Commette reato il padre apprensivo che non riporta i figli alla ex moglie dopo le vacanze per tutelarli – a suo dire – dal clima ostile che i ragazzi vivono in casa. È quanto si evince dalla sentenza n. 3663 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione del primo febbraio 2011 con la quale i Giudici di legittimità hanno confermato la decisione del Tribunale e della Corte d’Appello per le Marche in Ancona, condannando il ricorrente ai sensi dell’art. 388 comma secondo codice penale, per aver eluso il provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci. Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito del capoluogo dorico hanno correttamente affermato che un generico atteggiamento protettivo del padre in tal senso non possa costituire una valida ragione (o meglio, una causa di giustificazione) per sottrarsi all’obbligo, giudizialmente prescritto in sede di separazione consensuale o giudiziale, di riportare i figli presso il genitore collocatario.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)