«Sono requisiti imprescindibili, per l’assegnazione della casa “familiare” ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza del requisito habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – e l’affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento. L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 c.c., comma 4, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità». Così Cassazione civile sez. I, 4 luglio 2011, sentenza n. 14553.
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