Il lavoratore ha diritto al TFR anche senza fallimento dell’impresa.

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro (sentenza 4 marzo – 1° aprile 2011, n. 7585) conferma il principio secondo cui «ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del T.F.R. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell’art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’I.N.P.S. alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva».

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