In linea con «un sistema normativo ormai orientato a riconoscere sempre più spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale», la Cassazione – chiamata a statuire sulla legittimità di una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello delle Marche in Ancona che si era pronunciata in favore alla validità di detto patto prematrimoniale – con la decisione n. 23713/12 inquadra in un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., l’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio. Nella pronuncia in esame, la Corte, tuttavia, non esprime un giudizio di validità, nel nostro ordinamento, dei patti prematrimoniali in vista del divorzio, molto frequenti in altri Stati ed, in particolare in quelli di cultura anglosassone, ma inquadra l’accordo negoziale dei nubendi in un «vero e proprio contratto caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali (…) libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti». Il fallimento del matrimonio, pertanto, non è «causa genetica dell’accordo, ma è degradato a mero “evento condizionale”» ed è questa, in buona sostanza, la ragione fondamentale per la quale la Corte appone il crisma della legalità alla vicenda al suo esame. Osserva la Corte che «tali accordi non sarebbero di per sè contrari all’ordine pubblico: più specificamente il principio dell’indisponibilità preventiva dell’assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l’azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 8109 del 2000, n. 2492 del 2001)».
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