti secondo FB altrettanti inadempimenti, sanzionati con il legittimo esercizio di quei poteri di autotutela). A tale riguardo, deve osservarsi che «il 28 luglio 2018 l’Appellato ha pubblicato una foto di Mussolini celebrativa del 135° anno della nascita ed elogiandone le “gesta”. Nel post di accompagnamento alla foto, l’appellato ha poi scritto quanto segue: «Oggi vorrei ricordare che se fosse passata la proposta di legge di un certo Fiano, scrivere – in realtà un grido che viene dal cuore – VIVA MUSSOLINI! avrebbe comportato rischi di denunce e di processi. La proposta Fiano è diventata cacca sciolta, buona per i mosconi e gli scarafaggi. Mentre il nostro grido, che avremmo comunque lanciato, leggi o non leggi, è poesia e gioia. È amore per l’Italia. VIVA MUSSOLINI!». Ritiene la Corte che in questa ipotesi, conformemente alla tesi espressa dall’appellante, il tono delle espressioni usate per esprimere il proprio dissenso dai contenuti della legge Fiano (che – ove definitivamente approvata – avrebbe introdotto l’art. 293-bis c.p. riguardante il reato di propaganda del partito fascista o nazista effettuata anche attraverso la produzione, la distribuzione o la vendita di beni che raffigurano persone o simboli ad essi chiaramente riferiti, ovvero attraverso il richiamo in pubblico della relativa simbologia e gestualità) sia certamente un tono gratuitamente offensivo che non trova alcuna giustificazione nel contesto del messaggio espresso dal ###. Se lo stesso non viola la legislazione vigente in tema di apologia del partito fascista, viola certamente quegli standard della comunità più volte richiamati che impegnano l’utente ad esprimere il proprio pensiero senza irridere o danneggiare l’immagine o l’idea altrui. Nella specie, invece, la metafora usata esprime in maniera estremamente offensiva un concetto che invece avrebbe ben potuto e dovuto essere espresso con rispetto. Questa corte ritiene pertanto condivisibile la valutazione effettuata dall’appellante, frutto di una corretta applicazione delle clausole contrattuali, posto che nella comparazione dei contrapposti interessi nella specie appare evidente come la metafora utilizzata non avesse altro scopo che quello di offendere un’iniziativa parlamentare non condivisa, senza veicolare a sua volta alcun pensiero significativo; essa, dunque, si apprezza come un’offesa puramente gratuita. Questa prima sospensione dell’account per 30 giorni non può dunque valutarsi illegittima, nell’economia dei rapporti contrattuali. Egualmente legittima va ritenuta l’iniziativa della società con riferimento all’episodio verificatosi l’11 febbraio 2019, quando l’appellato ha scritto un commento in risposta ad altro commento di un altro utente, in cui così si esprimeva: « è un provocatore che si diverte così – Lo lascerei al suo posto esattamente come lascerei nella toponomastica di molte città via Lenin, via Marx, via Tito etc etc; per dimostrare ai posteri la stupidità umana è rassicurante. Quando uno pensa di aver raggiunto l’abisso pensa che ci sono persone come e riacquista fiducia in sé». Ora, non è noto il tenore della conversazione, che nessuna delle parti ha ritenuto di riportare per intero. Letta quindi così come è, l’espressione appare certamente superare il limite di una rispettosa manifestazione del proprio dissenso, sostanziandosi nel definire stupido il proprio interlocutore, con espressione certamente tagliente (come lo stesso appellato riconosce), denigratorio e sprezzante, del tutto fuori misura perché priva di giustificazione per quella che appare essere una mera divergenza di vedute e di appartenenza politica. 9.5. In nessuno degli episodi successivi, invece, può ravvisarsi legittimo – sulla base, si ripete, della valutazione del tenore degli accordi negoziali – il ricorso da parte di ### alle iniziative repressive adottate, in quanto le espressioni utilizzate, nella valutazione dei contrapposti interessi come dedotti in contratto, appaiono tutte mere espressioni del pensiero; il che costituisce in ultima analisi, come più volte ribadito anche dall’appellante, la principale funzione di ### e la ragione stessa della proposta di adesione rivolta al pubblico degli utenti, quella cioè di consentire agli utenti di esprimersi e condividere contenuti per loro importanti. (vds. supra, 9.1). In tal senso è la valutazione di questa Corte con riferimento dunque ai seguenti quattro episodi: A) il 19 dicembre 2018, ### ha rimosso un contenuto che raffigurava la bandiera della Repubblica di Salò. Lamenta l’appellante che il ###, pur avendo ammesso tale circostanza, nel proprio ricorso non abbia riportato il testo completo della propria pubblicazione, che è il seguente: «Oggi è la giornata della bandiera italiana e questa è la mia bandiera. E non rompetemi gli zebedei colla storia delle origini massoniche perché questi colori sono stati anche i colori dell’Italia fascista e della Prima Repubblica, quindi sono anche i miei colori». B) pochi giorni dopo l’avviso del ###, il Sig. ### riceveva un terzo avviso con il quale ### comunicava la rimozione, sempre per violazione dei cd. standard della comunità, di un’altra fotografia che riproduceva il Monte Giano, sul quale, nel 1939, era stata riprodotta la scritta “DUX”, attraverso la potatura di una pineta; C) Il 7 maggio 2019, l’appellato ha pubblicato una foto di Adriano Visconti, maggiore della Seconda guerra mondiale, con la seguente didascalia: «Il maggiore Visconti e i suoi facevano parte di quei piloti che, aderendo alla RSI, difendevano le nostre città dai bombardamenti dei gangster volanti angloamericani». La mera pubblicazione della foto con un commento che si limita all’espressione del proprio pensiero, con minimi riferimenti rilevanti ai soli fini di dare un contesto al fatto non si ritiene siano sufficienti a violare gli standard della comunità. Anche in questo caso, la didascalia appare evocare un pensiero di mera appartenenza politica cosicché la comminata sospensione di 30 gg. appare di conseguenza a questa Corte non giustificata; D) Il ### è stato pubblicato un post – rimosso da FB, che ha comminato ance una sospensione di 30 giorni – raffigurante una foto di Mussolini con la descrizione “viva Mussolini”, che, secondo l’appellante, avrebbe dovuto intendersi come celebrazione di Mussolini e, per implicito, del regime fascista di cui è stato l’artefice, e così – per questa via – fondare un giudizio di espressione violativa del divieto di pubblicazione di contenuti raffiguranti forme d’odio organizzato. In tutti questi casi, le espressioni non travalicano la manifestazione di un’opinione che, a prescindere dalla sua condivisibilità (che non è un parametro contrattualmente assunto a criterio di giudizio) deve essere consentita ove fine a sé stessa. 10. Resta ora da valutare il danno, sia in ordine all’apprezzamento della sua sussistenza (IV motivo) che con riferimento alla sua entità (V motivo). In linea generale, sarà sufficiente rammentare che il danno non patrimoniale di cui è chiesto il ristoro, al di fuori dei casi determinati dalla legge, è ammesso quando venga accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione. Di esso deve distinguersi una doppia dimensione, sub specie di danno – relazione, quale proiezione esterna dell’individuo e il danno morale quale sofferenza interna ed intima della persona (Cass. civ. Sez. III, Ord. 14-11-2017, n. 26805). Nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio di natura non patrimoniale, cioè non suscettibile di valutazione economica, il giudice deve tener conto di tutte le conseguenze derivate dall’evento dannoso, nessuna esclusa, evitando di operare duplicazioni risarcitorie, ovvero attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, cosicché, anche in presenza della lesione di diritti costituzionali inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso, il quale deve essere allegato e provato e che oltretutto deve avere le caratteristiche della gravità e della non futilità (cfr. Cass. SS. UU. Sentenza 11 novembre 2008 n. 26972; Cass. sent. n. 349/16 del 13.01.2016; Cass. sent. n. 339/16 del 13.01.2016). 10.1. Nella specie, gli episodi descritti, nella misura in cui hanno rappresentato un’ingiustificata limitazione delle relazioni interpersonali e delle comunicazioni private dell’attore, conseguite a quattro illegittime azioni di rimozione di post e sospensioni temporanee del profilo dell’utente, rappresentano dunque comportamenti certamente idonei a produrre conseguenze dannose sia in termini di sofferenza interiore, che in termini di impedimento della possibilità di coltivare appunto quelle relazioni quotidiane costituenti manifestazione della personalità che avevano costituito la ragione stessa dell’adesione. Non ritiene la Corte che possa dunque ragionevolmente negarsi che sussista la prova di un danno morale sotto entrambi i profili della sofferenza interiore e del danno relazionale. Il quarto motivo d’appello è dunque infondato. 10.2. E’ invece in parte fondato il quinto motivo, con il quale ### deduce che a tutto voler concedere il risarcimento accordato sia comunque da ritenere eccessivo. Ora, nella valutazione dell’entità del risarcimento dovrà tenersi conto del fatto che due dei cinque episodi oggetto del giudizio sono stati ritenuti legittimi da questo giudice, cosicché evidentemente la misura del danno andrà parametrata alle tre sospensioni illegittime, valutandone sia la durata (circa tre mesi) sia il fatto che tale periodo di forzata assenza dell’attore dalla piattaforma non è stato continuativo, nonché tenendo conto che l’attore ha lamentato di non aver potuto coltivare le sue relazioni, limitandosi ad allegarne il numero complessivo (circa 2.500 persone), senza però specificare se e quante di queste relazioni temporaneamente sospese fossero significative sul piano dei rapporti interpersonali né la frequenza dei contatti temporaneamente perduti e non altrimenti coltivabili. Non può dunque essere seguito l’attore laddove lo stesso invita la Corte a parametrare il pregiudizio subito in € 400 per ogni giorno di sospensione, misura che appare disancorata da qualsiasi parametro di valutazione affidabile. In considerazione di tutti questi elementi, si ritiene di stimare, in via equitativa, il danno patito mediante la liquidazione all’attualità di un importo di € 3.000. 11. Ogni altra questione è assorbita. 12. Il parziale accoglimento dell’appello circoscrive e riduce il perimetro di fondatezza della domanda e giustifica sia per il primo che per il secondo grado la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte d’Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: 1) Condanna ### in persona di chi legalmente la rappresenta a corrispondere a ### la somma complessiva di € 3.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo; 2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18/10/2021, su relazione del consigliere Buzzelli, estensore. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli Dott.ssa Silvia R. Fabrizio”. […] Read more…
01/09/2023Con la “Sentenza 24 aprile 2020, n. 75 La Corte costituzionale composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo nel procedimento vertente tra M. T. e la Prefettura di Bergamo, con ordinanza dell’8 maggio 2019, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2019. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a); deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020. Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza dell’8 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione. La norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, «nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, e procedere ai sensi dell’art. 231 , disponga restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del refetto che applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto». 1.1.– Il rimettente espone che M.T., fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza, era stato tratto a giudizio penale innanzi al Tribunale di Bergamo, il quale, disposta la messa alla prova e successivamente constatatone l’esito positivo, aveva emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. M.T. aveva quindi chiesto la restituzione del mezzo sequestrato, ed invece il Prefetto di Bergamo ne aveva ordinato la confisca. L’opposizione avverso l’ordinanza di confisca era stata respinta dal Giudice di pace di Bergamo, la cui sentenza era stata da M. T. appellata nel giudizio a quo. 2.– Ad avviso del rimettente, l’autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce un’irragionevole e deteriore disparità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova, anziché il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Il giudice a quo osserva infatti che, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale, dichiarata l’estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l’estinzione del reato, trasmette gli atti al prefetto, a norma dell’art. 224-ter cod. strada, affinché quest’ultimo, ove ricorrano le condizioni di legge, disponga la confisca del mezzo. Sarebbe irragionevole che lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità determini la revoca giudiziale della confisca, mentre l’esito positivo della messa alla prova lasci impregiudicata l’applicazione prefettizia della sanzione accessoria. Le «notevoli similitudini» tra i due istituti ne renderebbero illogica la diversità di disciplina in punto di confisca, tanto più che la disparità appesantisce il regime della messa alla prova, misura «già più afflittiva» rispetto all’altra, poiché essa esige, oltre alla prestazione di lavoro in favore della collettività, anche un’attività di riparazione del danno da reato e l’osservanza di un programma in affidamento al servizio sociale. 2.1.– Il giudice a quo correla la rilevanza della questione all’impossibilità di definire l’appello di cui è investito senza la previa verifica di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada. Secondo il rimettente, poiché l’art. 168-ter del codice penale stabilisce che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada «non lascia spazio a diverse interpretazioni in ordine alla sorte del veicolo sequestrato, nel senso l’autorità amministrativa, ove ne ricorrano le condizioni, non può che disporne la confisca». 3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondata la questione. L’Avvocatura assume che gli istituti confrontati dal giudice a quo siano tra loro «assolutamente eterogenei», sicché la disciplina dell’uno non potrebbe essere presa a tertium comparationis della disciplina dell’altro in ordine alla confisca del veicolo. Considerato in diritto 1.– Il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso l’ordinanza prefettizia di confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto. 1.1.– Il rimettente considera irragionevole che, in caso di estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba revocare la confisca del veicolo a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e che, viceversa, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, egli debba trasmettere gli atti al prefetto, affinché quest’ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, disponga la confisca del veicolo a norma del combinato disposto degli artt. 168-ter del codice penale e 224-ter, comma 6, cod. strada. 2.– La questione è formulata in modo apparentemente ancipite, poiché la violazione del parametro di ragionevolezza è riferita, nel contempo, all’omessa previsione del dovere del prefetto di disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova «ovvero» all’omessa previsione del medesimo dovere del giudice in sede di opposizione all’ordinanza prefettizia di confisca. 2.1.– Per costante indirizzo di questa Corte, «l’alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un’alternatività irrisolta (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017)» (sentenza n. 58 del 2020). Nel caso in esame, l’interpretazione complessiva dei termini di formulazione suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un’alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, laddove la congiunzione “ovvero” non ha valore disgiuntivo, bensì esplicativo, e sta cioè per “quindi”. Secondo il petitum sostitutivo così interpretato, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada dovrebbe prevedere che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il prefetto deve ordinare la restituzione del veicolo all’avente diritto; e che, “quindi”, ove il prefetto non abbia ordinato la restituzione del veicolo, ed anzi ne abbia disposto la confisca, la restituzione deve essere ordinata dal giudice dell’opposizione alla confisca. 3.– La questione è fondata. 3.1.– L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto, per gli imputati adulti, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). In particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014 ha aggiunto l’art. 168-bis cod. pen., che, al primo comma, consente di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova all’imputato per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale. A norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata, per effetto del terzo comma dell’art. 168-bis cod. pen., alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L’art. 168-ter cod. pen., esso pure aggiunto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014, stabilisce che l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede (secondo comma, primo periodo) e che, tuttavia, l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (secondo comma, secondo periodo). 3.1.1.– Questa Corte ha osservato che la messa alla prova non è una sanzione penale, poiché la sua esecuzione è rimessa «alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso» (sentenza n. 91 del 2018); pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli imputati adulti, una «innegabile connotazione sanzionatoria», che la differenzia dall’omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa (sentenza n. 68 del 2019). La connotazione sanzionatoria della messa alla prova degli adulti viene evidenziata, tra l’altro, dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che, a norma dell’art. 168- bis, terzo comma, cod. pen., è una componente imprescindibile dell’istituto riguardo ai maggiorenni, e che invece, a norma dell’art. 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), non figura tra le prescrizioni del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili (ancora sentenza n. 68 del 2019). 3.2.– Aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010, e quindi introdotto contestualmente all’art. 224-ter cod. strada, il comma 9-bis dell’art. 186 del medesimo codice prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza, a condizione che il reato non abbia provocato un incidente stradale, può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Ai sensi del medesimo comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato. 3.2.1.– Questa Corte ha avuto modo di sottolineare che il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada è, a tutti gli effetti, una pena sostitutiva (ordinanza n. 43 del 2013). Essa svolge, peraltro, anche una funzione “premiale”, in quanto il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, riduzione a metà della durata della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo (sentenza n. 198 del 2015). 3.3.– Sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. che il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada hanno ad oggetto la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Mentre rappresenta l’essenza stessa della pena sostitutiva di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività è soltanto una componente del trattamento di prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. Infatti, a norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova esige anche condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, e altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. Il lavoro non retribuito in favore della collettività è una componente ulteriore della messa alla prova degli adulti, e tuttavia una componente imprescindibile, poiché, a norma dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., «la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità». 3.4.– Per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019), e tale limite vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 236 del 2018). 3.4.1.– Orbene, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest’ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale. 3.4.2.– I profili differenziali tra i due istituti non sono in grado di giustificare la previsione dell’applicabilità della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato. Non lo è la circostanza che, a differenza della messa alla prova dell’adulto, applicabile solo a richiesta dell’imputato, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada può essere applicato dal giudice anche d’ufficio, alla sola condizione che l’imputato non vi si opponga (ordinanza n. 43 del 2013). Il differente ruolo della volontà dell’imputato nell’applicazione delle due misure non incide sull’oggettività della prestazione lavorativa resa in favore della collettività, e con esito egualmente positivo, sicché esso non può giustificare un diseguale trattamento delle fattispecie in ordine alla confisca del veicolo. Né la giustificazione della disparità di trattamento può essere rinvenuta nel fatto che, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il lavoro sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. Avendo carattere non perentorio, ma soltanto preferenziale, questa disposizione non è sufficiente a differenziare, in termini generali e assoluti, l’attività non retribuita svolta quale pena sostitutiva da quella viceversa prestata nell’ambito della messa alla prova. 3.4.3.– Come già ricordato, nonostante la base volontaria che la distingue dalla pena, la messa alla prova dell’adulto determina pur sempre un «trattamento sanzionatorio» dell’imputato, ciò che questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 91 del 2018, in adesivo richiamo alla sentenza 31 marzo 2016-1° settembre 2016, n. 36272, delle sezioni unite penali della Corte di cassazione. La circostanza che tale trattamento sanzionatorio abbia una sua indefettibile componente nella prestazione del lavoro di pubblica utilità – come evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2019 – denuncia la manifesta irragionevolezza della possibilità di applicazione della confisca nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per effetto dell’esito positivo della messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. 3.4.4.– In proposito, deve rilevarsi che, al momento dell’introduzione dell’art. 224-ter cod. strada, avvenuta contestualmente all’aggiunta dell’art. 186, comma 9-bis, del medesimo codice, l’ordinamento non prevedeva ancora l’istituto della messa alla prova per gli imputati adulti, quale autonoma causa di estinzione del reato. In occasione di tale riforma, il legislatore, mediante il comma 6 dell’art. 224-ter cod. strada, ha disciplinato gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, prevedendo che, mentre l’estinzione «per morte dell’imputato» comporta il venir meno delle sanzioni accessorie già in essere, l’estinzione del reato «per altra causa» investe il prefetto della verifica di sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Nel contempo, tuttavia, mediante l’aggiunta del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, il legislatore ha introdotto una specifica, e nuova, ipotesi di estinzione del reato, appunto quella del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, anch’essa incidente sulle sanzioni amministrative accessorie, giacché ne deriva la revoca della confisca del veicolo, oltre alla dimidiazione della sospensione della patente di guida. In tal modo, il legislatore ha delineato un peculiare “microsistema”, all’interno del quale l’estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in ragione della sua evidente natura “premiale”, esclude la confisca del veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato (diverse dalla morte dell’imputato), che, non condividendo quella natura “premiale”, contemplano l’eventualità della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del reato). L’interna coerenza di questo “microsistema” è stata alterata dalla sopravvenuta disciplina della messa alla prova, con effetti distorsivi sull’attuale portata applicativa dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada. Infatti, la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) – laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata. 3.4.5.– La disciplina degli istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio dei reati stradali non aggravati ha un evidente carattere speciale, come dimostra proprio la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza non aggravata da incidente, la cui funzione “premiale” questa Corte ha già sottolineato (sentenza n. 198 del 2015). Attesa la sua portata generale, la sopravvenuta disposizione dell’art. 168-ter cod. pen., secondo la quale l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non interferisce con la menzionata disciplina speciale, in quanto, mancando elementi indicativi di una contraria volontà del legislatore, opera il criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992). 3.5.– Per quanto sopra detto, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada è manifestamente irragionevole. Come già chiarito nell’escludere il carattere ancipite della questione, il profilo enunciato dal rimettente circa i doveri decisori del giudice dell’opposizione alla confisca è meramente consequenziale a quello riguardante i doveri provvedimentali del prefetto, sicché non occorre sottoporlo ad autonomo esame, né farlo oggetto di autonoma pronuncia. 4.– Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA” […] Read more…
29/07/2023“A.A. ha reclamato l’ordinanza del 16.7.21 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di prima regolamentazione della responsabilità sul figlio minore (Omissis), affidato alla madre con l’obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del minore. Al riguardo, il reclamante lamentava che: il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza che i tempi di permanenza del figlio presso i genitori erano paritetici, con la conseguenza che entrambi i genitori avrebbero potuto provvedere al mantenimento diretto del minore con spese ripartite, essendo entrambi benestanti; il minore, (Omissis), non era stato sentito. Pertanto, il reclamante chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse disposto l’affido congiunto del minore con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, con la revoca dell’obbligo del mantenimento esclusivo carico del padre. La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo, osservando che: non si erano verificati significative variazioni rispetto all’accordo tra coniugi dell'(Omissis), con il quale era stato stabilito che il minore trascorresse almeno due notti a settimana con il padre, oltre ai fine settimana e alle festività alternate; il minore aveva dichiarato, in sede di audizione, di 2 trascorrere tre giorni a settimana con il padre e quattro con la madre, assetto sul quale i genitori concordavano, ma sostanzialmente previsto nel suddetto accordo. A.A. ricorre in cassazione con unico motivo. B.B. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione che: L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 337 quinquies c.c., art. 12 preleggi, artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, per non aver la Corte d’appello considerato i requisiti di novità addotti ai fini della richiesta di modifica del provvedimento impugnato, desumibili dalle dichiarazioni rese dal minore, all’udienza del (Omissis), di voler stare metà tempo con entrambi genitori, e per non aver essa adottato il consequenziale provvedimento di riforma della statuizione sull’obbligo esclusivo di mantenimento del minore. Nel controricorso, B.B. eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente notificato oltre il termine semestrale di legge, il 23.8.22 rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza impugnata in data 9.2.22, ritenendo che al procedimento in questione non s’applichi la sospensione feriale dei termini, sulla base del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. a), contenente Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, convertito nella L. n. 27 del 2020, e successive proroghe. L’eccezione è fondata. Invero, la dizione utilizzata dal citato art. 83, comma 3, lett. a) distingue due fattispecie, assoggettate alla medesima disciplina: a) quella delle cause relative agli alimenti, riferibile all’art. 433 c.c.; b) quella relativa all’obbligazione alimentare, norma che ha recepito la più ampia accezione contemplata dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Tale distinzione si fonda sulla diversa funzione assolta dall’obbligazione alimentare nei differenti contesti di riferimento: 1. l’obbligo alimentare in senso stretto, nell’accezione conforme alla tradizione civilistica del nostro ordinamento che trova la sua espressione nell’art. 433 c.c., soddisfa la mancanza di mezzi di sostentamento ed è inerente alle più elementari esigenze di vita del beneficiario; 2. La prestazione di mantenimento introdotta dal predetto art. 83, che afferisce ai mezzi necessari per consentire al beneficiario di godere del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi e, nel rapporto con i figli, dei genitori (Cass., n. 7760/22). Al riguardo, la Relazione illustrativa del Decreto n. 18, prevede espressamente che la locuzione “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” vada intesa con il significato che ad essa viene dato nella normativa comunitaria ed in particolare nell’art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009. E ciò “per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari strictu sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto”. Ai fini interpretativi dell’innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione Europea va, pertanto, intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario (argomento ex considerando n. 11 del suddetto Regolamento), estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di 3 famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento (e non solo di quelle di alimenti previste dall’ordinamento italiano). Infatti, la norma sull’emergenza Covid-19, per il suo chiaro tenore letterale, sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento (concernenti l’alimentare puro e l’alimentare da mantenimento da valere nell’ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico. La norma in questione è dunque espressione della discrezionalità del legislatore Eurounitario che, nell’adottare la norma regolamentare, bilancia e contempera i diversi interessi da tutelare, esprimendo l’innovativa ratio, diretta ad accomunare, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, due istituti (l’obbligazione alimentare e quella di mantenimento) che sono sempre stati oggetto di differente regolamentazione per antica tradizione dommatica. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi prima della riforma in questione, al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione od il divorzio, previsto rispettivamente dall’art. 155 c.c. e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, non ha assolutamente natura alimentare (artt. 433 c.c. e segg.) nè ad essa assimilabile (Cass., n. 8417/2000; n. 8567/91). Tale argomentazione trovava fondamento nelle diverse finalità dei due istituti, quantunque entrambi afferissero agli obblighi di assistenza materiale, in senso ampio, della persona: gli alimenti, in particolare, costituiscono il rimedio assistenziale per un’eccezionale situazione di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere ai suoi fondamentali bisogni di vita. La modifica legislativa ha dunque inteso, ai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento, per attuare un’armonizzazione della normativa Eurounitaria. Il ricorrente ha replicato, adducendo che la causa ha per oggetto non solo la determinazione dell’assegno di mantenimento, ma anche la modifica del collocamento del minore, per inferirne l’inapplicabilità del Decreto n. 19 del 2020, art. 83, sulla sospensione feriale del termini. Tale difesa è infondata. Invero, il fatto che la causa in esame abbia ad oggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamento del minore presso i due genitori non può legittimare la sospensione feriale dei termini, in ragione dell’intrinseca urgenza sottesa alle cause in tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dal predetto art. 83, che s’estende alle altre questioni dibattute, oggetto del reclamo e del ricorso in questione. Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamento del minore, sebbene non espressamente contemplata dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (testo sull’ordinamento giudiziario) – come richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 – si configura quale causa suscettibile d’urgente trattazione, ovvero causa rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinatari tutelati dalla nuova regolamentazione. Per quanto esposto, considerata la mancata sospensione dei termini, il ricorso è inammissibile perchè notificato il 23.8.22 allorchè era decorso il termine semestrale per impugnare il provvedimento della Corte d’appello, non notificato, pubblicato il 9.2.22, come incontestato tra le parti. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle 4 decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92. Considerata la novità della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2023. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2023″. […] Read more…
07/07/2023Quando “chiudono” i Tribunali? No, d’estate i Tribunali non chiudono. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e segreterie giudiziarie) debbono essere aperti al pubblico per “cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari” (art. 162, Legge 1196 del 1960). Anche d’estate. Tuttavia, dal 1° agosto fino al 31 agosto di ogni anno opera semplicemente la sospensione dei termini processuali. Non si tratta di una chiusura (i Tribunali sono aperti tutti i giorni, d’estate e d’inverno) ma di una “tregua” disposta dagli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 e, più specificatamente, dalla legge 742/1969, così come recentemente modificate dal decreto legge 132/2014. In cosa consiste la sospensione dei termini feriali? L’art. 1 della legge 742 del 1969 dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e’sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale. Qual è lo scopo della sospensione termini feriali? In questo modo si intende garantire un’omogenea attività agli operatori (giudici, professionisti e collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l’attività giudiziaria. Come funziona la sospensione dei termini feriali? I termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione. Questo significa che un termine di 30 giorni che decorre dal 25 luglio, andrà calcolato senza tenere in considerazione il mese di agosto e quindi: 6 giorni di luglio, 0 giorni di agosto, 24 giorni di settembre, totale 30 giorni. Per l’effetto, detto termine andrà a scadere il 24 settembre. Materie escluse dalla sospensione dei termini feriali. Tale sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale (es. termini per adempiere un contratto, disdetta e quant’altro) e negli arbitrati. A titolo esemplificativo non esaustivo, va inviata subito, anche durante il periodo feriale, la raccomandata che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure le difformità o vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, termine che diventa di un anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio). La querela va presentata entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto di reato e, al suddetto termine, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale. Questa regola, tuttavia, presenta delle importanti eccezioni che hanno il carattere della tipicità in quanto sono espressamente previste dalla legge. Anche per tale motivo, è raccomandabile valutare attentamente caso per caso, coadiuvati dalla assistenza e consulenza di un avvocato In quali materie opera la sospensione dei termini feriali? I procedimenti soggetti alla sospensione dei termini feriali sono quelle: civili; amministrative; tributarie; rapporti di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo; materia elettorale; separazioni e divorzi tra coniugi (ma non le cause aventi oggetto assegno alimentare ovvero quelli aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori, come da ordinanza n. 18044 del 06/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione); opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative L. 689/81 (esclusivamente quelle davanti alla Autorità Giudiziaria); giudizi di merito, a cognizione ordinaria, successivi a procedura di urgenza; riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente; regolamento di competenza e di giurisdizione; impugnazione per nullità revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali; liti innanzi il Tribunale acque pubbliche e la Corte dei conti; opposizione alla stima di indennità di esproprio; impugnativa di delibere condominiali; liti in tema di locazione e recesso del locatore per necessità eccetto fase sommarie delle cause di sfratto e convalida; notifiche e opposizioni a decreto ingiuntivo; non si sospendono, invece, le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi. Quali fasi interessa la sospensione dei termini feriali? La sospensione dei termini dei termini feriali interessa le seguenti fasi: la proposizione del ricorso introduttivo; la costituzione in giudizio del ricorrente; la presentazione ed il deposito di documenti e memorie; la proposizione dell’appello. Quali cause non sono soggette a sospensione dei termini feriali? giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, nuova opera, diritto d’autore, ecc); controversie in materia di lavoro; controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro; ricorso straordinario al Capo dello Stato; cause per alimenti, diritto all’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati; procedimenti aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori (ordinanza n. 18044 del 06/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione); procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori; cause in materia di omologazione del concordato preventivo; impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento; cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario; controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro; opposizioni all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi; termine di efficacia del precetto; opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari; procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego; procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti; termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale; termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare – qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini -, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni. Per una migliore trattazione, si rimanda comunque ed ogni caso ai testi normativi sopra citati artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941; legge 742/1969; e, più in generale, alla giurisprudenza formatasi sul punto. Va specificato, tuttavia, che non essendovi un obbligo del giudice a conformarsi al precedente (ad eccezione dell’unico caso previsto dal secondo comma dell’articolo 384 codice procedura civile (la Corte di Cassazione, «quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte»), nel caso di specie, il giudice potrebbe comunque diversamente interpretare o reinterpretare, al caso di specie, la legge sopra richiamata. […] Read more…
