La Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015 ha pubblicato la legge n. 55/2015 (“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi”). Per l’effetto, la legge entrerà in vigore il 26.05.2015. A partire da tale data, tutte le coppie separate consensualmente da almeno 6 mesi (dalla data dell’udienza presidenziale) potranno richiedere il divorzio (o la cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario). Tale periodo è elevato ad un anno in caso di separazione giudiziale. Trattasi del c.d. divorzio breve perché prima della riforma, la legge del divorzio prevedeva il termini di 3 anni. Importanti novità anche in materia di scioglimento della comunione legale: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Per informazioni e chiarimenti, puoi utilizzare questi moduli per:
richiedere informazioni
richiedere un preventivo
richiedere un parere legale on-line
prenotare un appuntamento
consultare altre materie
I consigli ed i commenti sono bene accetti.