«Pur non spettando, de iure condito, ai nonni (e agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di visita (e permanenza) dei nipoti minori, mancando nel sistema una norma esplicita che tale diritto direttamente prevede, tuttavia – ritenuto che i sentimenti affettivi di un minore collegati ai più stretti vincoli di sangue hanno, di regola, una notevolissima rilevanza positiva ai fini di un’armonica crescita psicologica e culturale del minore stesso – l’interesse legittimo dei nonni (e degli altri parenti) a visitare i minori, permanendo con loro, trova incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta venga a coincidere con l’interesse dei nipoti a instaurare e mantenere costanti, regolari e congrui rapporti con i propri congiunti diversi dai genitori, vale a dire allorché la visita (e la permanenza) dei nonni (e degli altri parenti) non arrechi ai minori un danno rilevante e un eventuale divieto dei genitori si ponga, per ciò, contro l’interesse dei minori a una ottimale, proficua integrazione della propria personalità nell’ambito della parentela». Tribunale per i Minorenni di Messina, decreto 19 marzo 2001, in Dir. fam. pers., 2001, 4, 1522-1523.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)