Il dovere di buona fede impone alle parti del contratto di sopportare le conseguenze derivanti dai propri comportamenti che, apparendo inequivoci, siano stati idonei ad ingenerare un legittimo affidamento nella controparte contrattuale. In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha stabilito – da un lato – che quando l’appaltatore inizia volontariamente la rimozione dei vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 cod. civ. (Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 6263/2012, Rv. 622318)

Sentenza storica della Corte europea dei diritti dell’uomo: il rifiuto di rapporti sessuali non può essere motivo di addebito nel divorzio
La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 gennaio 2025 segna un punto di svolta fondamentale nella giurisprudenza in materia di diritto