L’art. 337 ter codice civile.
“… ai sensi dell’art. 337 ter c.c. ciascun genitore provvede al mantenimento del figlio in modo proporzionale ai propri redditi e la previsione di un assegno periodico è finalizzata proprio alla scopo di realizzare il principio di proporzionalità. Tanto premesso, la proporzionalità va preservata previa individuazione della spesa mensile che il genitore collocatario presumibilmente sopporta. I criteri per individuare tale ammontare sono prescritti dalla stessa norma: “1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Il calcolo dell’assegno di mantenimento figli eseguito dal Tribunale di Ancona.
Nel caso di specie, sussiste una sproporzione tra i redditi dei genitori. A fronte delle dichiarazioni reddituali di parte resistente in base alle quali lo stesso introita redditi da lavoro dipendente per oltre –.—,00 euro annui; parte ricorrente percepisce dall’attività di ### redditi inferiori alla metà di quanto introitato dal coniuge (cfr. dichiarazioni dei redditi delle parti). La figlia ### convivente con la mamma, ha ## anni, si è diplomata all’istituto ### e ora è alla ricerca di un’occupazione;” “Tenuto conto della evidente sproporzione tra i redditi delle parti reputa congrua il Collegio la previsione di un contributo al mantenimento pari ad euro —,00 in quanto occorre tenere in debito conto che lo stesso è destinato anche a soddisfare le esigenze abitative della figlia, convivente con la mamma in un’abitazione condotta in locazione.
Il versamento diretto al figlio del contributo di mantenimento.
Non può essere accolta la richiesta di versamento diretto del contributo al mantenimento in favore della figlia avanzata da parte resistente. Come noto il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente è legittimato iure proprio ad avanzare tale pretesa e nel caso di specie difetta una domanda di questo tipo. Il genitore convivente mantiene in ogni caso una legittimazione concorrente a pretendere il contributo al mantenimento. …” (cfr. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 889/2022 del 13-07-2022, Giudice/firmatari: Corinaldesi Silvia, Marinangeli Martina).