“Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti che intendano evitare gli effetti della sentenza pronunciata nel giudizio cui essi hanno partecipato attraverso l’amministratore, della facoltà di valersi dei mezzi di impugnazione dati alla parte; ne consegue che ciascun condomino è legittimato a proporre autonomamente ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore in rappresentanza dell’intero condominio (Cass., Sez. 2^, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass., Sez. 2^, 11 novembre 2004, n. 21418; Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 4014; Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2011, n. 10717, quest’ultima in una fattispecie di causa risarcitoria proposta, come nella specie, nei confronti nell’intero condominio)”. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 17 febbraio 2012, n. 2363.

Sentenza storica della Corte europea dei diritti dell’uomo: il rifiuto di rapporti sessuali non può essere motivo di addebito nel divorzio
La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 gennaio 2025 segna un punto di svolta fondamentale nella giurisprudenza in materia di diritto