Appalto: la rimozione dei vizi svincola la garanzia dai termini di decadenza e prescrizione

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Il dovere di buona fede impone alle parti del contratto di sopportare le  conseguenze derivanti dai propri comportamenti che, apparendo inequivoci, siano stati idonei ad ingenerare un legittimo affidamento  nella controparte contrattuale. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha stabilito – da un lato – che quando l’appaltatore inizia volontariamente la rimozione dei vizi denunciati dal committente, tiene una condotta  che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di  decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 cod. civ. (Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 6263/2012, Rv. 622318)

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