“Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti che intendano evitare gli effetti della sentenza pronunciata nel giudizio cui essi hanno partecipato attraverso l’amministratore, della facoltà di valersi dei mezzi di impugnazione dati alla parte; ne consegue che ciascun condomino è legittimato a proporre autonomamente ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore in rappresentanza dell’intero condominio (Cass., Sez. 2^, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass., Sez. 2^, 11 novembre 2004, n. 21418; Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 4014; Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2011, n. 10717, quest’ultima in una fattispecie di causa risarcitoria proposta, come nella specie, nei confronti nell’intero condominio)”. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 17 febbraio 2012, n. 2363.

I ‘like’ ad un post discriminatorio su Facebook possono costituire prove sufficienti per considerare il reato di istigazione all’odio razziale.
Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.