L’abbandono del tetto coniugale.
“… La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda di parte ricorrente, avendo il sig. ### abbandonato improvvisamente e senza alcun giustificato motivo il domicilio coniugale, senza dare più notizie. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente è parimenti meritevole di accoglimento in quanto l’istruttoria condotta ha confermato che il coniuge resistente ha improvvisamente abbandonato il tetto coniugale senza farvi rientro.
L’abbandono del tetto coniugale quale violazione del dovere di convivenza tra i coniugi.
Giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l‘addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto. Nel caso di specie, la sorella della ricorrente, escussa all’udienza del 15.6.2022 ha confermato l’abbandono dell’abitazione familiare da parte del coniuge ed ha affermato di aver sentito quest’ultimo mediante conversazione telefonica, il quale avrebbe confermato di non voler far rientro presso l’abitazione.
L’abbandono del tetto coniugale e l’addebito della separazione.
Gli elementi in atti consentono quindi di addebitare la separazione al resistente. È opportuno inoltre rilevare come dagli elementi acquisiti al processo risulti l’assenza di figli, nonché l’inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente soccombente. Le stesse vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e dell’effettiva attività espletata (assenza di memorie istruttorie e memorie conclusionali). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta dalla sig.ra ### nei confronti del sig. ### così provvede: 1) DICHIARA la separazione dei coniugi ###; 2) ORDINA all’ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell’atto di matrimonio; 3) DICHIARA la separazione addebitabile alla condotta del resistente;” condanna “il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente e liquidate in euro 1.800,00 a titolo di compenso oltre ad eventuali accessori di legge. ### così deciso nella ### di Consiglio” (cfr. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 890/2022 del 13-07-2022, Giudice/firmatari: Corinaldesi Silvia, Marinangeli Martina).