Cosa sono i maltrattamenti?
“Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all’art. 572 c.p., quando si collochino in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile. E’, dunque, essenziale, ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’accertamento della abitualità e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arrestarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica. Nell’ambito di un rapporto interpersonale caratterizzato da forme di invadenza della vita sociale ed intima della persona offesa e di comportamenti minatori quali quelli evincibili dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il comportamento dell’imputato non può essere ricondotto, per deprivarlo di idoneità offensiva, a quello della medialità che rispecchi le reazioni dell’uomo comune animato da gelosia verso la partner, secondo la valutazione espressa dal Tribunale. Anche questo criterio di giudizio si appalesa superficiale e inadeguato, se calato nelle dinamiche familiari ove i moventi personali ed intimi assumono preponderante rilievo come causa prossima e diretta di condotte illecite e rispetto alle quali rileva, ai fini della ricostruzione della condotta materiale e della sua offensività, l’accumulo di violenza, anche a bassa tensione come quella che si esprime attraverso comportamenti minacciosi non eclatanti ma che denota la carica criminogena dell’agente per l’ineludibile riflesso che tale carico produce sul vissuto della vittima e che si traduce proprio in quel surplus di vessatorietà che contraddistingue il reato in esame”.
I comportamenti di controllo (video e telefonici).
I comportamenti di controllo della vita sociale e intima della persona offesa (i controlli telefonici e video per verificare dove si trovasse e le ulteriori inammissibili indagini sulla persona che il pubblico ministero ha illustrato nell’atto di appello) non perdono la loro valenza invasiva e la loro carica di vessatorietà sol perché determinati dalla gelosia e, viceversa, tali atti implicano la necessità di un attento scrutinio della loro ricorrenza perché gravemente lesivi della privacy dell’individuo e dimostrano, per la scarsa considerazione e rispetto della parte offesa, una volontà e condotta di prevaricazione, e correlativa soggezione della persona offesa, elementi che costituiscono il dato caratterizzante la figura delittuosa di cui all’art. 572 c.p.
La rilevanza del c.d. “movente della gelosia”.
3.Conclusivamente, ritiene il Collegio che la valutazione argomentativa svolta nella pronuncia impugnata si caratterizza per plurimi aspetti di incompletezza, nella parte in cui dà conto dei positivi comportamenti accertati, escludendone la rilevanza ed è frutto di un’applicazione superficiale della disposizione incriminatrice quale enucleata dai consolidati approdi ermeneutici in materia, solo formalmente richiamati ma poi disattesi nel loro significato quali canoni di valutazione della condotta. Il movente soggettivo (la gelosia) non può rilevare né ai fini dell’indagine sull’elemento soggettivo del reato (nella fattispecie costituito dal dolo generico) né dell’imputabilità dell’imputato, peraltro mai messa in dubbio dalla stessa difesa e, pertanto, lungi dal potersi considerare una scriminante o un’attenuante, dovrà essere valutato ai fini dell’intensità del dolo e dell’entità della sofferenza e del danno inflitto alla persona offesa”.
Così, Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza 22/07/2019, n. 32781.
Le vittime delle violenze di genere e di “Codice Rosso” sempre ammesse al Gratuito Patrocinio.
Giova ricordare che con la recente pronuncia n. 13497 depositata il 20 marzo 2017, i giudici della IV sezione penale della Corte di Cassazione hanno ribadito che tutte le vittime di Stalking possono fruire del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, a prescindere dal loro reddito.
Ne abbiamo approfonditamente parlato nell’articolo “Stalking, maltrattamenti e violenza sessuale: le vittime sono sempre ammesse al gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito”.