07/06/2023SENTENZA N. 111 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 495 del codice penale e, in via subordinata, dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nonché dello stesso art. 495 cod. pen., promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di M. G., con ordinanza del 4 luglio 2022, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2022, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2023. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2023. Ritenuto in fatto 1.– Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 495 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta ad indagini o imputata in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p.». In via subordinata, il medesimo Tribunale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 24 Cost., dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati nei confronti della persona sottoposta alle indagini/imputata prima di qualunque tipo di audizione della stessa nell’ambito del procedimento penale», nonché dello stesso art. 495 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per il reato ivi previsto in caso di false dichiarazioni – in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p. – rese nell’ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere». 1.1.– Il rimettente si trova a giudicare, in sede dibattimentale, della responsabilità penale di M. G., imputato tra l’altro del delitto di cui all’art. 374-bis cod. pen., per avere dichiarato al personale della Questura di Pisa – in sede di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore nell’ambito di un procedimento penale – di non avere riportato condanne penali in Italia, avendo invece il medesimo M. G. già riportato due condanne divenute ormai definitive. Un tale fatto, osserva il Tribunale, integra in realtà – secondo la costante giurisprudenza di legittimità (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 26 febbraio-3 maggio 2016, n. 18476; 8 luglio-16 settembre 2015, n. 37571; 9-23 luglio 2014, n. 32741; 6 marzo-15 maggio 2007, n. 18677) – il più grave delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), per il quale l’imputato dovrebbe dunque essere condannato. Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disposizione. 1.2.– Osserva anzitutto il giudice a quo che l’art. 495 cod. pen., il quale punisce «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona», è stato considerato applicabile dalla Corte di cassazione non solo all’ipotesi di false dichiarazioni in ordine ai propri precedenti penali (sono citate Corte di cassazione, sentenze n. 18476 del 2016, n. 37571 del 2015, n. 32741 del 2014 e n. 18677 del 2007), ma anche alle false dichiarazioni relative ad altre circostanze indicate nell’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale (sono citate Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 4-11 settembre 2012, n. 34536, in relazione alla falsa dichiarazione relativa al titolo di studio in sede di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, nonché Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14-24 gennaio 2022, n. 2497, in relazione alla generalità delle dichiarazioni circa le proprie condizioni e qualità personali). Aggiunge poi il rimettente che l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nel dettare un’articolata disciplina relativa agli avvisi che devono essere formulati alla persona sottoposta a indagini prima che sia sottoposta ad interrogatorio, comprensivi dell’avviso della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fa salvo espressamente quanto disposto dall’art. 66, comma 1, cod. proc. pen.; disposizione, quest’ultima, a tenore della quale «el primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false». L’art. 66 cod. proc. pen. – prosegue il rimettente – è a sua volta richiamato dall’art. 21 norme att. cod. proc. pen., il quale dispone che, «uando procede a norma dell’articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l’imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all’estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche». Rileva il rimettente, da un lato, che secondo la giurisprudenza di legittimità la persona sottoposta a indagini o indagata avrebbe l’obbligo di rispondere in modo veritiero soltanto alle domande relative alle proprie generalità e a quelle strettamente finalizzate all’identificazione, con esclusione delle dichiarazioni relative ai precedenti penali e alle altre circostanze elencate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Rispetto a tali circostanze, il soggetto potrebbe in effetti legittimamente rifiutarsi di rispondere senza incorrere in responsabilità penale. Laddove però decidesse di rispondere e rendesse false dichiarazioni, si renderebbe responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (sono citate le sentenze della Corte di cassazione n. 37571 del 2015, n. 32741 del 2014 e n. 18677 del 2007, nonché la sentenza n. 108 del 1976 di questa Corte, con riferimento alla disciplina all’epoca vigente). Dall’altro lato, il rimettente rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le garanzie previste in via generale dall’art. 64 cod. proc. pen. nei confronti della persona sottoposta a indagini o dell’imputato, e segnatamente l’obbligo di formulare gli avvertimenti di cui al comma 3 di tale disposizione, non opererebbero in sede di identificazione ed elezione di domicilio (è citata Corte di cassazione, sentenza n. 18476 del 2016). In particolare, non vi sarebbe secondo la Corte di cassazione alcun obbligo di far precedere le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. dagli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., dal momento che tali domande si riferirebbero all’identità e allo stato civile e giuridico dell’imputato, e non al fatto di cui egli sia accusato (sono citate Corte di cassazione, sentenze n. 2497 del 2022; sezione seconda penale, 3-10 novembre 2020, n. 31463; sezione sesta penale, 20 settembre-13 ottobre 2016, n. 43337; sezione quinta penale, 6 marzo-26 giugno 2013, n. 28020). Cionondimeno, osserva ancora il rimettente, le risposte fornite dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato a quelle domande potrebbero poi essere utilizzate dal giudice «ai fini cautelari o del merito» a pregiudizio della persona indagata o imputata. 1.3.– Tutto ciò premesso, il rimettente dubita – in via principale – della legittimità costituzionale dell’art. 495 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui – secondo il diritto vivente sin qui ricostruito – si applica anche alle false dichiarazioni, rese nell’ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato, rispetto ai propri precedenti penali e alla generalità delle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Anche rispetto a tali circostanze opererebbe infatti il diritto al silenzio, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte come corollario del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (sono citati l’ordinanza n. 117 del 2019 e gli ulteriori precedenti ivi menzionati). A parere del rimettente, il legislatore – «se pur non si trattava (forse) di una scelta costituzionalmente o convenzionalmente obbligata» – avrebbe declinato tale diritto riconoscendo, in via generale, che la persona sottoposta a indagini, e poi l’imputato, non solo non hanno l’obbligo di rispondere al giudice o all’autorità che procede, ma hanno anche il diritto di mentire ad essi nell’esercizio della propria difesa. Al punto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, dal mero mendacio dell’imputato il giudice non può normalmente trarre conseguenze per lo stesso pregiudizievoli, e in particolare negargli su tale base circostanze attenuanti o benefici (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 17 gennaio-5 giugno 2020, n. 17232 e 14 settembre-28 dicembre 2017, n. 57703; sezioni unite penali, sentenza 24 maggio-20 settembre 2012, n. 36258). Sarebbe pertanto necessario valutare se l’eccezione rappresentata dalle false dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini in ordine alle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. sia ragionevole. In proposito, il rimettente osserva che «molto spesso le informazioni riferite con riguardo alle condizioni familiari ed economiche dell’indagato hanno un’evidente rilevanza ai fini della valutazione delle accuse: si pensi ad esempio alla maggiore o minore verosimiglianza della contestazione di un furto o di altro reato contro il patrimonio a seconda che l’indagato/imputato abbia o meno una regolare fonte di reddito o un consistente patrimonio; o, alla stessa stregua, alla valutazione della detenzione in casa di un quantitativo di stupefacente non irrisorio, come destinata al proprio consumo personale o piuttosto allo spaccio». Con riguardo poi ai precedenti penali, prosegue il rimettente, essi a volte sono addirittura elementi costitutivi del reato (come nel caso della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.), e in ogni caso assumono rilevanza ai fini della possibile contestazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen., nonché della concessione di benefici. D’altra parte, «la dichiarazione da parte dell’indagato di avere o meno precedenti penali (così come quella di avere un’occupazione lavorativa o di convivere con una persona dotata di un reddito stabile o di avere altro procedimento pendente, magari con una misura cautelare in corso di esecuzione)» potrebbe «incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, diverso essendo chiaramente il significato che assume il delitto per cui si procede in presenza di un soggetto incensurato o, piuttosto, di un soggetto gravato da plurimi precedenti specifici». Secondo il rimettente, nel rispondere a tutte queste domande il soggetto si starebbe in effetti già difendendo, «cercando di fornire una propria versione che, anche con riguardo ai precedenti penali e alle altre qualità e condizioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p., renda meno verisimili le accuse o faccia apparire meno gravi i fatti o meno stringenti le esigenze cautelari». Sarebbe, pertanto, «eccessivamente formalistico e quindi irragionevole distinguere tra domande preliminari, che non sarebbero coperte dal diritto di mentire, e domande rientranti nell’interrogatorio/esame vero e proprio, alle quali l’imputato potrebbe rispondere liberamente, senza timore di incorrere in ulteriori responsabilità penali». All’opposto, sarebbe costituzionalmente necessario declinare in modo unitario il contenuto del diritto al silenzio rispetto tanto all’oggetto della contestazione, quanto alle ulteriori domande che possono rilevare, tra l’altro, in relazione alle circostanze del reato, al trattamento sanzionatorio, ai benefici, alle esigenze cautelari, escludendo dunque la responsabilità penale per ogni falsa dichiarazione resa in proposito dalla persona sottoposta alle indagini o dall’imputato. 1.4.– Nell’ipotesi in cui questa Corte non ritenesse di accogliere le questioni così prospettate in via principale, il rimettente solleva – in via subordinata – questioni di legittimità costituzionale, questa volta in riferimento al solo art. 24 Cost.: – dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati alla persona sottoposta a indagini e all’imputato prima di qualunque tipo di audizione nell’ambito del procedimento penale – e dunque anche prima delle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. –; nonché – del medesimo art. 495 cod. pen., nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità in caso di false dichiarazioni sui propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., rese nell’ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere. Laddove, dunque, non fosse ritenuto irragionevole negare alla persona sottoposta a indagini o all’imputato la facoltà di mentire, e conseguentemente prevedere la sua punibilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. per il caso di false dichiarazioni alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., ad avviso del rimettente resterebbe tuttavia necessario assicurare adeguata tutela al diritto al silenzio del soggetto interessato, fondato sull’art. 24 Cost. E ciò mediante – anzitutto – il suo previo ed espresso avviso relativo a tale diritto, ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in mancanza del quale egli verrebbe di fatto indotto a rispondere, «magari mentendo per difendersi», alle domande che gli vengano poste dall’autorità di polizia o giudiziaria. Una tale necessità sussisterebbe tanto nell’ipotesi in cui la persona sottoposta a indagini o imputata sia già assistita da un difensore, quanto – a maggior ragione – allorché non lo sia, non essendovi in tal caso alcuno che possa altrimenti renderla edotta dei suoi diritti. Al fine poi di garantire effettività all’obbligo di formulare gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. prima delle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., occorrerebbe, inoltre, sancire la non punibilità ai sensi dell’art. 495 cod. pen. di chi abbia reso false dichiarazioni in risposta a tali domande senza ricevere gli avvisi medesimi, analogamente a quanto già oggi previsto dall’art. 384, secondo comma, cod. pen. rispetto a chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. 1.5.– Il rimettente esclude, infine, che ai risultati auspicati sia possibile pervenire in via ermeneutica, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, stante l’ostacolo opposto dal diritto vivente; ciò che renderebbe imprescindibile la prospettazione delle odierne questioni. 2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la non fondatezza di tutte le questioni sollevate dal rimettente. Le dichiarazioni della persona sottoposta a indagini o imputata relative ai propri precedenti penali sarebbero, anzitutto, del tutto ininfluenti sul piano dell’esercizio del diritto di difesa, dal momento che il pubblico ministero fin dalla fase delle indagini preliminari acquisisce sempre le informazioni contenute nel casellario giudiziale; dal che deriverebbe «l’assoluta inanità del tentativo dell’indagato di fuorviare gli organi inquirenti dichiarando falsamente di non aver precedentemente commesso reati». D’altra parte, le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. concernerebbero, nel loro complesso, «fatti e circostanze agevolmente conoscibili dall’autorità procedente, ragion per cui un eventuale rifiuto di rispondere non condurrebbe ad alcun effettivo vantaggio sul piano difensivo», come sarebbe riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, sentenza n. 2497 del 2022). Conseguentemente, la mancata previsione della non punibilità per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. nel caso in cui – in mancanza dei necessari avvisi – l’imputato o indagato abbia reso false dichiarazioni in relazione ai propri precedenti penali e alle altre circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. non potrebbe essere ritenuta in contrasto con l’art. 24 Cost. Considerato in diritto 1.– Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 495 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta ad indagini o imputata in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p.». In via subordinata, il medesimo Tribunale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento al solo art. 24 Cost., dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati nei confronti della persona sottoposta alle indagini/imputata prima di qualunque tipo di audizione della stessa nell’ambito del procedimento penale», nonché dello stesso art. 495 cod. pen., «nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per il reato ivi previsto in caso di false dichiarazioni – in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p. – rese nell’ambito di un procedimento penale da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di non rispondere». 2.– L’Avvocatura generale dello Stato non ha formulato eccezioni di inammissibilità delle questioni. 