«Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nel condominio degli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. n. 14576 ddl 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12/1/11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007)». Così, testualmente, Corte di Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 30 marzo 2012, n. 6624.

Guida Completa al Rimborso delle Spese Straordinarie per il Mantenimento dei Figli
Introduzione Immaginate due genitori separati che ogni mese si confrontano con bollette, rette scolastiche, spese sanitarie impreviste e persino rette
















