«Pur non spettando, de iure condito, ai nonni (e agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di visita (e permanenza) dei nipoti minori, mancando nel sistema una norma esplicita che tale diritto direttamente prevede, tuttavia – ritenuto che i sentimenti affettivi di un minore collegati ai più stretti vincoli di sangue hanno, di regola, una notevolissima rilevanza positiva ai fini di un’armonica crescita psicologica e culturale del minore stesso – l’interesse legittimo dei nonni (e degli altri parenti) a visitare i minori, permanendo con loro, trova incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta venga a coincidere con l’interesse dei nipoti a instaurare e mantenere costanti, regolari e congrui rapporti con i propri congiunti diversi dai genitori, vale a dire allorché la visita (e la permanenza) dei nonni (e degli altri parenti) non arrechi ai minori un danno rilevante e un eventuale divieto dei genitori si ponga, per ciò, contro l’interesse dei minori a una ottimale, proficua integrazione della propria personalità nell’ambito della parentela». Tribunale per i Minorenni di Messina, decreto 19 marzo 2001, in Dir. fam. pers., 2001, 4, 1522-1523.

Sentenza storica della Corte europea dei diritti dell’uomo: il rifiuto di rapporti sessuali non può essere motivo di addebito nel divorzio
La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 gennaio 2025 segna un punto di svolta fondamentale nella giurisprudenza in materia di diritto