2.1.– In effetti, le questioni – sollevate in via principale e subordinata – aventi a oggetto l’art. 495 cod. pen. sono certamente ammissibili, dal momento che di tale disposizione il giudice a quo è direttamente chiamato a fare applicazione nel giudizio penale. 2.2.– Ammissibile è, peraltro, anche la questione – prospettata in via subordinata – avente a oggetto la disposizione di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., della quale pure il rimettente lamenta, propriamente, la mancata applicazione da parte dell’autorità di polizia in sede di identificazione della persona sottoposta a indagini ai sensi dell’art. 349 cod. proc. pen. Il rimettente invoca infatti da parte di questa Corte un intervento complessivo – a suo avviso imposto dalla logica di una tutela effettiva del diritto al silenzio, discendente dall’art. 24 Cost. – con il quale si dovrebbe incidere, a un tempo, sul diritto penale sostanziale e processuale. Sul diritto penale sostanziale, attraverso l’esclusione della punibilità ex art. 495 cod. pen. in caso di false dichiarazioni rese in risposta alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. dalla persona sottoposta a indagini o imputata che non sia stata previamente avvertita della facoltà di non rispondere a tali domande; e sul diritto penale processuale, attraverso l’introduzione dell’obbligo di avvertire la persona medesima di tale facoltà, nelle forme già previste in via generale dall’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., prima che le siano rivolte le domande di cui allo stesso art. 21. I due corni dell’intervento auspicato sono, nella prospettiva del rimettente, inscindibilmente connessi, non avendo significato una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all’art. 495 cod. pen., che ne dichiari la non applicabilità alle ipotesi in cui siano stati omessi gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., senza che al tempo stesso sia sancito, sul terreno del diritto processuale, l’obbligo di formulare tali avvisi anche in relazione alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. pen. Pertanto, l’addizione normativa auspicata non potrebbe che realizzarsi su entrambe le disposizioni: in caso di accoglimento delle questioni prospettate in via subordinata, le disposizioni indicate verrebbero a costituire un’unica coerente disciplina, i cui riflessi sul terreno del diritto penale sostanziale condurrebbero al risultato dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 495 cod. pen., il quale non sia stato previamente avvertito, ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., della propria facoltà di non rispondere in relazione ai propri precedenti penali. 3.– Nel merito, le questioni ora portate all’esame di questa Corte ruotano attorno all’estensione del diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata nel corso del procedimento penale. Più in particolare, il rimettente assume che il diritto al silenzio copra non solo le circostanze attinenti al fatto del quale la persona sia sospettata o accusata, ma anche quelle – cui si riferisce l’art. 21 norme att. cod. proc. pen. – che riguardano la sua persona, al di fuori delle generalità in senso stretto (nome, cognome, luogo e data di nascita). 3.1.– Sin da tempi risalenti, questa Corte ha ritenuto che il diritto al silenzio – definito dall’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) come la garanzia, spettante a ogni individuo accusato di un reato, «a non essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole» – costituisca corollario implicito del diritto inviolabile di difesa, sancito dall’art. 24 Cost. Già la sentenza n. 236 del 1984 afferma che nel diritto di difesa del soggetto nei cui confronti siano emersi indizi di reato «rientra certamente il diritto di rifiutarsi di rispondere (tranne ovviamente che alle richieste attinenti all’identificazione del soggetto medesimo)» (punto 12 del Considerato in diritto). Nella sentenza n. 361 del 1998 si legge, in termini ancora più espliciti, che «l’intangibilità del diritto di difesa, sotto forma del rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta nella garanzia dell’esclusione dell’obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere responsabilità proprie» (punto 2.1. del Considerato in diritto). Ancora, l’ordinanza n. 291 del 2002, testualmente ripresa sul punto dalle ordinanze n. 451 e n. 485 del 2002, e poi dall’ordinanza n. 202 del 2004, definisce il principio nemo tenetur se detegere come un «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa». Più recentemente, l’ordinanza n. 117 del 2019 – fondando il diritto in questione, assieme, sull’art. 24 Cost. e sulle fonti di diritto internazionale vincolanti per l’ordinamento italiano, tra le quali il menzionato art. 14 PIDCP e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo (punto 7.2. del Considerato in diritto) – lo ha definito come il «diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura confessoria (nemo tenetur se ipsum accusare)» (punto 3 del Considerato in diritto). In risposta poi alle questioni pregiudiziali formulate da questa Corte con la stessa ordinanza n. 117 del 2019, relativa al rilievo del diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare nell’irrogazione di sanzioni di carattere sostanzialmente punitivo, la grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D. B. contro Consob, ha parimenti riconosciuto che il diritto al silenzio è implicitamente garantito nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in armonia con la costante giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 6 CEDU, precisando che tale diritto «risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre» (paragrafo 39), e che esso «comprende anche le informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell’accusa ed avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale persona» (paragrafo 40). Affermazioni, queste ultime, puntualmente riprese dalla successiva sentenza n. 84 del 2021 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una disposizione sanzionatoria del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui si applicava anche a chi si fosse rifiutato di rispondere a domande della CONSOB dalle quali potesse emergere una sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, o addirittura per un reato. 3.2.– La vigente disciplina del processo penale tutela il diritto al silenzio della persona sottoposta alle indagini essenzialmente per il tramite dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale l’autorità che procede deve, prima che abbia inizio l’interrogatorio, formulare una serie di avvertimenti, tra cui in particolare quello previsto dalla lettera b), relativo alla «facoltà di non rispondere ad alcuna domanda». Il successivo comma 3-bis dispone, poi, che l’omissione di tale avvertimento «rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata». Gli avvertimenti di cui al comma 3 debbono essere formulati anche in ogni caso di interrogatorio durante il processo, nonché, di regola, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria (art. 350, comma 1, cod. proc. pen.). Sul versante del diritto penale sostanziale, d’altra parte, né il silenzio né le false informazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini o dall’imputato in sede di interrogatorio danno luogo di per sé a responsabilità penale, fatte salve le ipotesi – in particolare – in cui essi accusino falsamente altri di avere commesso il reato (art. 368 cod. pen.) ovvero affermino falsamente essere avvenuto un reato in realtà mai realizzato (art. 367 cod. pen.). 3.3.– Il codice di rito, peraltro, allo stato non riconosce alla persona sottoposta alle indagini e all’imputato il diritto al silenzio rispetto alle domande relative alle proprie «generalità» e a «quant’altro può valere a identificar»: domande che, ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., debbono essere loro rivolte nel primo atto in cui essi sono presenti. Ciò si desume sia dallo stesso art. 66, comma 1, cod. proc. pen., che impone all’autorità procedente l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini delle «conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false»; sia dall’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. che, nel prescrivere l’obbligo di avvertire la persona circa la facoltà di non rispondere, fa espressamente «salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1», cod. proc. pen. Parallelamente, nell’ambito del diritto penale sostanziale l’art. 651 cod. pen. prevede come contravvenzione il rifiuto di fornire le proprie generalità; e l’art. 495 cod. pen. commina la pena della reclusione da uno a sei anni a carico di chi «dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona». Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale ultima disposizione – oggetto delle odierne censure – si applica anche alla persona sottoposta alle indagini e all’imputato che fornisca false generalità (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 6 dicembre 2021-7 febbraio 2022, n. 4264 e 20 luglio-5 settembre 2016, n. 36834). 3.4.– Come anticipato, le questioni oggi all’esame di questa Corte non concernono però le domande relative alle generalità della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato, bensì quelle ulteriori che l’autorità procedente – in forza dell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. – è tenuta a formulare quando procede ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. pen. Si tratta, in particolare, di ulteriori domande relative al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell’invito, rivolto all’identificando, di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all’estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche. 3.4.1.– Questa Corte fu investita, nel 1976, di questioni analoghe a quelle oggi all’esame, formulate in riferimento all’art. 24 Cost., e aventi a oggetto tanto la previgente versione dell’art. 495, secondo comma, cod. pen. che parimenti incriminava la falsa dichiarazione dell’imputato sulla propria identità, sul proprio stato e sulle proprie qualità personali, quanto l’art. 25 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale). Tale ultima disposizione, funzionalmente omologa all’attuale art. 21 norme att. cod. proc. pen., statuiva tra l’altro l’obbligo a carico del giudice di chiedere preliminarmente all’imputato se fosse sottoposto ad altri procedimenti penali e avesse riportato condanne in Italia o all’estero. Nel giudicare non fondate quelle questioni, che assumevano il contrasto delle disposizioni censurate con il diritto dell’imputato di «astenersi da qualsivoglia dichiarazione a lui pregiudizievole», questa Corte ritenne non essere dubbio «che, se l’imputato, alla domanda rivoltagli dall’inquirente sui suoi precedenti penali risponde in modo contrario al vero, egli incorre nelle sanzioni previste dall’art. 495 del codice penale. Ma non è esatto che, a tale domanda, egli sia tenuto a rispondere, essendo certo che può rifiutarsi di fornire le notizie, che in proposito gli vengano richieste, senza incorrere in alcuna responsabilità penale». Dall’analisi del citato art. 25 delle disposizioni di attuazione allora vigenti questa Corte dedusse, in effetti, «che l’imputato, solo alla richiesta delle proprie generalità è tenuto a fornire risposta, incorrendo in responsabilità penale qualora si rifiuti di rispondere, o dia false generalità», dovendosi intendere per generalità soltanto «il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita»: con esclusione dunque delle altre circostanze indicate dalla disposizione allora censurata, tra le quali gli eventuali precedenti penali (sentenza n. 108 del 1976, punto 4 del Considerato in diritto). 3.4.2.– Nel vigore del nuovo codice di procedura penale, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, confermato che rispetto alle circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. non sussiste per la persona sottoposta alle indagini o imputata un obbligo di rispondere, a differenza di quanto accade rispetto alle proprie generalità; dall’altro, continua a ritenere che, ove la persona interrogata risponda e affermi il falso, sia ravvisabile nei suoi confronti il delitto di cui all’art. 495, primo comma, cod. pen., nella versione oggi vigente (in relazione alle false affermazioni sui propri precedenti penali, ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 8 giugno-8 luglio 2022, n. 26440 e n. 18476 del 2016; relativamente alla falsa affermazione di essere laureato in giurisprudenza, Corte di cassazione, sentenza n. 34536 del 2012). Peraltro, questa stessa giurisprudenza nega che le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. abbiano attinenza con il diritto costituzionale di difesa della persona sottoposta alle indagini o imputata, e pertanto non richiede che la persona medesima sia avvertita della facoltà di non rispondere a tali domande ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ben potendo – anzi – tali domande essere formulate subito dopo l’ammonimento, previsto dall’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (Corte di cassazione, sentenza n. 2497 del 2022). Inoltre, la Corte di cassazione non ravvisa alcun ostacolo nell’utilizzare anche contra reum, in sede cautelare o di merito, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini o imputata in risposta alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen.: ad esempio, valorizzando le dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale ai fini della sussistenza dei presupposti di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis cod. pen. (Corte di cassazione, sentenza n. 31463 del 2020), ovvero per escludere la finalità di uso personale di sostanze stupefacenti (Corte di cassazione, sentenza n. 2497 del 2022, nonché sentenza n. 43337 del 2016, ove si afferma non sussistere «alcun limite di utilizzabilità in ordine alle risposte fornite dall’imputato sulle proprie condizioni di vita e personali, in quanto non attengono al merito del procedimento, né possono qualificarsi dichiarazioni contra se solo in ragione della valutazione operata dal giudice»). 3.5.– Questa Corte ritiene che l’assetto appena descritto del diritto vivente non assicuri sufficiente tutela al diritto al silenzio della persona sottoposta a indagini o imputata di cui all’art. 24 Cost., letto anche alla luce degli obblighi internazionali vincolanti per il nostro Paese e del diritto dell’Unione (supra, punto 3.1.). Ciò in quanto, da un lato, il diritto costituzionale al silenzio si estende, a giudizio di questa Corte, anche alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. (infra, punto 3.5.1.); e, dall’altro, perché una tutela effettiva di questo diritto non può prescindere dalla formulazione di un previo avvertimento alla persona sottoposta alle indagini o imputata della facoltà di non rispondere anche a tali domande (infra, punto 3.5.2.). 3.5.1.– Anzitutto, se il diritto al silenzio è diritto dell’individuo «a non essere costretto» non solo a «confessarsi colpevole», ma anche «a deporre contro sé stesso», come recita l’art. 14, paragrafo 3, lettera g), PIDCP, tale diritto è necessariamente in gioco allorché l’autorità che procede in relazione alla commissione di un reato ponga alla persona sospettata o imputata di averlo commesso domande su circostanze che, pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possano essere successivamente utilizzate contro di lei nell’ambito del procedimento o del processo penale, e siano comunque suscettibili di avere «un impatto sulla condanna o sulla sanzione» che le potrebbe essere inflitta (Corte di giustizia, sentenza D. B. contro Consob, paragrafo 40). Una tale situazione si verifica, per l’appunto, rispetto alle domande indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen., che concernono bensì condizioni personali del sospetto reo o dell’imputato diverse dalle sue generalità, ma la cui conoscenza da parte dell’autorità procedente può generare conseguenze per lui pregiudizievoli nel corso del procedimento penale, ovvero ai fini della condanna e della commisurazione della pena. E ciò stante l’insussistenza – secondo il diritto vivente di cui si è appena dato conto – di alcun divieto di utilizzare contra reum le risposte a tali domande. Cominciando con i precedenti penali, essi talvolta – come correttamente osserva il rimettente – integrano elementi costitutivi del reato, come nel caso della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.; e sono comunque suscettibili di integrare, ove cristallizzati in sentenze passate in giudicato, la circostanza aggravante della recidiva, che può comportare aumenti di pena anche assai significativi. Inoltre, le informazioni sugli altri procedimenti penali cui la persona sia sottoposta o sulle condanne anche non definitive che abbia eventualmente riportato, in Italia o all’estero – queste ultime normalmente non conoscibili tramite il casellario giudiziale –, ben potranno essere utilizzate dal pubblico ministero e poi dal giudice per valutare la pericolosità sociale, a tutti i fini per i quali è richiesta tale valutazione: dalla decisione su un’eventuale misura precautelare e cautelare o sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sino alle determinazioni relative all’eventuale proscioglimento per particolare tenuità del fatto o alla quantificazione della pena, comprensive della commisurazione della pena in senso stretto (art. 133, secondo comma, numero 2, cod. pen.), dell’applicabilità di talune attenuanti (e in particolare delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.), nonché della possibile sospensione condizionale della pena (alla luce di quanto previsto dall’art. 164, primo comma, cod. pen.). Poco rileva, allora, che le informazioni sui precedenti penali possano essere agevolmente ricavate – come osserva l’Avvocatura generale dello Stato – dall’esame del casellario giudiziale, con conseguente «inanità del tentativo dell’indagato di fuorviare gli organi inquirenti dichiarando falsamente di non aver precedentemente commesso reati». Trattandosi infatti di circostanze potenzialmente pregiudizievoli per la persona sottoposta alle indagini o imputata, per di più suscettibili in molti casi di integrare una circostanza aggravante che può determinare drastici innalzamenti di pena, l’onere di dimostrare la sussistenza di tali circostanze – così come di tutte le altre dalle quali dipende la responsabilità penale dell’imputato – non può che gravare sul pubblico ministero, risultando frontalmente incompatibile con l’art. 24 Cost. ogni assetto normativo che miri a imporre alla persona sospettata o accusata di un reato un dovere di fornire informazioni idonee non solo a contribuire alla propria condanna, ma anche ad aggravare la pena applicabile, ovvero a determinare l’adozione di misure limitative dei suoi diritti nell’ambito del procedimento e poi del processo penale. Analoghe considerazioni possono svolgersi per tutte le altre circostanze oggetto delle domande indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. La conoscenza del soprannome o dello pseudonimo di una persona – che, a differenza del nome e del cognome, vale a identificarla non già al cospetto dell’intera comunità civile, ma esclusivamente nella cerchia delle sue relazioni private – può essere di cruciale importanza ai fini investigativi, ad esempio in presenza di intercettazioni in cui la persona sottoposta a indagini o imputata sia stata indicata, come spesso avviene, con il soprannome: la domanda relativa a tale circostanza equivalendo, in simili casi, alla sollecitazione di una vera e propria confessione. Ancora, come la dottrina processualpenalistica non ha mancato di sottolineare, le informazioni sui beni patrimoniali posseduti dalla persona sottoposta a indagini o imputata, sulle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché sull’esercizio di uffici o servizi pubblici – lungi dall’essere meramente funzionali all’identificazione del soggetto – possono anch’esse assumere rilievo, durante le indagini e il processo, nella prospettiva della valutazione delle esigenze cautelari (in particolare del pericolo di fuga o di reiterazione del reato) che sorreggono le misure cautelari personali, nonché dei presupposti delle misure cautelari reali (ad esempio in relazione all’entità del patrimonio ai fini del sequestro conservativo); così come, in esito al processo, ai fini della commisurazione della pena detentiva (art. 133, secondo comma, numero 4, cod. pen.) e pecuniaria (art. 133-bis cod. pen.), nonché delle misure interdittive che abbiano ad oggetto l’esercizio di uffici o servizi pubblici. Rispetto alla generalità di queste circostanze, la dimensione costituzionale del diritto al silenzio osta a che possa ravvisarsi un dovere della persona medesima di fornire le relative informazioni all’autorità procedente, e in tal modo di collaborare nelle indagini e nel processo a proprio carico. 