“… Le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente sin dall’originario ricorso e, a titolo esemplificativo, la domanda di risarcimento della somma pari ad euro 175.000,00 per il fallimento della famiglia, l’assegnazione del patrimonio mobiliare coniugale alla moglie, l’assegnazione dell’autovettura etc., sono inammissibili. Infatti, a mente del consolidato orientamento della Suprema Corte, l’art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 e dell’art.133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell’ambito dell’azione di separazione e divorzio, soggette al rito della camera di consiglio, con domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio (Cass., n. 6660/2001; n. 20638/2004; n.11828/2009; n.18870/2). …” (cfr. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 751/2022 del 10-06-2022, Giudice/firmatari: Corinaldesi Silvia, Marinangeli Martina).