Sono pienamente valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscono a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 codice civile, e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 codice civile, senza che la validità dei trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale dei coniugi. Così Cassazione civ., Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306.
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