3.5.2.– Se dunque le circostanze di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. debbono ritenersi coperte dal diritto al silenzio di cui all’art. 24 Cost., resta da valutare se il diritto vivente sia congegnato in modo da assicurare adeguata tutela a tale diritto. Al riguardo, conviene preliminarmente rammentare che una violazione del diritto al silenzio si verifica non solo quando la persona sia costretta mediante violenza o intimidazione a rendere simili dichiarazioni, ma anche quando essa sia indotta a farlo sotto minaccia di una pena o comunque di una sanzione di carattere punitivo, come nel caso deciso dalla sentenza n. 84 del 2021. Ora, è vero che il diritto penale sostanziale vigente – esattamente come all’epoca della richiamata sentenza n. 108 del 1976 – non considera penalmente rilevante il mero silenzio della persona sottoposta alle indagini o imputata serbato sulle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., ritenendo punibili soltanto le false dichiarazioni rese in quel contesto, che secondo la giurisprudenza integrano il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. Tuttavia, è altrettanto vero che il diritto processuale, come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità (supra, punto 3.4.2.), non richiede che la persona venga avvertita della facoltà di non rispondere prima che le vengano rivolte le domande indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen., le quali – anzi – sono normalmente formulate subito dopo l’ammonimento, previsto dall’art. 66, comma 1, cod. proc. pen., circa le conseguenze cui si espone chi rifiuti di dare le proprie generalità. E nulla vieta poi – come riconosciuto da quella stessa giurisprudenza di legittimità – che le dichiarazioni rese in risposta a tali domande possano essere utilizzate contro il dichiarante, per i più diversi scopi, nel corso del procedimento e poi del processo penale. Ciò che, del resto, deriva pianamente dall’art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen., il divieto di utilizzazione ivi previsto applicandosi soltanto nei casi in cui siano stati illegittimamente omessi gli avvisi previsti dal precedente comma 3: avvisi, per l’appunto, che la giurisprudenza non ritiene debbano precedere le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Un tale assetto normativo e giurisprudenziale determina una situazione di insufficiente tutela del diritto al silenzio, alla luce del generale principio di effettività della garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, particolarmente valorizzato da questa Corte proprio in relazione al diritto di difesa, rientrante in quel «novero dei diritti inalienabili della persona umana (sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 del 1982), che caratterizzano l’identità costituzionale italiana» (ordinanza n. 117 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto; sull’effettività del diritto di difesa nei suoi vari corollari, ex multis, di recente, sentenze n. 18 del 2022, punti 4.3. e 4.4.2. del Considerato in diritto; n. 10 del 2022, punto 9.2. del Considerato in diritto; n. 157 del 2021, punto 8.1. del Considerato in diritto). In effetti, come evidenziato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in una delle sue più note decisioni del secolo scorso (Corte Suprema degli Stati Uniti, Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 , pagina 467), la garanzia effettiva del diritto a non contribuire alla propria incriminazione esige la previsione di idonei strumenti procedurali per assicurarne il rispetto da parte della polizia e dell’autorità giudiziaria. Per controbilanciare la pressione psicologica che inevitabilmente è connessa ad un interrogatorio compiuto in un tribunale o in un ufficio della procura, e che può comprensibilmente indurre la persona interrogata a rendere dichiarazioni che non avrebbe reso in diverse circostanze, è necessario – argomentò in quell’occasione la Corte Suprema – che la persona sia «adeguatamente ed effettivamente informata dei suoi diritti», attraverso i ben noti “warnings” enunciati dalla stessa sentenza, pressoché letteralmente ripresi dallo stesso legislatore italiano nel codice di procedura penale vigente; ed è, altresì, necessario che l’ordinamento preveda, correlativamente, la sanzione processuale dell’inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese dall’interessato, allorché detto obbligo procedurale sia stato violato (nel senso della necessità, ai fini del rispetto del diritto al silenzio desumibile dall’art. 6 CEDU, di un previo avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere, altresì Corte EDU, sentenze 24 ottobre 2013, Navone e altri contro Monaco, paragrafo 74; 27 ottobre 2011, Stojković contro Francia e Belgio, paragrafo 54; 14 ottobre 2010, Brusco contro Francia, paragrafo 54). Tale obbligo procedurale e tale sanzione processuale non sono attualmente previsti in relazione alle circostanze cui si riferiscono le domande previste dall’art. 21 norme att. cod. proc. pen., nonostante la loro indubbia idoneità ad essere utilizzate contra reum nel corso del procedimento e poi del processo penale. Ne deriva che la persona interessata non è oggi posta in grado di esercitare consapevolmente il proprio diritto al silenzio, e non è in alcun modo tutelata allorché tale diritto sia stato violato. Il che concreta il lamentato vulnus all’art. 24 Cost. 4.– Ciò posto, il rimedio individuato dal rimettente con il primo gruppo di questioni è, tuttavia, per un verso eccedente lo scopo (infra, punto 4.1.), e per un altro verso insufficiente rispetto a questo stesso scopo (infra, punto 4.2.). 4.1.– Il giudice a quo sottolinea correttamente che il legislatore italiano ha ritenuto, in via generale, di non prevedere alcuna sanzione penale a carico della persona sottoposta alle indagini o imputata che renda false dichiarazioni a propria difesa; e ritiene quindi che la punizione, ai sensi dell’art. 495 cod. pen., delle specifiche false dichiarazioni in risposta alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. violi gli artt. 3 e 24 Cost. Conseguentemente, il rimettente chiede che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 495 cod. pen., nella parte in cui include anche tali dichiarazioni fra le condotte penalmente rilevanti. Con ciò – si noti – il rimettente non assume che il diritto al silenzio di cui all’art. 24 Cost. includa anche un vero e proprio diritto a mentire, che di per sé renda costituzionalmente illegittima la punizione delle false dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o imputata. Un simile assunto, d’altronde, non solo non corrisponderebbe alla nozione internazionalmente riconosciuta del diritto al silenzio, ma sarebbe a ben guardare sfornito di alcun preciso supporto nella stessa giurisprudenza di questa Corte, dal momento che la cursoria affermazione, talvolta valorizzata dalla dottrina, contenuta nella sentenza n. 179 del 1994 – «l’imputato non solo gode della facoltà di non rispondere, ma non ha nemmeno l’obbligo di dire la verità» (punto 5.1. del Considerato in diritto) – assolve in quel contesto una mera funzione descrittiva del sistema disegnato dal legislatore, senza intendere con ciò precisare il contenuto del diritto al silenzio costituzionalmente tutelato. Piuttosto, nella prospettiva del rimettente sarebbe in gioco un mero imperativo di coerenza del legislatore, rilevante sotto il profilo dell’art. 3 Cost., nel declinare la tutela del diritto di cui all’art. 24 Cost. nella concretezza dell’ordinamento: una volta che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, abbia ritenuto in via generale che le esigenze di tutela di tale diritto escludano la punibilità delle dichiarazioni di chi, sospettato o imputato di un reato, abbia detto il falso alle autorità nel tentativo di difendersi, sarebbe costituzionalmente insostenibile la differenza di trattamento fra situazioni analoghe, quali le dichiarazioni relative al fatto di reato, da un lato, e quelle relative alle circostanze personali del suo possibile autore, dall’altro. Non pare tuttavia a questa Corte che le esigenze di coerenza interna al sistema, pur in via di principio rilevanti al metro dell’art. 3 Cost., possano spingersi sino a precludere al legislatore l’adozione di soluzioni differenziate in relazione a situazioni egualmente riconducibili all’area del diritto al silenzio, ma fra loro non del tutto omogenee. La scelta legislativa di non prevedere, di regola, sanzioni penali a carico della persona sospettata o imputata di un reato che menta nel tentativo di difendersi poggia su ragioni solide, e corrisponde a un’antica tradizione nel nostro Paese; ma il fatto che il legislatore non abbia previsto una sanzione penale per una data condotta non significa necessariamente che tale scelta corrisponda a una valutazione di liceità della condotta medesima (e tanto meno all’avere considerato quella condotta come espressione di un diritto di rango costituzionale). L’ordinamento vigente già conosce, d’altronde, situazioni in cui la persona sottoposta a indagini o imputata – che non si sia avvalsa del diritto al silenzio di cui è costituzionalmente titolare – può essere punita ove renda dichiarazioni menzognere che riguardino la responsabilità di altri (art. 64, comma 3, lettera c, cod. proc. pen.), ovvero affermi essere stato commesso un reato in realtà inesistente (supra, punto 3.2.). In simili ipotesi, l’ordinamento considera necessaria la pena in funzione di un’efficace tutela degli interessi – pubblici e privati – protetti dagli artt. 367 e 368 cod. pen., valutando come recessive le ragioni che, normalmente, rendono non opportuna, o non necessaria, la pena a carico della persona che tali dichiarazioni abbia reso nell’intento di difendersi dalle accuse che le siano state rivolte. Né sussiste, come anticipato, una perfetta sovrapponibilità tra le false dichiarazioni relative al fatto di reato – ritenute in via generale non penalmente rilevanti dal legislatore – e quelle relative alle circostanze personali del sospetto reo, potenzialmente abbracciate dall’art. 495 cod. pen. Fermo restando che il diritto al silenzio si estende alle une come alle altre, non appare a questa Corte irragionevole che – laddove l’interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto – il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto. Che l’autorità procedente possa confidare, in particolare, sulla veridicità di queste dichiarazioni, liberamente rese dall’interessato, appare, del resto, funzionale anche all’interesse di questi a non vedere adottate, nei propri confronti, misure cautelari inutili, o comunque eccessive, rispetto alle reali esigenze di contenimento della sua pericolosità, o del periculum attinente ai beni potenzialmente oggetto di misure reali. Da ciò deriva che l’auspicata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 495 cod. pen., nella parte in cui comprende anche le false dichiarazioni rese da chi sia stato previamente avvertito della facoltà di non rispondere alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen., conseguirebbe un risultato eccedente lo scopo di assicurare la conformità a Costituzione del vigente assetto normativo e giurisprudenziale. 4.2.– Il rimedio indicato sarebbe, per altro verso, inadeguato rispetto a tale scopo, intervenendo soltanto sul versante della punibilità delle false dichiarazioni, ma non su quello – che ne costituisce un prius dal punto di vista tanto logico quanto cronologico – dell’imposizione alle autorità procedenti dell’obbligo di avvisare la persona interrogata della propria facoltà di non rispondere anche alle domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen.: obbligo senza il quale, come poc’anzi osservato, lo stesso diritto al silenzio rispetto a tali domande resterebbe svuotato di ogni effettività. 4.3.– Ne consegue la non fondatezza delle questioni prospettate in via principale. 5.– Sono fondate, invece, le questioni formulate dal rimettente in via subordinata. 5.1.– Merita accoglimento, anzitutto, la questione avente a oggetto l’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 24 Cost. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (supra, punto 3.4.2.), gli avvertimenti ivi previsti non devono necessariamente essere formulati alla persona sottoposta alle indagini o imputata prima che le vengano rivolte le domande di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Conseguentemente, non opera rispetto alle dichiarazioni rese dalla persona interessata in risposta a tali domande la regola generale della loro inutilizzabilità, posta dal successivo comma 3-bis, per il caso in cui gli avvertimenti siano stati omessi. Per le considerazioni già svolte (supra, punto 3.5.2.), tale assetto normativo e giurisprudenziale non è conforme alle esigenze di tutela del diritto al silenzio, come riconosciuto dall’art. 24 Cost., che esige invece che la persona sottoposta alle indagini o imputata sia debitamente avvertita, segnatamente, del proprio diritto di non rispondere anche alle domande relative alle proprie condizioni personali diverse da quelle relative alle proprie generalità, e della possibilità che le sue eventuali dichiarazioni siano utilizzate nei suoi confronti. L’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 norme att. cod. proc. pen. Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall’interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. resteranno, ai sensi del comma 3-bis, non utilizzabili nei suoi confronti. 5.2.– Fondata è altresì, nei termini prospettati in via subordinata, la questione avente a oggetto l’art. 495 cod. pen., anch’essa in riferimento all’art. 24 Cost. La punibilità delle false dichiarazioni relative alle «qualità della propria o dell’altrui persona» ai sensi dell’art. 495 cod. pen. deve ritenersi non in contrasto con l’art. 24 Cost. soltanto ove la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia previamente ricevuto l’avvertimento circa il suo diritto a non rispondere ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen.; restando poi libero il legislatore di valutare se estendere la non punibilità anche all’ipotesi in cui l’interessato, avendo ricevuto l’avvertimento, renda comunque dichiarazioni false allo scopo di evitare conseguenze a sé pregiudizievoli nell’ambito del procedimento e poi del processo penale. Anche l’art. 495, primo comma, cod. pen. deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni; 3) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 495 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI […] Read more…
