LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

Tabella dei Contenuti
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 

 Vigente al: 5-8-2019

 

    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il decorso dei  termini  processuali  relativi  alle  giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1º  al
31 agosto di ciascun anno, e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del
periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di
detto periodo. (6) ((10)) 
  La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine   stabilito
dall'articolo 201 del codice di procedura penale. (1) (2) (3) (4) (5) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985,  n.
40  (in  G.U.   1a   s.s.   20/02/1985,   n.   44),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7  ottobre  1969,  n.
742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo  feriale)  nella
parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista  si  applica
anche al termine di cui all'art. 51, commi primo  e  secondo,  l.  25
giugno 1865, n. 2359". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987,
n.  255  (in  G.U.  1a  s.s.  15/07/1987,  n.  29),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  7  ottobre
1969,  n.  742  ("Sospensione  dei  termini  processuali  in  periodo
feriale") nella parte in cui  non  dispone  che  la  sospensione  ivi
prevista si applichi anche al  termine  di  cui  all'art.  19,  comma
primo,  della  legge  22  ottobre  1971,   n.   865   ("Programmi   e
coordinamento    dell'edilizia    residenziale    pubblica;     norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed  integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n.  1150;  18  aprile  1962,  n.  167;  29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione  di  spesa  per  interventi
straordinari nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata  e
convenzionata") nel testo sostituito  dall'art.  14  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli")". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987,
n.  278  (in  G.U.  1a  s.s.  29/07/1987,  n.  31),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, in riferimento  all'art.  3,  primo
comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.  742,  nella
parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali,  nel
periodo feriale, relativamente  ai  processi  militari  in  tempo  di
pace". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  del  31  gennaio-2  febbraio
1990, n. 49 (in  G.U.  1a  s.s.  07/02/1990,  n.  6),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  7  ottobre
1969,  n.  742  (Sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
feriale) nella parte in  cui  non  dispone  che  la  sospensione  ivi
prevista si applichi anche  al  termine  di  trenta  giorni,  di  cui
all'art. 1137 del codice civile, per  l'impugnazione  delle  delibere
dell'assemblea di condominio". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 - 29 luglio  1992,  n.
380  (in  G.U.  1a   s.s.   05/08/1992,   n.   33),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale , in relazione agli articoli 3 e  24
della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7  ottobre  1969,  n.
742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale),  nella
parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini
si applichi anche  a  quello  stabilito  per  ricorrere,  avverso  le
delibere dei  Consigli  provinciali,  al  Consiglio  nazionale  degli
architetti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 16,  comma
3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere  dall'anno
2015. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, nel modificare l'art. 16, comma 1 del  D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla  L.  10
novembre 2014, n. 162, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  20,
comma 1-ter) che il comma 1 del suddetto articolo si  interpreta  nel
senso  che  si  applica  anche  al  processo  davanti  ai   tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. 
                               Art. 2.

  In  materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi
quelli  stabiliti  per  la fase delle indagini preliminari, non opera
nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare,
qualora  essi  o  i  loro  difensori  rinunzino  alla sospensione dei
termini.
  ((La  sospensione  dei termini delle indagini preliminari di cui al
primo  comma  non  opera  nei  procedimenti per reati di criminalita'
organizzata)).
  Nei  procedimenti  per  reati la cui prescrizione maturi durante la
sospensione  o  nei  successivi  quarantacinque  giorni, ovvero nelle
ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a
scadere  i  termini  della custodia cautelare, il giudice che procede
pronuncia,  anche  di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale
e'  specificamente  motivata  e dichiarata l'urgenza del processo. In
tal  caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale,
dalla  data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini
preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su
richiesta del pubblico ministero.
  Nel  corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con
la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto
ai  quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1,
il  giudice  per  le  indagini preliminari, su richiesta del pubblico
ministero  o  della  persona  sottoposta  alle  indagini  o  del  suo
difensore,   pronuncia  ordinanza  nella  quale  sono  specificamente
enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo  stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato
quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo
360 del codice di procedura penale.
  Gli  avvisi  sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono
far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla
data di notificazione.
  La  sospensione  dei  termini  non  opera  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 467 del codice di procedura penale.
  Quando  nel  corso  del  dibattimento  si presenta la necessita' di
assumere  prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo
467  del  codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia'
ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma
dell'articolo   495   dello   stesso   codice;  le  prove  dichiarate
inammissibili non possono essere utilizzate.
                             Art. 2-bis

  ((1.   Nei   procedimenti  per  l'applicazione  di  una  misura  di
prevenzione,  le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando
sia   stata   provvisoriamente   disposta   una  misura  personale  o
interdittiva  o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli
interessati   o   i   loro  difensori  espressamente  rinunzino  alla
sospensione  dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico
ministero,   dichiari,   con   ordinanza  motivata  non  impugnabile,
l'urgenza del procedimento)).
                               Art. 3.

  In  materia  civile,  l'articolo  1 non si applica alle cause ed ai
procedimenti  indicati  nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario
30  gennaio  1941,  n.  12,  nonche' alle controversie previste dagli
articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.
                               Art. 4.

  Le  norme  degli  articoli  2 e 3 si applicano alle cause prevedute
dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del
pretore  e,  per  quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di
competenza del conciliatore.
                               Art. 5.

  In   materia  amministrativa,  l'articolo  1  non  si  applica  nel
procedimento  per  la  sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato.
                               Art. 6. 
 
  La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                         RUMOR - GAVA 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA

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