Il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva (moglie e marito), nell’ambito della quale soltanto un soggetto (la moglie) è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione a carico dell’erario, garantendo il disposto di cui agli art. 130-134 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il compenso dell’attività professionale resa per il soggetto ammesso, senza distinguere l’ipotesi in cui il professionista abbia ricevuto mandato anche da un litisconsorte (marito) non ammesso. In particolare, nel caso esaminato dalla Cassazione civile sez. VI nella sentenza 29 dicembre 2011 n. 29851, il difensore presentava ricorso ad istanza congiunta patrocinando entrambi i coniugi nell’ambito della quale però soltanto la moglie veniva ammessa al c.d. patrocinio gratuito a spese dello Stato.
I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.