Il decreto legislativo 4/3/2010 n. 28 in attuazione della Riforma del processo civile ha introdotto un nuovo istituto come strumento di conciliazione: la mediazione civile e commerciale. A partire dal 20/03/2011 chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Dal 20/03/2012, la procedura di mediazione obbligatoria è estesa anche a materie di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (R.C.A.). Sebbene sia possibile procedere autonomamente al procedimento di mediazione, è bene considerare che per gli istituti giuridici coinvolti e per le conseguenti statuizioni tra le parti è tuttavia raccomandabile l’assistenza di un difensore abilitato. Ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 28/2010, infatti, il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziaria. Nei procedimenti in cui la mediazione civile e commerciale è condizione di procedibilità, l’omessa, difforme o errata indicazione dell’oggetto e della ragione della domanda rende inefficace ed improduttiva detta procedura di conciliazione, con conseguente retrocessione – anche in termini di tempi e costi – dell’instaurando procedimento civile. Non va sottovalutato, inoltre, gli effetti dell’ingiustificato rifiuto della proposta del mediatore in termini di spese del processo (mancata ripetizione delle spese processuali, condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente e all’ulteriore versamento del contributo unificato). L’attività di mediazione ha una fase preparatoria complessa, a cominciare proprio dalla scelta dell’organismo di conciliazione (differenti per il tipo di regolamento e procedura adottata). La mediazione prevede incontri con la parte, la raccolta dei documenti, lo studio della pratica, la redazione dell’istanza di mediazione corredata da tutti gli allegati ed il suo invio. E’ prevista, poi, la redazione di una memoria in cui riassumere i fatti e le pretese ed il suo invio al mediatore, prima dell’incontro. E’ bene tenere a mente, infine, che non è il mediatore a redigere l’accordo ma le parti stesse e per loro gli avvocati. In questo contesto, il ruolo dell’avvocato nella mediazione civile e commerciale risulta fondamentale per la sua buona riuscita ed efficacia nel tempo.
Documenti, informative e normativa mediazione civile e commerciale.