“La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. ###/### promossa da ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ### APPELLANTI ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall’Avv. ### APPELLATO SOCIETA’ ### ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ### F.### (C.F. ###0), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), A.C.R. ### E ### (C.F. ###), ### ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### ### (C.F. ###), AVV. ### ### GIUDIZARIO/DELEGATO ALLA VENDITA ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. ###/#### CONCLUSIONI ### : ### E ### – sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata; – sospendere ex art. 295 c.p.c. la presente causa d’appello in attesa della definizione del giudizio di falso ex art. 221 e segg., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Pesaro (causa n. ####/### R.G.) IN VIA PRINCIPALE E ### – dichiarare l’estinzione del processo esecutivo n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché del riunito processo esecutivo n. ###/#### R.G.E, per tutte le causali esposte in atti; -annullare, revocare e/o rendere privo di effetti il verbale di aggiudicazione dell’asta del ##/##/#### in favore del ### ### nato a ### ### il ### ed ivi residente ###, c.f. ###; -accertare e dichiarare l’illegittimità, la nullità e/o l’inefficacia dei titoli dichiarati esecutivi e di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso l’atto di cessione crediti, l’atto di precetto, il pignoramento immobiliare, la nota di trascrizione, la relazione notarile ex art. 567 c.p.c. nonché il verbale di aggiudicazione dell’asta del ##/##/#### nella proc. es n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché nel riunito proc. es. n. ###/#### R.G.E., nonché tutti gli atti comunque conseguenti e/o correlati e/o connessi; – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, dell’atto di cessione di ipoteca, di € 1.200.000,00, annotata in data ### al n. #### del registro particolare ed al n. #### del registro generale, trascritto a nome del ### ### – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, del verbale di pignoramento immobili, trascritto in data ### al n. ### del registro particolare ed al n. ### del registro generale, trascritto a nome del ### ### nonché del verbale di aggiudicazione all’asta o del decreto di trasferimento, laddove trascritti; – ordinare al ### dell’### del ### competente, la cancellazione, con esonero di responsabilità, di ogni e qualsivoglia trascrizione e/o iscrizione di atti pregiudizievoli a danno degli attori-opponenti ed in particolare sui beni immobili analiticamente descritti nell’atto di precisazione delle conclusioni ### – trasmettere gli atti al ### della Repubblica ai sensi dell’art. 331, IV comma, c.p.p., per tutti i potenziali reati perseguibili d’ufficio ravvisandi nei fatti e documenti agli atti di causa; – disporre la sospensione dell’esecuzione nel proc. es. imm.re n. ###/#### R.G.E. del Tribunale di Pesaro, nonché nel riunito processo esecutivo n. ###/#### R.G.E, anche ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell’instaurando procedimento penale; – annullare, revocare e/o rendere privo di effetti il verbale di aggiudicazione dell’asta in favore del ### ### nato a ### ### il ### ed ivi residente ###, c.f. ### ### – condannare gli appellati per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; – condannare gli appellati alle spese di lite e processuali (se del caso, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.).
IN VIA ISTRUTTORIA a) ordine di esibizione e/o acquisizione ### l’###ma Corte d’Appello adita, in accoglimento della domanda attorea e contrariis reiectis ordinare: l’esibizione e/o l’acquisizione ex art. 210 e segg. c.p.c. presso l’### del ### ### di ### immobiliare di ### del fascicolo concernente il pignoramento a nome ### nato a ### il ###, trascritto al n. reg. ###/#### del ###; l’acquisizione ex art. 210 e segg. c.p.c. presso la cancelleria delle ### del Tribunale di Pesaro del fascicolo cartaceo della ### es. imm.re n. ###/#### RGE, ordinandone la custodia in cassaforte al fine di evitare la dispersione, l’occultamento e/o la distruzione degli atti cartacei in originale; b) prova testimoniale ### l’###ma Corte adita, in accoglimento della domanda attorea e contrariis reiectis, ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di cui chiede l’ammissione, salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici, con indicazione del relativo teste e riserva di controesaminare i testi avversari e/o di integrare in base alle eccezioni: – “Vero è che presso l’### del ### ### di ### immobiliare di ### in data ### è stato trascritto al n. rep. ###/#### sui beni della ### #### ### ###, l’atto di pignoramento immobiliare che le viene esibito a nome tale ### nato a ### il ###” (teste: Dott.ssa ### cod. fiscale ###, nella qualità di ### del’### di ### ### ### di ### con sede in ### , via ### ####).
Chiedono altresì l’ammissione delle istanze istruttorie non valutate, non ammesse e/o rigettate in primo grado ed insistono sull’ammissione di tutto quanto documentato dagli appellanti in via istruttoria in primo grado. ### respingere l’avverso appello e confermare la Sentenza ###/### Tribunale di ### con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese gravate ex art. 96 c.p.c. dal comportamento processuale di parti appellanti” FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di ### ha respinto la opposizione proposta da ### ### e ### avverso la esecuzione immobiliare promossa da ### e dalla società ### ### nei confronti della società ### ### e ha condannato in solido gli opponenti a rifondere spese di lite nonché a versare, in favore di ciascuna parte costituita, la somma di €. 6.000,00 ex art. 96 III comma c.p.c.
Hanno proposto appello gli originari attori-opponenti i quali hanno censurato la sentenza impugnata articolando dieci motivi di gravame e chiedendone la integrale riforma. Si è costituito in giudizio ### che ha contestato integralmente la impugnazione chiedendone la reiezione e domandando la conferma della sentenza impugnata.
