La Corte di Cassazione, nel provvedimento n. 4540 del 21 febbraio 2011 ha riconfermato il proprio orientamento secondo cui «L’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poichè porta all’impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato da una “giusta causa”, tale dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare».
Per informazioni e ulteriori chiarimenti, puoi:
– utilizzare questo modulo per richiedere informazioni
– utilizzare questo modulo per richiedere un preventivo
– utilizzare questo modulo per prentorare un appuntamento in studio
– vedere la sezione separazione per altri post
– vedere la sezione FAQ separazione per le domande più frequenti.
Le domande, i suggerimenti e i commenti sono bene accetti.