«L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione sol quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, non è, di per sè solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia (di addebito) del genere di quella sopraindicata (Cass. 28 ottobre 1998, n. 10742; Cass. 7 settembre 1999, n. 9472; Cass. 9 giugno 2000, n. 7859; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747)» – su tutte, Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2006, n. 8512.
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