La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1º al
31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. (6) ((10))
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito
dall'articolo 201 del codice di procedura penale. (1) (2) (3) (4) (5)
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985, n.
40 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1985, n. 44), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n.
742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella
parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica
anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25
giugno 1865, n. 2359".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987,
n. 255 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1987, n. 29), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali in periodo
feriale") nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi
prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma
primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli")".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987,
n. 278 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo
comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella
parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel
periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di
pace".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 31 gennaio-2 febbraio
1990, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 07/02/1990, n. 6), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi
prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui
all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea di condominio".
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 - 29 luglio 1992, n.
380 (in G.U. 1a s.s. 05/08/1992, n. 33), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale , in relazione agli articoli 3 e 24
della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.
742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella
parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini
si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le
delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli
architetti".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 16, comma
3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno
2015.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10
novembre 2014, n. 162, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20,
comma 1-ter) che il comma 1 del suddetto articolo si interpreta nel
senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.
Art. 2.
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi
quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera
nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare,
qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei
termini.
((La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al
primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita'
organizzata)).
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la
sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle
ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a
scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede
pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale
e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In
tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale,
dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini
preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su
richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con
la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto
ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1,
il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico
ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo
difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente
enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato
quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo
360 del codice di procedura penale.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono
far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla
data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste
dall'articolo 467 del codice di procedura penale.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di
assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo
467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia'
ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma
dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate
inammissibili non possono essere utilizzate.
Art. 2-bis
((1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando
sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o
interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli
interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla
sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico
ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile,
l'urgenza del procedimento)).
Art. 3.
In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai
procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario
30 gennaio 1941, n. 12, nonche' alle controversie previste dagli
articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.
Art. 4.
Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute
dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del
pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di
competenza del conciliatore.
Art. 5.
In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel
procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato.
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA