Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.

Tabella dei Contenuti

 

 

Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona.

“Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto) dichiarato la estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini. Il terzo comma dell’art. 43 della legge fallimentare sancisce l’interruzione de jure del giudizio per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento di una delle parti processuali. Dunque il fallimento della società ###, dichiarato con sentenza n. xx del 08/07/xx, pubblicata il 14/07/xx, nel corso del giudizio di primo grado ha comportato l’interruzione di tale giudizio. In base alla norma degli arttt. 302 e 305 c.p.c., il curatore fallimentare avrebbe dovuto proseguire il giudizio nel termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c., dall’interruzione. Il Curatore fallimentare si è costituito il 27/11/20xx con una comparsa di intervento: la quale nonostante il nomen juris adottato dalla parte, ha la sostanza di una comparsa di costituzione in prosecuzione.

La sentenza n. 12154 Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (07.05.21 n. 12154) investite della questione concernente l’individuazione del momento a partire dal quale deve farsi decorrere il termine per riassumere il processo interrotto ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., hanno affermato il principio di diritto per cui, per verificare la tempestività o meno della riassunzione o della prosecuzione del giudizio, deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di interruzione che sia stata resa nota a ciascuna parte con modalità tali da assicurarne l’effettiva conoscenza, non potendosi, da un lato, istituire, rispetto alla mera declaratoria di fallimento, alcun automatismo (che riguarda solo ed esclusivamente l’effetto interruttivo, che si produce ope legis) e, dall’altro lato, elevare a fonte di cognizione fatti e circostanze – pure in qualche modo riconducibili alla procedura concorsuale e al suo fisiologico sviluppo – che non presentano un diretto e inequivoco collegamento con il giudizio di cui è parte il fallito.

Gli articoli 43 legge fallimentare, 302 e 305 c.p.c. e la sospensione dei termini feriali.

Comunque, essendo stata, la sentenza di fallimento, pubblicata il ### e considerando la sospensione dei termini per il periodo feriale in vigore nel 20xx il termine per la costituzione del curatore sarebbe scaduto il xx : la costituzione del xx è quindi tempestiva.
Il motivo è quindi infondato”.

Così Corte di Appelo di Ancona, Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 370/2022 del 05-04-2022.

Altri Post

Prenota un Appuntamento

Appunti di Giurisprudenza On-line.

Appunti, approfondimenti, blog e notizie di giurisprudenza di legittimità e di merito (prevalentemente del Tribunale di Ancona e della Corte di Appello di Ancona) per esperti e neofiti, nelle seguenti materie e discipline:

Ultimi articoli:

Location

via della Repubblica, 14
60033 Chiaravalle – Ancona

 

Our hours

09:00 – 19:00
Lunedì – Venerdì

 

 

Avv. Andrea Rossolini | Avvocato Ancona – Studio Legale Ancona © 2010-2023 – All right reserved. P.IVA IT-02212610428