Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, investito nel merito dall’O.U.A. e da alcuni Consigli dell’Ordine degli avvocati, con ordinanza 12.4.2011 ha dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata» in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice); dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza». Per l’effetto, il T.A.R. Lazio ha disposto «la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale».
Violenza di genere, femminicidi, stalking, codice rosso e gli interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili: il divieto di avvicinamento luoghi frequentati dalla persona offesa
Qualora fosse ‘impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla’.