«Deve rilevarsi che (…) la partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con ì quali vengono concluse compravendite. E ciò. evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez. V 8 novembre 2007, n. 46674, Rv. 238504)». Così testualmente, Cassazione, III sezione penale, sentenza n. 12479/11 del 15 dicembre 2011 depositata in data 3 aprile 2012.

Illegittima sospensione del profilo social e risarcimento del danno
Con sentenza n. 1659/2021 pubbl. il 09/11/2021 “la Corte di Appello di L’Aquila, riunita in camera di consiglio, composta da Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente