Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
Vigente al: 25-7-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario
puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti,
salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la
notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da
eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la
parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
((Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso
della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli
obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.
124)).((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 2.
Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo
del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera
raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno
uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi
di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese,
conformi ((al modello approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia)). Sulle buste
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 3.
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione ((del punto
di accettazione dell'operatore postale)) per mezzo del quale spedisce
la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento.((9))
Presenta ((al punto di accettazione dell'operatore postale)) la
copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su
quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o
domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita'
idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresi', il numero del
registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo
dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per
la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e'
sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario
stesso.((9))
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con
le indicazioni richieste dal modello predisposto ((ai sensi
dell'articolo 2)), con l'aggiunta del numero del registro
cronologico.((9))
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa
effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito
del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la
parte istante o il suo procuratore quando sia stato gia' nominato
((Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia
civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento,
sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come
mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso
l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia
obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo
procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto
richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso
il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo
precedente puo' sempre indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di
ricevimento ai sensi dell'articolo 6)). Nei casi in cui il
cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento
dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di
opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente
l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o
dell'opposizione.((9))
((E' facolta' dell'operatore postale richiedere una nuova
compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che
risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui
all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore
puo' rifiutare l'esecuzione del servizio)).((9))
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute,
compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione
di essa, ((al punto di accettazione dell'operatore postale)).((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 4.
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni
sua parte e ((...)) recante la data dello stesso giorno di consegna,
e' spedito in raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto
dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per telegrafo, o in
via telematica quando l'autorita' giudiziaria o la parte interessata
alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente
anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il
telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere
le generalita' del destinatario o della persona abilitata che ha
ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i
quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo
registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita
notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il
notificante al compimento delle formalita' a lui direttamente imposte
dalle vigenti disposizioni. (5)(9)
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si
computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di
ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta,
da quanto attestato sull'avviso medesimo ((dal punto di accettazione
dell'operatore postale)) che lo restituisce.(9)
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477
(in G.U. 1a s.s. 04/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il
notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del
destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 5.
La ricevuta di spedizione della raccomandata e' conservata
dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove
pure e' annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui
all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi
l'avviso di ricevimento e' poi consegnato al funzionario addetto
all'autorita' giudiziaria o alla parte richiedente insieme con
l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.
Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il
funzionario addetto all'autorita' giudiziaria ovvero la parte
richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di
ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale
dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.
In ogni caso, la parte puo', anche prima del ritorno dell'avviso di
ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale
dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per
eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di
Cassazione; peraltro, la causa non potra' essere messa in decisione
se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il
convenuto si costituisca. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (in
G.U. 1a s.s. 08/04/1992, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai giudizi
dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi
elettorali".
Art. 6.
1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad
alcuna indennita', ma l'operatore postale incaricato e' tenuto a
rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante
il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al
mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta
elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su
((supporto digitale)) dell'avviso di ricevimento secondo le modalita'
prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro ((cinque giorni)) dalla
consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita'
telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa,
l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in
formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita' a
quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale
dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso
l'operatore postale, dove il mittente puo' ritirarlo.
2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato
corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma
97-quinquies della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 814) che "il termine di cui
all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale
del piego raccomandato e' differito al 1° giugno 2019. Sono fatti
salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data
di entrata in vigore della presente legge".
Art. 7.
1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del
destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al
destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta
che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva
anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al
servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona
manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo
precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo,
e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il
piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal
consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.((Se il piego non
viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore
postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo
della raccomandata e' a carico del mittente)).
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi la
consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di
firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto
del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di
firmare nonche' la sua qualita', appone la data e la propria firma
sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in
raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna e'
fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla
sottoscrizione.
(9)
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 8.
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del
destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale
non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del
tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al
destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve assicurare la disponibilita' di un adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita' ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e
responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di giacenza o
sulle modalita' alternative di consegna della corrispondenza
inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data
notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della
data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente
in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia,
comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa.
(9)
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346
(in G.U. 1a s.s. 30/09/1998, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone
abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o
assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle
formalita' descritte e del deposito del piego sia data notizia al
destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il
piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte
del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio
postale".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla
L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2 comma 4-bis) che
"i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo
avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della
legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono
posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento
stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi
di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 9.
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione
del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere
consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto,
trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo
insufficiente, indirizzo inesistente)).((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 10.
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili,
alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da
ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti
giudiziari.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205))
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 12.
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo ((30 marzo 2001, n. 165,)) e successive modificazioni, da
parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.((9))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA
DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).((9))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA
DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).((9))
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".
Art. 13.
Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a
mezzo della posta, si applicano le norme che precedono purche' i
relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio
stesso.
Art. 14.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente ((deve avvenire con
l'impiego di plico sigillato e)) puo' eseguirsi a mezzo della posta
((direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti
impossibile,)) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali
ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione
finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono
fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme
relative alle singole leggi di imposta.
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica
a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma
dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della
meta'.
Art. 15.
Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di
procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale
dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
"Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo
mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia
dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del
comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del
comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita'
professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della
casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove
egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato
comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono
dal ricevimento della raccomandata".
Art. 16.
Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme
concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti
contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle
telecomunicazioni, nonche' ogni disposizione comunque incompatibile
con quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA -
FORMICA - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Art. 16-bis.
((1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano
le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.))
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261".