Quindi, preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv. dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27 ottobre 2021 assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di appello la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione di estinzione del processo esecutivo sollevata dagli attori, odierni appellanti, sostenendo la tempestività dell’atto di citazione in riassunzione depositato entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale con cui è stata rigettata una richiesta di ricusazione del giudice.
Ad avviso degli appellanti il Tribunale non ha valutato la distinzione tra ricorso e citazione, atteso che, il primo, è un atto di iniziativa processuale rivolto direttamente al giudice, mentre il secondo è diretto alla controparte né ha tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’art. 125 disp att. c.p.c. che prevedono la indicazione, nell’atto, del provvedimento in base al quale è fatta la riassunzione (elemento nella specie non ravvisabile) e la notifica dell’atto stesso insieme al decreto di fissazione della udienza (nella specie non notificato); inoltre – hanno osservato gli appellanti – il Tribunale non ha tenuto presente che il vizio ricollegabile alla avvenuta riassunzione mediante atto di citazione è sanabile soltanto mediante la costituzione del convenuto ex art. 164 c.p.c., ma il primo giudice nulla ha disposto e deliberato in ordine alla mancata comparizione di tutte le altre parti (disponendo eventualmente la rinnovazione della domanda ex art. 165 V comma c.p.c.), rispetto alle quali non vi è la prova che le stesse siano state regolarmente convocate.
Gli appellanti hanno quindi ribadito la nullità della citazione in riassunzione e la eccezione di estinzione della prodromica procedura esecutiva n. ###/#### RGE del Tribunale di ### ed hanno chiesto di dichiarare conseguentemente anche la nullità della sentenza impugnata n. ###/###, attinente alla causa di merito introdotta in sede ### il secondo motivo di appello si lamenta che: il Giudice di primo grado non ha considerato che i convenuti opposti non hanno preso posizione sui fatti dedotti dagli opponenti – da ritenersi quindi accertati in base al principio di non contestazione – né hanno prodotto documenti o articolato istanze istruttorie dirette a contestare i fatti posti a fondamento della opposizione; gli attori opponenti invece avevano articolato istanze istruttorie (ordine di esibizione, CTU grafologica, prova testimoniale) ed il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, “ha escluso la possibilità di acquisire la fondamentale prova della falsità della procura a nome ### apposta sull’atto di pignoramento immobiliare datato ###, atto prodromico alla procedura esecutiva di cui è causa…”; il Tribunale non ha tenuto presente che i convenuti opposti non hanno operato il disconoscimento delle scritture prodotte, con la conseguenza che le stesse si hanno per riconosciute, né la perizia redatta da un grafologo sulle firme apposte sugli atti di precetto e pignoramento a firma ### né hanno prodotto una perizia grafologica finalizzata a confutare quella depositata dagli opponenti per contestare quanto dedotto (e provato) in ordine alla falsità della firma a nome ### apposta sull’atto di pignoramento. 3) Con il terzo motivo di appello gli appellanti lamentano in primo luogo la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione attiva che non può essere negata atteso che gli stessi sono stati già considerati parte del procedimento esercitando il legittimo diritto ad esperire ricusazione nei confronti del giudice del procedimento.
In secondo luogo, gli appellanti ritengono che il primo giudice ha valorizzato una giurisprudenza della Corte di Cassazione, risalente, affermando che: “Insegna infatti la Suprema Corte che il terzo opponente ex art 619 cpc non legittimato ad eccepire i vizi della procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, a meno che il titolo consista in una garanzia reale che dà al creditore un diritto di sequela nei confronti del terzo acquirente opponente (vedere in questo senso Cass.civ.n. 10810/2000 e 8397/2009).
Ad avviso degli appellanti: la sentenza così motivata non tiene in considerazione la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito che il terzo non ha una tutela diversa o maggiore rispetto a quella accordata al debitore esecutato, ma “una tutela aggiunta o alternativa, in quanto può agire nei limiti della concreta vicenda processuale, ossia a seconda che si proceda per investire l’an della esecuzione (art. 615 c.p.c.) o si intenda accertare da parte del terzo gli errori derivanti dalla illegittimità dell’iscrizione, e quindi della trascrizione e non già del titolo giudiziale (art. 619 c.p.c.)” (Cass., sezione terza civile, sentenza 04.04.2013 n. 8205) Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è difatti, osservano gli appellanti, il seguente: il terzo che in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento abbia acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, per cui il terzo non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c..
Sostengono poi che il pignoramento è frutto di un accordo simulatorio posto in essere ai loro danni dal creditore procedente/aggiudicatario, ### ### di cui ad oggi in seno alla proc. Esecutiva n. ###/#### RGE del tribunale di ### non sono nemmeno note le effettive generalità: il Giudice, tuttavia, non ha neanche tenuto conto del fatto che in tale ambito sono stati offerti n. 3 potenziali codici fiscali utilizzati dal ### ### ### ovvero 1) ###; 2) ###; 3) ### 4) Con il quarto motivo di gravame si lamenta il fatto che il giudice di primo grado non ha valutato correttamente il contenuto del contratto stipulato in data ###, posto a fondamento della opposizione alla esecuzione, dal quale si evince, secondo gli appellanti, che l’intero compendio immobiliare avrebbe dovuto essere riconsegnato ai medesimi entro e non oltre il termine essenziale del ###, né ha tenuto in considerazione la domanda giudiziale per esecuzione in forma specifica proposta dagli opponenti-odierni appellanti.
