“Con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», e, in via subordinata, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».
La tesi del giudice a quo: irragionevole disparità pena per chi tenta di guadagnare la fuga.
Il giudice a quo considera irragionevole, al metro dell’art. 3 della Costituzione, l’equiparazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla norma censurata tra le due fattispecie di rapina cosiddetta impropria, cioè tra l’ipotesi in cui l’autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità.
2.– Il rimettente, chiamato a giudicare su un’imputazione di tentata rapina impropria, espone che gli atti istruttori, pur avendo confermato il tentativo dell’imputato di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, hanno dimostrato che costui ha adoperato violenza e minaccia, ai danni dell’addetto alla vigilanza dal quale era stato fermato, al solo scopo di guadagnare la fuga, non per assicurarsi il possesso della merce, già recuperata dal direttore dell’esercizio commerciale.
Con riferimento a siffatta azione delittuosa, il Tribunale di Firenze denuncia come irragionevole punire nello stesso modo chi persegue «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», e chi viceversa, avendo rinunciato al fine di profitto, ha ormai soltanto «uno scopo di per sé lecito, cioè la fuga o comunque l’impunità».
3.– Il giudice a quo considera la questione «parzialmente diversa» da quelle che questa Corte ha dichiarato non fondate con la sentenza n. 190 del 2020 e manifestamente infondate con l’ordinanza n. 111 del 2021.
La differenza consisterebbe nel fatto che, mentre allora era censurata l’equiparazione sanzionatoria della rapina impropria alla rapina cosiddetta propria, ponendosi quindi in comparazione il secondo comma con il primo comma dell’art. 628 cod. pen., ora si contesta invece l’equiparazione tra le due ipotesi di rapina impropria, accomunate dal secondo comma dell’art. 628 cod. pen. malgrado la diversa finalità dell’agente.
4.– Per evidenziare come possa darsi un trattamento sanzionatorio differenziato in base alla finalità perseguita dall’autore del reato pur nella sostanziale identità della condotta, il rimettente porta l’esempio della violenza o minaccia a pubblico ufficiale, punita diversamente nei due commi dell’art. 336 cod. pen., a seconda che il reo voglia costringere il soggetto passivo a un atto contrario ai suoi doveri oppure a un atto dovuto.
Ad avviso del giudice a quo, considerata la previsione – nell’art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen. – dell’aggravante comune della commissione del reato per assicurare l’impunità di un altro reato, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe la scomposizione della fattispecie delittuosa per chi, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, usi violenza o minaccia solo per procurarsi l’impunità, soggetto che non dovrebbe più rispondere del reato complesso di rapina impropria, caratterizzato dal severo minimo edittale di questo titolo di reato, bensì dei soli reati componenti, pur se il secondo aggravato dal nesso teleologico.
5.– Il Tribunale indica quale oggetto principale della domanda ablativa l’intero segmento dell’art. 628, secondo comma, codice penale «o per procurare a sé o ad altri l’impunità»; in subordine, «nell’ipotesi in cui il petitum sopra illustrato dovesse ritenersi troppo ampio», esso chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima norma nella sola parte in cui si applica alla fattispecie concreta in giudizio.
Il rimettente considera del resto impraticabile un’interpretazione adeguatrice, anche riguardo alla domanda subordinata, sia per la chiarezza letterale della norma censurata, sia per l’univocità della sua applicazione giurisprudenziale, la quale esclude che il recupero materiale della cosa da parte della persona offesa interrompa l’unitarietà della condotta delittuosa e quindi ne elida l’immediatezza, richiesta dal secondo comma dell’art. 628 codice penale.
6.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione non fondata.
Richiamata la già menzionata sentenza n. 190 del 2020, l’interveniente osserva come la finalità perseguita dall’autore della rapina impropria, sia essa rivolta a consolidare il possesso del bene sottratto oppure a conseguire l’impunità del reato, non incide sulla relazione di immediatezza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona, la quale giustifica l’unificazione in un reato complesso, più grave delle sue parti.
In prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura ha depositato memoria, illustrativa di analoghe argomentazioni, sulla scorta delle quali è tornata a sollecitare la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto della Corte Costituzionale
1.– Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».
Ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole l’equiparazione sanzionatoria disposta dalla norma censurata tra le due ipotesi di rapina cosiddetta impropria, cioè tra quella di chi adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella di chi invece tenga la medesima condotta – come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo – al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità.
Infatti – assume il Tribunale –, mentre nella prima ipotesi l’autore del reato aggredisce la persona per «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», nella seconda egli, rinunciando al fine di profitto, asseconda un «anelito di libertà»: illeciti nell’un caso sia il mezzo sia il fine, nell’altro illecito sarebbe soltanto il mezzo, «ma il fine perseguito di per sé è lecito».
2.– Le questioni – principale e subordinata – non sono fondate.
3.– In base alla descrizione che ne dà il primo comma dell’art. 628 cod. pen., la rapina cosiddetta propria è integrata dalla condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Il secondo comma del medesimo art. 628 cod. pen. assoggetta alla stessa pena della rapina propria «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità», in tal modo configurando le due ipotesi di rapina impropria, l’una a dolo di possesso e l’altra a dolo di impunità.
3.1.– Per costante orientamento di questa Corte, la definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2022, n. 62 del 2021, n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247 del 2013).
3.2.– Con la sentenza n. 190 del 2020, questa Corte ha dichiarato non fondata, tra le altre, una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost.
Tale sentenza è evocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, onde evidenziare che le odierne questioni sono pregiudicate in direzione della non fondatezza.
Il rimettente assume trattarsi invece di una questione «parzialmente diversa», perché allora era censurata l’equiparazione sanzionatoria tra rapina impropria e rapina propria, ora quella tra rapina impropria a dolo di possesso e rapina impropria a dolo di impunità.
3.3.– Pur nella parziale differenza di prospettiva, la ratio decidendi del menzionato precedente vale anche per le questioni in scrutinio e ne segna l’esito.
Deve invero ribadirsi quanto osservato allora, cioè che il tratto qualificante del delitto di rapina è l’impiego di «una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», giacché «la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti».
Oltre che nella rapina propria, questa connotazione ricorre anche nella rapina impropria, e, per quanto ora specificamente interessa, in entrambe le ipotesi di quest’ultima, a prescindere dalla circostanza che l’agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia al fine di consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure allo scopo di guadagnare la fuga, ovvero per ambedue le finalità insieme.
3.4.– Come nel confronto con la rapina propria, oggetto della ricordata sentenza n. 190 del 2020, anche nella comparazione tra le due ipotesi di rapina impropria è decisivo il requisito dell’immediatezza, che il secondo comma dell’art. 628 cod. pen. postula nella sequenza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona.
Invero, la contestualità delle offese a due beni giuridici così qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunità, non meno che in quella a dolo di possesso.
3.5.– L’estremo dell’immediatezza differenzia la struttura della rapina impropria a dolo di impunità da quella del reato teleologicamente aggravato di cui all’art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen.
Per quest’ultimo – a parte la dibattuta questione della possibilità del concorso o della necessità dell’assorbimento rispetto alla stessa rapina impropria – non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l’impunità, sicché la comparazione istituita a proposito dal rimettente denuncia una chiara eterogeneità del tertium.
Altresì incongruo è il raffronto – proposto dal rimettente – con la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, che l’art. 336 cod. pen. configura invero come reato complesso di pericolo (non essendone elemento costitutivo il compimento dell’atto d’ufficio), mentre la rapina, anche nelle due forme improprie, è un reato complesso di danno (lesivo cioè sia del patrimonio che della persona).
3.6.– Oltre che sul piano della struttura e dell’offensività, le due ipotesi di rapina impropria non differiscono tra loro neppure sul piano soggettivo dell’intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d’impeto, e avere invece carattere programmatico, come nella rapina propria e nella rapina impropria a dolo di possesso.