30/04/2023“Muovendo, secondo l’ordine proposto dalla parte attrice, dalle censure afferenti l’usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito inter partes, si osserva quanto segue. In primo luogo, risulta doveroso evidenziare come le relative doglianze, al di là dei copiosi riferimenti giurisprudenziali agglutinati nel corpo dell’atto introduttivo, risultino formulate in maniera oltremodo generica. Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all’indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l’esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018). Va peraltro debitamente evidenziato come ai fini dell’assolvimento dell’onere di allegazione non possa ritenersi sufficiente il mero rinvio alla perizia di parte senza che i relativi contenuti siano stati doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n. 2435/2008) dal momento che l’onere allegatorio va adempiuto dalla parte all’interno del processo e non mediante richiamo a documenti, come la perizia di parte, di formazione extraprocessuale, le cui risultanze non valgono ad integrare fatti rilevanti ex art. 115 c.p.c.. Sicché laddove la parte che deposita documentazione a corredo di un atto non ne illustri specificamente i contenuti, mostrando i profili per i quali intende avvalersi del documento stesso, di fatto la stessa demanda al giudicante l’onere (non spettante) di colmare il proprio deficit di allegazione, dovendo egli trarre dai documenti i fatti non specificamente dedotti dalla parte. Si rileva, in particolare, come l’attrice non abbia neppure dedotto se gli interessi moratori, della cui pattuizione lamenta la natura usuraria, siano stati in concreto applicati e pagati. Sul punto deve essere richiamata la sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, in cui i giudici di legittimità, pur evidenziando la rilevanza dei tassi moratori in relazione all’applicabilità della disciplina antiusura, sottolineano come ai fini del giudizio di illiceità sia necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se risulti effettivamente usurario. Nel caso di specie peraltro la risposta appare negativa sotto entrambi i profili. Ed infatti in primis risulta assolutamente dirimente il rilievo del CTU secondo cui interessi moratori non sono stati in concreto mai addebitati all’attore se non per la minima somma di € 174,26 (cfr. elaborato peritale pag. 23). Altrettanto dirimente appare quindi la presenza, nell’ambito dell’articolato contrattuale (cfr. doc. 1 di parte attrice, art. 4), di una specifica clausola di salvaguardia. Ed infatti, in presenza di una tale clausola, la pattuizione è tale per cui la possibilità di superamento del tasso soglia viene di fatto esclusa, sicché il tasso convenzionale di mora resterà ipso facto nel corso del rapporto al di sotto della soglia di legge. Quanto osservato rileva alla luce della giurisprudenza che si è occupata delle questioni di nullità al momento dell’insorgenza del rapporto o nel suo svolgimento nel tempo, ritenendola sussistente in assenza di clausole di salvaguardia (Cass. SS.UU. n. 24675/2017) e, di contro, insussistente in presenza di una clausola stipulata all’origine ed i cui effetti comportino l’abbassamento automatico intra-soglia, così da precludere, con la sua immediata applicazione, il verificarsi di indebiti arricchimenti (cfr. App. Milano n. 313/2020). Sul tema la Suprema Corte, con la pronuncia n. 26286/2019, ha ulteriormente chiarito che: “In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”. Nel caso di specie, come si è già rilevato, la relativa contestazione risulta del tutto difettante, non avendo la parte attrice in alcun modo dedotto l’intervenuta applicazione di interessi moratori e, men che meno in violazione della clausola suddetta, né dimostrato quale sarebbe l’importo a tale titolo addebitato dalla banca. Questo Giudice è peraltro consapevole dell’esistenza di un orientamento che ha contestato la validità della clausola di salvaguardia nella misura in cui, a suo dire, perseguirebbe la finalità di eludere il precetto imperativo relativo alla pattuizione di interessi usurari. E’, di contro, opinione del Tribunale, alla luce degli insegnamenti di legittimità testé citati, che la clausola di salvaguardia impedisca alla radice il superamento del tasso soglia ai fini del rispetto della normativa in materia di usura, svolgendo la funzione, non solo nel corso di esecuzione del rapporto ma già a monte, ossia nel momento stesso della relativa pattuizione, di sostituire automaticamente – analogamente a quanto avviene a seguito dell’operatività del meccanismo di cui all’art. 1338 c.c. applicabile anche all’art. 1815, comma 2, c.c. Ed infatti, ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La clausola “di salvaguardia”, dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura c.d. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola in questione non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. D’altro canto, in ottemperanza al canone ermeneutico di carattere generale di cui all’art. 1367 c.c., secondo cui “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, l’unico modo per salvaguardarne la funzione è quello di ritenerla applicabile già ab origine, senza alcuna distinzione tra il prima e il dopo, e cioè sia allorquando il tasso di interesse pattuito (poco importa se corrispettivo o moratorio) sia superiore a al tasso soglia anti-usura al momento della stipulazione del contratto, sia allorquando divenga tale solo nel corso di esecuzione del rapporto per effetto del meccanismo di rilevazione e di aggiornamento trimestrale legislativamente previsto. In ogni caso, per doverosa completezza, si osserva come l’espletata CTU – che, a stretto rigore, non avrebbe dovuto essere ammessa stante la rilevata genericità delle allegazioni attoree abbia radicalmente escluso la sussistenza di usura pattizia fatta eccezione nella specifica ipotesi di cui ai punti f) e g) del quesito, della quale non può tuttavia tenersi conto per le seguenti motivazioni. Innanzi tutto, per tutte le ragioni testé esposte non avrebbe dovuto darsi corso ad alcuna indagine in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi moratori. Si osserva inoltre ad abundantiam come la conclusione raggiunta dall’### in ordine ai punti f) e g) del quesito risulti fondata su presupposti metodologici e giuridici erronei. Ed infatti questo Tribunale ritiene di aderire a quell’orientamento della giurisprudenza di merito, che allo stato pare maggioritario, in base al quale la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo per rimborso totale del capitale mutuato è un onere contrattuale che non può ritenersi rilevante ai fini del computo del tasso effettivo globale pattuito tra le parti e, dunque, ai fini della verifica dell’usurarietà originaria del tasso di interesse. Si osserva, in proposito, che nella prassi bancaria è frequente l’inserimento, nelle condizioni economiche di contratto, di commissioni o penali per l’estinzione anticipata del rapporto in caso di recesso unilaterale dell’uno o dell’altro contraente. La penale per l’estinzione anticipata del finanziamento costituisce una remunerazione del capitale, che si sostituisce ad ogni altra forma d’interesse ed è legata però alla facoltà di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo e, quindi, all’evenienza della risoluzione anticipata del rapporto. Tale clausola è espressamente prevista contrattualmente nelle condizioni economiche del contratto (cfr. doc. n. 1 attrice), stabilendo il corrispettivo per il diritto di recedere unilateralmente dal contratto. La stessa quindi rappresenta un costo che, riguarda un accadimento del tutto eventuale (e non verificatosi nella specie). Il recesso dal rapporto obbligatorio in essere tra le parti, infatti, rappresenta una fase non fisiologica dell’esecuzione del contratto ed in particolare è legata unicamente alla volontà unilaterale del soggetto che recede dal contratto ovvero la parte mutuataria nel caso de quo. Ciò premesso, pertanto, la commissione per l’estinzione anticipata non integra certamente un compenso legato al finanziamento di natura corrispettiva e, trattandosi di onere destinato a trovare applicazione in via alternativa, mai cumulativa con le clausole di interessi, come invece pare sostenere parte attrice, è impossibile già sul piano logico ipotizzare che il mutuatario possa al contempo pagare gli interessi corrispettivi (o moratori) ed essere chiamato a pagare oneri di estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Sempre a tal riguardo, si ritengono poi dirimenti le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia nell’ambito delle “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi – TEGM“, in cui vengono forniti i criteri per il calcolo del TEGM che deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente. In particolare: “(…) Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica (…)”. Pertanto, conformemente a quanto sopra osservato, ai fini della disciplina sull’usura, il costo economico della commissione di estinzione anticipata del mutuo, rientrando tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell’esercizio da parte di della facoltà di rimborsare il capitale in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto, non assume rilevanza al fine della verifica dell’usurarietà originaria dei tassi; assumendo peraltro rilievo economico solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale di Bologna del 5.09.2018, Tribunale di Bologna del 31.01.2018 estensore dott. ### e Tribunale di Ferrara del 19.06.2017). A quanto osservato consegue come le relative censure e pretese attoree risultino destituite di fondamento. Parimenti infondate appaiono le argomentazioni dispiegate dalla parte attrice in ordine alla clausola c.d. “floor”. Ed infatti per l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale Rimini, sez. I, 16.6.2022 n. 579; Tribunale Pordenone, 24.4.2020 n. 222; Tribunale Bologna sez. III, 8.2.2018, n. 20123; Tribunale Rovigo 9.9.2018), cui questo giudicante ritiene corretto aderire, l’inserimento di una simile clausola non è sufficiente a snaturare la funzione di finanziamento sottesa ai relativi contratti, attesa la sua evidente e manifesta funzione precipua di evitare una diseconomia per il soggetto finanziatore, il quale ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l’operazione antieconomica per l’operatore professionale bancario. Trattasi pertanto di una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall’ordinamento e meritevole d’interesse, in quanto non volta all’acquisizione di un vantaggio illecito, ma perfettamente in linea con l’operazione economica voluta dalle parti. Ne consegue come anche le conclusioni del CTU in relazione al punto h) del quesito non potranno essere tenute in alcuna considerazione in quanto il quesito stesso muove dall’indimostrato -ed a parere di chi scrive errato presupposto dell’illegittimità di tale clausola. Venendo quindi alle doglianze attoree relative alla dedotta mancata coincidenza tra ### pattuito e concretamente verificato in corso di rapporto, le stesse risultano smentite dalle risultanze peritali di cui alla lettera i) del relativo quesito. Più in generale si osserva come gli ulteriori profili di censura afferenti l’indeterminatezza delle condizioni praticate e l’erroneità dell’indicazione di ### risultano parimenti infondati, anche con riguardo alle conclusioni giuridiche che l’attrice pretenderebbe di trarne. In primis appare sufficiente esaminare la contrattualistica versata in atti (v. doc. n. 1 fascicolo attoreo) per avvedersi come il contratto in contestazione, redatto peraltro per atto notarile, recasse la chiara pattuizione dei tassi di interesse così come di ogni altra condizione praticata. La stessa parte attrice ne dà sostanzialmente conto nel proprio atto introduttivo ritrascrivendo il contenuto di ogni pattuizione concernente i tassi ed ogni ulteriore onere economico. L’### incaricato ha parimenti dato conto della completa regolamentazione convenzionale delle condizioni economiche praticate verificandone, altresì, l’effettiva applicazione nel corso dello svolgimento dei rapporti inter partes. Ne consegue l’infondatezza di tale contestazione in quanto il contratto in esame evidenzia ogni parametro relativo a durata, numero di rate, periodicità e decorrenza, l’ammontare dei tassi, il relativo parametro di variabilità; sicché gli elementi del contratto risultano tutti determinati e/o determinabili. Quanto, poi, alle doglianze concernenti la asseritamente erronea indicazione di ### deve premettersi come tali clausole non costituiscano invero un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. In particolare, secondo quella parte di dottrina e di giurisprudenza di merito, che questo giudicante condivide, i predetti indicatori non hanno alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché sono, appunto, meri indicatori sintetici del costo complessivo dello stesso e non incidono in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, la quale scaturisce invece dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Trattasi pertanto di indicatori aventi finalità prettamente informativa in termini di trasparenza contrattuale, la cui omissione od inesattezza possono eventualmente rilevare sul differente piano dell’osservanza di regole di comportamento comportando, eventualmente, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale e giammai sanzioni di invalidità. Nello specifico, deve escludersi che l’obbligo, previsto con riferimento alle operazioni di mutuo, di indicazione nel contratto del valore dell’### -che include anche la maggiorazione del tasso effettivo rispetto al tasso nominale sia sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché il requisito alla determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non già con riferimento all’indicazione dell’### che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell’operazione. In conclusione, poiché, come appena detto, l’### è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l’ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d’interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. sul punto la recente Cass. ###/2021). Dunque in definitiva, l’eventuale erronea indicazione dell’### in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all’### fossero state veritiere, ma apparentemente superiori – e dunque non concorrenziali – rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall’intermediario mutuante). Nel caso di specie, in disparte ogni argomentazione di cui supra, si rileva come difetti il relativo compendio allegatorio in tal senso sicché non può essere presa in considerazione neppure la domanda risarcitoria scaturente dall’asserito difetto di trasparenza imputato all’istituto di credito, peraltro non correttamente, a titolo di responsabilità contrattuale da inadempimento. Anche sotto l’esaminato profilo le censure della parte attrice risultano quindi prive di fondamento. Alla luce di tutti i superiori rilievi le domande di parte attrice vanno, pertanto, integralmente rigettate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella versione vigente alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 22.9.2022 e quindi ante modifiche apportate dal D.M. 13.8.2022 n. 147, applicabili a far data dal 23.10.2022: cfr. C. S.U. 17405 e 17406/2012 e C. S.U. ###/2022) in relazione al valore della causa (indeterminabile), alla sua natura (media complessità) ed all’attività concretamente prestata. Devono parimenti essere poste definitivamente in capo alla parte attrice le spese di CTU già liquidate mediante separato decreto P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande attoree. CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 10.343,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali. PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice. Ancona,11.4.2023″. Così, Tribunale di Ancona, Sentenza n. 391/2023 del 12-04-2023, Giudice/firmatari: Minervini Maria Federica. […] Read more…
22/03/2023    Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto) dichiarato la estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini. Il terzo comma dell’art. 43 della legge fallimentare sancisce l’interruzione de jure del giudizio per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento di una delle parti processuali. Dunque il fallimento della società ###, dichiarato con sentenza n. xx del 08/07/xx, pubblicata il 14/07/xx, nel corso del giudizio di primo grado ha comportato l’interruzione di tale giudizio. In base alla norma degli arttt. 302 e 305 c.p.c., il curatore fallimentare avrebbe dovuto proseguire il giudizio nel termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c., dall’interruzione. Il Curatore fallimentare si è costituito il 27/11/20xx con una comparsa di intervento: la quale nonostante il nomen juris adottato dalla parte, ha la sostanza di una comparsa di costituzione in prosecuzione. La sentenza n. 12154 Sezioni Unite. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (07.05.21 n. 12154) investite della questione concernente l’individuazione del momento a partire dal quale deve farsi decorrere il termine per riassumere il processo interrotto ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., hanno affermato il principio di diritto per cui, per verificare la tempestività o meno della riassunzione o della prosecuzione del giudizio, deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di interruzione che sia stata resa nota a ciascuna parte con modalità tali da assicurarne l’effettiva conoscenza, non potendosi, da un lato, istituire, rispetto alla mera declaratoria di fallimento, alcun automatismo (che riguarda solo ed esclusivamente l’effetto interruttivo, che si produce ope legis) e, dall’altro lato, elevare a fonte di cognizione fatti e circostanze – pure in qualche modo riconducibili alla procedura concorsuale e al suo fisiologico sviluppo – che non presentano un diretto e inequivoco collegamento con il giudizio di cui è parte il fallito. Gli articoli 43 legge fallimentare, 302 e 305 c.p.c. e la sospensione dei termini feriali. Comunque, essendo stata, la sentenza di fallimento, pubblicata il ### e considerando la sospensione dei termini per il periodo feriale in vigore nel 20xx il termine per la costituzione del curatore sarebbe scaduto il xx : la costituzione del xx è quindi tempestiva. Il motivo è quindi infondato”. Così Corte di Appelo di Ancona, Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 370/2022 del 05-04-2022. […] Read more…
