Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, investito nel merito dall’O.U.A. e da alcuni Consigli dell’Ordine degli avvocati, con ordinanza 12.4.2011 ha dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata» in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice); dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza». Per l’effetto, il T.A.R. Lazio ha disposto «la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale».

Guida in stato di ebbrezza: con tasso superiore a 1,5 g/l, in caso di incidente stradale la patente di guida è sempre revocata.
SENTENZA N. 194 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de