Infatti, «è perfettamente concepibile che il ricorso alla violenza come mezzo per conseguire l’impunità o assicurare il possesso della cosa sia realmente programmato, a titolo eventuale o perfino come passaggio ineliminabile per il perfezionamento del reato patrimoniale (si pensi alla sicura necessità di superare controlli in uscita dal luogo della sottrazione)» (ancora sentenza n. 190 del 2020).
3.7.– L’insistenza del rimettente sull’«anelito di libertà», che a suo avviso animerebbe la rapina impropria a dolo di impunità, rendendola meno grave di quella a dolo di possesso, tradisce la sovrapposizione di due concetti profondamente diversi, quali sono, per l’appunto, la libertà, da un lato, e l’impunità, dall’altro.
Ovviamente, la naturale aspirazione dell’individuo alla massima libertà è incomprimibile se egli non si rende autore di fatti illeciti, offensivi per gli altri consociati, dei quali la legge penale lo chiami a rispondere: sottraendosi alla responsabilità, la libertà si trasforma in impunità.
Come osservato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella pronuncia che ha dichiarato configurabile il tentativo di rapina impropria, la violenza e la minaccia non vengono considerate dall’art. 628, secondo comma, cod. pen. come entità giuridiche avulse, bensì con riferimento alla pregressa attività criminosa, per la quale il reo intende assicurarsi l’impunità (sentenza 12 settembre 2012, n. 34952).
E ancora, per costante giurisprudenza di legittimità, commette rapina impropria chi adopera violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per evitare tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, quali il riconoscimento, la denuncia o l’arresto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° febbraio 2012, n. 4271; sezione settima penale, ordinanza 3 luglio 2018, n. 29752).
3.8.– Occorre considerare infatti che, per la rapina impropria, anche solo tentata, l’art. 380, comma 2, lettera f), del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e che, di conseguenza, trattandosi di un delitto perseguibile d’ufficio, vi è anche la facoltà di arresto da parte dei privati, a norma dell’art. 383, comma 1, dello stesso codice.
Proprio in base a questo rilievo, la Corte di cassazione ha avuto occasione di statuire, in una fattispecie analoga a quella dell’odierno incidente di legittimità costituzionale, che chi usa violenza o minaccia in danno del personale di un supermercato per procurarsi l’impunità immediatamente dopo la sottrazione di merce non può invocare la legittima difesa se trattenuto dal personale stesso nel tempo strettamente necessario alla consegna agli organi di polizia giudiziaria (sezione seconda penale, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50662).
Ove pure si aderisse alla prospettiva del rimettente, “sciogliendo” il reato complesso e isolandone la componente patrimoniale, l’autore sarebbe comunque soggetto ad arresto facoltativo in flagranza per il delitto di furto, a norma dell’art. 381, comma 2, lettera g), cod. proc. pen., sicché, anche da questo punto di vista, la violenza o minaccia che egli si determinasse a usare per guadagnare la fuga sarebbero un mezzo per sottrarsi allo svolgimento dei doverosi accertamenti e all’esercizio dei legittimi poteri della polizia giudiziaria.
3.9.– Le considerazioni svolte finora possono essere riferite, oltre che alla questione sollevata dal Tribunale di Firenze in via principale, avente ad oggetto il pertinente inciso dell’art. 628, secondo comma, codice penale («o per procurare a sé o ad altri l’impunità»), anche alla questione in subordine, che il giudice a quo restringe all’ipotesi specifica in cui l’agente, «dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».
Se si eccettua il caso di scuola in cui la cosa inizialmente sottratta sia recuperata dal titolare perché abbandonata dall’agente di sua libera iniziativa, non determinata da fattori esterni, ipotesi nella quale può eventualmente configurarsi una desistenza volontaria, agli effetti dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., anche la questione subordinata rimanda pur sempre a una contestuale duplice aggressione – al patrimonio e alla persona altrui –, in ordine alla quale, per ciò che si è detto, non è irragionevole l’opzione legislativa dell’unificazione in reato complesso.
4.– In base a tutto quanto esposto, le questioni vanno dichiarate non fondate.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI”
Così, Sentenza Corte Costituzionale SENTENZA N. 260 ANNO 2022.