Il fatto che il cliente abbia dichiarato di possedere un’alta propensione al rischio non esonera la banca dal dare l’avvertimento di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98 relativo alla inadeguatezza dell’operazione, posto che l’esenzione dagli obblighi informativi ricorre solo nei riguardi degli operatori qualificati. Così Tribunale di Ancona, sentenza 9 luglio 2009.