Sotto diverso profilo si censura la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, gli opponenti “vantano nei confronti dell’esecutata non un diritto reale, ma un diritto di credito a causa ed in ragione dell’asserito inadempimento del contratto di mandato”.
Difatti, secondo gli appellanti, laddove il Giudice intenda affermare che gli appellanti vantino solo un diritto di credito ad efficacia reale, ciò non troverebbe neanche conforto nella giurisprudenza di legittimità che afferma principi di segno esattamente contrario, ovvero che il terzo possa proporre opposizione non soltanto allorquando pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, bensì anche allorquando si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale. 5) Con il quinto motivo di appello viene dedotta la violazione di disposizioni che regolano il processo esecutivo (omesso avviso ex art. 498 cpc e omessa comunicazione ex art. 569 cpc), tali da comportare (la violazione dell’art. 569 ult. Comma c.p.c.), la nullità del processo esecutivo per collusione ex art. 2929 c.c.; inoltre il Tribunale, ad avviso degli appellanti, ha omesso di valutare gli elementi esposti come frutto di collusione tra il procedente e l’aggiudicatario (lo stesso ### che comporta la nullità del processo esecutivo, giusta deroga di cui all’art. 2929 c.c. 6) Con il sesto motivo di appello la decisione viene censurata nella parte in cui il Tribunale di ### ha affermato che “### pertanto in capo agli attori la condizione richiesta per agire ex art 619 cpc.. ### parte, la domanda giudiziale promossa dagli attori avanti il Tribunale di ### contro ### volta a fare accertare l’inadempimento del mandato ed il preteso diritto degli attori sui beni pignorati, è stata trascritta successivamente sia alle ipoteche sia ai pignoramenti eseguiti dagli altri creditori procedenti ed intervenuti. Tale circostanza non è contestata. La sentenza del Tribunale di ### anche se favorevole agli attori, non sarebbe pertanto opponibile agli altri creditori procedenti ed intervenuti.”: a tale riguardo osservano gli appellanti di non aver mai citato in giudizio ### e che quanto affermato sul punto dal primo giudice non trova riscontro nella documentazione prodotta. 7) Con il settimo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la omessa valutazione da parte del Tribunale delle dedotte problematiche di natura pregiudiziale riguardanti: – la mancata indicazione nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare del codice fiscale del creditore procedente che non risulta correttamente riportato nell’atto di pignoramento e di precetto (in cui è anche indicata una errata data di nascita), circostanze che comportano la invalidità e la inefficacia del pignoramento immobiliare trascritto presso la ### del territorio di ### – sez. distaccata di ### al n. ###/#### del ### e la invalidità della relativa trascrizione; – la falsità delle firme apposte da tale ### sull’atto di pignoramento. 8) Con l’ottavo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il Tribunale afferma che non sono ravvisabili “mancanze del ### che possano avere influito sul prezzo di vendita. Il vincolo di immodificabilità, cui fanno riferimento gli attori, era previsto nel bando, era conoscibile ed era ancora in vigore alla data della vendita. Analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine all’occupazione del bene, che eventuali interessati potevano facilmente accertare andando a visionare l’immobile.” Lamentano che il Tribunale non ha valutato tutti gli elementi a disposizione che avrebbero dovuto indurlo a revocare la aggiudicazione considerata la iniquità del corrispettivo di aggiudicazione rispetto alle caratteristiche di pregio della struttura poiché: -non è stato considerato che il valore del bene è stato stimato in €. ###, perché sul bene insisteva un vincolo di immodificabilità della destinazione urbanistica che tuttavia sarebbe scaduto dopo soli 23 giorni rispetto alla aggiudicazione del bene, sicchè il valore deve ritenersi sottostimato; -il Giudice ha minimizzato un fattore che, invece, ha scoraggiato potenziali aggiudicatari dalla partecipazione all’asta: sull’avviso di vendita che ha dato luogo all’aggiudicazione, pubblicato dal delegato Avv. ### si legge che: “Il G.E., con Provvedimento del ### a seguito ### presentata dal legale del creditore procedente, ha nominato custode dei beni pignorati l’Avv. ###….. In occasione del primo accesso e visita degli immobili, la sottoscritta ha rilevato che gli stessi non sono più occupati dalla proprietà né dalla ditta affittuaria.”. Tale condizione, tuttavia, non è stata indicata sugli avvisi successivi al detto provvedimento di nomina del G.E. (e dunque al sopralluogo), pubblicati quasi un anno dopo, sui quali, invece, il medesimo delegato ha indicato che: “i beni pignorati risultano occupati dalla proprietà e dalla ditta affittuaria dei beni e titolare dell’attività agrituristica”.
