Il dovere di buona fede impone alle parti del contratto di sopportare le conseguenze derivanti dai propri comportamenti che, apparendo inequivoci, siano stati idonei ad ingenerare un legittimo affidamento nella controparte contrattuale. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha stabilito – da un lato – che quando l’appaltatore inizia volontariamente la rimozione dei vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 cod. civ. (Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 6263/2012, Rv. 622318)

Guida Completa al Rimborso delle Spese Straordinarie per il Mantenimento dei Figli
Introduzione Immaginate due genitori separati che ogni mese si confrontano con bollette, rette scolastiche, spese sanitarie impreviste e persino rette
















