«Ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell’art. 148 cod. civ., può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l’istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola od istituzione superiore od universitaria frequentata; e rientra nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità in rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine». Così Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 aprile – 23 maggio 2011, n. 11316.

Sentenza storica della Corte europea dei diritti dell’uomo: il rifiuto di rapporti sessuali non può essere motivo di addebito nel divorzio
La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 gennaio 2025 segna un punto di svolta fondamentale nella giurisprudenza in materia di diritto