Tale condizione ha certamente scoraggiato i potenziali acquirenti, in quanto va evidente che, nelle more della paventata occupazione della struttura ricettiva, costoro abbiano ritenuto sconveniente l’affare; -il Tribunale non ha considerato un ulteriore fattore, che è risultato altresì determinante nello scoraggiare i potenziali aggiudicatari dalla partecipazione all’asta, consistente nel fatto che sull’Avviso di vendita all’asta notificato alle parti si dava atto che sui beni gravavano alcune trascrizioni pregiudizievoli (due sequestri conservativi ed una domanda giudiziale) indicate come “formalità non sicuramente cancellabili d’ufficio”, mentre sull’Avviso di vendita relativo all’asta del ### (quello che ha condotto all’aggiudicazione dell’immobile in favore del ### ###, la dicitura “formalità non sicuramente cancellabili d’ufficio” risulta omessa: secondo gli appellanti “non è dato sapere quando sia stata cancellata tale dicitura, ma è certo che i potenziali acquirenti abbiano ragionevolmente ritenuto tale condizione (l’impossibilità di cancellare la domanda giudiziale) scoraggiante per un eventuale partecipazione alla gara, avvantaggiandosi di ciò l’aggiudicatario (ad un prezzo iniquo)”. 9) Con il nono motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato ed accolto al tempo stesso la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dagli appellati non contumaci: il Tribunale ha infatti affermato che dagli atti del processo non emergono elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno ex art. 96 cpc, sicché nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi e, contestualmente, ha condannato gli opponenti-appellanti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dei convenuti costituiti di una somma indicata in motivazione in €. 4.000,00 e in dispositivo in €. 6.000,00; né dal contenuto della sentenza può evincersi che il Tribunale abbia inteso respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dagli opponenti, non potendo chiedere un risarcimento soggetti che (secondo il ragionamento del giudice) non sono legittimati a proporre opposizione. 10) Con l’ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano in capo di condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 15.000,00 in favore di ciascuna parte costituita lamentando l’importo sproporzionato rispetto al valore della controversia ed alla attività svolta; chiedono la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite oppure, in subordine, la compensazione, in caso di rigetto dell’appello o di accoglimento parziale della domanda. 11) Ritiene il Collegio di esaminare, anzitutto, il quarto motivo di gravame diretto a censurare la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso le condizioni richieste per agire ex art. 619 c.p.c., basato su una non corretta valutazione del contratto di mandato posto a fondamento della opposizione proposta dagli odierni appellanti e sul fatto che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione la “domanda giudiziale in forma specifica” (avente ad oggetto quel contratto). 11.1) A tale riguardo si osserva, preliminarmente, che gli odierni appellanti non sono creditori procedenti né intervenuti nella procedura esecutiva promossa contro la società ### ###, e quindi, in quanto tali, possono eventualmente proporre la opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: tale opposizione, infatti, è volta a sottrarre agli sviluppi dell’esecuzione uno o più beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall’opponente. 11.2) Invero, in base alla citata disposizione, la legittimazione compete al titolare di “proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati” e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a chi si afferma titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori e asseritamente prevalenti su questo (Cass. civile sez. III, n.27888/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17876 del 31/08/2011, citata anche dagli appellanti).
E’ stato altresì precisato (Cass. civ. n. 26537/2017) che “### di terzo ex art. 619 c.p.c., può essere proposta: ### sempre e comunque, da chi vanti un diritto reale sulla cosa pignorata (così la lettera dell’art. 619 c.p.c., con una indicazione che per giurisprudenza pacifica ha valore esemplificativo e non tassativo: in tal senso si veda già ### 3, Sentenza n. 3896 del 05/12/1968, in seguito sempre conforme); ### chi vanti un diritto di credito nei confronti del debitore esecutato, invece, può proporre opposizione di terzo solo a due condizioni: (b1) che il diritto di credito del terzo opponente sia prevalente rispetto a quello del creditore procedente (tra le altre, in tal senso, si vedano ### 3, Sentenza n. 17876 del 31/08/2011 e ### 3, Sentenza n. 2828 del 28/11/1964); (b2) che l’opponente vanti un diritto di credito sulla cosa pignorata: un diritto, cioè, del quale la cosa pignorata formi l’oggetto diretto (ex multis, in tal senso, ### 1, Sentenza n. 5789 del 04/11/1982; ### 3, Sentenza n. 3649 del 15/11/1974; ### 3, Sentenza n. 3896 del 05/12/1968)” 11.3) Gli appellanti non risultano titolari di alcun diritto nel senso sopra indicato.
Essi infatti hanno posto a fondamento delle domande un contratto sottoscritto il ### con cui i medesimi hanno conferito alla società ### ### un mandato, senza rappresentanza, ad acquistare l’”azienda ### e connesso impianto agrituristico denominato ‘### sito nel Comune di ### località ### …..comprensivo di beni mobili ed immobili, anche da ristrutturare e/o risanare”: nel contratto i beni non risultano specificamente individuati mediante la descrizione catastale, ma tra le parti è pacifico che si tratta dei medesimi immobili (terreno con sovrastante fabbricato in cui si trova la tenuta agrituristica denominata “###”) sottoposti a pignoramento immobiliare in favore di ### contro la ### ### con sede a ### trascritto ad ### in data ### al n. ###, con cui è iniziata la procedura esecutiva oggetto del giudizio di opposizione di terzo (tali circostanze, dedotte dagli opponenti nel giudizio di primo grado e ribadite in questa sede ### hanno mai costituito oggetto di contestazione è possono quindi ritenersi accertate). Dal contenuto del citato contratto si evince che gli opponenti avevano conferito alla società ### ### il mandato ad acquistare il complesso ### di proprietà della ### ### (estranea al contratto) ed avevano concordato con la mandataria il termine “essenziale” del ##/##/#### per la conclusione del mandato (art. 2h e art. 3) nonché previsto gli effetti dell’avvenuto perfezionamento dell‘acquisto o del mancato perfezionamento entro quel termine (art. 3).
