Nel giudizio di separazione, in caso di inadempimento dell’obbligato (il coniuge economicamente più forte e/o genitore non affidatario) il giudice può disporre che l’assegno per il mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli sia corrisposto direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato stesso. Su tutte, Tribunale Napoli, 09 novembre 2006 in Foro it. 2007, 1, I, 302.
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