Sfratto per morosità del conduttore e stato di morosità

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La norma dell’art. 3 della legge n. 841 del 1973 – per la quale la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione solo quando si protragga per almeno due mesi – va intesa non nel senso che la morosità debba concernere almeno l’importo di due mensilità del canone, bensì che, pur riguardando un solo canone, duri da almeno due mesi. – Cass. 12 giugno 1985, n. 3519.

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