I contraenti infatti avevano pattuito che: “l’incarico commissionato dovrà essere inderogabilmente adempiuto e concluso entro il termine essenziale del ###, termine entro il quale la mandataria e/o fiduciari che avranno compiuto le operazioni dovranno fornire rendiconto finale delle attività compiute e consentire ai mandanti di acquisire a titolo definitivo per sé o per altri i diritti di proprietà sull’azienda e sul connesso impianto agrituristico (compreso beni mobili, immobili e quote societarie), nonché la voltura di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative….” (art. 2h); “…il superamento del termine essenziale comporterà il verificarsi delle seguenti condizioni: 1. qualora si sia già perfezionato l’acquisto dell’azienda connesso impianto agrituristico….. senza che la mandataria e/o suoi fiduciari abbiano provveduto a fornire il rendiconto finale ai mandanti con contestuale consegna costoro di tutti i beni mobili ed immobili acquistati per loro conto…. i mandanti subentreranno di diritto nella proprietà dei beni medesimi….”: 2. qualora non si sia ancora perfezionato l’acquisto dell’azienda connesso impianto agrituristico…. il mandato si intenderà revocato e nulla sarà dovuto alla mandataria. In tal caso la mandataria e/o suoi fiduciari dovranno immediatamente rimborsare ai mandanti tutte le somme percepite per il conseguimento dello scopo contrattuale oltre interessi e rivalutazione, fatto salvo il riconoscimento dei danni patiti in ragione ed a causa di comportamenti colposi o dolosi attuati nell’ambito del mandato da qualsivoglia soggetto riconducibile alla mandataria…” (art.3). 11.4) Le clausole sopra indicate evidenziano chiaramente che gli odierni opponenti, proprio perché hanno conferito un mandato ad acquistare, non sono titolari di diritti di proprietà sui beni pignorati né di altri diritti reali che non risultano in alcun modo evidenziati nel contratto.
Né d’altra parte risulta che al mandato sia stata data completa esecuzione in modo tale da far acquistare la proprietà dei beni nel termine “essenziale” del ##/##/####: tale circostanza non è stata prospettata dagli appellanti i quali, anzi, hanno dedotto di aver proposto in forza del predetto contratto stipulato il ###, una domanda giudiziale “per esecuzione in forma specifica” – trascritta ad ### il ### al n. ####, e quindi in data successiva al pignoramento immobiliare – confermando così di non aver acquistato la proprietà del complesso aziendale.
In considerazione delle circostanze delineate si ritiene che gli appellanti possano far eventualmente valere soltanto le azioni connesse al contratto di mandato che tuttavia è un titolo inidoneo a fondare una valida opposizione di terzo nei confronti dei creditori e del debitore esecutato (la ### ###), estranei a quel contratto, in quanto determina l’insorgenza di sole obbligazioni in capo ai contraenti (mandanti e mandataria) e non produce alcun effetto di tipo reale. 11.5) ### parte la giurisprudenza di legittimità invocata dagli appellanti non appare decisiva al fine di pervenire ad una diversa conclusione poiché riguarda fattispecie diverse da quella in esame. 11.5.a) Infatti vero è che “Ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. Civ. n. 17876/2011); tuttavia con tale decisione è stato evidenziato che la legittimazione è configurabile in capo al titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell’esecuzione con riferimento non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale; in relazione alla fattispecie esaminata (si discuteva della legittimazione all’opposizione all’esecuzione di terzo di un soggetto mero affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di proprietà o altro diritto reale) è stato affermato che “la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo” .
Ciò posto si osserva che nella fattispecie in esame non è configurabile un diritto di credito ad efficacia reale nel senso sopra delineato atteso che , nel caso concreto, un diritto di credito è strettamente ricollegabile al mancato adempimento del contratto di mandato al quale è estraneo il debitore esecutato e quindi il titolare dell’eventuale diritto di credito, che trae origine da quel contratto, non potrà agire nei confronti del proprietario del bene (debitore esecutato) al fine di soddisfarsi sul bene ### oggetto del contratto medesimo. 11.5.b) Né appare pertinente la giurisprudenza richiamata secondo cui è ammissibile l’azione che il terzo estraneo alla procedura esecutiva immobiliare abbia dispiegato, anche in tempo successivo all’aggiudicazione od al decreto di trasferimento, per fare prevalere il proprio diritto reale immobiliare nei confronti del debitore originario, del creditore procedente e degli eventuali aggiudicatari del bene oggetto del suo diritto (Cassazione civ. sez. III del 13 novembre 2012 n. 19761, relativa ad una fattispecie in cui il terzo aveva rivendicato la proprietà dei beni oggetto di una domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento, situazione – quindi – diversa da quella di cui si discute in questa sede): infatti se è vero che la predetta azione, benché non più idonea ad incidere utilmente sul corso della procedura esecutiva, si atteggia come rivendicazione, con efficacia di giudicato, del bene immobile pignorato ed aggiudicato nei confronti del debitore o degli eventuali aggiudicatari, è pur vero che essa presuppone la titolarità di un diritto immobiliare sul bene che, nella specie, non è ravvisabile in capo agli odierni appellanti per le considerazioni in precedenza svolte. 11.6.) Esclusa, sulla base del contratto di mandato, la titolarità di una situazione giuridica inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 619 c.p.c., va valutata la questione concernente la domanda per “esecuzione in forma specifica” proposta dai sigg.ri ### ### e ### innanzi al Tribunale di ### nei confronti, tra gli altri, della ### ### 11.6.a) A tale riguardo si osserva, in primo luogo, che, come dedotto e documentato dagli attori odierni appellanti, il giudizio risulta definito in primo grado con la sentenza n. 600/2016 con cui il Tribunale, come si evince dalla motivazione: – ha evidenziato che la domanda formulata dagli attori nei punti da ### a ### – compresa quindi, per ciò che rileva in questa sede, quella diretta al trasferimento ai mandanti della proprietà dei beni mobili ed immobili intestati alla società ### ### – e, in via subordinata, nelle conclusioni rassegnate all’udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe implicato una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. che presuppone la “validità ed efficacia del contratto ed è pertanto incompatibile con la volontà degli attori di vedersi sciolti dal vincolo contrattuale, come richiesto in via principale”; – ha ritenuto meritevole di accoglimento, in parte, la domanda di risarcimento del danno nei confronti della mandataria ### ###; – ha respinto, sotto diversi profili, la domanda risarcitoria perché “collegata alla pronuncia di trasferimento dei beni mobili ed immobili a favore degli attori che non può essere accolta”.
