I parametri di cui all’art. 3 regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 sono esclusivi ed alternativi, per cui ognuno di essi determina l’individuazione del giudice che può essere adito e solo se nessun giudice di uno degli Stati membri abbia giurisdizione in base alla norma regolamentare può applicarsi la normativa interna di ogni Stato, qualora due coniugi cittadini di Stati membri dell’UE abbiano a separarsi, hanno giurisdizione e competenza (ex art. 2, 4, 5 reg. n. 2201/2003) a decidere sulla domanda le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trovi: la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi, o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, ovvero quella abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, ovvero la residenza abituale dell’attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi, immediatamente prima della domanda, ed è cittadino dello Stato membro stesso. La disciplina che precede non è, peraltro, derogata dalla normativa di diritto internazionale privato italiano di cui alla l. 31 maggio 1995 n. 218. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 2010, n. 3680.
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