In caso di ricorso congiunto dei coniugi per separazione consensuale , il giudice, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenendo sussistano i presupposti di legge della crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza, dopo aver rilevato che le condizioni personali e patrimoniali concordate tra i coniugi, pedissequamente trascritte, siano conformi alla legge all’ordine pubblico ed al buon costume, omologa la separazione consensuale. Così Tribunale Trapani, sentenza 29 ottobre 2009.
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