Il Tribunale di ### ha quindi condannato, tra gli altri, la ### ###, pagamento della somma liquidata e ha rigettato “le altre domande” (così in dispositivo).
Ciò considerato si ritiene – a differenza di quanto rilevato dagli appellanti (secondo cui il giudice, avrebbe accolto “solo parzialmente la domanda attorea, nulla disponendo in ordine alla domanda giudiziale trascritta per esecuzione in forma specifica”) – che il Tribunale, con la citata sentenza (poi impugnata dagli odierni appellanti, in base a quanto degli stessi dedotto), si è pronunciato anche in ordine alla domanda di trasferimento dei beni, ritenendola incompatibile con la domanda di risoluzione del contratto di mandato e quindi rigettandola. 11.6.b) Ciò premesso va rilevato che gli stessi appellanti hanno evidenziato che: il pignoramento immobiliare (dal quale ha tratto origine la esecuzione immobiliare oggetto del giudizio di opposizione) è stato trascritto ad ### il ### al n. ###; la domanda giudiziale “per esecuzione in forma specifica” proposta in base al contratto di mandato è stata trascritta ad ### il ### al n. ####.
Tali circostanze sono state dedotte dagli opponenti innanzi al Tribunale (atto introduttivo pag. 3), ribadite dagli stessi nel presente grado di giudizio (pag. 4 dell’atto di appello) e non hanno costituito oggetto di contestazione sicché devono ritenersi accertate.
Pertanto in base all’art. 2915 II comma c.c. l’eventuale accoglimento della predetta domanda giudiziale non potrebbe produrre effetti in pregiudizio dei creditori – procedente ed intervenuti – perché trascritta successivamente al pignoramento.
Per le considerazioni svolte si ritiene che le doglianze articolate con il quarto motivo di gravame non siano fondate. 12.) Le argomentazioni che precedono con riferimento alla domanda giudiziale indicata dagli appellanti, assorbono e rendono superfluo l’esame del sesto motivo di gravame con cui gli stessi hanno censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato una domanda promossa innanzi al Tribunale di ### contro il ### trascritta successivamente al pignoramento, in realtà mai proposta. 13.) Esclusa quindi la attuale titolarità di un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo agli opponenti, per le ragioni sopra illustrate, si procede ad esaminare gli altri motivi di gravame (dal primo al terzo, quinto, settimo e ottavo) con cui, censurando la decisione del Tribunale, sono stati riproposti profili di invalidità ed inefficacia dell’atto di pignoramento nonché vizi della procedura esecutiva e la estinzione della stessa. 13.1) A tale riguardo gli appellanti hanno contestato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione attiva rilevando che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8205/2013, richiamata nell’atto di appello) secondo cui il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare l’immobile pignorato, fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., come tale quindi ammissibile. 13.2) Tale principio si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 5986/2009) in base alla quale “Il terzo, il quale, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace, se non contesta la validità del pignoramento, alla norma dell’art. 2913 c.c., la quale nega ogni protezione agli interessi di esso acquirente sol che si trovino in conflitto con quelli dei creditori presenti nel processo esecutivo: cosicché egli non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi. Ove, invece, eccependo la nullità del pignoramento, negando conseguentemente l’applicabilità nei suoi confronti della norma anzidetta e sostenendo l’efficacia del suo acquisto nei confronti dei creditori, egli chieda la separazione del suo bene, neppure in tal caso egli, come terzo opponente ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può dedurre a fondamento della sua opposizione i vizi della procedura esecutiva: egli non ha, infatti, altro interesse fuorché quello di tutelare il suo diritto reale sul bene assoggettato all’esecuzione, …….Dal che consegue che in nessun caso il terzo acquirente del bene pignorato può essere legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, e che, ove egli abbia proposto tale opposizione, questa è inammissibile (Cass. 24.10.1975, n. 3532; Cass. 14.4.1993, n. 4409; Cass. 26.7.2004, n. 14003; Cass. 6.6.2008, n. 15030)”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento – quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti – l’acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell’espropriazione forzata, né è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione…” (Cass. civile sez. III, 28/06/2010, n.15400).
Più in generale, la Corte di legittimità ha precisato che il terzo opponente ex art. 619 c.p.c., non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa (cfr. Cass. 12 agosto 2000, n. 10810). 13.3) Alla luce di tali principi si ritiene che i terzi opponenti non possano -in ogni caso – far valere vizi della procedura esecutiva, quali quelli riproposti in questa sede con i motivi primo, quinto ed ottavo che riguardano la violazione di specifiche disposizioni che regolano il processo esecutivo e la legittimità o la nullità di atti dell’esecuzione (estinzione del processo esecutivo in seguito alla asserita irrituale e non tempestiva riassunzione dopo la decisione sulla richiesta di ricusazione, primo motivo; omessa rinnovazione dell’avviso ex art. 498 c.p.c. e inosservanza delle disposizioni all’art. 569 c.p.c ult. comma, tale quest’ultima da comportare la nullità del processo esecutivo per collusione ex art. 2929 c.c., quinto motivo; iniquità del prezzo di aggiudicazione, ottavo motivo).
