Il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva (moglie e marito), nell’ambito della quale soltanto un soggetto (la moglie) è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione a carico dell’erario, garantendo il disposto di cui agli art. 130-134 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il compenso dell’attività professionale resa per il soggetto ammesso, senza distinguere l’ipotesi in cui il professionista abbia ricevuto mandato anche da un litisconsorte (marito) non ammesso. In particolare, nel caso esaminato dalla Cassazione civile sez. VI nella sentenza 29 dicembre 2011 n. 29851, il difensore presentava ricorso ad istanza congiunta patrocinando entrambi i coniugi nell’ambito della quale però soltanto la moglie veniva ammessa al c.d. patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Sentenza storica della Corte europea dei diritti dell’uomo: il rifiuto di rapporti sessuali non può essere motivo di addebito nel divorzio
La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 gennaio 2025 segna un punto di svolta fondamentale nella giurisprudenza in materia di diritto