La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”. In particolare la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato “può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. L’accordo raggiunto a seguito della convezione – che, con l’assistenza di un avvocato, può riguardare anche rapporti e trasferimenti patrimoniali (ad esempio, uso della casa coniugale, assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi) – produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali (sentenza e decreto di omologa) che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Ottenuto il nulla osta dal Procuratore della Repubblica, è possibile infatti trascrivere in Comune la convenzione di separazione o divorzio senza la necessità di comparire avanti il Tribunale.
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