28/02/2023L’atto di intimazione di sfatto per morosità. “Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 16.04.2021, ### conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Tribunale, ### al fine di sentir convalidare l’intimato sfratto per morosità, nonché emettere ingiunzione di pagamento di ### per i canoni di locazione scaduti sino al mese di ### , oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere sino alla data del rilascio, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge. L’intimante premetteva: di avere concesso in locazione ad uso abitativo alla intimata, con contratto registrato il 20.11.2014, l’immobile in atti specificato al canone mensile di ### ; che la conduttrice ometteva di versare il canone pattuito a partire dal mese di ### ; che la conduttrice, quale pagamento di quanto dovuto per canoni afferenti i mesi precedenti, aveva rilasciato un assegno di ### risultato scoperto; che l’inadempimento della conduttrice aveva determinato la risoluzione del contratto e che ogni sollecito di pagamento era risultato vano. L’opposizione allo sfratto per morosità. Alla prima udienza del 01.06.2021 ### si costitutiva in giudizio per opporsi alle domande avversarie e chiedere, in via riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale di ### deducendo: di avere provveduto mediante l’assegno di ### al pagamento di quanto dovuto per i canoni antecedenti al ###; che l’immobile locato era stato utilizzato dalla locatrice sempre e solo nel periodo estivo; di avere comunicato alla locatrice, sin dal mese di ### , la volontà di recedere dal contratto di locazione entro il 31.10.2020; di essere stata impossibilitata ad effettuare il trasloco a causa della presenza dei ponteggi che circondavano la palazzina, come dichiarato dalla ditta ### s.r.l. incaricata di effettuare il trasloco; che la situazione si era protratta anche a causa della emergenza epidemiologica che le aveva impedito, per causa ad essa non imputabile, di rilasciare l’immobile prima del 19.04.2021; che a tale data l’immobile si presentava privo di vizi, come risultava dal verbale di rilascio, per cui aveva diritto alla restituzione del deposito cauzionale. La intimante a tale udienza dava atto dell’avvenuto rilascio dell’immobile in data 19.04.2021 e del pagamento della somma di ### portata dall’assegno, solo in data 06.05.2021; contestava ogni deduzione avversaria e si opponeva alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale, sia a causa del pacifico mancato pagamento dei canoni scaduti da ### , che per il mancato pagamento delle bollette relative ai consumi riferiti al periodo di occupazione dell’immobile da parte della conduttrice per un totale di ### per cui, al netto del deposito cauzionale, vantava un credito di ###. Il mutamento del rito. Il Giudice, ritenuta l’opportunità di esperire il tentativo di conciliazione, rinviava, a tal fine, alla udienza del 29.06.2021. Constatata la impossibilità di conciliare le parti il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c. con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. Con la memoria integrativa la ricorrente chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di ### per le causali dichiarate anche nella fase sommaria, domanda che la difesa di parte resistente contestava in quanto nuova e diversa, per quel che concerne la richiesta di rimborso delle utenze, rispetto a quella formulata con l’atto di intimazione. Escussi i testimoni come ammessi alla udienza del 10.12.2021 il Giudice, ritenuto non necessario il confronto fra i testimoni richiesto dalla difesa di parte ricorrente, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, udienza al 17.06.2022. A tale udienza le parti, rassegnate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all’esito, il giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto. In ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa ed a quella conseguente di rilascio dell’immobile locato deve dichiararsi, a seguito della riconsegna del suddetto immobile da parte della conduttrice, in data 19.04.2021, senza spirito di rivalsa, cessata la materia del contendere. Le emergenze processuali consentono, poi, di ritenere esistente il credito di cui la locatrice ricorrente ha chiesto il pagamento, ovvero la somma di ### al netto del deposito cauzionale di ### versato dalla conduttrice resistente, essendo incontestato sia il mancato pagamento dei canoni maturati da ### sino alla data di rilascio, che il mancato rimborso delle utenze domestiche per un totale di ### La resistente non può infatti ritenersi esentata dall’obbligo del pagamento del canone in forza del fatto che avrebbe voluto rilasciare l’immobile addirittura sin dal 31.10.2020, non avendo la stessa validamente esercitato il diritto di recesso come disciplinato sia dalla legge, che dal contratto (tre mesi di preavviso ex art. 7). Seppure la dichiarazione di recesso non debba rivestire formule sacramentali e le modalità dettate dalla legge non sono imposte quali condizioni di validità dell’atto, è necessario che tale comunicazione ci sia al fine di determinare la risoluzione anticipata del rapporto: il conduttore non può, ovvero, decidere in maniera arbitraria quando porre fine al contratto. Ciò significa che indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la detenzione dell’appartamento sino al 19.04.2021, la resistente è tenuta al pagamento di tutti i canoni scaduti sino a tale data (il canone doveva essere pagato in via anticipata entro il giorno 10 del mese di riferimento – art. 2). La locatrice avrebbe addirittura potuto reclamare anche i canoni relativi al periodo di mancato preavviso (tre mesi), posto che il recesso produce i suoi effetti giuridici al termine del periodo di preavviso che, nel caso di specie, non c’è stato. Pur ammessa, in via ipotetica, la sussistenza di un accordo tra le parti per un rilascio anticipato (secondo il doc. 4 – racc. A/R – allegato dalla intimante avrebbe dovuto essere il 31.10.2020), la conduttrice non ha, comunque, dimostrato che il ritardo nella restituzione dell’immobile sia dipeso da fatto imputabile alla locatrice, tenuta, per questo, a subirne le conseguenze. In primo luogo il differimento dal 31.10.2020 al 31.12.2020 non è stato in alcun modo motivato ( si presume dipendente dalla libera scelta della conduttrice visto che i canoni di ### e ### sono stati pagati senza spirito di rivalsa). Che l’impalcatura presente attorno al fabbricato per i lavori di manutenzione straordinaria abbia impedito il trasloco è rimasta affermazione valutativa del titolare della impresa di traslochi, non avendo la conduttrice neppure allegato (e quindi tanto meno dimostrato) di avere mobili di valore economico e dimensioni talmente importanti da non poter essere spostati (circostanza allegata dal solo testimone ### ) in presenza dei ponteggi, cosi come la presenza di una scala posticcia e malferma, addirittura pericolosa per gli spostamenti della conduttrice (pure questa circostanza allegata solo dal testimone ### ). Dalla escussione del testimone ### titolare della ditta che ha effettuato i lavori sulle facciate del fabbricato condominiale, particolarmente attendibile in quanto soggetto terzo rispetto alle parti e a conoscenza diretta delle circostanze sulle quali è stato chiamato a rispondere, è poi emerso che i ponteggi ci sono stati sino alla prima settimana di ### ( circostanza indirettamente confermata anche dal testimone di parte resistente ### nel momento in cui ha dichiarato che a fine ### non poteva effettuare il trasloco per pregressi impegni e prima perché affetto da ### ), per cui se effettivamente l’impalcatura era l’unico impedimento alla riconsegna dell’immobile questa sarebbe potuta avvenire nel mese di ### . Gli impegni della ditta di traslochi scelta dalla conduttrice non possono certo ritenersi causa esimente dall’obbligo di pagamento del canone: la conduttrice avrebbe potuto rivolgersi ad altre ditte la cui attività nessun pregiudizio ha subito, nel periodo di cui si discute, a causa delle misure restrittive legate alla emergenza epidemiologica. Né la conduttrice può esimersi dal pagamento per il fatto che avrebbe utilizzato l’immobile solo nel periodo estivo: in disparte che di tale fatto non è stata fornita la benché minima prova ( anzi risulta smentito dal testimone di parte resistente ### che ha dichiarato di frequentare abitualmente l’appartamento locato alla ### anche nel periodo in cui c’erano i ponteggi, ovvero da ### a ### , ben oltre il periodo estivo ), il contratto stipulato dalle parti è un normale contratto ad uso abitativo che ha consentito alla conduttrice di detenere l’immobile e di goderne in via esclusiva per tutti i mesi dell’anno, per cui il pagamento dei canoni non può essere limitato al periodo estivo: nessuna clausola del contratto depone in tal senso. Contratto ai sensi del quale la conduttrice/resistente è altresì tenuta al rimborso delle utenze domestiche maturate sino alla data di riconsegna, obbligo peraltro riconosciuto dalla medesima conduttrice in occasione della riconsegna dell’appartamento (si veda verbale di rilascio allegato da entrambe le parti). La domanda nuova a seguito del mutamento del rito. La domanda al riguardo veicolata dalla ricorrente deve, infatti, ritenersi pienamente ammissibile: come riconosciuto dalla Suprema Corte (ex multis cfr. Cass. Civ. 7430/2017), l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo ed autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova. Dalle pregresse considerazioni consegue, pertanto, che non sussiste alcun diritto della resistente a vedersi restituito il deposito cauzionale di ### stante la sua funzione di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nel caso di specie disattese per l’ammontare complessivo di ### ( ### per canoni ed ### per rimborso utenze domestiche ). Va, piuttosto, dichiarato il diritto della ricorrente a trattenere il deposito cauzionale a parziale compensazione del credito per canoni ed utenze come sopra specificato e la resistente ### dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore di ### della residua somma di ### oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Quanto alle competenze di lite, liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 in base al valore della controversia, alla natura delle difese ed all’attività effettivamente svolta seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico di ### La decisione del Tribunale di Ancona P.Q.M Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta: dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 20.11.2014, avente ad oggetto l’immobile sito a ### (AN), ### e di restituzione del suddetto immobile; dichiara tenuta e condanna, per le causali di cui alla parte motiva, ### al pagamento in favore di ### della somma di ### oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna, altresì, ### al pagamento delle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., che si liquidano in ### per esborsi ed in ### per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Ancona 17.06.2022 Il Giudice dott. Mencarelli Nadia”. Così sentenza Tribunale di Ancona, Sentenza n. 788/2022 del 17/06/2022. […] Read more…
18/01/2023“Con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», e, in via subordinata, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La tesi del giudice a quo: irragionevole disparità pena per chi tenta di guadagnare la fuga. Il giudice a quo considera irragionevole, al metro dell’art. 3 della Costituzione, l’equiparazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla norma censurata tra le due fattispecie di rapina cosiddetta impropria, cioè tra l’ipotesi in cui l’autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità. 2.– Il rimettente, chiamato a giudicare su un’imputazione di tentata rapina impropria, espone che gli atti istruttori, pur avendo confermato il tentativo dell’imputato di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, hanno dimostrato che costui ha adoperato violenza e minaccia, ai danni dell’addetto alla vigilanza dal quale era stato fermato, al solo scopo di guadagnare la fuga, non per assicurarsi il possesso della merce, già recuperata dal direttore dell’esercizio commerciale. Con riferimento a siffatta azione delittuosa, il Tribunale di Firenze denuncia come irragionevole punire nello stesso modo chi persegue «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», e chi viceversa, avendo rinunciato al fine di profitto, ha ormai soltanto «uno scopo di per sé lecito, cioè la fuga o comunque l’impunità». 3.– Il giudice a quo considera la questione «parzialmente diversa» da quelle che questa Corte ha dichiarato non fondate con la sentenza n. 190 del 2020 e manifestamente infondate con l’ordinanza n. 111 del 2021. La differenza consisterebbe nel fatto che, mentre allora era censurata l’equiparazione sanzionatoria della rapina impropria alla rapina cosiddetta propria, ponendosi quindi in comparazione il secondo comma con il primo comma dell’art. 628 cod. pen., ora si contesta invece l’equiparazione tra le due ipotesi di rapina impropria, accomunate dal secondo comma dell’art. 628 cod. pen. malgrado la diversa finalità dell’agente. 4.– Per evidenziare come possa darsi un trattamento sanzionatorio differenziato in base alla finalità perseguita dall’autore del reato pur nella sostanziale identità della condotta, il rimettente porta l’esempio della violenza o minaccia a pubblico ufficiale, punita diversamente nei due commi dell’art. 336 cod. pen., a seconda che il reo voglia costringere il soggetto passivo a un atto contrario ai suoi doveri oppure a un atto dovuto. Ad avviso del giudice a quo, considerata la previsione – nell’art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen. – dell’aggravante comune della commissione del reato per assicurare l’impunità di un altro reato, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe la scomposizione della fattispecie delittuosa per chi, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, usi violenza o minaccia solo per procurarsi l’impunità, soggetto che non dovrebbe più rispondere del reato complesso di rapina impropria, caratterizzato dal severo minimo edittale di questo titolo di reato, bensì dei soli reati componenti, pur se il secondo aggravato dal nesso teleologico. 5.– Il Tribunale indica quale oggetto principale della domanda ablativa l’intero segmento dell’art. 628, secondo comma, codice penale «o per procurare a sé o ad altri l’impunità»; in subordine, «nell’ipotesi in cui il petitum sopra illustrato dovesse ritenersi troppo ampio», esso chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima norma nella sola parte in cui si applica alla fattispecie concreta in giudizio. Il rimettente considera del resto impraticabile un’interpretazione adeguatrice, anche riguardo alla domanda subordinata, sia per la chiarezza letterale della norma censurata, sia per l’univocità della sua applicazione giurisprudenziale, la quale esclude che il recupero materiale della cosa da parte della persona offesa interrompa l’unitarietà della condotta delittuosa e quindi ne elida l’immediatezza, richiesta dal secondo comma dell’art. 628 codice penale. 6.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione non fondata. Richiamata la già menzionata sentenza n. 190 del 2020, l’interveniente osserva come la finalità perseguita dall’autore della rapina impropria, sia essa rivolta a consolidare il possesso del bene sottratto oppure a conseguire l’impunità del reato, non incide sulla relazione di immediatezza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona, la quale giustifica l’unificazione in un reato complesso, più grave delle sue parti. In prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura ha depositato memoria, illustrativa di analoghe argomentazioni, sulla scorta delle quali è tornata a sollecitare la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto della Corte Costituzionale 1.– Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». Ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole l’equiparazione sanzionatoria disposta dalla norma censurata tra le due ipotesi di rapina cosiddetta impropria, cioè tra quella di chi adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella di chi invece tenga la medesima condotta – come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo – al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità. Infatti – assume il Tribunale –, mentre nella prima ipotesi l’autore del reato aggredisce la persona per «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», nella seconda egli, rinunciando al fine di profitto, asseconda un «anelito di libertà»: illeciti nell’un caso sia il mezzo sia il fine, nell’altro illecito sarebbe soltanto il mezzo, «ma il fine perseguito di per sé è lecito». 2.– Le questioni – principale e subordinata – non sono fondate. 3.– In base alla descrizione che ne dà il primo comma dell’art. 628 cod. pen., la rapina cosiddetta propria è integrata dalla condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Il secondo comma del medesimo art. 628 cod. pen. assoggetta alla stessa pena della rapina propria «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità», in tal modo configurando le due ipotesi di rapina impropria, l’una a dolo di possesso e l’altra a dolo di impunità. 3.1.– Per costante orientamento di questa Corte, la definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2022, n. 62 del 2021, n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247 del 2013). 3.2.– Con la sentenza n. 190 del 2020, questa Corte ha dichiarato non fondata, tra le altre, una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost. Tale sentenza è evocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, onde evidenziare che le odierne questioni sono pregiudicate in direzione della non fondatezza. Il rimettente assume trattarsi invece di una questione «parzialmente diversa», perché allora era censurata l’equiparazione sanzionatoria tra rapina impropria e rapina propria, ora quella tra rapina impropria a dolo di possesso e rapina impropria a dolo di impunità. 3.3.– Pur nella parziale differenza di prospettiva, la ratio decidendi del menzionato precedente vale anche per le questioni in scrutinio e ne segna l’esito. Deve invero ribadirsi quanto osservato allora, cioè che il tratto qualificante del delitto di rapina è l’impiego di «una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», giacché «la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti». Oltre che nella rapina propria, questa connotazione ricorre anche nella rapina impropria, e, per quanto ora specificamente interessa, in entrambe le ipotesi di quest’ultima, a prescindere dalla circostanza che l’agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia al fine di consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure allo scopo di guadagnare la fuga, ovvero per ambedue le finalità insieme. 3.4.– Come nel confronto con la rapina propria, oggetto della ricordata sentenza n. 190 del 2020, anche nella comparazione tra le due ipotesi di rapina impropria è decisivo il requisito dell’immediatezza, che il secondo comma dell’art. 628 cod. pen. postula nella sequenza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona. Invero, la contestualità delle offese a due beni giuridici così qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunità, non meno che in quella a dolo di possesso. 3.5.– L’estremo dell’immediatezza differenzia la struttura della rapina impropria a dolo di impunità da quella del reato teleologicamente aggravato di cui all’art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen. Per quest’ultimo – a parte la dibattuta questione della possibilità del concorso o della necessità dell’assorbimento rispetto alla stessa rapina impropria – non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l’impunità, sicché la comparazione istituita a proposito dal rimettente denuncia una chiara eterogeneità del tertium. Altresì incongruo è il raffronto – proposto dal rimettente – con la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, che l’art. 336 cod. pen. configura invero come reato complesso di pericolo (non essendone elemento costitutivo il compimento dell’atto d’ufficio), mentre la rapina, anche nelle due forme improprie, è un reato complesso di danno (lesivo cioè sia del patrimonio che della persona). 3.6.– Oltre che sul piano della struttura e dell’offensività, le due ipotesi di rapina impropria non differiscono tra loro neppure sul piano soggettivo dell’intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d’impeto, e avere invece carattere programmatico, come nella rapina propria e nella rapina impropria a dolo di possesso. Infatti, «è perfettamente concepibile che il ricorso alla violenza come mezzo per conseguire l’impunità o assicurare il possesso della cosa sia realmente programmato, a titolo eventuale o perfino come passaggio ineliminabile per il perfezionamento del reato patrimoniale (si pensi alla sicura necessità di superare controlli in uscita dal luogo della sottrazione)» (ancora sentenza n. 190 del 2020). 3.7.– L’insistenza del rimettente sull’«anelito di libertà», che a suo avviso animerebbe la rapina impropria a dolo di impunità, rendendola meno grave di quella a dolo di possesso, tradisce la sovrapposizione di due concetti profondamente diversi, quali sono, per l’appunto, la libertà, da un lato, e l’impunità, dall’altro. Ovviamente, la naturale aspirazione dell’individuo alla massima libertà è incomprimibile se egli non si rende autore di fatti illeciti, offensivi per gli altri consociati, dei quali la legge penale lo chiami a rispondere: sottraendosi alla responsabilità, la libertà si trasforma in impunità. Come osservato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella pronuncia che ha dichiarato configurabile il tentativo di rapina impropria, la violenza e la minaccia non vengono considerate dall’art. 628, secondo comma, cod. pen. come entità giuridiche avulse, bensì con riferimento alla pregressa attività criminosa, per la quale il reo intende assicurarsi l’impunità (sentenza 12 settembre 2012, n. 34952). E ancora, per costante giurisprudenza di legittimità, commette rapina impropria chi adopera violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per evitare tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, quali il riconoscimento, la denuncia o l’arresto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° febbraio 2012, n. 4271; sezione settima penale, ordinanza 3 luglio 2018, n. 29752). 3.8.– Occorre considerare infatti che, per la rapina impropria, anche solo tentata, l’art. 380, comma 2, lettera f), del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e che, di conseguenza, trattandosi di un delitto perseguibile d’ufficio, vi è anche la facoltà di arresto da parte dei privati, a norma dell’art. 383, comma 1, dello stesso codice. Proprio in base a questo rilievo, la Corte di cassazione ha avuto occasione di statuire, in una fattispecie analoga a quella dell’odierno incidente di legittimità costituzionale, che chi usa violenza o minaccia in danno del personale di un supermercato per procurarsi l’impunità immediatamente dopo la sottrazione di merce non può invocare la legittima difesa se trattenuto dal personale stesso nel tempo strettamente necessario alla consegna agli organi di polizia giudiziaria (sezione seconda penale, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50662). Ove pure si aderisse alla prospettiva del rimettente, “sciogliendo” il reato complesso e isolandone la componente patrimoniale, l’autore sarebbe comunque soggetto ad arresto facoltativo in flagranza per il delitto di furto, a norma dell’art. 381, comma 2, lettera g), cod. proc. pen., sicché, anche da questo punto di vista, la violenza o minaccia che egli si determinasse a usare per guadagnare la fuga sarebbero un mezzo per sottrarsi allo svolgimento dei doverosi accertamenti e all’esercizio dei legittimi poteri della polizia giudiziaria. 3.9.– Le considerazioni svolte finora possono essere riferite, oltre che alla questione sollevata dal Tribunale di Firenze in via principale, avente ad oggetto il pertinente inciso dell’art. 628, secondo comma, codice penale («o per procurare a sé o ad altri l’impunità»), anche alla questione in subordine, che il giudice a quo restringe all’ipotesi specifica in cui l’agente, «dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». Se si eccettua il caso di scuola in cui la cosa inizialmente sottratta sia recuperata dal titolare perché abbandonata dall’agente di sua libera iniziativa, non determinata da fattori esterni, ipotesi nella quale può eventualmente configurarsi una desistenza volontaria, agli effetti dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., anche la questione subordinata rimanda pur sempre a una contestuale duplice aggressione – al patrimonio e alla persona altrui –, in ordine alla quale, per ciò che si è detto, non è irragionevole l’opzione legislativa dell’unificazione in reato complesso. 4.– In base a tutto quanto esposto, le questioni vanno dichiarate non fondate. P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI” Così, Sentenza Corte Costituzionale SENTENZA N. 260 ANNO 2022. […] Read more…
30/11/2022  In materia di appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi, si segnala una interessante sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1265/2022 del 10-10-2022. Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1265/2022 del 10-10-2022 “Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021 e non notificata ### Dell’appellante : (…) b) nel merito, si riporta all’atto d’appello introdotto e quindi chiedendo, in parziale riforma della impugnata sentenza, di statuire la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito a carico del ### ### e di stabilire, a carico del ricorrente ### a titolo di mantenimento della coniuge, il versamento, in favore della ### di una somma mensile non inferiore ad € 200,00, o quella diversa ritenuta equa dal Giudice, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria insiste nelle istanze istruttorie, già articolate innanzi al giudice di primo grado e respinte dal Tribunale. Dell’appellato: In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla sig.ra ### accertato che l’odierna appellante ha depositato la citazione soltanto in data 29/03/2022 in coincidenza con l’iscrizione a ruolo della procedimento, e cioè dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. , allorché la sentenza di primo grado era già passata in giudicato con la conferma per l’effetto delle statuizioni di primo grado; dichiarare, in subordine, l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. con la conferma per l’effetto delle statuizioni di primo grado. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig. ra ### perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte, con conseguente conferma della sentenza n. ###/2021 – RG n. ###/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno. (…) Fatti di causa I.) Con la sentenza n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021 e non notificata, il Tribunale di Ascoli ha dichiarato la separazione personale dei coniugi ### e ### respingendo le domande di addebito proposte da entrambi, ha respinto la domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento proposta dalla ### nonché quella di mantenimento del figlio ### convivente con il padre, avanzata da quest’ultimo, ed ha compensato tra le parti le spese di lite. II) ### ha proposto appello avverso l’anzidetta sentenza, con atto di citazione notificato il 28.3.2021 e depositato il 29.3.2021, lamentandone la erroneità nella parte in cui il Tribunale ha escluso l’addebito della separazione a carico del marito, non avendo il primo giudice adeguatamente valutato il comportamento di quest’ultimo, tale da determinare la intollerabilità della convivenza e da costituire quindi la causa esclusiva della irrimediabile crisi coniugale; ha inoltre censurato la decisione del Tribunale che, ritenendo la ### autonoma economicamente, non ha tenuto conto del fatto che il ### era titolare di un reddito più elevato rispetto a quello della moglie – la quale aveva dovuto sostenere ingenti spese anche per la ristrutturazione della casa – né della circostanza che la medesima, occupata ad accudire i figli e a tentare di salvare il matrimonio, non è stata posta in condizione di studiare ed evolversi professionalmente, avendo potuto riprendere gli studi di infermieristica solo recentemente, ed ha così favorito la crescita professionale del coniuge il quale è invece riuscito a raggiungere posizioni lavorative ragguardevoli, con seguente maggior reddito. Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito nonché il versamento di un assegno di mantenimento di almeno €. 200,00 mensili, in proprio favore. III.) Con comparsa di costituzione e risposta del 13/06/2022, si è costituito il ### eccependo preliminarmente la inammissibilità del gravame in quanto tardivamente introdotto e, in subordine, ex art. 342 c.p.c., e contestando nel merito l’impugnazione perché infondata: ha chiesto quindi la reiezione dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado. IV) Il Procuratore Generale, intervenuto con atto del 28.6.2022, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. V) Quindi preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv. dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del ### assegnando i termini di giorni cinque, all’appellante, per replicare alla costituzione avversaria, e di ulteriori giorni cinque, ad entrambe le parti, per deduzioni finali. ù Ragioni della decisione “Nel caso di specie, l’appellante ha introdotto la impugnazione con atto di citazione: sul punto la Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale (“ex lege” n. 74 del 1987) ‘l’appello è deciso in camera di consiglio’ vada interpretata nel senso che essa postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio; tuttavia, ove l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell’impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l’atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass., 22/07/2004, n. 13660; Cass., 17/11/2006, n. 24502; Cass., 10/08/2007, n. 17645; Cass., 13/10/2011, n. 21161)” ( in motivazione, Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, n.403). 2.2) Nella fattispecie in esame la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021 – oggetto di impugnazione – è stata pubblicata in data ### e l’appello è stato proposto con atto di citazione notificato mediante PEC in data 28.3.2021, poi depositato in via telematica il 29.3.2021: non risultando che la sentenza sia stata notificata, trova applicazione il termine semestrale per proporre impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dal 28.9.2021 e scaduto il 28.3.2021. 2.3) Come si è detto, in base ai consolidati principi sopra esposti, dai quali non vi è motivo di discostarsi, ove il gravame sia proposto – come nella specie – con citazione, anziché con ricorso, ai fini della tempestiva proposizione dello stesso assume rilievo esclusivamente il deposito dell’atto di citazione nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c.: pertanto deve concludersi che l’atto di appello è stato proposto tardivamente – in data 29.3.2021, oltre il termine prescritto per la impugnazione, scaduto, come si è visto, in data 28.3.2021 – a nulla rilevando, invece, che entro detto termine, sia stata effettuata la notifica dell’atto di citazione. La rimessione in termini 3) D’altra parte va osservato che le circostanze dedotte dall’appellante ai fini della richiesta di rimessione in termini non sono tali da giustificare l’accoglimento della istanza. Invero, in primo luogo, non è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 153 II comma c.p.c. sulla base dei rilievi espressi dall’appellante nelle note difensive autorizzate del 11/07/2022 circa “l’errore scusabile a causa della non felice formulazione della norma delle difficoltà di individuazione del regime speciale da adottare in concreto”, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sopra richiamato, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi che ha chiarito la disciplina applicabile alla fattispecie in esame; in secondo luogo i riferiti problemi informatici in fase di iscrizione a ruolo della causa e nello sviluppo del file telematico per il versamento del contributo unificato – che non avrebbero consentito la immediata iscrizione a ruolo del fascicolo dopo le ore 17,49 del 28.3.2022 quando si è perfezionatala la notifica della impugnazione mediante PEC – non sono documentati e sono stati tardivamente dedotti, atteso che l’appellante nulla ha evidenziato in occasione del (tardivo) deposito dell’atto di citazione effettuato telematicamente il 29.3.2022 né con le note di trattazione scritta depositate per l’udienza del ### , ma ha evidenziato (peraltro genericamente) la predetta situazione soltanto con le note conclusive finali depositate in data 11.7.2022 con cui, per la prima volta, è stata avanzata la istanza di rimessione in termini. 4.) Per le considerazioni svolte l’appello presentato oltre il termine previsto a pena di decadenza, deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, è precluso l’esame nel merito dei motivi di gravame: la sentenza impugnata va conseguentemente confermata. Il principio di soccombenza e la liquidazione delle spese di lite 5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga nel caso di specie, si dispone la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado alla controparte, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia, individuato tenendo presente le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (causa di valore indeterminabile). 6.) In considerazione della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto sussistono i presupposti processuali, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L 24/12/2012, n. 228, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione. 7.) Si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda dell’appellato ex art. 96 c.p.c., né per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. P.Q.M. la Corte d’Appello di Ancona dichiara inammissibile l’appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. ###/2021, pubblicata il 28/09/2021; condanna l’appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 980,00 per la fase di studio, €. 675,00 per la fase introduttiva, €. 1.653,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge; ai sensi del D.P.R. ### , n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. ### , n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in ### in data ### . ### est. ###ssa ### ### n. 311/2022 causa n. 311/2022 R.G. – Giudice/firmatari: Federico Guido, Bora Anna …” (cfr. Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1265/2022 del 10-10-2022) […] Read more…
14/10/2022A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 313/2021 del 30 aprile 2021. OGGETTO: Gratuito patrocinio – limite reddituale DPR 30 maggio 2002, n. 115 Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alfa (di seguito, Istante), riferisce che al predetto Consiglio – competente ad ammettere gli interessati in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato – è pervenuta una richiesta per l’ammissione al gratuito patrocinio. Il richiedente dichiara di percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 per un importo pari ad euro 1.280,00 e che, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta, per l’anno 2019, ad euro 11.520,00, somma superiore al limite fissato dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari ad euro 11.493,82. L’Istante chiede di conoscere se il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi o meno ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’Istante ritiene che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e che, nella fattispecie, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alfa “non possa ammettere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che ha dichiarato di avere percepito il reddito di cittadinanza a far data dal mese di aprile 2019, per un importo pari ad Euro 1.280,00 mensili, e di aver avuto il proprio nucleo familiare, sempre nell’anno 2019, un reddito complessivo pari ad Euro 11.520,00.” Parere dell’Agenzia delle Entrate L’istituto del reddito di cittadinanza è stato introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26. In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto legge ha istituito il reddito di cittadinanza «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». Si tratta, nello specifico, di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto esclusivamente al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica rilevante per l’erogazione del sussidio. Come si evince dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge n. 4 del 2019 il beneficio economico è costituito da due componenti «ad integrazione del reddito familiare». Il comma 4, del citato articolo 3, precisa che «Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». Quest’ultima disposizione prevede che «I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti». Ai fini del calcolo da dover effettuare per aver diritto al reddito di cittadinanza, inoltre, il reddito imponibile che occorre valutare è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi al cui ammontare devono essere sommati anche altri redditi tra cui eventuali altri redditi percepiti ma esenti ai fini Irpef. Premesso che non sussistono dubbi circa la non imponibilità delle somme erogate, per quanto concerne la questione prospettata dall’Istante circa l’inclusione del reddito di cittadinanza nel calcolo della soglia ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni. Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, contenente disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono state previste, tra l’altro, le condizioni per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Secondo la disposizione attualmente in vigore, in particolare, il comma 1 dell’articolo 76 stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82». Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante». Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». Deve essere ricordato, a tale proposito, che con la ri soluzione 21 gennaio 2008, n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la definizione di reddito imponibile contenuta nel citato articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 in merito al gratuito patrocinio. Nel citato documento di prassi è stato chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, così come definito dall’articolo 3 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362). Circa la determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato che “si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile” (Cfr. Cassazione – Ordinanza n. 24378 del 2019). Sulla base delle suesposte considerazioni, si concorda con la soluzione prospettata dall’Istante ovvero che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, che non possa essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell’erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto. IL DIRETTORE CENTRALE […] Read more…


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