A causa delle drammatiche proporzioni del disastro della trasmissione di malattie infettive, quali epatite B, C e AIDS in seguito alla somministrazione terapeutica di sangue contaminato, sviluppatosi a partire dagli anni 80, la legislazione italiana prevede la possibilità di riconoscere ad una vasta platea di danneggiati di un “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”. In particolare, la legge individua i beneficiari della misura indennitaria in: 1) chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica; 2) i soggetti che siano stati contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati; 3) gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV; 4) i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; 5) le persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica. Siffatto sistema di tutela assistenziale, infatti, è stato introdotto a seguito della sentenza n. 307/1990 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della l. n. 51 del 4-2-1966 sulla obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica nella parte in cui non prevedeva l’attribuzione – a carico dello Stato – di un’equa indennità per il caso di danno derivante «da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo». Recentemente, con sentenza n. 268/2017, la Corte costituzionale ha esteso tale tutela anche alle vaccinazioni non obbligatorie ma comunque “raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche”. Anche in considerazione delle questioni medico-legali sottese – in termini di nesso di causalità – e dei precisi termini prescrizionali previsti dalla legge, è raccomandabile ed estremamente importante agire quanto prima per il tramite di un avvocato specializzato in materia. A tal proposito, l’Avvocato Andrea Rossolini è disponibile per consultazioni e assistenza legale in materia previo appuntamento telefonico.
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