La norma dell’art. 3 della legge n. 841 del 1973 – per la quale la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione solo quando si protragga per almeno due mesi – va intesa non nel senso che la morosità debba concernere almeno l’importo di due mensilità del canone, bensì che, pur riguardando un solo canone, duri da almeno due mesi. – Cass. 12 giugno 1985, n. 3519.

Il dies a quo nel fallimento, la riassunzione e la sospensione dei termini feriali.
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Ancona. “Lamenta l’appellante principale che il primo giudice non ha (omettendo la pronuncia sul punto)