L”inammissibilità, nel presente giudizio, deriva dal fatto che dette doglianze investono questioni che riguardano i rapporti tra i creditori – procedenti ed intervenuti – e la parte debitrice esecutata, e dal correlativo consolidato orientamento di cui si è detto (v. giurisprudenza sopra richiamata) secondo cui il terzo opponente, non essendo parte del procedimento esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene, oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa.
Per le considerazioni svolte si ritiene che i motivi primo, quinto ed ottavo debbanno essere respinti. 14.1) Passando ad esaminare gli altri motivi (secondo, terzo e settimo) si osserva che le doglianze sono dirette a far valere la invalidità e la inefficacia del pignoramento, come atto inziale del processo esecutivo, in considerazione sia della asserita falsità della firma posta in calce alla procura rilasciata a margine dell’atto di pignoramento immobiliare sia di alcuni errori relativi alla individuazione del creditore procedente (terzo e settimo motivo); gli appellanti hanno inoltre lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori (che ha escluso la possibilità di acquisire la prova della falsità della procura apposta sull’atto di pignoramento) ed evidenziato la omessa contestazione da parte dei convenuti sia dei fatti dedotti dagli opponenti sia dei documenti prodotti che non sono stati disconosciuti situazione che avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda degli opponenti sulla base della valutazione delle prove offerte dagli stessi e del comportamento tenuto dai convenuti (secondo motivo). 14.2) I motivi in esame – che, per la connessione delle problematiche trattate, possono essere trattati congiuntamente – non sono meritevoli di accoglimento.
Infatti anche a voler ammettere che gli attuali appellanti siano legittimati ed abbiano un interesse giuridicamente rilevante all’accertamento della legittimità o meno del pignoramento, perché dalla dedotta invalidità dell’atto inziale del processo esecutivo dipende la liberazione dei beni pignorati, oggetto della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica proposta innanzi al Tribunale di ### di cui si è parlato in precedenza, le doglianze non sono fondate. 14.2.a) A tale riguardo va anzitutto osservato che, in questa sede, è precluso l’esame delle questioni concernenti la dedotta falsità della firma (a nome di ### apposta in calce alla procura conferita a margine dell’atto di pignoramento immobiliare atteso che, come si evince dagli atti del procedimento che si è svolto innanzi al Tribunale: gli opponenti, sul punto, hanno proposto querela di falso nel corso del giudizio di primo grado con atto depositato il ###; il giudice ha disposto la separazione della domanda avente ad oggetto la querela di falso, ha fissato una udienza per gli adempimenti previsti dagli artt. 222 e segg. c.p.c. e ha emesso separata sentenza in ordine alla domanda principale degli opponenti (v. decreto depositato il ###), impugnata in questa sede.
Pertanto, le questioni evidenziate in ordine alla falsità della firma, apparentemente ricollegabile a ### sono state trattate separatamente nel giudizio di primo grado e sono quindi necessariamente oggetto di una separata sentenza, diversa da quella impugnata, come del resto esplicitamente affermato dal Tribunale di ### nella decisione appellata (in cui si dà atto che “sulla querela di falso si deciderà separatamente ex art. 279 comma 2 n. 5cpc”): di conseguenza le doglianze articolate dagli appellanti, concernenti tali questioni, sono in questa sede ### avendo dette problematiche costituito oggetto della sentenza impugnata. 14.2.b) ### parte si ritiene di non dover sospendere il presente giudizio in attesa della definizione sulla querela di falso.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale l’atto di pignoramento a norma del combinato disposto di cui agli artt. 170 e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (Cass. n. 1687/2012); è stato altresì affermato che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti, oltre che nell’atto di pignoramento, nell’atto di precetto (Cass. n. 6282/2012).
Da tali principi deriva che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto: e del resto ai sensi dell’art. 83 c.p.c. la procura può essere conferita, tra l’altro, anche a margine del precetto.
Ciò premesso si osserva che nella fattispecie in esame (come si evince dalla copia – non integrale – dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, allegata dagli opponenti alla querela di falso e riprodotta in questa sede) ### ha rilasciato a margine dell’atto di precetto la procura ai fini della rappresentanza e difesa “del presente procedimento e nel giudizio di eventuale esecuzione…” all’avv. ### il quale ha poi sottoscritto l’atto di pignoramento immobiliare.
Pertanto l’asserita falsità della firma posta in calce alla procura rilasciata a margine dell’atto di pignoramento non è tale da comportare la invalidità di tale atto atteso che questo risulta validamente sottoscritto dal predetto legale al quale era stata già rilasciata la procura a margine dell’atto di precetto (prodromico al pignoramento) anche per il processo esecutivo, procura questa pacificamente sottoscritta dal ### la cui firma non è stata oggetto di contestazione ed anzi è stata indicata quale elemento di comparazione nell’atto di querela. 14.3) In merito agli ulteriori rilievi si osserva che gli appellanti hanno evidenziato: – che sull’atto di pignoramento immobiliare trascritto presso l’### del territorio di ### (in data ### – n. Part. ###, n. Gen. ###), risulta indicato “### ### nato a ### il ###” (il cui codice fiscale è ###), mentre il creditore procedente come costituito nel presente giudizio è il “### ### nato a ### il ###, c.f. ###”; – la omessa indicazione del codice fiscale del creditore procedente ### nell’atto di precetto e di pignoramento in cui è indicata quale data di nascita del medesimo il ###.
