«Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nel condominio degli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. n. 14576 ddl 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12/1/11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007)». Così, testualmente, Corte di Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 30 marzo 2012, n. 6624.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)