A tale riguardo va rilevato che – come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 13543/2018) – “a norma dell’art. 2665 c.c., non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l’invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell’atto”.
Alla luce di tale principio si ritiene che gli errori evidenziati non siano tali influire negativamente sulla validità dell’atto inziale della esecuzione e da determinare la inopponibilità del pignoramento nei confronti dei terzi, odierni appellanti, in considerazione del fatto che: – in tutti gli atti risulta indicato quale creditore procedente “### ###”, nato a “###” nel “###” ; – le generalità complete e corrette del creditore – “### nato a ### il ###, c.f. ###”, coincidenti con quelle dell’appellato risultanti dalla comparsa di costituzione e risposta richiamata nell’atto di appello – sono riportate nell’atto di cessione del credito (atto ### di ### rep. N. ###/###, registrato a ### il ###, al n. ### serie ##, munito di formula esecutiva) posto a fondamento della azione esecutiva, richiamato sia nell’atto di precetto sia nell’atto di pignoramento immobiliare.
In tale contesto la errata indicazione della data di nascita – 20.9 anziché 24.9 – e conseguentemente (nella nota di trascrizione dell’atto di pignoramento) del codice fiscale e la omessa indicazione del codice fiscale nell’atto di precetto e di pignoramento non creano incertezza in ordine alla individuazione del creditore procedente atteso che la corrispondenza tra i dati riportati in tutti gli atti contestati (nome, cognome, luogo, mese ed anno di nascita) e quelli indicati nel citato titolo esecutivo inducono ritenere che la persona che ha trascritto il pignoramento immobiliare coincide con il creditore ### indicato nel contratto di cessione del credito posto a fondamento della azione esecutiva e va quindi individuato in ### nato a ### il ###, c.f. ### (costituito nel giudizio di opposizione).
Per le considerazioni svolte i motivi in esame vanno respinti, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione prospettata con tali motivi. 15.) La doglianze articolate dirette a censurare il capo della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. sono solo parzialmente fondate, nei limiti in cui è rilevato il contrasto tra la somma liquidata in motivazione (€. 4.000,00) e quella poi indicata in dispositivo (6.000,00). 15.1.a) Invero, in primo luogo, si osserva che non è configurabile la asserita contraddittorietà della motivazione ricollegabile, secondo gli appellanti, al fatto che il Tribunale, dopo aver respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., ha condannato gli opponenti al versamento della somma ex art. 96 III comma c.p.c.
A tale riguardo va rilevato che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – ”….la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione…” (Cass. civ. Sez. VI, 18/11/2019, n. 29812).
Da tali principi si evince che i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 I e II comma c.p.c. sono diversi da quelli che giustificano la applicazione, anche d’ufficio, del III comma della disposizione citata che prevede una “sanzione di carattere pubblicistico”, priva di natura risarcitoria, nei confronti della parte soccombente che abbia fatto “abuso” dello strumento processuale. 15.1.b) In considerazione di tali differenze non sussiste la dedotta contraddittorietà nella decisione del Tribunale che, dopo aver respinto la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. , in mancanza di “elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno”, ha condannato gli attori soccombenti, tenuti al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di €. 4.000,00 ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. “stante le ragioni del rigetto e tenuto conto che il difetto di legittimazione era già stato evidenziato dal G.E. e dal Tribunale in sede ###relazione alla maggior parte delle eccezioni sollevate dagli attori si era già espresso il Tribunale” con una precedente sentenza.
Ciò posto e tenuto presente che non è stata specificamente contestata detta motivazione in base alla quale il Tribunale ha ravvisato, nel caso di specie, un “abuso” dello strumento processuale, si ritiene che la condanna ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c. debba essere confermata. 15.2) In ordine alla entità della somma liquidata, invece, le doglianze sono meritevoli di accoglimento, atteso che il predetto importo di €. 4.000,00 risulta congruo e non vi sono ragioni che giustificano la liquidazione della diversa e maggior somma di €. 6.000,00 indicata (per errore materiale) in dispositivo: in tali limiti in accoglimento del gravame, va parzialmente riformata la sentenza impugnata. 16.) In considerazione dell’esito del giudizio, caratterizzato dalla sostanziale soccombenza degli appellanti, e dei limiti dell’accoglimento dell’appello (su un unico aspetto, marginale, rispetto all’oggetto della controversia), si ritiene di porre a carico degli stessi le spese del presente grado del procedimento, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell’attività difensiva svolta. 17) Con riguardo alla domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c., avanzata dall’appellato, si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per la liquidazione del danno, neppure equitativamente, in mancanza di elementi idonei ad identificare concretamente l’esistenza del pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare una l’iniziativa avversaria (Cass. 4.11.2005 nr. 21393). P.Q.M. La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell’appello proposto da ### ### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. ###/####, determina la somma dovuta ex art. 96 III comma c.p.c. in €. 4.000,00 in favore di ciascuna parte costituita; respinge per il resto l’appello confermando la sentenza impugnata. ### gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 2.100,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.250,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 3.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP nella misura di legge ### deciso in Ancona il 15 giugno 2022.”. Giudicu/firmatari: Federico Guido, Marchetti Neda, Bora Anna. Così, Corte di Appello di Ancona, Sentenza n. 1309/2022 del 14-10-2022.